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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9850



RIFIUTI - Deposito incontrollato - Art. 51, c.2°, D. Lgs n. 22/97 oggi art. 256, c.2°, D. Lgs n. 152/06 - Fattispecie.
L'art. 51, comma secondo, del D. Lgs n. 22/97 ed attualmente dall'art. 256, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06, espressamente prevedono la fattispecie sanzionata penalmente del deposito incontrollato dei rifiuti, nella cui nozione rientra inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito stesso. Fattispecie: attività non autorizzata di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, costituiti da oli esausti. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Rossi Alfieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9850

RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Deposito controllato e temporaneo - Presupposti - Mancanza - Smaltimento illecito dei rifiuti - Reato di abbandono e deposito incontrollato - Configurabilità - Art. 6 lett. m) D. Lgs n. 22/97 - Art. 51, c.2°, D. Lgs n. 22/97 oggi art. 256, c.2°, D. Lgs n. 152/06. In materia di gestione dei rifiuti, per potersi configurare l'ipotesi del deposito controllato e temporaneo, di cui all', occorre il rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione e con l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto. In mancanza si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22/97, (oggi art. 256, comma secondo, D. Lgs n. 152/06 e s.m.) ovvero di smaltimento illecito dei rifiuti stessi. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Rossi Alfieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9850

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza di cause di non punibilità - Preclusione - Art. 581 c.p.p. - Art. 129 c.p.p.. L’inammissibilità dell'impugnazione, qualunque ne sia la causa, e cioè originaria, per la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. (Cass. sez. un. 11.11.1994, Cresci) o derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (Cass. sez. un. 30.6.1999, Piepoli) o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso che ricorre nella fattispecie in esame (Cass. sez. un. 22.11.2000, De Luca), preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Rossi Alfieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9850



 


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UDIENZA  29.01.2009

SENTENZA N. 242

REG. GENERALE n.28841/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato                            Presidente
Dott. Alfredo Teresi                                Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi                   Consigliere
Dott. Guicla Immacolata Mulliri                Consigliere
Dott. Luigi Marini                                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall'Avv. Franco Perfetti, difensore di fiducia di Rossi Alfieri Lino, n. a Massa il 10.6.1954, avverso la sentenza in data 18.3.2008 della Corte di Appello di Genova, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Massa in data 24.3.2006, venne condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed € 18.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma primo lett. b), in relazione all'art. 6 lett m) n. 2 e 4, del D.Lgs n. 22/97.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Rossi Alfieri Lino in ordine al reato di cui all'art. 51, comma primo lett. b), in relazione all'art. 6 lett. m) n. 2) e 4), del D. Lgs n. 22/97, ascrittogli perché, quale legale rappresentante ed amministratore della società Cavatori Lavagnina Csrl, effettuava attività non autorizzata di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, costituiti da oli esausti.

I giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che gli oli esausti utilizzati dall'azienda erano stati tenuti in deposito per oltre un anno, e precisamente dal 30.8.2001 al 25.3.2004, in quanto detti oli non erano stati ritirati dalla società Vi.Ve. alla quale era stato conferito dal Comune di Carrara l'incarico di ritirare gli oli esausti dalle imprese produttive della zona.

La corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la carenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la responsabilità del mancato ritiro dell'olio era da attribuire alla Vi.Ve., che non vi aveva provveduto malgrado richieste e solleciti, e che, in ogni caso, l'olio era stato stoccato in una vasca sicura.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 43 c.p..

Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha fatto coincidere l'elemento soggettivo della colpa dell'imputato con la stessa inosservanza di legge ascrittagli, non avendo i giudici di merito tenuto conto del fatto che obbligata alla raccolta degli oli esausti era la società Vi.Ve e che l'imputato aveva variamente provveduto a sollecitarla; che, peraltro, l'imputato non avrebbe potuto effettuare altri adempimenti, essendogli in ogni caso inibito di provvedere direttamente al trasporto dell’olio.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 51, comma prima lett. b), in relazione all'art. 6 lett. m) n. 2) e 4), del D. Lgs n. 22/97.

Premesso che gli oli di cui si tratta erano stati prodotti della stessa società Cavatori Lavagnina, che aveva provveduto a raggrupparli nel luogo di produzione in attesa del conferimento alla ditta addetta alla raccolta degli stessi, si deduce che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D. Lgs n. 22/97 non integra la condotta prevista e sanzionata penalmente dall'art. 51, comma primo, del medesimo decreto legislativo; che, infatti, nessun dato testuale conforta l’assunto che il deposito temporaneo si trasformi, per effetto della sua irregolarità, nelle ipotesi contravvenzionali della raccolta, trasporto, recupero smaltimento ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

Si aggiunge che nella specie erano state osservate tutte le altre prescrizioni afferenti alla conservazione degli oli che erano stati depositati in una vasca metallica protetta; che il decreto Ronchi non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) e che il deposito temporaneo costituisce un'attività diversa dallo stoccaggio per il quale occorre un'apposita autorizzazione; che, inoltre, il deposito temporaneo non può essere equiparato al deposito incontrollato, che deve ravvisarsi solo allorché il deposito sia effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei rifiuti e che negli altri casi non è ravvisabile un concreto pericolo per l'ambiente. Si osserva, infine, che l'assenza di sanzioni per la irregolarità di cui si tratta non può indurre ad una applicazione analogica in malam partem della norma e che solo il deposito temporaneo ed irregolare di rifiuti pericolosi risulta sanzionato, peraltro con la sola pena pecuniaria amministrativa.

Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, deducendosi che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per consentire all'imputato di dimostrare la sua mancanza di colpa, avendo provveduto a sollecitare ripetutamente la Vi.Ve perché provvedesse allo smaltimento dei rifiuti in questione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di gravame costituisce mera reiterazione delle giustificazioni in ordine alla commissione del fatto già prospettate dinanzi ai giudici di merito e ritenute infondate con motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici ed è, pertanto, inammissibile.

Nella sentenza impugnata si è, infatti, osservato che l'imputato non ha affatto dimostrato di avere posto in essere tutto quanto era in suo potere per ottemperare alla norma.

In particolare la corte territoriale ha affermato che non è stata affatto fornita prova di sollecitazioni certe, effettuate per iscritto, nei confronti della ditta Vi.Ve, ma solo l'esistenza di qualche telefonata, peraltro priva di indicazioni che consentissero di accertare la data dei solleciti ed il loro contenuto.

Sicché è stata correttamente ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituito anche dalla mera colpa, sulla base del rilevato accertamento di fatto.

Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato.

L'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che per potersi configurare l'ipotesi del deposito controllato e temporaneo di rifiuti, di cui all'art. 6 lett. m) del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, occorre il rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione e con l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto.

In mancanza si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22, ovvero di smaltimento illecito dei rifiuti stessi. (cfr. sez. III, 200220780, Brustia, RV 221883; conf. sez. III, 200309057, Costa, RV 224172; sez. III, 200421024, Eoli, RV 229225)

Pertanto, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6, in presenza delle quali è esclusivamente consentito procedere alla raccolta e deposito di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, non è affatto priva di sanzione.

L'art. 51, comma secondo, del D. Lgs n. 22/97 ed attualmente dall'art. 256, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06, infatti, espressamente prevedono la fattispecie sanzionata penalmente del deposito incontrollato dei rifiuti, nella cui nozione rientra inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito stesso.

Inoltre la sentenza impugnata ha puntualmente osservato che la fattispecie penale in questione costituisce reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre il concreto accertamento della effettiva esistenza di un nocumento, sia pure potenziale, per l’ambiente.

E', infine, manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame.

E' noto che il giudice di appello procede alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, prima comma, c.p.p., solo allorché ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Orbene, emerge chiaramente dalla motivazione della pronuncia della corte territoriale l'inesistenza di detta condizione necessaria per l'accoglimento della richiesta dell'appellante.

Peraltro, la richiesta formulata sul punto nei motivi di gravame si palesa del tutto generica in relazione alle argomentazioni sulle quali è stata fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, sicché la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata sulla superfluità di tale mezzo istruttorio, in quanto inidoneo, per la genericità della sua formulazione, a conferire certezza in ordine alla tempestività e adeguatezza delle sollecitazioni che l'appellante assumeva di avere effettuato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p..

L’inammissibilità dell'impugnazione, qualunque ne sia la causa, e cioè originaria, per la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. (sez. un. 11.11.1994, Cresci) o derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (sez. un. 30.6.1999, Piepoli) o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso che ricorre nella fattispecie in esame (sez. un. 22.11.2000, De Luca), preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.1.2009.

Deposito in cancelleria il 04/03/2009.


 


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