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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 9465
RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Trasporto in conto proprio - Iscrizione
nell'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali - Disciplina
vigente - Trasporto di rifiuti con mezzi propri non autorizzati (art. 256, 1°
c., D.Lgs. n.152/2006) - D.Lgs.. n. 4/2008 - Art. 212 D.Lgs. n.132/2006. A
seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4, all'art. 212 del
D.Lgs. n.132/2006, deve ritenersi che una società (qualora risultasse dimostrato
in punto di fatto), che non effettua la raccolta e il trasporto di propri
rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare [ovvero con operazioni
non costituenti, secondo la più recente normativa, parte integrante ed
accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sotto
prodotti] - non è tenute all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo
nazionale dei gestori ambientali. Tuttavia, ciò non comporta, però, che
l’impresa societaria può effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti
propri non pericolosi (cioè sostanzialmente un'attività di gestione, sia pure
non sistematica e continuativa, dei rifiuti medesimi) senza alcun controllo. Per
tali trasporti "eccezionali", invece, la società si deve avvalere delle
prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate
ed iscritte all'Albo, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi
propri e non autorizzati è comunque inquadrabile nella previsione sanzionatoria
di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n.152/2006. Pres. Lupo, Est. Fiale,
Ric. Bertolino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud.
25/11/2008), Sentenza n. 9465
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - RIFIUTI - Trasporto rifiuti automezzi utilizzati - Istanza di dissequestro - Rigetto - Valutazioni del consulente di parte - Natura probante - Esclusione - Assimilazione ai rilievi difensivi. L’inefficacia probante delle valutazioni del consulente di parte, assimilabili ai rilievi difensivi, rende, legittimo il rigetto dell'istanza di dissequestro (nella specie: istanza di dissequestro, basata solo sulla consulenza di parte che evidenziava la natura occasionale e non preventivabile della produzione dei fanghi in esubero costituenti oggetto dei trasporti (eccezionalmente) di rifiuti non pericolosi effettuati con propri automezzi). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Bertolino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 9465
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UDIENZA 25.11.2008
SENTENZA N. 1328
REG. GENERALE n. 25209/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERTOLINO Antonina, nata a Salemi il 20.4.1943,
avverso la ordinanza 12.6.2007 del Tribunale per il riesame di Palermo
-
Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso
-
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
-
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Bua, il quale ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale per il riesame di Palermo, con ordinanza del 12.6.2007, rigettava
l’appello proposto da Bertolino Antonina, nella qualità di legale rappresentante
della s.p.a. "Distilleria Bertolino" e della s.r.l. “I.M.A.”, avverso il
provvedimento 16.5.2007 con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva respinto
l’istanza di restituzione di due autocarri, assoggettati a sequestro preventivo
nel procedimento penale instaurato nei confronti della stessa Bertolino e di
Gulino Maria Giovanna (altra amministratrice, con poteri disgiunti, delle due
società anzidette), indagate in relazione al reato di cui agli artt. 212 e 256
del D.Lgs. n. 152/2006.
L'istanza di dissequestro si basava su una consulenza di parte che aveva
evidenziato la natura occasionale e non preventivabile della produzione dei
fanghi in esubero costituenti oggetto dei trasporti (eccezionalmente) effettuati
con quegli automezzi. Da ciò si faceva discendere l’impossibilità di configurare
la fattispecie incriminatrice, rivolta a sanzionare esclusivamente “l’attività
ordinaria e regolare del trasporto di rifiuti non pericolosi".
Il Tribunale rigettava l’appello evidenziando la "inefficacia probante delle
valutazioni del consulente di parte, assimilabili ai rilievi difensivi" e
argomentando altresì che "la non preventivabilità della produzione di fanghi di
recupero non esclude che la necessità del trasporto dei rifiuti non pericolosi
possa profilarsi con carattere di periodicità o ciclicità connessa ai livelli di
produzione".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della Bertolino, il
quale ha eccepito l’insussistenza del "fumus delicti" per erronea applicazione
dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 22/1997, ove viene fissato l’obbligo di
iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali [sanzionato dal successivo
art. 256] anche per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei
propri rifiuti non pericolosi come "attività ordinaria e regolare", sia pure
prefigurando modalità di registrazione sensibilmente agevolate (che escludono la
necessità di garanzie finanziarie e prevedono l’iscrizione a seguito di semplice
richiesta scritta da parte dell’impresa, senza che la richiesta stessa sia
soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria ed alla idoneità
tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico).
L'obbligo di iscrizione si correla; dunque, per le imprese anzidette, allo
svolgimento "ordinario e regolare" delle attività di raccolta e trasporto di
propri rifiuti non pericolosi; laddove invece, per le società coinvolte nel
procedimento penale in oggetto, sarebbe stata dimostrata "la assoluta
episodicità" degli accertati conferimenti di fanghi di supero.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Giova premettere, per una migliore comprensione del tema di diritto
introdotto con l’atto di gravame, una ricognizione - sia pure sommaria - della
successione delle principali e più recenti disposizioni normative aventi ad
oggetto il trasporto di rifiuti propri non pericolosi.
Va ricordato, pertanto, che l’art, 30, comma 4, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 - in
seguito alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 19, della legge 9.12.1998,
n. 426 - aveva escluso dal novero delle condotte penalmente sanzionate (ai sensi
dell’art. 51, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.22/1997) il trasporto operato anche
professionalmente, senza iscrizione all'Albo nazionale, di rifiuti non
pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di impresa.
Tale esclusione però contrastava con le disposizioni comunitarie, alla stregua
della chiara lettera dell’art. 12 della direttiva 91/156/CEE e
dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza
9.6.2005, causa C-270/03 (in una procedura di infrazione promossa dalla
Commissione della Comunità contro la Repubblica italiana), sicché questa Corte
Suprema - con ordinanza n.10328 del 2006 - sollevò questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n.22/1997.
La Corte Costituzionale - con ordinanza n. 126 del 7 marzo - 19 aprile 2007 -
restituì gli atti a questa Corte, prospettando la necessità di rivalutare il
permanere della rilevanza della questione alla luce dello "ius superveniens"
rappresentato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.
L'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006, infatti, ha introdotto una nuova disciplina
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ed in particolare, nella formulazione
originaria, prevedeva:
- al comma 5, che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle
attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di
raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica di siti..."
- al comma 7, che "le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti... devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato
...";
- al comma 8, che "le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di
propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le
imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non
eccedano... non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma sette
e sono iscritte all'Albo regionale territorialmente competente senza che la
richiesta stessa sia soggetta a valutazione... e senza che vi sia l'obbligo di
nomina del responsabile tecnico..."
E' stato così (re)introdotto nel nostro ordinamento - seppure secondo formalità
e requisiti semplificati - l'obbligo di iscrizione all'Albo anche per le imprese
che trasportano in proprio, come attività ordinaria e regolare, i rifiuti non
pericolosi da esse stesse prodotti, sicché può ritenersi superato il contrasto
con la disciplina comunitaria già ravvisato dalla Corte europea di Giustizia.
Questa Corte, comunque - con ordinanza n.35235 del 2007 - ha sollevato
nuovamente la già dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art.30,
comma 4, del DLgs. n.22/1997 in una vicenda processuale in cui doveva ritenersi
esclusa l'applicabilità della nuova disciplina in forma semplificata introdotta
dall'art. 221, comma ottavo, del D.Lgs. n.152 del 2006, operando il divieto di
irretroattività della legge più sfavorevole imposto dall'art. 2, 4°comma, cod.
pen. [questione che la Consulta ha ritenuto inammissibile - con ordinanza n. 413
del 3 - 17 dicembre 2008 - nelle more della redazione della motivazione della
presente decisione].
L'art. 212 del D.Lgs. n.132/2006 ha subito, frattanto, nuove modifiche a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16.1.2008, n. 4 (pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. n.24 del 29 gennaio 2008) ed il riformulato comma 8 prevede
in particolare che le disposizioni riguardanti il regime "ordinario" di
iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, poste nei precedenti commi
5, 6 e 7, "non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti
pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed
accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni ...".
2. Alla stregua già delle previsioni originarie dell'art.212 del DLgs.
n.152/2006 (normativa in vigore al momento dei fatti in contestazione), deve
ritenersi che le società rappresentate dall'indagata - qualora risultasse
dimostrato, in punto di fatto, che esse non effettuavano la raccolta e il
trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare
[ovvero con operazioni non costituenti, secondo la più recente normativa, parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti
sotto prodotti] - non erano tenute all'iscrizione nell'apposita sezione
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Ciò non comporta, però, che quelle imprese societarie potessero effettuare
eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi (cioè
sostanzialmente un'attività di gestione, sia pure non sistematica e
continuativa, dei rifiuti medesimi) senza alcun controllo.
Per tali trasporti "eccezionali", invece, le società medesime si sarebbero
dovute avvalere delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento
regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo, mentre l'esecuzione del trasporto
di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati è comunque inquadrabile nella
previsione sanzionatoria di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n.152/2006.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 25.11.2008
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