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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9848
RIFIUTI - Impianto di demolizione autovetture - Deposito temporaneo non soggetto
ad autorizzazione - Esclusione - Fattispecie - D.Lgs. n. 152/06. L'impianto
di demolizione non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse
di auto, sicché il deposito delle stesse deve formare oggetto di apposita
autorizzazione. Nella specie, è stato accertato in punto di fatto, oltre alla
carenza di autorizzazione relativamente all'area nella quale era stato
effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano
tecnico, della stessa, trattandosi di un'area sterrata che non assicurava
un'adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai
veicoli. Sicché non risultavano, in ogni caso, rispettate le condizioni
prescritte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 perché potesse
ravvisarsi l'ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazione.
Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Aloisi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9848
RIFIUTI - Impianto di demolizione autovetture - Reato di abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti - Presupposti - Deposito preliminare - Autorizzazione -
Necessità - Artt. 51 e 6, c. 1° lett. m) n. 4) D.L.vo n.22 del 1997 - Art.183,
c. 1° lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06. Integra il reato di abbandono o
deposito incontrollato di rifiuti (art. 51 D.L.vo n.22 del 1997) l'accumulo di
"beni destinati alla rottamazione" elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER)
quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in
quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero delle sostanze per i
quali anche il deposito preliminare è soggetto ad autorizzazione." (Cass.
sez.III, 20/12/2006 n.41623, P.M. in proc. Imberti). Inoltre l'art.183, comma
primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06, che riproduce il disposto di cui
all'art 6, comma primo lett. m) n. 4) del D.Lgs n.152/97, dispone che "il
deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e
nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi...".
Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Aloisi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n.
9848
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 233
REG. GENERALE n.26389/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Donato Mellone, difensore di fiducia di Aloisi
Pasquale, n. a Sogliano Cavour il 13.4.1960, avverso la sentenza in data
13.3.2008 del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, con la quale
venne condannato alla pena di € 15.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato
di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152/06, così diversamente
qualificato il fatto di cui all'imputazione per il reato di cui all'art.256,
terzo comma, del D.Lgs n. 52/06.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha affermato la colpevolezza di Aloisi Pasquale in ordine al reato di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n.152/06, così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione relativa alla fattispecie di cui all'art. 256, terzo comma, del D. Lgs n.152/06, ascrittagli per avere realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali costituiti da carcasse di auto e loro componenti.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che l'imputato, quale socio
accomandatario della S.a.s. Temauto di Aloisi Pasquale & C., esercente il
commercio di autoveicoli usati e attività di demolizione di auto, aveva
accatastato circa 200 veicoli destinati alla demolizione su un'area diversa da
quella per la quale aveva ottenuto la prescritta autorizzazione; che la predetta
società era in attesa della approvazione di un progetto di adeguamento
dell'impianto e che il certificato finale di collaudo relativo a tale progetto
era intervenuto in data 12.9.2006, successivamente al sequestro. Sulla base dei
citati elementi di fatto la sentenza ha escluso che nella specie fosse
ravvisabile il reato di realizzazione di una discarica, dovendosi ritenere,
invece, sussistente la fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti, in
quanto gli stessi non erano stati accumulati nel luogo di produzione e stante la
inidoneità al deposito dell'area sterrata nella quale erano state accatastate le
carcasse di auto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 256, comma secondo, del D.Lgs n. 152/06.
Si deduce, in sintesi, che le autovetture destinate alla demolizione non erano
in stato di abbandono, essendo state depositate solo temporaneamente in attesa
di smaltimento; che, infatti, tali vetture non risultavano accatastate alla
rinfusa, bensì correttamente stoccate ed ordinate, come poteva rilevarsi dallo
stesso verbale di sequestro; che il deposito era stato effettuato mentre erano
in corso i lavori di adeguamento dell'impianto, già oggetto di approvazione da
parte della Provincia di Lecce, che aveva concesso all'uopo una proroga per il
completamento dell' intervento, sicché il sequestro era stato effettuato nel
periodo in cui era operante detta proroga.
Si osserva inoltre che, nel caso in esame, non poteva affermarsi che il deposito
dei rifiuti, costituiti dalle auto da demolire, fosse avvenuto al di fuori del
luogo di produzione, dovendo essere identificato quest'ultimo proprio con la
sede della Temauto; che, infine, il giudice di merito ha erroneamente affermato
che l'area in cui era avvenuto il deposito non rientrava tra quelle per le quali
era stato presentato un progetto di adeguamento dell'impianto.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in
ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "Integra
il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 51 D.L.vo n.22
del 1997) l'accumulo di "beni destinati alla rottamazione" elencati nel catalogo
europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie
e gli accumulatori, in quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero
delle sostanze per i quali anche il deposito preliminare è soggetto ad
autorizzazione." (sez.III, 20 dicembre 2006 n.41623, P.M. in proc.Imberti, RV
235546.
E' stato, quindi, correttamente affermato dal giudice di merito che l'impianto
di demolizione non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse
di auto, sicché il deposito delle stesse deve formare oggetto di apposita
autorizzazione.
Inoltre l'art.183, comma primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06, che riproduce
il disposto di cui all'art 6, comma primo lett. m) n. 4) del D.Lgs n.152/97,
dispone che "il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i
rifiuti pericolosi...".
Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato in punto di fatto,
oltre alla carenza di autorizzazione relativamente all'area nella quale era
stato effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano
tecnico, della stessa, trattandosi di un'area sterrata che non assicurava
un'adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai
veicoli.
Sicché non risultano, in ogni caso, rispettate le condizioni prescritte dalla
disposizioni citata perché potesse ravvisarsi l'ipotesi del deposito temporaneo
non soggetto ad autorizzazione.
Le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine al fatto che al momento del
sequestro era in corso la proroga dell'autorizzazione per i lavori di
adeguamento dell'impianto o all'erronea valutazione del giudice di merito in
ordine alla circostanza che anche l'area di cui alla contestazione rientrava
nella previsione di tali interventi sono del tutto irrilevanti, non incidendo
sulla accertata irregolarità del deposito delle carcasse di auto all'epoca della
contestazione.
E', infine, infondato il secondo motivo di gravame
Dall'esame delle conclusioni rassegnate in udienza dalla difesa dell'imputato si
rileva che il beneficio della sospensione condizionale della pena non aveva
formato oggetto di espressa richiesta, sicché l'imputato non può dolersi della
carenza di motivazione della sentenza in ordine alla mancata concessione di
detto beneficio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art.616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento della
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.12009.
Deposito in Cancelleria il 04/03/2009
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