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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - Smaltimento di rifiuti - Campionamento e analisi - Inosservanza da
parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche - Nullità
delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi - Esclusione. Anche in
tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia
amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle
operazioni compiute e degli esiti delle analisi. Pres. Onorato, Est. Teresi,
Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - Ispezione dello stabilimento industriale - Prelievo e
campionamento, analisi dei campioni - Attività amministrative - Garanzie -
Preavviso - Art. 223 disp. att. c.p.p.. L'ispezione dello stabilimento
industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni,
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme
del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli
imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia
richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223
disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e
del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Cass. Sez. III,
n.15170/2003, Piropan). Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni
costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per
le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari
formalità. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Delega - Identificazione dell'oggetto e
del contenuto - Responsabilità - Fattispecie. In materia di smaltimento dei
rifiuti l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere,
in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni,
difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi
dismesso dal delegante (Cass. Sez. III, n. 4003/1999, Tilocca]. Nella specie
l'imputato ha addotto che il vice presidente del consiglio d'amministrazione,
"di poteri analoghi a quelli spettanti al presidente", era legittimato a
compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, ma
ciò non equivale a rilascio di delega che deve riferirsi all'esecuzione di atti
specifici rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza ma la
legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del
delegante. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
RIFIUTI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Attività ispettive di vigilanza -
Indizi soggettivi di reati - Operazioni di prelievo disposte dal magistrato -
Garanzie difensive. In materia di attività ispettive di vigilanza, soltanto
se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato
o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati,
trovano applicazione le garanzie difensive previste dal c.p.p. Pres. Onorato,
Est. Teresi, Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009
(Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9489
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Attenuanti generiche - Funzione - Concessione o
il diniego - Potere discrezionale del giudice di merito. Le attenuanti
generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in
considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente
incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere,
sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi
favorevoli all'imputato. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche
rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero
dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità
effettiva del reato e alla personalità del reo. Il giudice, pur non dovendo
trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un'analitica valutazione
di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma,
valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli
ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. Pres. Onorato, Est. Teresi,
Ric. Nizzetto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9489
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 231
REG. GENERALE n.25301/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Nizzetto Gianpaolo, nato a Castegnero il 27.11.1950,
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza in data 24.09.2007 che lo ha
condannato alla pena di €.15.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 51,
comma 1, decreto legislativo n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 24.09.2007 il Tribunale di Vicenza condannava Nizzetto Gianpaolo
alla pena di €.15.000 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale
titolare della s.c.ar.l. Berica, smaltito senza la prescritta autorizzazione
rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
dell'impianto produttivo [CER 0202011].
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione degli art.
220 disp. att. e 178 lett. c) c.p.p. per il rigetto della richiesta di
dichiarare nulli i verbali di prelevamento dei campioni e i risultati delle
analisi.
La prima ispezione era stata preceduta dalla richiesta del sindaco di Montegalda
sollecitato da un esposto dei cittadini residenti che avevano segnalato un
irregolare gestione di rifiuti da parte della ditta.
Successivamente gli agenti ARPAV avevano ispezionato un pozzetto dopo avere
raccolto elementi che consentivano di ipotizzare che la ditta trasferisse
abusivamente in fognatura rifiuti liquidi.
Seri elementi indiziari erano in possesso degli accertatori in occasione del
prelievo di cui al verbale del 27.10.2004, sicché essi non avevano svolto
un'attività amministrativa, ma avevano agito, pur essendo emersi indizi di
reato, senza attivare le necessarie garanzie difensive.
Deduceva, altresì, violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della
motivazione
- sulla configurabilità del reato di smaltimento abusivo di rifiuti dovendosi,
nella specie, ravvisare quello d'immissione diretta in fognatura del refluo
industriale, sicché doveva essere applicata la disciplina transitoria di cui
all'art. 62 comma 11 del d.lgs. n. 152/1999, successivamente prorogata, che
prevedeva una deroga temporanea per gli scarichi esistenti ancorché non
autorizzati;
- sull'affermazione di responsabilità per avere egli delegato il vice presidente
del consiglio d'amministrazione, di poteri analoghi a quelli spettanti al
presidente, a compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria
amministrazione, come confermato dai testi addotti dalla difesa;
- sul diniego delle attenuanti generiche, essendo egli gravato da un solo
precedente specifico, mentre gli altri precedenti risalivano nel tempo.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Infondata è l'eccezione di nullità o d'inutilizzabilità prelevamenti di campioni
e delle analisi che sarebbero stati eseguiti in violazione degli art. 220 e
segg. c.p.p. e cioè quando erano già sorti indizi di reato a carico
dell'indagato.
Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da
analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia
amministrativa volta a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle
prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità
procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle
operazioni compiute e degli esiti delle analisi.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'ispezione dello stabilimento
industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni,
configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme
del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli
imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia
richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223
disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e
del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione
III, n.15170/2003, Piropan, RV. 224456].
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico
requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è
possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità.
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del
magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di
reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal c.p.p.
Quindi, in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa,
il presupposto dell'emersione d'indizi di reato, cui segue l'obbligo di
osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti
necessari all'assicurazione delle fonti di prova e alla raccolta degli elementi
informativi necessari per l'applicazione della legge penale, si sostanzia nella
possibilità di attribuire, comunque, rilevanza penale al fatto che emerge
dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge.
Nella specie, il ricorrente ha contestato che i campionamenti siano stati
effettuati nel corso di un'attività di polizia amministrativa, ma infondatamente
stante che, al momento dei prelievi nessun indizio era insorto a carico del
Nizzetto, essendo irrilevante, a tal fine, che l'ispezione conseguisse da un
esposto che lamentava odori molesti provenienti dalla ditta in questione e che
gli ispettori dell'ARPAV, ispezionando un pozzetto, li avessero direttamente
avvertiti.
Deve, quindi, escludersi che si sia trattato di attività svolte dalla polizia
giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare perché soltanto quando
l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da
quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del
difensore.
E' pure manifestamente infondato il motivo sulla configurabilità del reato di
smaltimento abusivo di rifiuti correttamente ritenuta dal tribunale essendo
stato accertato che l'azienda in questione era dotata di vasche di contenimento,
dove confluivano i residui di lavorazione poi smaltiti come rifiuti liquidi
[reflui di lavaggio dell'attrezzatura industriale, tra cui le cassette di
raccolta delle uova] e che tali sostanze erano direttamente pompate nella
pubblica fognatura e ancora che, per una perdita nella condotta che convogliava
i reflui nelle due vasche di raccolta, i reflui s'infiltravano nello scavo
destinato alle acque meteoriche.
Conseguentemente non era applicabile la normativa sulla tutela delle acque di
cui al d.lgs. n.152/1999.
Anche l'ultimo motivo non è puntuale perché, alla stregua delle enunciazioni
difensive, non è possibile ritenere che il ricorrente, tenuto all'osservanza
della normativa sulla gestione dei rifiuti, abbia delegato altri per tale
incombente.
Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, anche in materia di smaltimento
dei rifiuti l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve
essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche
determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata
non può ritenersi dismesso dal delegante [Cassazione Sezione III n. 4003/1999,
Tilocca, RV.213271].
Nella specie l'imputato ha addotto che il vice presidente del consiglio
d'amministrazione, "di poteri analoghi a quelli spettanti al presidente", era
legittimato a compiere in piena autonomia qualsiasi atto di straordinaria
amministrazione, ma ciò non equivale a rilascio di delega che deve riferirsi
all'esecuzione di atti specifici rispetto ai quali viene al delegato trasferita
non la competenza ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti
nella competenza del delegante.
E' generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole
al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che
effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della
capacità a delinquere, sicché le stesse possono essere riconosciute quando siano
provati elementi favorevoli all'imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle
attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,
il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere
sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto
a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente
che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del
diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.
Nella specie, il Tribunale, in mancanza di elementi positivi, correttamente ha
dedotto prevalenti significazioni negative dai numerosi e specifici precedenti
penali.
L'inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma
che si liquida equitativamente in €.1.000.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di €.1.000 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.
Deposito in Cancelleria il 03/03/2009
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