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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9494
RIFIUTI - Materiali destinati al "riutilizzo" - Natura - Recupero e smaltimento
- Affermazioni o intenzioni dell'interessato - Ininfluenza - Formulario di
trasporto - Identificazione dei rifiuti con un codice improprio - Fattispecie:
computer, stampanti, monitor, legni... . In tema di materiali destinati al
"riutilizzo" la prova relativa alla loro natura deve essere obiettiva, univoca e
completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni
dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo
recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo
compatibile con la salute e l'ambiente. (Nella specie, il carico riguardava
brandelli di cartone, scaffalature distrutte, computer, stampanti, monitor,
legni, sedie rotte, plastica in frantumi, gomma, calcinacci, ferri ritorti,
oggetti accumulati alla rinfusa ed è stato ritenuto perciò escluso che i
materiali fossero destinati alla rivendita anche per l'assorbente circostanza
che, al momento del controllo, l'autista aveva esibito un formulario attestante
il trasporto di rifiuti [anche se falsamente descritti come non pericolosi e
identificati con un codice improprio] e menzionante destinatari aventi sedi in
provincia di Mantova e in provincia di Brescia incompatibili col tragitto
dell'automezzo quando venne fermato). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric.
Quintarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9494
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 241
REG. GENERALE n.28487/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
rel.
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Guicla Immacolata Mulliri Consigliere
Dott. Luigi Marini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Quintarelli Stefan, nato a Bussolengo il 29.11.1963, e
da Gambini Gabriele, nato a Castelnuovo del Garda il 26.09.1951, avverso la
sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4.06.2008 che ha
determinato in mesi sei di reclusione, per Quintarelli, e in mesi quattro di
reclusione, per Gambini, la pena loro inflitta nel giudizio di primo grado per
reato di cui all'art. 51, comma 1 lettera b), 4, 5, 52, comma 3, d. lgs. n.
22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena e il rigetto del
ricorso nel reato;
Sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Graziella Colaiacomo, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 4.06.2008 la Corte d'Appello di Venezia determinava in mesi
sei di reclusione per Quintarelli e in mesi quattro di reclusione, per Gambini,
la pena loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art.
51, comma 1 lettera b), 4, 5, 52, comma 3, d. lgs. n. 22/1997 per avere, il
primo, quale esecutore materiale e, il secondo, come istigatore, trasportato con
l'autocarro targato VR 727828 rifiuti pericolosi [monitor CRT di computer c TV
non funzionanti e obsoleti, CER 200135] indicando nel formulario
d'accompagnamento dati falsi sia sulla natura di rifiuti [CER 170045] sia sul
luogo di provenienza.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge;
mancanza o illogicità della motivazione in ordine
- all'irrogazione di pene superiori a quelle subite nel processo di primo grado,
sebbene fosse stato eliminato il concorso formale;
- alla ritenuta configurabilità del reato perché il trasporto non riguardava
rifiuti ma materiale fuori uso ritirato dal Comando alleato di Verona e
destinato alla successiva rivendita e, quindi, riutilizzabile senza alcun
intervento preliminare di natura industriale.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
Il motivo sulla configurabilità del reato non è puntuale perché censura con
erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente
da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a
carico degli imputati e confutata ogni obiezione difensiva.
La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto ricorrenti le condizioni che
integrano il concetto normativo di trasporto non autorizzato di rifiuti
pericolosi [monitor CRT di computer e TV non funzionanti e obsoleti, CER 200135
miscelati alla rinfusa con altri non pericolosi] con l'indicazione nel
formulario di dati falsi sia sulla natura di rifiuti [CER 170045] sia sul luogo
di provenienza.
E' stato accertato, in fatto, che il carico riguardava brandelli di cartone,
scaffalature distrutte, computer, stampanti, monitor, legni, sedie rotte,
plastica in frantumi, gomma, calcinacci, ferri ritorti, oggetti accumulati alla
rinfusa ed è stato ritenuto perciò escluso che i materiali fossero destinati
alla rivendita anche per l'assorbente circostanza che, al momento del controllo,
l'autista aveva esibito un formulario attestante il trasporto di rifiuti [anche
se falsamente descritti come non pericolosi e identificati con un codice
improprio] e menzionante destinatari aventi sedi in provincia di Mantova e in
provincia di Brescia incompatibili col tragitto dell'automezzo quando venne
fermato.
Quale ulteriore conferma dell'inconsistenza della tesi difensiva il primo
giudice ha segnalato anche la circostanza che l'autista, dopo la prima fase del
controllo, aveva esibito agli agenti altro formulario in cui l'ora e la data
d'inizio del viaggio erano le stesse del formulario prima esibito, mentre
cambiava il produttore del rifiuto indicato nel Comando alleato interforze di
Verona.
Tali puntualizzazioni minano in radice l'assunto che il trasporto abbia avuto a
oggetto materiali destinati al "riutilizzo" dovendo la relativa prova
essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle
affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono
un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro
smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente [cfr. Cassazione
Sezione III n. 11007/1999 RV.214453; Sezione III n. 32235/2003, RV. 226156].
Avendo i giudici di merito accertato, con congrua motivazione, il trasporto, non
autorizzato, di rifiuti pericolosi, costituisce censura in fatto la contraria
asserzione difensiva.
E' invece fondato l'altro motivo perché la corte territoriale, pur avendo
dichiarato prescritti due dei tre reati contestati, ha riformato in peius
la sentenza di primo grado applicando agli imputati la pena di mesi 6 e mesi 4
di reclusione, rispettivamente per Gambini e per Quintarelli, in precedenza
condannati a mesi 5 giorni 10 e a mesi 3 giorni 10.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla pena che può
essere determinata in questa sede eliminando dalla pena base inflitta nel
giudizio di primo grado l'aumento apportato per il concorso formale [mesi 9 -
1/3 per le attenuanti generiche = mesi 6 - la diminuzione per il rito = 4 per
Gambini; mesi 6 - 1/3 per le attenuanti generiche = mesi 4 - la diminuzione per
il rito mesi 2 giorni 20 per Quintarelli).
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che
determina in mesi quattro di reclusione, per Gambini Gabriele, e in mesi due
giorni venti di reclusione per Quintarelli Stefan.
Rigetta nel resto.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.
Deposito in Cancelleria il 03/03/2009
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