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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincoli generali - Efficacia immediata - L. n.
431/1985 - L. n. 1497/1939 - T.U. n. 42/2004. I vincoli generali riferiti a
beni tutelati per legge in virtù di loro caratteristiche oggettive avevano ed
hanno efficacia immediata "fino all'approvazione dei piani paesaggistici" e tale
efficacia non era e non è sospensivamente condizionata a detta approvazione.
Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE -
Contravvenzioni urbanistiche - Sospensioni del processo e della prescrizione -
Concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica -
Artt. 44 e 38 L. n. 47/1985 e s.m. - Art. 39, 8° c., L. n. 724/1994. Le
sospensioni del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt. 44 e 38
della legge n. 47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi alle
contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall'art. 38 della
stessa legge, e quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti
dalle legge n. 431/1985, poiché l'art. 39, 8° comma, della legge n. 724/1994
prevede l'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso di
rilascio della concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione
paesaggistica [vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n. 1296 (cam.
cons.); 3.2.1999, n. 2289]. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921
DIRITTO PROCESSUALE - Inammissibilità originaria del ricorso - Effetti.
La inammissibilità originaria del ricorso: a) non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della
prescrizione del reato scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza
impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite,
21.12.2000, n. 32, ric. De Luca); b) non consente altresì di computare la
sospensione del procedimento di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 38 della
legge n. 47/1985 e di tenere conto di vicende successive alla pronunzia della
sentenza impugnata. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921
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UDIENZA 20.01.2009
SENTENZA N. 146
REG. GENERALE n.17748/98
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARESCA Raffaele, nato a Marsiglia il 23.2.1936
avverso la sentenza 23.1.1998 della Corte di Appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, quale
ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Udito il difensore, Avv.to Antonio Cardinale, il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23.1.1998, confermava la sentenza
9.4.1997 del Pretore di Latina - Sezione distaccata di Fondi, che aveva
affermato la responsabilità penale di Maresca Raffaele in ordine al reato di
cui:
all' art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato, in un
campeggio sito in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza della
prescritta autorizzazione, un manufatto in muratura di mt. 4,80 x 5,80 nonché
l'ampliamento di altro manufatto in muratura per mt. 4,25 x 1,80 - acc. in
Sperlonga, il 22.3.1993)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena
- condizionalmente sospesa - di giorni 20 di arresto e lire 20 milioni di
ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Maresca, il quale - sotto i profili
della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- l'insussistenza del reato, poiché i vincoli ambientali imposti della legge n.
431/1985 non sarebbero immediatamente operativi, in quanto la
loro efficacia dovrebbe ritenersi subordinata al recepimento nel piano
paesistico territoriale della Regione;
- la prescrizione del reato, poiché, per le contravvenzioni paesaggistiche, non
potrebbero computarsi le sospensioni che gli artt. 44 e 38 della legge n.
47/1985 connettono alla possibilità di presentazione ed all'effettivo deposito
di domanda di condono edilizio.
Tenuto conto della intervenuta presentazione, da parte del ricorrente, di
domanda di "condono edilizio" - ex art. 39 della legge n. 724/1994 - questa
Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 38 della
legge n. 47/1985.
Il Comune di Sperlonga ha comunicato:
- che la procedura di condono ex lege n. 724/1994 non è ancora esaurita;
- che il Maresca, inoltre, quale legale rappresentante della s.r.l. "la Califfa",
ha presentato un'ulteriore domanda di condono edilizio, ex lege n.
326/2003, riferita alla "realizzazione di una rampa per l'abbattimento delle
barriere architettoniche ed impianto antincendio ed anche questo secondo
procedimento amministrativo non risulta esaurito, avendo l'ufficio inoltrato (in
data 24.6.2008) richiesta di documentazione integrativa.
All'odierna udienza il difensore di fiducia, Avv.to Antonio Cardinale, ha
chiesto preliminarmente rinvio, prospettando di aderire ad un'astensione
proclamata dall'Ordine degli Avvocati di Latina, ma l'istanza è stata rigettata
in considerazione del carattere locale dell' iniziativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente
infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, va rilevato che la legge n. 431/1985 individuò
per la prima volta alcune categorie di beni ambientali sottoposti a vincolo in
via generale (per una presunzione iuris et de iure della rilevanza
dell'interesse paesaggistico di essi), con una disposizione che consisteva nella
loro elencazione (in modo del tutto analogo a quanto oggi prevede l'art. 142 del
T.U. n. 42/2004) e nell'assoggettamento al regime vincolistico di cui alla legge
n. 1497 del 1939. Diversamente l’art. 1 ter disciplinò la procedura di
individuazione dei beni sottoposti a vincolo specifico di immodificabilità
demandata alle Regioni.
I vincoli generali riferiti a beni tutelati per legge in virtù di loro
caratteristiche oggettive avevano ed hanno efficacia immediata "fino
all'approvazione dei piani paesaggistici" e tale efficacia non era e non è
sospensivamente condizionata a detta approvazione.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, le sospensioni
del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt. 44 e 38 della legge n.
47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni
urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall'art. 38 della stessa legge, e
quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalle legge n.
431/1985, poiché l'art. 39, 8° comma, della legge n. 724/1994 prevede
l'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso di rilascio della
concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica
[vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n. 1296 (cam. cons.);
3.2.1999, n. 2289].
3. Nella fattispecie in esame pertanto ai fini della prescrizione va computata
la sospensione di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 44 legge n. 47/1985 (per
la durata complessiva di 223 giorni), che si verificava automaticamente per il
solo fatto dell'esistenza di un processo edilizio concernente attività
edificatoria condonabile compiuta entro il 31 dicembre 1993 ed aveva la funzione
di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio.
Tenuto conto di detta sospensione, il reato non era prescritto alle date delle
pronunzie delle sentenze sia di primo che di secondo grado.
La inammissibilità originaria del ricorso, invece:
a) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non
può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta in epoca successiva alla
pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame
(vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca);
b) non consente altresì di computare la sospensione del procedimento di cui agli
artt. 39 legge n. 724/1994 e 38 della legge n. 47/1985 e di tenere conto di
vicende successive alla pronunzia della sentenza impugnata.
4. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616
c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione
dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della
Cassa delle ammende.
ROMA, 20.1.2009
Deposito in Cancelleria il 05/03/2009
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