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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9497
INQUINAMENTO IDRICO - ACQUE - Scarico abusivo - Responsabilità del titolare
dell'insediamento e del gestore dell’impianto - Fondamento - Art. 59 d.lgs
n.152/1999 ora D. L.vo n. 152/2006 e s.m.. Il reato di cui all'art. 59 del
d.lgs 11 maggio 1999 n.152 (effettuazione di scarichi senza autorizzazione), si
configura non solo a carico del titolare dell'insediamento, ma altresì nei
confronti del gestore dell'impianto, atteso che su quest'ultimo grava l'onere di
controllo che l'impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione,
configurando tale autorizzazione il presupposto della legittimità della gestione
[Cassazione Sezione III n. 4535/2002]. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric.
Martinengo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9497
INQUINAMENTO IDRICO - Tutela delle acque dall'inquinamento - Domanda di
autorizzazione allo scarico - Competenza - Delega - Effetti - D. L.vo n.
152/2006 e s.m.. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, tenuto a
presentare all'autorità competente la domanda di autorizzazione allo scarico è
il legale rappresentante dell'insediamento o chi ne faccia giuridicamente le
veci [Cassazione Sezione III n. 05533/1997]. Inoltre, l'identificazione
dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio,
resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il
potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante.
Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Martinengo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 03/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9497
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 253
REG. GENERALE n.30731/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
- Rel.
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Martinengo Marco, nato a Pistoia il 27.08.1943, avverso
la sentenza del Tribunale di Ancona in data 19.10.2007 che lo ha condannato alla
pena di €.800 d'ammenda per il reato di cui all'art.59, comma 1, in relazione
all'art.45, del decreto legislativo n. 152/1999 [ora art.137, comma 1, d.lgs.
n.152/2006];
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Francesco Salzano, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza 19.10.2007 il Tribunale di Ancona condannava Martinengo Marco alla
pena di €.800 d'ammenda ritenendolo responsabile di avere, quale legale
rappresentante della s.r.l. Mer.it.an. [esercente attività di mercato ittico
comportante la produzione di liquidi organici della fauna ittica che percolano
sulla pavimentazione per poi essere convogliati, con uso di acqua, verso griglie
collegate, tramite tubazioni, alla pubblica fognatura], continuato a scaricare
acque reflue industriali direttamente nella rete fognaria del Comune di Ancona
senza autorizzazione omettendo di richiedere una nuova autorizzazione trascorsi
4 anni dal rilascio della precedente, avvenuto il 24.09.1998 [fatto accertato il
9.08.2005].
Proponeva appello l'imputato deducendo che, secondo l'apposito Regolamento, al
mercato ittico di Ancona "è preposto un direttore che è responsabile del mercato
stesso" e che "è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei
servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle
disposizioni di legge e del presente regolamento", sicché sullo stesso, e non
sul presidente del consiglio di amministrazione, incombeva l'obbligo di munirsi
dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura dei reflui
industriali.
La precedente autorizzazione, infatti, era stata richiesta dal direttore, che
non ne aveva curato il tempestivo rinnovo pur avendo piena autonomia gestionale
e finanziaria.
L'effettività dello svolgimento dell'attività incriminata comportava
attribuibilità della responsabilità al direttore, che aveva svolto nell'ambito
dell'azienda concretamente e in piena autonomia decisionale le funzioni che
potevano mettere in pericolo i beni tutelati dal legislatore, sicché egli andava
assolto per estraneità al fatto.
Rilevava ancora l'imputato che il direttore del mercato, Maraschio Ornello,
aveva ammesso di avere presentato la domanda d'autorizzazione nel 1998, non
smentendo, così, la tesi difensiva e, ancora, che la sottoscrizione da parte del
legale rappresentante della società della seconda istanza di autorizzazione allo
scarico in data 22.06.2005 era da ricollegare al radicale cambiamento della
modulistica a che "solo per soddisfare tale requisito è stata sottoscritta
doverosamente dal Presidente del consiglio di Amministrazione", nonché per la
necessaria autocertificazione.
Chiedeva di essere assolto e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Gli atti venivano trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Premesso che sono irrilevanti in questa sede le argomentazioni di ordine
fattuale avanzate dall'imputato, deve essere osservato che, in tema di tutela
delle acque dall'inquinamento, tenuto a presentare all'autorità competente la
domanda di autorizzazione allo scarico è il legale rappresentante
dell'insediamento o chi ne faccia giuridicamente le veci [cfr. Cassazione
Sezione III n. 05533/1997 RV 208389]
Il reato di cui all'art.59 del d.lgs 11 maggio 1959 (1999 ndr) n.152 (effettuazione di
scarichi senza autorizzazione), si configura non solo a carico del titolare
dell'insediamento, ma altresì nei confronti del gestore dell'impianto, atteso
che su quest'ultimo grava l'onere di controllo che l'impianto da lui gestito sia
dotato di autorizzazione, configurando tale autorizzazione il presupposto della
legittimità della gestione [Cassazione Sezione III n. 4535/2002 RV. 220845].
Ne consegue che il legale rappresentante della società Mer.it.an., esercente un
impianto produttivo, era tenuto, quale destinatario degli obblighi previsti
dalle norme di settore, a richiedere la nuova autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura essendo scaduta quella in precedenza ottenuta.
Non poteva, quindi, esonerarlo da responsabilità, l'eventuale, concorrente,
responsabilità di chi in concreto gestiva l'impianto, né il richiamato
regolamento del mercato ittico, che neppure menzionava soggetti diversi
dall'amministratore della società ai quali attribuire l'obbligo de quo.
Inoltre, neanche alla stregua delle enunciazioni difensive è possibile
ipotizzare che il ricorrente, tenuto all'osservanza della normativa sulla tutela
delle acque, abbia delegato altri per tale incombente.
Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, anche in materia di smaltimento
dei rifiuti l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve
essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche
determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata
non può ritenersi dismesso dal delegante [Cassazione Sezione III n. 04003/1999
RV.213271].
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del
procedimento.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.01.2009.
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