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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 9182
URBANISTICA ED EDILIZIA - Ordine di demolizione - Competenza del giudice della
cognizione - Natura di atto dovuto - Art. 676 c.p.p. - Competenze del giudice
della esecuzione - Esclusione. L'ordine di demolizione di opere abusivamente
realizzate, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale
ed è sottratto alla disponibilità delle parti. Tuttavia, non è possibile, in
caso di omissione, provvedervi in sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. fa una
elencazione tassativa delle altre competenze del giudice della esecuzione e tra
di esse non rientra quella di surrogarsi al giudice della cognizione per
esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può
intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei
beni (Cass. pen. sez.3 n.17858 del 25.3.2008). Pertanto la competenza ad
applicare la sanzione accessoria in questione appartiene esclusivamente al
giudice che ha deliberato la sentenza ed alla eventuale omissione può porsi
riparo soltanto con il rimedio della impugnazione (Cass. sez.3 n.4751 del
13.12.2007). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Lombardo ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n.
9182
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive - Ordine di demolizione - Natura -
Scelta del patteggiamento - Effetti - Art. 444 c.p.p.. L'ordine di
demolizione costituisce un atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto,
dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale
sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente
amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi
di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa
di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che
l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le
parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto
nell'operare la scelta del patteggiamento. (Cass. pen. sez.3 n.3123 del
28.9.1995; conf. Cass. sez.3 n.2896 del 13.10.1997; Cass. sez.3 n.3107 del
25.10.1997). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Lombardo ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n.
9182
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UDIENZA 14.01.2009
SENTENZA N. 87
REG. GENERALE n.018449/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Lombardo Fedele nato 1. 06.1951
2) Lombardo Francesco nato 7.10.1970
3) Tavilla Gaetana nata 9.12.1963
avverso l'ordinanza del 28.2.2008
del Tribunale di Palermo, Sez. di Partinico
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 28.2.2008
il G.E. del Tribunale di Palermo, sez. dist. di Partinico, ordinava la
correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.114/07 del 19.9.2007
del Tribunale di Partinico nei confronti di Lombardo Fedele, Lombardo Francesco
Paolo, Tavilla Gaetana, nel punto in cui non era stato disposto l'ordine di
demolizione.
Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di
Lombardo Fedele, Lombardo Francesco Paolo, Tavilla Gaetana, denunciando la
erronea applicazione dell'art.130 c.p.p.e dell'art.31 DPR 380/01.
L'ordine di demolizione può essere disposto, infatti, solo dal giudice della
cognizione con la sentenza di condanna o con quella ex art.444 c.p.p., per cui,
in caso di omissione, l'unico rimedio è rappresentato dall'impugnazione del P.M..
Competente non è invece il G.E. non rientrando tale competenza tra quelle
tassativamente previste dall'art.676; né è possibile, comunque, ricorrere alla
procedura di correzione ex art.130 c.p.p., non trattandosi di errore materiale.
Chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G., con requisitoria scritta del 31.7.2008 chiede dichiararsi la
inammissibilità del ricorso.
Con memoria, depositata in data 30.12.2008, il difensore dei ricorrenti
ribadisce le precedenti doglianze insistendo per l'annullamento dell'ordinanza.
2) Il ricorso è fondato
2.1) Non c'è dubbio che l'ordine di demolizione costituisca atto dovuto in
quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle
opere abusivamente realizzate.
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente
amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi
di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa
di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine
medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti.
L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di
valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità
delle parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener
conto nell'operare la scelta del patteggiamento. (cfr.ex multis Cass. pen. sez.3 n.3123
del 28.9.1995; conf. Cass. sez.3 n.2896 del 13.10.1997; cass. sez.3 n.3107 del
25.10.1997).
Non è possibile, però, in caso di omissione, provvedervi in sede esecutiva.
L'art.676 c.p.p. fa una elencazione tassativa delle altre competenze del giudice
della esecuzione e tra di esse non rientra quella di surrogarsi al giudice della
cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né
tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e
confisca dei beni (Cass.pen.sez.3 n.17858 del 25.3.2008).
Pertanto la competenza ad applicare la sanzione accessoria in questione
appartiene esclusivamente al giudice che ha deliberato la sentenza ed alla
eventuale omissione può porsi riparo soltanto con il rimedio della impugnazione
(Cass.sez.3 n.4751 del 13.12.2007).
2.2) Risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio del 28.2.2008 che la
sentenza, nella quale era stato omesso l'ordine di demolizione, era stata
impugnata e che pertanto pendeva giudizio di appello (veniva prodotto "decreto
di fissazione di udienza davanti la Corte di Appello di Palermo").
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, non poteva, pertanto,
provvedere né come giudice dell'esecuzione (non essendo la sentenza ancora
passata in giudicato; erroneamente nel verbale di udienza camerale si parla di
"incidente di esecuzione"), né come giudice della cognizione (pendendo il
processo davanti alla Corte di Appello).
Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge, per cui l'ordinanza
impugnata va annullata senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Cosi deciso in Roma il 14 gennaio 2009
Deposito in Cancelleria il 02/03/2009
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