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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9490
RIFIUTI - Iscrizione Albo o registri provinciali - Imprese soggette alla
procedura ordinaria e semplificata - Ritardato pagamento del diritto annuale -
Sospensione automatica – Esclusione - Art. 30, c. 5, D. lgs. n. 22/1997, (ora
art. 212 n.13 d. lgs. n. 152/2006). In materia di gestione dei rifiuti, sia
per le imprese soggette alla procedura ordinaria mediante l'iscrizione
nell'Albo, sia per le imprese soggette alla procedura semplificata mediante
iscrizione nei registri provinciali è previsto l'obbligo del versamento di un
diritto d'iscrizione annuale, rispettivamente nell'albo regionale o nei registri
provinciali. Tuttavia, il ritardato pagamento del diritto annuale non comporta
sospensione automatica (contra Cass. sentenza n. 26923/2004). Pres. Onorato,
Est. Teresi, Ric. Scocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9490
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 232
REG. GENERALE n.25715/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Guicla Immacolata Mulliri Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Scocca Massimo, nato a Savona il 20.05.1973, avverso la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 19.12.2007 che lo ha
condannato alla pena di E. 4.000 d'ammenda per il reato di cui agli art. 81 cod,
pen., 51, comma 1 lettera a), d. lgs. n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Luigi D'Arienzo, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 19.12.2007 il
Tribunale di Genova condannava Massimo Scocca alla pena di €. 4.000 d'ammenda
per avere, quale legale rappresentante della ditta Comet, svolto attività di
trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza d'iscrizione all'Albo gestori di
rifiuti perché sospesa per omesso pagamento dei diritti d'iscrizione, dal
30.04.2005 al 21.09.2005, ex art. 21 del DMA n.406/98.
L'affermazione di responsabilità era basata sull'orientamento espresso da questa
Corte nella sentenza n. 26923/2004, RV.229454 secondo cui il mancato pagamento
dei previsti diritti d'iscrizione comportava la sospensione dell'iscrizione
anche per le imprese ammesse alla procedura semplificata ai sensi del DMA n.
350/1998 [tra le quali rientrava quella dell'imputato] che stabilisce che
"l’iscrizione nei registri di cui agli art. 32, comma 3, e 33, comma, 3 del d.
lgs. n. 22/1997 è sospesa in caso di mancato versamento del diritto d'iscrizione
nei termini previsti”.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art. 30
d. lgs. n. 22/1997 e dell'art. 21 DM n. 406/98 in relazione alla circolare del
Ministero dell'ambiente 17.11.2003, d'interpretazione autentica del suddetto
art. 21; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla disapplicazione
di un atto amministrativo.
Il funzionamento dell'Albo dei trasportatori è stato disciplinato col DM 406/98
che, al comma 7 dell'art 21, dispone che "l'omissione del pagamento del diritto
annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che
permane fino a quando non venga effettuato il pagamento".
L'espressione "sospensione d'ufficio" non equivale, come affermato in sentenza,
a sospensione automatica come chiarito dal Ministero con la circolare n.
6510/ALBO/Seg. O.E. del 17.11.2003 che ha previsto, interpretando l’art. 21 del
DM, che la sospensione opera con la notifica del relativo provvedimento nei
confronti delle imprese risultate inadempienti nel corso dell'attività di
verifica senza che occorra instaurare un procedimento ad hoc.
Il Tribunale non aveva tenuto conto della circolare né della disposizione di cui
all'art. 30 comma 5 del decreto n. 22/97 che prevede espressamente che i
provvedimenti di sospensione sono deliberati dalla Sezione regionale in
conformità alla normativa vigente e alle direttive emesse dal comitato
nazionale.
Nella specie, la Sezione regionale per la Liguria aveva seguito tale procedura
inviando alla Comet la nota n. 3101 del 1° settembre 2005 avente a oggetto
"verifica pagamento diritto annuo 2005" con invito a dimostrare l'avvenuto
pagamento entro 15 giorni dalla notifica con avviso che "in mancanza sarà
sospesa l'iscrizione all'Albo ai sensi dell 'art. 21, comma 7, del DM 406/98".
Tale atto amministrativo era stato disapplicato senza alcuna motivazione ed era
stata richiamata una giurisprudenza che non si attagliava al caso in esame.
Denunciava il ricorrente anche contraddittorietà mancanza e manifesta illogicità
della motivazione per omessa valutazione di elementi di prova a lui favorevoli
stante che nei suoi confronti non era stato emesso provvedimento di sospensione
dall'Albo, sicché erano regolari tutti i trasporti effettuati nel periodo in
contestazione, nonché violazione di legge e dell'art. 11 cost. per la ritenuta
applicabilità della sospensione dall'Albo senza alcuna garanzia difensiva, a
differenza di quanta previsto dell'art. 16 del citato DM per l'applicazione
della sanzione della sospensione per taluni casi patologici che intervengono
durante il periodo d'iscrizione solo previo espletamento di uno speciale
procedimento disciplinare.
Non era, quindi, configurabile il reato de quo.
Con l'ultimo motivo si contestava l'asprezza della pena, incongrua rispetto alla
modestia del fatto attribuito a persona sostanzialmente incensurata.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
Il d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal d. lgs. 8 novembre 1977,
n. 389, prevede che i soggetti e le imprese che intendono effettuare la gestione
dei rifiuti debbano essere iscritti in un apposito Albo (denominato Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), articolato in
un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, e in Sezioni
regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dei capoluoghi di regione (art. 30 d. lgs, 5 febbraio 1997, n. 22, e
DM 28 aprile 1998, n. 406, recante il regolamento organizzativo e di
funzionamento).
Il comma 4 dell' art. 30 indica quali imprese devono essere iscritte all'Albo,
disponendo che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni, mentre il
successivo comma 5 prevede che l'iscrizione e i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione sono deliberati dalla
sezione regionale dell'Albo.
Il comma 6 art. 30 dispone che con decreti del ministro dell'ambiente sono
stabiliti, tra l'altro, "i diritti d'iscrizione" nell'Albo.
Gli art. 31-33 del medesimo decreto prevedono procedure semplificate per lo
svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai
produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di
cui all'allegato C. comma 5 dell'art. 31 dispone che "per la tenuta dei registri
di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto
d'iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Tesoro".
Quindi, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria mediante
l'iscrizione nell'Albo, sia per le imprese soggette alla procedura semplificata
mediante iscrizione nei registri provinciali è previsto (per le prime dall'art.
30, commi 6, lett. d) e 13, e per le seconde dall'art. 31, comma 5) l'obbligo
del versamento di un diritto d'iscrizione annuale, rispettivamente nell'albo
regionale o nei registri provinciali.
Identica però è disciplina operante nel caso di mancato o ritardato pagamento
dei diritti annuali d'iscrizione sia negli Albi regionali sia nei registri
provinciali.
L'art. 30, comma 5, del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, [ora art. 212 n.13 d.
lgs. n. 152/2006] espressamente prevede che la sospensione dall'albo regionale
derivante dal mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali d'iscrizione
nell'albo deve essere deliberata dalla competente sezione regionale in base alla
normativa vigente e alle direttive emesse da comitato nazionale, sicché la
disposizione introdotta col DM ambiente n. 406/1998 [“l’omissione del pagamento
del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d 'ufficio
dall'albo che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento"] non può
essere interpretata, contrariamente a quanto è stato ritenuto nella sentenza n.
26923/2004 RV. 229454, come introduttiva di una sospensione automatica,
sganciata, cioè, da una procedura attivabile dall'amministrazione nei confronti
dell'impresa inadempiente.
Infatti, per quanto riguarda la procedura ordinaria d'iscrizione negli Albi
regionali, essendo una fonte secondaria, il DM 28 aprile 1998, n. 406 non può
derogare, in materia di sospensione dall'Albo, a quanto disposto dalla citata
norma del decreto n. 22/1999, sicché deve ritenersi che quanto previsto per le
sospensioni di cui all'art. 16, (inosservanza delle prescrizioni contenute nei
provvedimenti di iscrizione o nelle autorizzazioni; infrazioni rilevanti alle
leggi di protezione sociale o agli obblighi dei rapporti di lavoro, inosservanza
dell'obbligo di comunicare determinate variazioni; pendenza di procedimento
penale per determinati reati) per le quali deve essere emesso un apposito
provvedimento delle sezioni regionali, non consente di adottare una diversa
soluzione per le sospensioni per il ritardato pagamento del diritto annuale di
iscrizione e ciò per il principio di stretta interpretazione in materia penale,
essendo irrazionale l'applicazione della sanzione della sospensione de qua
a una violazione di carattere finanziario senza le garanzie difensive assicurate
alle più gravi violazioni di cui al citato art. 16.
Quindi, la sospensione d'ufficio dall'Albo prevista dal comma 7 dell'art. 21 del
DM non può comportare automaticamente la sospensione ope legis dalla
iscrizione nell'Albo, senza, cioè, che occorra un apposito provvedimento di
sospensione da parte della sezione regionale dell'Albo ai sensi dell'art.30,
comma 5, del d. lgs. 22/1997 o dell'art. 16 del medesimo D.M. 28 aprile 1998, n.
406.
Analoga soluzione s'impone anche per le imprese soggette alla procedura
semplificata dell'iscrizione nei registri provinciali, per le quali il comma 5
dell'art. 31 del decreto n. 22, demanda a una fonte secondaria, costituita da un
decreto ministeriale, la disciplina, tra l'altro, del diritto d'iscrizione che
l'interessato è tenuto a versare annualmente alla provincia per la tenuta dei
registri di cui agli artt. 31 e 32.
Per tali imprese, la fonte secondaria è costituita dal DMA 21 luglio 1998, n.
350, contenente Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti
d'iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nel quale si dispone che "il
versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno" e che
"l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32. comma 3, e 33 comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e sospesa in caso di mancato
versamento del diritto d'iscrizione nei termini previsti".
In questo caso non è inserita la locuzione "d'ufficio" come per l'ipotesi in
precedenza esaminata, sicché va escluso, contrariamente a quanto ritenuto
nell'orientamento che non si condivide, che per le imprese soggette alla
procedura semplificata l'iscrizione nel registro provinciale sia sospesa
automaticamente, ope legis, nel caso di mancato o ritardato pagamento del
diritto annuale d'iscrizione, senza che sia necessaria l'adozione di alcuno
specifico provvedimento di sospensione.
Né vale a superare i citati dati testuali, razionali e sistematici segnalati
l'asserita rigidità e automaticità dei criteri cui si sarebbe ispirata la
disciplina de qua, come intravisto nella decisione di questa Sezione n.
26932/2004 stante che, in tema di "provvedimenti di sospensione" ai sensi
dell'art. 21, comma 7 del DM 406/98 (omissione del pagamento del diritto annuo
nei termini prescritti), il Comitato Nazionale ha adottato la direttiva n. 6510
del 17.11.2003, coerente con la normativa introdotta col d. lgs. 5 febbraio
1997, che prevede espressamente che la sospensione dall'albo decorre dalla data
di ricezione del relativo provvedimento.
Conseguentemente sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria
d'iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura
semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, il ritardato pagamento
del diritto annuale non comporta sospensione automatica, come ritenuto nella
sentenza impugnata.
Nel caso di specie, è stato contestato all'imputato il fatto di avere effettuato
attività di trasporto di rifiuti non pericolosi nel periodo intercorso tra il
30.04.2005 e il 21.09.2005, periodo nel quale l'iscrizione nel registro
provinciale sarebbe stata automaticamente sospesa a causa del ritardato
versamento dei diritti di iscrizione, ma l'esclusione dell'automaticità della
sospensione e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione escludono
l'antigiuridicità del fatto, sicché non può trovare applicazione la norma penale
di cui all'art. 51, primo comma, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.
Deposito in Cancelleria il 03/03/2009
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