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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8850
URBANISTICA ED EDILIZIA - Immobile abusivo - Completamento delle opere -
Sequestro - Fattispecie. Anche dopo il completamento delle opere è
consentito il sequestro, purché il pericolo della libera disponibilità
dell'immobile presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le
conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano
connotazione di antigiuridicità consistendo nel protrarsi dell'offesa al bene
protetto che sia in rapporto di connessione con la condotta penalmente illecita
e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del
reato (Cass. sez. un. sent. n.12878 del 2003). Nella specie è stato ritenuto che
ampliando le capacità ricettive di una struttura alberghiera si vada
inevitabilmente ad incidere sul regolare assetto del territorio, perpetuando
l'offesa al bene giuridico protetto. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pisani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza
n. 8850
DIRITTO PROCESSUALE - Concetto di violazione di legge. Nel concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza
di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la
motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606
Iett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo
del provvedimento (Cass. sez. unite sentenza n. 2/2004, Terrazzi). Tali principi
sono stati ulteriormente ribaditi, secondo cui nella violazione di legge debbono
intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo",
sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee
a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez.
unite sentenza n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov). Pres. Onorato, Est. Amoresano,
Ric. Pisani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud.
13/01/2009), Sentenza n. 8850
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UDIENZA 13.01.2009
SENTENZA N. 70
REG. GENERALE n. 033483/08
REPUBBLICA ITALlaNA
IN NOME DEL POPOLO ITALlaNO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunclato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Pisani Anna nata l'8.8.1953
avverso l'ordinanza del 31.7.2008 del Tribunale di Napoli
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G. dr. Alfredo Montagna che ha chiesto dichlararsi
inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 31.7.2008, rigettava l'istanza
di riesame proposta nell'interesse di Pisani Anna, indagata per il reato di cui
all'art.44 lett.a) DPR 380/01, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso
in data 14.5.2008 dal GIP del Tribunale di Napoli.
Riteneva il Tribunale che le opere fossero state abusivamente realizzate (il
titolo prodotto aveva ad oggetto opere diverse da quelle sottoposte a sequestro)
e che sussistessero le esigenze cautelari stante l'aggravamento del carico
urbanistico.
2) Propone ricorso per cassazione la Pisani, a mezzo dei difensori, per vizio di
motivazione.
Premesso che il sequestro riguardava opere destinate a box per auto e ad area di
parcheggio al servizio dell'Hotel "Magnolia", gestito dall'indagata, nonché un
corpo di fabbrica composto da tre ambienti con wc, ultimato ed accessoriato in
ogni sua parte, assume che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alla
eccepita insussistenza di una compromissione degli interessi attinenti al
territorio e quindi in ordine alla consistenza ed intensità del pregiudizio in
relazione alla situazione esistente al momento dell'adozione del sequestro.
Quanto al garage, peraltro assistito da permesso di costruire, il pregiudizio
non era neppure ipotizzabile; il piccolo corpo di fabbrica, poi, aveva
determinato un modesto incremento di volumetria del complesso destinato ad
albergo che non era in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
(art.7 comma 3 norme attuazione P.R.G.). In ordine al pericolo derivante dal
libero uso della cosa il Tribunale ha completamente omesso di motivare,
ritenendo erroneamente che l'indagata abbia fondato le ragioni della sua
richiesta di riesame sull'insussistenza del "fumus" del reato.
Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3) Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
3.1) Va premesso che, a norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può
essere proposto soltanto per violazione di legge.
Secondo l'orientamento, ormai consolidato di questa Corte, ribadito dalle
sezioni unite con la sentenza n. 2/2004, Terrazzi, nel concetto di violazione di
legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise
norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione
anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è
prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 Iett.e) c.p.p., né
tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con
la sentenza n. 25932 del 29.5.2008 Ivanov, secondo cui nella violazione di legge
debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in
procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante
o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi
inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
3.2) Non è esatto che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle esigenze
cautelari. Si legge nel provvedimento impugnato: "Quanto alle esigenze cautelari
che riguardano entrambi i manufatti in sequestro, l'ultimazione della
costruzione, non fa venir meno il pericolo di aggravamento del reato, che non è
solo quello del prosieguo dei lavori abusivi, potendo essere protratte e/o
aggravate le conseguenze del reato con un maggior aggravio urbanistico, al di
fuori del controllo comunale. In tal senso appare evidente che ampliando le
capacità ricettive della struttura alberghiera si va inevitabilmente ad incidere
sul regolare assetto del territorio, perpetuando l'offesa al bene giuridico
protetto".
Con motivazione adeguata ed immune da vizi logici ha ritenuto, quindi, che le
opere realizzate determinassero un aggravio del carico urbanistico.
E' pacifico, poi, come del resto riconosce la stessa ricorrente, che anche dopo
il completamento delle opere è consentito il sequestro, purché il pericolo della
libera disponibilità dell'immobile presenti i requisiti della concretezza e
dell'attualità e le conseguenze del reato , ulteriori rispetto alla sua
consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità consistendo nel protrarsi
dell'offesa al bene protetto che sla in rapporto di connessione con la condotta
penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento
irrevocabile del reato (Cass. sez. un. sent. n.12878 del 2003).
Tale valutazione ha compiuto il Tribunale, per cui non è dato, certamente,
parlare di vizio di motivazione riconducibile alla violazione dell'art.125
c.p.p., pur nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra
richiamata.
3.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecunlarla che pare
congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichlara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2009
Deposito in Cancellerla il 27/02/2009
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