AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE, Sez. Unite civ., 3/11/2009, Ordinanza n. 23200
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Questione pregiudiziale sollevata
innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee - Regolamento preventivo
di giurisdizione - Ammissibilità. La preclusione alla proposizione del
regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia
emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra
questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con
ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale
questione, anche sotto il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria
giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; sicchè,
in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione
(Cass. 26 giugno 2006, n. 8745). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa
Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e
Angiolini). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009,
ordinanza n. 23200
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Pronuncia sull’istanza incidentale di
sospensione - Regolamento preventivo di giurisdizione proposto con riguardo al
giudizio principale - Ammissibilità. La pronuncia del tribunale
amministrativo regionale sull’istanza incidentale di sospensione del
provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale non rende
inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione , proposto con riguardo
a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza di
sospensione sia stata delibata la questione di giurisdizione (Cass. 12 aprile
2002, n. 5328). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa Maria, Surano,
Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e Angiolini) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009, ordinanza n. 23200
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENERGIA - Comune - Riduzione della partecipazione
azionaria in un’azienda municipale trasformata in spa - Natura della
deliberazione - Provvedimento autoritativo. Le deliberazioni con le quali il
Comune decide di ridurre la propria partecipazione azionaria in un’azienda
municipale (nella specie, energetica) trasformata in società per azioni,
operandone la privatizzazione ai sensi della legge n. 474 del 1994, e di
adottare modifiche allo statuto della società stessa, costituiscono
provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e prodromici rispetto alle
successive deliberazioni societarie), espressione della funzione di indirizzo e
di governo che la normativa (d.lgs. n. 267/2000) assegna al Comune rispetto agli
organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici
di pertinenza del medesimo ente (per la distinzione tra fase privatistica e fase
pubblicistica nelle procedure di cartolarizzazione e privatizzazione, cfr. Cass.
sez. un. 5593/07 e 1447/02). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa
Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e
Angiolini) - CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009,
ordinanza n. 23200
www.AmbienteDiritto.it
R.G.N. 5749/2008
R.G.N. 5795/2008
Cron. 23200
Ud. 06/10/2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ili mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE Primo Presidente
Dott. ENRICO PAPA
Presidente di sezione
Dott. ALFREDO MESITIERI Consigliere
Dott. ANTONIO SEGRETO Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere
Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere
Dott. MAURA LA TERZA Consigliere
Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 5794-2008 proposto da:
COMUNE DI MILANO, inpersona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 13, presso lo studio legale CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTA MARIA ALBERTO, SURANO MARIA RITA, PERFETTI LUCA R., CROFF CARLO, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SANCHIRICO ANNA MARIA, SARTORIO SANDRO, CUCCIA FILIPPO, PUGGIONI PIETRO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NESPOR STEFANO, DE CESARIS ADA LUCIA, ANGIOLINI VITTORIO, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonchè contro
ASSOCIAZIONE AZIONARIATO DIFFUSO DELL'AZIENDA ENERGETICA MILANESE S.P.A., FAORO DANIELE, FRAGAPANE GIACOMO, A2A S.P.A;
- intimati -
sul ricorso 5795-2008 proposto da:
COMUNE DI MILANO, inpersona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 13, presso lo studio legale CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTA MARIA ALBERTO, SURANO MARIA RITA, PERFETTI LUCA R., CROFF CARLO, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FEDERCONSUMATORI, ADICONSUM, ADOC, ZUCCA ERCOLE PIETRO, LENOCI LUIGI, A2A S.P.A.;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ai giudizi pendente nn. 2511/2004 e 2524/2004 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO;
udito l'avvocato Filippo BRUNETTI per delega degli avvocati Carlo Croff, Luca R. Perfetti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
lette le conclusioni scritte dai Sostituti Procuratori Generali dott. Pasquale CICCOLO per il ricorso r.g. n. 5794/2008 e dott. Umberto APICE per il ricorso r.g. n. 5795/2008.
La Corte,
rilevato
che il Comune di Milano, con del. N. 4 del 2004, ha deliberato di ridurre la propria partecipazione azionaria nella AEM s.p.a. mediante la vendita di azioni ad investitori istituzionali e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile; poi, con del. N. 5 del 2004 ha deliberato in ordine alle modifiche che lo statuto avrebbe dovuto contenere in riferimento alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, sì da ridurre i componenti di nomina diretta e riservare al Comune la possibilità di presentare o di concorrere a presentare una lista di candidati per la nomina degli altri;
che l'ASAD AM ed altri hanno impugnato dinanzi al TAR le suddette delibere, chiedendone l'annullamento, in ragione dei danni che sarebbero derivati al proprio patrimonio azionario;
che con diverso ricorso la Federconsumi ed altri hanno impugnato innanzi al TAR le medesime delibere, sostenendo che l'operazione di privatizzazione dell'AEM s.p.a. lede i loro interessi a veder garantita l'integrità, la solidità e la continuità dell'attività d'impresa, nonchè gli investimenti nella stessa;
che, con separati atti di identico contenuto, il Comune, nelle more del giudizio amministrativo (il quale è stato sospeso per la rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee), ha proposto istanze di regolamento di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del G.O., sul presupposto che gli atti impugnati non costituirebbero estrinsecazione di un potere pubblico ma sarebbero volti alla formazione della volontà dell'ente e che neppure, nella specie, ricorrerebbe la giurisdizione esclusiva di cui all'art. 33 del d.s. n. 80 del 1998, limitata alle controversie attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alle attività ad esse strumentali;
che i provvedimenti relativi alle due istanze (RG 5794 e 5795/08) devono essere riuniti, avendo ad oggetto le medesime deliberazioni e le stesse questioni;
osserva
che la preclusione alla proposizione
del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia
emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra
questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con
ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale
questione, anche sotto il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria
giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; sicchè,
in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione
(Cass. 26 giugno 2006, n. 8745);
che la pronuncia del tribunale amministrativo regionale sull’istanza incidentale
di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio
principale non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione ,
proposto con riguardo a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza che abbia
provveduto sull’istanza di sospensione sia stata delibata la questione di
giurisdizione (Cass. 12 aprile 2002, n. 5328);
che le deliberazioni con le quali il Comune decide di ridurre la propria
partecipazione azionaria in un’azienda municipale (nella specie, energetica)
trasformata in società per azioni, operandone la privatizzazione ai sensi della
legge n. 474 del 1994, e di adottare modifiche allo statuto della società
stessa, costituiscono provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e
prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie), espressione della
funzione di indirizzo e di governo che la normativa (d.lgs. n. 267/2000) assegna
al Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed
erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente (per la
distinzione tra fase privatistica e fase pubblicistica nelle procedure di
cartolarizzazione e privatizzazione, cfr. Cass. sez. un. 5593/07 e 1447/02),
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese del giudizio per il regolamento di giurisdizione.
Roma, 6 ottobre 2009.
Il Presidente
Vincenzo Carbone
Depositato in cancelleria
il 3 NOV 2009
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562