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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9490



RIFIUTI - Iscrizione Albo o registri provinciali - Imprese soggette alla procedura ordinaria e semplificata - Ritardato pagamento del diritto annuale - Sospensione automatica – Esclusione - Art. 30, c. 5, D. lgs. n. 22/1997, (ora art. 212 n.13 d. lgs. n. 152/2006).
In materia di gestione dei rifiuti, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria mediante l'iscrizione nell'Albo, sia per le imprese soggette alla procedura semplificata mediante iscrizione nei registri provinciali è previsto l'obbligo del versamento di un diritto d'iscrizione annuale, rispettivamente nell'albo regionale o nei registri provinciali. Tuttavia, il ritardato pagamento del diritto annuale non comporta sospensione automatica (contra Cass. sentenza n. 26923/2004). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Scocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9490


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UDIENZA  29.01.2009

SENTENZA N. 232

REG. GENERALE n.25715/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato                            Presidente
Dott. Alfredo Teresi                                Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi                  Consigliere
Dott. Guicla Immacolata Mulliri               Consigliere
Dott. Luigi MARINI                                 Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Scocca Massimo, nato a Savona il 20.05.1973, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 19.12.2007 che lo ha condannato alla pena di E. 4.000 d'ammenda per il reato di cui agli art. 81 cod, pen., 51, comma 1 lettera a), d. lgs. n. 22/1997;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il difensore del ricorrente, avv. Luigi D'Arienzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
 

osserva
 

Con sentenza in data 19.12.2007 il Tribunale di Genova condannava Massimo Scocca alla pena di €. 4.000 d'ammenda per avere, quale legale rappresentante della ditta Comet, svolto attività di trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza d'iscrizione all'Albo gestori di rifiuti perché sospesa per omesso pagamento dei diritti d'iscrizione, dal 30.04.2005 al 21.09.2005, ex art. 21 del DMA n.406/98.

L'affermazione di responsabilità era basata sull'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 26923/2004, RV.229454 secondo cui il mancato pagamento dei previsti diritti d'iscrizione comportava la sospensione dell'iscrizione anche per le imprese ammesse alla procedura semplificata ai sensi del DMA n. 350/1998 [tra le quali rientrava quella dell'imputato] che stabilisce che "l’iscrizione nei registri di cui agli art. 32, comma 3, e 33, comma, 3 del d. lgs. n. 22/1997 è sospesa in caso di mancato versamento del diritto d'iscrizione nei termini previsti”.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art. 30 d. lgs. n. 22/1997 e dell'art. 21 DM n. 406/98 in relazione alla circolare del Ministero dell'ambiente 17.11.2003, d'interpretazione autentica del suddetto art. 21; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla disapplicazione di un atto amministrativo.

Il funzionamento dell'Albo dei trasportatori è stato disciplinato col DM 406/98 che, al comma 7 dell'art 21, dispone che "l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento".

L'espressione "sospensione d'ufficio" non equivale, come affermato in sentenza, a sospensione automatica come chiarito dal Ministero con la circolare n. 6510/ALBO/Seg. O.E. del 17.11.2003 che ha previsto, interpretando l’art. 21 del DM, che la sospensione opera con la notifica del relativo provvedimento nei confronti delle imprese risultate inadempienti nel corso dell'attività di verifica senza che occorra instaurare un procedimento ad hoc.

Il Tribunale non aveva tenuto conto della circolare né della disposizione di cui all'art. 30 comma 5 del decreto n. 22/97 che prevede espressamente che i provvedimenti di sospensione sono deliberati dalla Sezione regionale in conformità alla normativa vigente e alle direttive emesse dal comitato nazionale.

Nella specie, la Sezione regionale per la Liguria aveva seguito tale procedura inviando alla Comet la nota n. 3101 del 1° settembre 2005 avente a oggetto "verifica pagamento diritto annuo 2005" con invito a dimostrare l'avvenuto pagamento entro 15 giorni dalla notifica con avviso che "in mancanza sarà sospesa l'iscrizione all'Albo ai sensi dell 'art. 21, comma 7, del DM 406/98".

Tale atto amministrativo era stato disapplicato senza alcuna motivazione ed era stata richiamata una giurisprudenza che non si attagliava al caso in esame.

Denunciava il ricorrente anche contraddittorietà mancanza e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione di elementi di prova a lui favorevoli stante che nei suoi confronti non era stato emesso provvedimento di sospensione dall'Albo, sicché erano regolari tutti i trasporti effettuati nel periodo in contestazione, nonché violazione di legge e dell'art. 11 cost. per la ritenuta applicabilità della sospensione dall'Albo senza alcuna garanzia difensiva, a differenza di quanta previsto dell'art. 16 del citato DM per l'applicazione della sanzione della sospensione per taluni casi patologici che intervengono durante il periodo d'iscrizione solo previo espletamento di uno speciale procedimento disciplinare.

Non era, quindi, configurabile il reato de quo.

Con l'ultimo motivo si contestava l'asprezza della pena, incongrua rispetto alla modestia del fatto attribuito a persona sostanzialmente incensurata.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

Il d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal d. lgs. 8 novembre 1977, n. 389, prevede che i soggetti e le imprese che intendono effettuare la gestione dei rifiuti debbano essere iscritti in un apposito Albo (denominato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, e in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione (art. 30 d. lgs, 5 febbraio 1997, n. 22, e DM 28 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento organizzativo e di funzionamento).

Il comma 4 dell' art. 30 indica quali imprese devono essere iscritte all'Albo, disponendo che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni, mentre il successivo comma 5 prevede che l'iscrizione e i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo.

Il comma 6 art. 30 dispone che con decreti del ministro dell'ambiente sono stabiliti, tra l'altro, "i diritti d'iscrizione" nell'Albo.

Gli art. 31-33 del medesimo decreto prevedono procedure semplificate per lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C. comma 5 dell'art. 31 dispone che "per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro".

Quindi, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria mediante l'iscrizione nell'Albo, sia per le imprese soggette alla procedura semplificata mediante iscrizione nei registri provinciali è previsto (per le prime dall'art. 30, commi 6, lett. d) e 13, e per le seconde dall'art. 31, comma 5) l'obbligo del versamento di un diritto d'iscrizione annuale, rispettivamente nell'albo regionale o nei registri provinciali.

Identica però è disciplina operante nel caso di mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali d'iscrizione sia negli Albi regionali sia nei registri provinciali.

L'art. 30, comma 5, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, [ora art. 212 n.13 d. lgs. n. 152/2006] espressamente prevede che la sospensione dall'albo regionale derivante dal mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali d'iscrizione nell'albo deve essere deliberata dalla competente sezione regionale in base alla normativa vigente e alle direttive emesse da comitato nazionale, sicché la disposizione introdotta col DM ambiente n. 406/1998 [“l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d 'ufficio dall'albo che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento"] non può essere interpretata, contrariamente a quanto è stato ritenuto nella sentenza n. 26923/2004 RV. 229454, come introduttiva di una sospensione automatica, sganciata, cioè, da una procedura attivabile dall'amministrazione nei confronti dell'impresa inadempiente.

Infatti, per quanto riguarda la procedura ordinaria d'iscrizione negli Albi regionali, essendo una fonte secondaria, il DM 28 aprile 1998, n. 406 non può derogare, in materia di sospensione dall'Albo, a quanto disposto dalla citata norma del decreto n. 22/1999, sicché deve ritenersi che quanto previsto per le sospensioni di cui all'art. 16, (inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione o nelle autorizzazioni; infrazioni rilevanti alle leggi di protezione sociale o agli obblighi dei rapporti di lavoro, inosservanza dell'obbligo di comunicare determinate variazioni; pendenza di procedimento penale per determinati reati) per le quali deve essere emesso un apposito provvedimento delle sezioni regionali, non consente di adottare una diversa soluzione per le sospensioni per il ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione e ciò per il principio di stretta interpretazione in materia penale, essendo irrazionale l'applicazione della sanzione della sospensione de qua a una violazione di carattere finanziario senza le garanzie difensive assicurate alle più gravi violazioni di cui al citato art. 16.

Quindi, la sospensione d'ufficio dall'Albo prevista dal comma 7 dell'art. 21 del DM non può comportare automaticamente la sospensione ope legis dalla iscrizione nell'Albo, senza, cioè, che occorra un apposito provvedimento di sospensione da parte della sezione regionale dell'Albo ai sensi dell'art.30, comma 5, del d. lgs. 22/1997 o dell'art. 16 del medesimo D.M. 28 aprile 1998, n. 406.

Analoga soluzione s'impone anche per le imprese soggette alla procedura semplificata dell'iscrizione nei registri provinciali, per le quali il comma 5 dell'art. 31 del decreto n. 22, demanda a una fonte secondaria, costituita da un decreto ministeriale, la disciplina, tra l'altro, del diritto d'iscrizione che l'interessato è tenuto a versare annualmente alla provincia per la tenuta dei registri di cui agli artt. 31 e 32.

Per tali imprese, la fonte secondaria è costituita dal DMA 21 luglio 1998, n. 350, contenente Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nel quale si dispone che "il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno" e che "l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32. comma 3, e 33 comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e sospesa in caso di mancato versamento del diritto d'iscrizione nei termini previsti".

In questo caso non è inserita la locuzione "d'ufficio" come per l'ipotesi in precedenza esaminata, sicché va escluso, contrariamente a quanto ritenuto nell'orientamento che non si condivide, che per le imprese soggette alla procedura semplificata l'iscrizione nel registro provinciale sia sospesa automaticamente, ope legis, nel caso di mancato o ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione, senza che sia necessaria l'adozione di alcuno specifico provvedimento di sospensione.

Né vale a superare i citati dati testuali, razionali e sistematici segnalati l'asserita rigidità e automaticità dei criteri cui si sarebbe ispirata la disciplina de qua, come intravisto nella decisione di questa Sezione n. 26932/2004 stante che, in tema di "provvedimenti di sospensione" ai sensi dell'art. 21, comma 7 del DM 406/98 (omissione del pagamento del diritto annuo nei termini prescritti), il Comitato Nazionale ha adottato la direttiva n. 6510 del 17.11.2003, coerente con la normativa introdotta col d. lgs. 5 febbraio 1997, che prevede espressamente che la sospensione dall'albo decorre dalla data di ricezione del relativo provvedimento.

Conseguentemente sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria d'iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, il ritardato pagamento del diritto annuale non comporta sospensione automatica, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Nel caso di specie, è stato contestato all'imputato il fatto di avere effettuato attività di trasporto di rifiuti non pericolosi nel periodo intercorso tra il 30.04.2005 e il 21.09.2005, periodo nel quale l'iscrizione nel registro provinciale sarebbe stata automaticamente sospesa a causa del ritardato versamento dei diritti di iscrizione, ma l'esclusione dell'automaticità della sospensione e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione escludono l'antigiuridicità del fatto, sicché non può trovare applicazione la norma penale di cui all'art. 51, primo comma, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
 

P Q M


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.

Deposito in Cancelleria il 03/03/2009


 


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