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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9497



INQUINAMENTO IDRICO - ACQUE - Scarico abusivo - Responsabilità del titolare dell'insediamento e del gestore dell’impianto - Fondamento - Art. 59 d.lgs n.152/1999 ora D. L.vo n. 152/2006 e s.m..
Il reato di cui all'art. 59 del d.lgs 11 maggio 1999 n.152 (effettuazione di scarichi senza autorizzazione), si configura non solo a carico del titolare dell'insediamento, ma altresì nei confronti del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della legittimità della gestione [Cassazione Sezione III n. 4535/2002]. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Martinengo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9497

INQUINAMENTO IDRICO - Tutela delle acque dall'inquinamento - Domanda di autorizzazione allo scarico - Competenza - Delega - Effetti - D. L.vo n. 152/2006 e s.m.. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, tenuto a presentare all'autorità competente la domanda di autorizzazione allo scarico è il legale rappresentante dell'insediamento o chi ne faccia giuridicamente le veci [Cassazione Sezione III n. 05533/1997]. Inoltre, l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Martinengo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9497


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UDIENZA  29.01.2009

SENTENZA N. 253

REG. GENERALE n.30731/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                     Presidente
Dott. Alfredo TERESI                          Consigliere - Rel.
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI            Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI        Consigliere
Dott. Luigi MARINI                              Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Martinengo Marco, nato a Pistoia il 27.08.1943, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 19.10.2007 che lo ha condannato alla pena di €.800 d'ammenda per il reato di cui all'art.59, comma 1, in relazione all'art.45, del decreto legislativo n. 152/1999 [ora art.137, comma 1, d.lgs. n.152/2006];
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;


osserva


Con sentenza 19.10.2007 il Tribunale di Ancona condannava Martinengo Marco alla pena di €.800 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale legale rappresentante della s.r.l. Mer.it.an. [esercente attività di mercato ittico comportante la produzione di liquidi organici della fauna ittica che percolano sulla pavimentazione per poi essere convogliati, con uso di acqua, verso griglie collegate, tramite tubazioni, alla pubblica fognatura], continuato a scaricare acque reflue industriali direttamente nella rete fognaria del Comune di Ancona senza autorizzazione omettendo di richiedere una nuova autorizzazione trascorsi 4 anni dal rilascio della precedente, avvenuto il 24.09.1998 [fatto accertato il 9.08.2005].


Proponeva appello l'imputato deducendo che, secondo l'apposito Regolamento, al mercato ittico di Ancona "è preposto un direttore che è responsabile del mercato stesso" e che "è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento", sicché sullo stesso, e non sul presidente del consiglio di amministrazione, incombeva l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura dei reflui industriali.


La precedente autorizzazione, infatti, era stata richiesta dal direttore, che non ne aveva curato il tempestivo rinnovo pur avendo piena autonomia gestionale e finanziaria.


L'effettività dello svolgimento dell'attività incriminata comportava attribuibilità della responsabilità al direttore, che aveva svolto nell'ambito dell'azienda concretamente e in piena autonomia decisionale le funzioni che potevano mettere in pericolo i beni tutelati dal legislatore, sicché egli andava assolto per estraneità al fatto.


Rilevava ancora l'imputato che il direttore del mercato, Maraschio Ornello, aveva ammesso di avere presentato la domanda d'autorizzazione nel 1998, non smentendo, così, la tesi difensiva e, ancora, che la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società della seconda istanza di autorizzazione allo scarico in data 22.06.2005 era da ricollegare al radicale cambiamento della modulistica a che "solo per soddisfare tale requisito è stata sottoscritta doverosamente dal Presidente del consiglio di Amministrazione", nonché per la necessaria autocertificazione.


Chiedeva di essere assolto e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

 

Gli atti venivano trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p.


Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.


Premesso che sono irrilevanti in questa sede le argomentazioni di ordine fattuale avanzate dall'imputato, deve essere osservato che, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, tenuto a presentare all'autorità competente la domanda di autorizzazione allo scarico è il legale rappresentante dell'insediamento o chi ne faccia giuridicamente le veci [cfr. Cassazione Sezione III n. 05533/1997 RV 208389]


Il reato di cui all'art.59 del d.lgs 11 maggio 1959 (1999 ndr) n.152 (effettuazione di scarichi senza autorizzazione), si configura non solo a carico del titolare dell'insediamento, ma altresì nei confronti del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ultimo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della legittimità della gestione [Cassazione Sezione III n. 4535/2002 RV. 220845].
Ne consegue che il legale rappresentante della società Mer.it.an., esercente un impianto produttivo, era tenuto, quale destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, a richiedere la nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura essendo scaduta quella in precedenza ottenuta.


Non poteva, quindi, esonerarlo da responsabilità, l'eventuale, concorrente, responsabilità di chi in concreto gestiva l'impianto, né il richiamato regolamento del mercato ittico, che neppure menzionava soggetti diversi dall'amministratore della società ai quali attribuire l'obbligo de quo.


Inoltre, neanche alla stregua delle enunciazioni difensive è possibile ipotizzare che il ricorrente, tenuto all'osservanza della normativa sulla tutela delle acque, abbia delegato altri per tale incombente.

Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, anche in materia di smaltimento dei rifiuti l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante [Cassazione Sezione III n. 04003/1999 RV.213271].


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.


P Q M


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.


 


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