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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922
URBANISTICA ED EDILIZIA - Varianti - Nozione. In materia urbanistica, non
tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e
che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti
sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato (come accade, ad
esempio, nelle ipotesi di: sensibile spostamento della localizzazione del
manufatto, aumento del numero dei piani, creazione di un piano seminterrato,
modifica del prospetto esterno etc.). La nozione di "variante", deve
ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante
consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in
considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla
variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro,
la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche
funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [C. Stato, Sez. V,
11/05/1989, n. 272]. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922
URBANISTICA ED EDILIZIA - Rilascio del permesso in sanatoria - Presupposti -
Conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - Contributo di
costruzione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001. Per il rilascio del permesso in
sanatoria previsto dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001 è richiesto, quale
presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al
momento della presentazione della domanda". Il rilascio è altresì subordinato
(sicché nel provvedimento deve farsi espressa menzione dell'avvenuto versamento)
al pagamento di una somma di danaro determinata, per le opere soggette a
permesso oneroso, con riferimento al contributo di costruzione da corrispondersi
(eventualmente per le sole parti difformi) in misura doppia a quella dovuta per
il rilascio del titolo in via ordinaria. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza
n. 9922
URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Rilasciato in sanatoria -
Effetti sui reati - Operatività - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001. Il
permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, estingue - a
norma del 3° comma del successivo art. 45, "i reati contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche vigenti" e non si estende ad altri reati correlati alla
tutela di interessi diversi rispetto a quelli che riguardano l'assetto del
territorio sotto il profilo edilizio, quali i reati previsti dalla normativa
sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche, sulla tutela
delle zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale [Cass., Sez. III,
13.4.2005, Cupelli]. Inoltre, la speciale causa di estinzione di cui all'art. 45
del D.P.R. n. 380/2001 opera in favore di tutti i responsabili dell'abuso e non
solo dei soggetti legittimati a chiedere il permesso di costruire: mentre il
pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione può essere richiesto una sola
volta, trattandosi di un adempimento della procedura amministrativa che resta al
di fuori dello schema penalistico. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n.
9922
URBANISTICA ED EDILIZIA - Spostamento della localizzazione di un manufatto -
Variante edilizia - Permesso di costruire - C.d. "varianti leggere o minori in
corso d'opera" - DIA (denuncia di inizio dell'attività) - Disciplina art. 15,
12° c., L. n. 10/1977, art. 15 L. n. 47/1985, mod. da L. n. 662/1996 succ. mod.
dall'art. 22, 2° c., T.U. n. 380/2001 come mod. dal D.Lgs. n. 301/2002. Lo
spostamento della localizzazione di un manufatto, in linea di principio, ha
natura di variante edilizia. Mentre, le c.d. "varianti leggere o minori in corso
d'opera" (disciplinate attualmente dall'art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001
- come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002) - prevede che siano sottoposte a
denuncia di inizio dell'attività le varianti a permessi di costruire che: non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie (e, tra i "parametri
urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici); non modificano
la destinazione d'uso e la categoria edilizia; non alterano la sagoma
dell'edificio; non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso
di costruire. La denuncia di inizio dell'attività costituisce "parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale"
e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la
formulazione dell'art. 22 sembra consentire, pertanto, la possibilità di dare
corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle
entro la fine dei lavori. (Il Consiglio di Stato ha considerato "variante minore
o non essenziale" una modesta rototraslazione della sagoma dell'edificio
rispetto al progetto approvato - C. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 249).
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922
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UDIENZA 20.01.2009
SENTENZA N. 166
REG. GENERALE n. 32097/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GELOSI Massimo, nato a Roma il 15.7.1940
avverso la sentenza 29.4.2008 del Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di
Palestrina
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il
quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per i reati di cui al
capo b), perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena,
nonché il rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore, Avv.to Dario Andreoli - sostituto processuale dell'Avv.to
Maurilio Prioreschi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina, con sentenza del
29.4.2008:
a) ha affermato la responsabilità penale di Gelosi Massimo in ordine ai reati di
cui:
- agli artt. 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, in zona
sismica, lavori di edificazione di un fabbricato, ad una quota diversa rispetto
a quella autorizzata con il permesso di costruire, senza averne dato preavviso
al competente ufficio regionale, senza avere previamente depositato il progetto
e senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione);
- agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato opere
in conglomerato cementizio armato senza il prescritto deposito di progetto
esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato, nonché omettendo la denunzia
preventiva e la relazione a struttura ultimata - acc. in Palestrina, via di
Colle Girello, il 7.5.2004, con lavori in corso alla data dell'accertamento)
e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.,
lo ha condannato alla pena complessiva di euro 500,00 di ammenda;
b) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato, in
ordine al reato di cui all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, per
intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 dello
stesso D.P.R.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Gelosi, il quale lamenta - con
principale doglianza - che il giudice sarebbe incorso in errore nell'assimilare
al provvedimento sanante previsto dall' art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 il
permesso di costruire n. 25 del 6.3.2007, rilasciato dal Comune di Palestrina.
Tale atto integrerebbe, invece, approvazione di varianti non essenziali alla
concessione edilizia n. 59/2000 ed al permesso di costruire n. 10/2003,
precedentemente assentiti, e l'oggettiva natura ed entità delle difformità
realizzate non avrebbe richiesto la reiterazione degli adempimenti prescritti (e
già adempiuti) per l'esecuzione, in zona sismica, di opere in conglomerato
cementizio armato.
Eccepisce altresì il ricorrente:
- la prescrizione delle contravvenzioni alla normativa antisismica;
- la eccessività della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo principale di ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Il punto essenziale della vicenda si incentra nella individuazione della
natura e dell'oggetto del permesso di costruire n. 25 del 6.3.2007, rilasciato
dall'Ufficio urbanistica del Comune di Palestrina al consorzio "Futuro 2000" ed
alla s.r.l. "I.P.C. Italiana Costruzioni Progetti", su elaborati tecnici redatti
dall'ingegnere Massimo Gelosi, indicato anche in quell'atto quale direttore dei
lavori.
Deve verificarsi, infatti, se il Tribunale abbia o meno esattamente ritenuto che
detto provvedimento sia stato emanato ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.
380/2001 e tale riscontro va effettuato alla stregua dei principi enunciati di
seguito.
1.1 L'art. 13 della legge n. 47/1985 è la prima disposizione legislativa che ha
previsto espressamente la possibilità di sanare opere realizzate in assenza dal
titolo formale richiesto per la loro esecuzione, ovvero nei casi di variazioni
essenziali e di difformità totale o parziale (c.d. sanatoria per accertamento di
conformità).
Tale istituto è stato introdotto con l'intento di consentire la sanatoria degli
abusi meramente formali, vale a dire delle costruzioni per le quali, sussistendo
ogni altro requisito di legge e regolamento, manchi solo il titolo
rappresentativo dell'assenso dell'amministrazione.
La possibilità di un accertamento di conformità con effetto sanante, per le
ipotesi di assenza del permesso di costruire e difformità totale e parziale, è
attualmente disciplinata dall'art. 36 del T.U. n. 388/2001, ove, pur non essendo
più contenuto il riferimento espresso alle variazioni essenziali (presente,
invece, nel testo dell'art. 13 della legge n. 47/1985), sarebbe assolutamente
illogico dedurre da tale mancata previsione un'intenzione del legislatore di non
consentire per esse l'accertamento sanante.
Per il rilascio del permesso in sanatoria previsto dall'art. 36 del T.U. n.
380/2001 è richiesto, quale presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda ".
Il rilascio è altresì subordinato (sicché nel provvedimento deve farsi espressa
menzione dell'avvenuto versamento) al pagamento di una somma di danaro
determinata, per le opere soggette a permesso oneroso, con riferimento al
contributo di costruzione da corrispondersi (eventualmente per le sole parti
difformi) in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del titolo in via
ordinaria.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, il permesso di
costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, estingue - a norma del 3°
comma del successivo art. 45
- "i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e non si
estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi rispetto a
quelli che riguardano l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, quali
i reati previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle
costruzioni in zone sismiche, sulla tutela delle zone di particolare interesse
paesaggistico ed ambientale [vedi, tra le plurime decisioni più recenti, Cass.,
Sez. III, 13.4.2005, Cupelli].
La speciale causa di estinzione di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 380/2001 opera
in favore di tutti i responsabili dell'abuso e non solo dei soggetti legittimati
a chiedere il permesso di costruire: mentre il pagamento della somma dovuta a
titolo di oblazione può essere richiesto una sola volta, trattandosi di un
adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema
penalistico.
1.2 Del tutto diversa dell'accertamento di conformità con effetto sanante è la
possibilità, riconosciuta dalla legge all'amministrazione comunale, di
rilasciare un permesso di costruire che autorizzi la realizzazione di varianti
al progetto approvato.
Deve ricordarsi anzitutto, al riguardo, che non tutte le modifiche alla
progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano
solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e
radicalmente mutato dal nuovo elaborato (come accade, ad esempio, nelle ipotesi
di: sensibile spostamento della localizzazione del manufatto, aumento del numero
dei piani, creazione di un piano seminterrato, modifica del prospetto esterno
etc.).
La nozione di "variante", pertanto, deve ricollegarsi a modificazioni
qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario
progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare
un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano
la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà
viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed
esterne, del fabbricato [vedi C. Stato, Sez. V, 11 maggio 1989, n. 272].
Il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo procedimento previsto per
il rilascio del permesso di costruire) rimane in posizione di sostanziale
collegamento con quello originario ed in questo rapporto di complementarietà e
di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso in
variante, che giustifica - tra l'altro - le peculiarità del regime giuridico cui
esso viene sottoposto sul piano sostanziale e procedimentale.
Rimangono sussistenti, infatti, tutti i diritti quesiti e ciò rileva
specialmente nel caso di sopravvenienza di una nuova contrastante normativa che,
se non fosse ravvisabile l'anzidetta situazione di continuità, renderebbe
irrealizzabile l'opera.
In ogni caso deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire ad un
provvedimento che, nonostante la qualificazione formale di variante, autorizzi
invece la realizzazione di un manufatto completamente diverso da quello
originario.
Quanto allo spostamento della localizzazione di un manufatto, può essere utile
ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto natura di
variante edilizia: alla parziale rilocalizzazione di un capannone industriale,
ottenuta con traslazione e rotazione, tale da contenere la modifica della nuova
sagoma a terra dell'edificio entro il cinquanta per cento dell'originaria
localizzazione» (C. Stato, Sez. V, 4 gennaio 1993, n. 26); ad una lieve
traslazione verso l'interno di uno dei corpi di fabbrica già autorizzati, ove
non sia ravvisabile un'alterazione del disegno globale ispiratore del progetto»
(C. Stato, Sez. V, 7 maggio 1991, n. 772); ad un modesto spostamento
planimetrico, risultando irrilevante a tal fine la necessità di un nuovo nulla
osta paesistico» (T.a.r. Venezia, Sez. II, 7 novembre 1995, n. 1343).
1.3 Caratteri peculiari presentano le c.d. "varianti leggere o minori in corso
d'opera" (già disciplinate dall'art. 15, 12° comma, della legge n. 10/1977 e poi
dall'art. 15 della legge n. 47/1985, modificato nuovamente dalla legge n.
662/1996).
Attualmente l'art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002
- prevede che sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attivitá
le varianti a permessi di costruire che:
- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie (e, a giudizio di
questa Corte, tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze
tra gli edifici);
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;
- non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
La denuncia di inizio dell'attività costituisce "parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale" e
può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la
formulazione dell'art. 22 sembra consentire, pertanto, la possibilità di dare
corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle
entro la fine dei lavori.
Il Consiglio di Stato ha considerato "variante minore o non essenziale" una
modesta rototraslazione della sagoma dell'edificio rispetto al progetto
approvato (C. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 249).
2. Alla stregua delle disposizioni normative e delle interpretazioni
giurisprudenziali dianzi compendiate deve rilevarsi che il permesso di costruire
n. 25 del 6.3.2007, rilasciato dall'Ufficio urbanistica del Comune di Palestrina,
non è stato emanato ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Esso, infatti, correlato ad una domanda presentata in data 9.7.2004 (cioè dopo
l'accertamento dei fatti per i quali si procede):
- è espressamente riferito all'esecuzione di lavori in variante a precedenti
titoli edilizi per "diverso posizionamento e sistemazioni profili dei fabbricati
A, B e C nel comparto Z/9"; - non contiene alcuna verifica della conformità
delle opere autorizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della
domanda;
- non determina alcuna somma dovuta a titolo di oblazione, né di atto
dell'avvenuto versamento di una somma siffatta.
2.1 Da ciò discende che:
a) Erroneamente il Tribunale ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 44,
lett. b),D.P.R.n. 380/2001, a norma del 3° comma del successivo art. 45.
Sul punto, però, questa Corte non può intervenire in assenza di impugnazione del
pubblico ministero.
b) Lo stesso Tribunale ha omesso del tutto di descrivere quali siano le varianti
effettivamente realizzate rispetto al progetto originario e se le stesse
corrispondano o meno a quelle assentite con il provvedimento del 6.3.2007.
Nulla può evincersi in proposito, dalla sentenza impugnata, ove si rinviene
soltanto (nel capo di imputazione) la contestazione di avere costruito il
fabbricato A "ad una quota diversa rispetto allo stato dei luoghi". A fronte di
tale contestazione, nel ricorso viene fatto riferimento, invece, ad una "leggera
rotazione della palazzina A, per via di problemi tecnici sorti in fase
esecutiva" e ad una "diversa quota di imposta (+ ml. 1,00), determinata da
problemi tecnici legati alle pendenze e agli allacci dell'intero comparto e al
collettore fognario comunale, il quale al momento della realizzazione del
fabbricato era presente solo sulla parte alta e piana di via Colle Girello".
Cosa è accaduto realmente, però, non è dato conoscere.
c) Le varianti in concreto realizzate non sono state valutate, poi, nella loro
entità oggettiva - anche alla stregua della legislazione regionale vigente -
sicché non si comprende perché non si sia fatto ricorso alla procedura di
denuncia di inizio dell'attività prevista dall'art. 22, 2° comma, del T.U. n.
380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, e se la richiesta di permesso
di costruire sia stata frutto di finalità cautelative del richiedente ovvero
imposta dalla reale consistenza delle opere difformi.
d) Il Tribunale, infine, ha trascurato ogni riferimento alla contestata mancanza
di un tecnico abilitato alla direzione dei lavori ed alla mancata presentazione
della relazione a struttura ultimata e non ha altresì proceduto
all'apprezzamento dell'incidenza delle modifiche in concreto
apportate al progetto sulla disciplina delle opere in cemento armato e delle
costruzioni in zone sismiche, indispensabile per argomentare correttamente circa
la necessità di reiterazione di adempimenti già effettuati in relazione al
progetto originario.
3. Si impone, in conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata -
limitatamente ai reati residui - con rinvio al Tribunale di Tivoli, per nuovo
giudizio in conformità ai principi di diritto dianzi enunciati, restando
assorbiti da tale pronunzia gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata - limitatamente ai reati residui - con rinvio al
Tribunale di Tivoli.
ROMA, 20.1.2009
Deposito in Cancelleria il 05/03/2009
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