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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9849
RIFIUTI - Deposito temporaneo e discarica abusiva - Differenza - Configurabilità
del reato - Art. 51, c.3°, D. Lgs n. 22/97 oggi art. 256, D. Lgs n. 152/06 -
Art. 2 D. Lgs n. 36/2003. La disposizione contenuta nell'art 2 del D. Lgs n.
36/2003 è di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo,
espressamente citato dalla norma, alla realizzazione di una discarica, allorché
lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, ma non individua
affatto un elemento costitutivo della fattispecie, poiché, se ricorre l'ipotesi
dell'abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in
ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva. Pres.
Onorato, Est. Lombardi, Ric. Gonano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9849
RIFIUTI - Discarica abusiva - Configurabilità - Condizioni - D. Lgs n. 152/06
- D. Lgs n. 36/2003. Ai fini della configurazione di una discarica, occorre,
oltre all'accumulo più o meno sistematico di rifiuti nella area in cui vengono
versati, anche il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per
effetto della presenza dei materiali in questione (Cass. sez. III, 17.6.2004 n.
27296, Micheletti; Cass. sez. III, 20.2.2002 n. 6796). Pres. Onorato, Est.
Lombardi, Ric. Gonano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud.
29/01/2009), Sentenza n. 9849
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UDIENZA 29.01.2009
SENTENZA N. 240
REG. GENERALE n. 28392/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Giacomino Di Doi, difensore di fiducia di Gonano
Ezio, n. a Villa Santina il 26.7.1948, avverso la sentenza in data 30.1.2008
della Corte di Appello di Trieste, con la quale, a conferma di quella del
Tribunale di Tolmezzo in data 1.2.2007, venne condannato alla pena di mesi
cinque di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui
all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs n. 22/97.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Gonano Ezio in ordine al reato di cui all'art. 51,
comma terzo, del D.Lgs n. 22/97, ascrittogli per avere realizzato una discarica
abusiva di rifiuti speciali non pericolosi mediante il ripetuto deposito ed il
successivo spianamento di circa 50 mc di materiali provenienti da demolizioni e
scavi.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva
contestato, tra l'altro, l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato,
deducendo che non era stato accertato né il quantitativo di materiali
depositati, né il degrado o l'alterazione permanente dello stato dei luoghi. In
ordine al dato quantitativo del materiale scaricato la sentenza impugnata, in
particolare, ha affermato che lo stesso doveva ritenersi superiore a quello
indicato in contestazione, essendo stato successivamente accertato che i rifiuti
asportati dall'imputato dalla predetta area e conferiti in discarica ammontavano
a 90 mc.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la
violazione ed errata applicazione dell'art. 51, comma terzo, del D. Lgs n.
22/97, nonché dell'art. 2 del D. Lgs n. 36/2003 e carenza o manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata.
Si deduce, in sintesi, che la definizione di discarica contenuta nell'art. 2 del
D. Lgs n. 36/2003, di cui viene riportato il testo, non è idonea a tratteggiare
in modo compiuto i caratteri distintivi della discarica, né gli elementi
rilevanti per poter qualificare un sito come tale; che, infatti, la
giurisprudenza di legittimità ha sempre richiesto, ad integrazione di tale
definizione, quale elemento costitutivo della fattispecie, che il ripetuto
abbandono di rifiuti abbia determinato il degrado dell'area interessata ed
un'alterazione permanente dello stato dei luoghi.
Si deduce, quindi, che nel caso in esame il deposito dei rifiuti, peraltro di
entità non rilevante, era stato effettuato all'interno di due vasche di cemento
di modeste dimensioni, sicché nella specie doveva escludersi l'esistenza del
degrado dell'area interessata o un'alterazione permanente dello stato dei
luoghi.
Si osserva inoltre che ai sensi del citato art. 2 del D. Lgs n. 36/2003
costituisce discarica qualsiasi area in cui i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per più di un anno.
Si deduce, quindi, che, secondo l'accertamento contenuto in sentenza il fatto si
è verificato nel mese di agosto del 2004, mentre non è stato affatto accertato
il protrarsi del deposito per oltre un anno; che inoltre la mera condotta,
concretatasi nel depositare i rifiuti, costituisce un illecito amministrativo,
non essendo stata posta in essere, nel caso in esame, da un'impresa o ente,
bensì da una persona fisica.
Si deduce, infine, che secondo la sentenza impugnata doveva ravvisarsi il
degrado dell'area interessata dal deposito dei rifiuti, essendo stati
quantificati questi ultimi in 90 mc, sulla base di quanto indicato in una
fattura esibita dall'imputato; che sul punto la corte territoriale ha
valorizzato un elemento di valutazione meramente induttivo in contrasto con il
dato risultante dall'accertamento contenuto nel verbale di sequestro e nello
steso capo di imputazione.
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 2, primo comma lett. "g), del D. Lgs. 13.1.2003 n. 36
costituisce "discarica: (l') area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo
di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del
produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a
deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il
successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa
di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;"
E' stato inoltre reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che,
ai fini della configurazione di una discarica, occorre, oltre all'accumulo più o
meno sistematico di rifiuti nella area in cui vengono versati, anche il degrado,
quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei
materiali in questione (sez. III, 17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062;
sez. III, 20.2.2002 n. 6796, RV 221166).
Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente, nel caso in
esame, la realizzazione di una discarica da parte dell'imputato, essendo stato
accertato, oltre al deposito reiterato di rifiuti provenienti da demolizioni e
scavi, l'esistenza del degrado e dell'alterazione, più o meno permanente, dello
stato dei luoghi, con valutazione di fatto fondata sull'accertamento del
rilevante quantitativo di rifiuti accumulati e, quindi, su un'adeguata
motivazione.
Con riferimento agli ulteriori rilievi del ricorrente in ordine al mancato
accertamento che il deposito dei rifiuti si fosse protratto per più di un anno
va osservato che la disposizione contenuta nell'art 2 del D. Lgs n. 36/2003,
alla quale si riferisce la deduzione, è evidentemente di chiusura, nel senso che
equipara il deposito temporaneo, espressamente citato dalla norma, alla
realizzazione di una discarica, allorché lo stesso deposito temporaneo si
protragga per oltre un anno, ma non individua affatto un elemento costitutivo
della fattispecie, poiché, se ricorre l'ipotesi dell'abbandono reiterato di
rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie
della realizzazione di una discarica abusiva.
Inoltre la definitività dell'abbandono dei predetti rifiuti da parte
dell'imputato, nel caso in esame, è stata desunta, con argomentazione immune da
vizi logici, dall'accertamento di fatto che lo stesso imputato provvedeva a
spianare con una ruspa i rifiuti che aveva scaricato.
La bonifica dello stato dei luoghi, peraltro, è stata eseguita dall'imputato
solo dopo l'accertamento del fatto e la relativa contestazione.
Quanto alla censura relativa alla qualità dell'imputato va rilevato che la
fattispecie di cui all'art. 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 22/97 (ed attualmente
di cui all'art. 256, terzo comma, del D. Lgs n. 152/06) non è reato proprio e,
peraltro, la sentenza ha accertato che il Gonano è esercente di un'impresa che
opera nel ramo dell'edilizia.
L'ultima censura in ordine all'accertamento dell'effettivo quantitativo di
rifiuti abbandonati nel sito di cui si tratta costituisce una mera contestazione
in punto di fatto del predetto accertamento di merito, che è fondato su una
valutazione delle risultanze processuali immune da vizi logici.
Detta censura è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.1.2009.
Deposito in Cancelleria il 04/03/2009
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