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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 9176
RIFIUTI - Attività di recupero -
Comunicazione di cessazione - Mancata cessazione dell'attività. La
comunicazione di cessazione dell'attività di recupero non significa
inequivocabilmente che la stessa sia davvero cessata. Pres. Onorato, Est. Petti,
Ric. Dondero.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 9176.
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UDIENZA 13.01.2009
SENTENZA N. 71
REG. GENERALE n.33674/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Pierluigi Onorato
presidente
Dott. Ciro Petti
consigliere
Dott. Mario Gentile
consigliere
Dott. Silvio Amoresano
consigliere
Dott. Giulio Sarno
consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore
di Dondero Franco, nato a Genova il 12 agosto del 1978, avverso l'ordinanza del
tribunale della libertà di Genova del 19 settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore
generale dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
;
letti il ricorso e l'ordinanza
denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Il tribunale del riesame di Genova,
con ordinanza del 19 settembre del 2008, rigettava la richiesta di riesame del
decreto di sequestro preventivo dell'area sita nel comune di Torriglia, località
Badaracchi, disposto in danno di Dondero Franco, quale indagato per i reati di
cui agli art 256 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive
modificazioni, per avere effettuato 12 trasporti di rifiuti prodotti da terzi
senza la prescritta iscrizione nell'albo dei gestori ambientali nonché per
avere, nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, omesso di effettuare
i prescritti test di cessione ed effettuato attività di messa in riserva in
violazione delle prescrizioni di legge (assenza di recinzione, assenza di un
sistema adeguato di raccolta delle acque meteoriche, stoccaggio di rifiuti su
superfici privi di basamenti).
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunciando la violazione
dell'articolo 321 c.p.p. per la mancanza del periculum in mora, trattandosi di
illeciti di natura formale che si erano già perfezionati e, peraltro, l'attività
di recupero dei rifiuti era cessata fin dal 29 aprile del 2008.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Premesso che l'astratta configurabilità dei reati contestati non è
stata censurata perché il ricorrente si è limitato a contestare la sussistenza
delle esigenze cautelari, si osserva che secondo il tribunale gli indagati, con
il pretesto di volere effettuare attività di recupero dei rifiuti, avevano
realizzato lavori di natura sostanzialmente edile al fine di sfruttare meglio
l'area presa a parcheggio. In ogni caso, secondo il tribunale, l'attività di
recupero non era cessata poiché lo stesso giorno del sequestro, 17 luglio del
2008, si era constatata la recente e non uniforme "spalmatura " dei detriti e si
era evidenziata altresì la presenza di cumuli, tutt'altro che irrilevanti, di
materiali inerti. Tale ricostruzione fattuale operata dal tribunale non può
essere sindacata in questa sede, posto che in questa materia il ricorso è
ammissibile solo per violazione di legge come risulta dall'articolo 325 c.p.p.,
nella cui nozione può rientrare anche la mancanza di motivazione o la
motivazione meramente apparente, ma non il travisamento della prova.
La motivazione del tribunale non è
apparente o completamente carente poiché la natura formale dei reati contestati
non impediva la reiterazione della condotta. D'altra parte, la comunicazione di
cessazione dell'attività di recupero non significa inequivocabilmente che la
stessa sia davvero cessata. Il tribunale con motivazione adeguata non
censurabile in questa sede ha accertato che l'attività, nonostante la
comunicazione di cessazione, in realtà non era affatto cessata e per tale
ragione ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari poste a base del
sequestro. La valutazione fattuale del tribunale sulla mancata cessazione
dell'attività per le ragioni dianzi esposte non può essere censurata in questa
sede
P.Q.M.
La Corte
Letto l'art 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cosi deciso in Roma il 13 gennaio del 2009
Il Presidente
Pierluigi Onorato
Il consigliere estensore
Ciro Petti
Deposito in Cancelleria il 02/03/2009
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