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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civ., 3/11/2009, Ordinanza n. 23200


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Questione pregiudiziale sollevata innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità. La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche sotto il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; sicchè, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. 26 giugno 2006, n. 8745). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e Angiolini).  CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009, ordinanza n. 23200

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Pronuncia sull’istanza incidentale di sospensione - Regolamento preventivo di giurisdizione proposto con riguardo al giudizio principale - Ammissibilità. La pronuncia del tribunale amministrativo regionale sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione , proposto con riguardo a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza di sospensione sia stata delibata la questione di giurisdizione (Cass. 12 aprile 2002, n. 5328). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e Angiolini) - CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009, ordinanza n. 23200

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENERGIA - Comune - Riduzione della partecipazione azionaria in un’azienda municipale trasformata in spa - Natura della deliberazione - Provvedimento autoritativo. Le deliberazioni con le quali il Comune decide di ridurre la propria partecipazione azionaria in un’azienda municipale (nella specie, energetica) trasformata in società per azioni, operandone la privatizzazione ai sensi della legge n. 474 del 1994, e di adottare modifiche allo statuto della società stessa, costituiscono provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie), espressione della funzione di indirizzo e di governo che la normativa (d.lgs. n. 267/2000) assegna al Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente (per la distinzione tra fase privatistica e fase pubblicistica nelle procedure di cartolarizzazione e privatizzazione, cfr. Cass. sez. un. 5593/07 e 1447/02). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e Angiolini) - CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009, ordinanza n. 23200
 


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R.G.N.  5749/2008

R.G.N. 5795/2008

Cron. 23200

Ud. 06/10/2009


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI



Composta dagli Ili mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. VINCENZO CARBONE        Primo Presidente
Dott. ENRICO PAPA                   Presidente di sezione

Dott. ALFREDO MESITIERI         Consigliere

Dott. ANTONIO SEGRETO          Consigliere

Dott. SALVATORE SALVAGO     Consigliere

Dott. ETTORE BUCCIANTE         Consigliere

Dott. MAURA LA TERZA             Consigliere

Dott. ANGELO SPIRITO              Consigliere


ha pronunciato la seguente


ORDINANZA


sul ricorso 5794-2008 proposto da:

COMUNE DI MILANO, inpersona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 13, presso lo studio legale CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTA MARIA ALBERTO, SURANO MARIA RITA, PERFETTI LUCA R., CROFF CARLO, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

 

contro

 

SANCHIRICO ANNA MARIA, SARTORIO SANDRO, CUCCIA FILIPPO, PUGGIONI PIETRO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NESPOR STEFANO, DE CESARIS ADA LUCIA, ANGIOLINI VITTORIO, per procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

 

nonchè contro

 

ASSOCIAZIONE AZIONARIATO DIFFUSO DELL'AZIENDA ENERGETICA MILANESE S.P.A., FAORO DANIELE, FRAGAPANE GIACOMO, A2A S.P.A;

- intimati -

 

sul ricorso 5795-2008 proposto da:

 

COMUNE DI MILANO, inpersona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 13, presso lo studio legale CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTA MARIA ALBERTO, SURANO MARIA RITA, PERFETTI LUCA R., CROFF CARLO, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

 

contro

 

FEDERCONSUMATORI, ADICONSUM, ADOC, ZUCCA ERCOLE PIETRO, LENOCI LUIGI, A2A S.P.A.;

- intimati -

 

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ai giudizi pendente nn. 2511/2004 e 2524/2004 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO;

 

udito l'avvocato Filippo BRUNETTI per delega degli avvocati Carlo Croff, Luca R. Perfetti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte dai Sostituti Procuratori Generali dott. Pasquale CICCOLO per il ricorso r.g. n. 5794/2008 e dott. Umberto APICE per il ricorso r.g. n. 5795/2008.

 

La Corte,

 

rilevato

che il Comune di Milano, con del. N. 4 del 2004, ha deliberato di ridurre la propria partecipazione azionaria nella AEM s.p.a. mediante la vendita di azioni ad investitori istituzionali e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile; poi, con del. N. 5 del 2004 ha deliberato in ordine alle modifiche che lo statuto avrebbe dovuto contenere in riferimento alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, sì da ridurre i componenti di nomina diretta e riservare al Comune la possibilità di presentare o di concorrere a presentare una lista di candidati per la nomina degli altri;

 

che l'ASAD AM ed altri hanno impugnato dinanzi al TAR le suddette delibere, chiedendone l'annullamento, in ragione dei danni che sarebbero derivati al proprio patrimonio azionario;

 

che con diverso ricorso la Federconsumi ed altri hanno impugnato innanzi al TAR le medesime delibere, sostenendo che l'operazione di privatizzazione dell'AEM s.p.a. lede i loro interessi a veder garantita l'integrità, la solidità e la continuità dell'attività d'impresa, nonchè gli investimenti nella stessa;

 

che, con separati atti di identico contenuto, il Comune, nelle more del giudizio amministrativo (il quale è stato sospeso per la rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee), ha proposto istanze di regolamento di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del G.O., sul presupposto che gli atti impugnati non costituirebbero estrinsecazione di un potere pubblico ma sarebbero volti alla formazione della volontà dell'ente e che neppure, nella specie, ricorrerebbe la giurisdizione esclusiva di cui all'art. 33 del d.s. n. 80 del 1998, limitata alle controversie attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alle attività ad esse strumentali;

 

che i provvedimenti relativi alle due istanze (RG 5794  e 5795/08) devono essere riuniti, avendo ad oggetto le medesime deliberazioni e le stesse questioni;

 

osserva

 

che la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche sotto il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; sicchè, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. 26 giugno 2006, n. 8745);
che la pronuncia del tribunale amministrativo regionale sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione , proposto con riguardo a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza di sospensione sia stata delibata la questione di giurisdizione (Cass. 12 aprile 2002, n. 5328);
che le deliberazioni con le quali il Comune decide di ridurre la propria partecipazione azionaria in un’azienda municipale (nella specie, energetica) trasformata in società per azioni, operandone la privatizzazione ai sensi della legge n. 474 del 1994, e di adottare modifiche allo statuto della società stessa, costituiscono provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie), espressione della funzione di indirizzo e di governo che la normativa (d.lgs. n. 267/2000) assegna al Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente (per la distinzione tra fase privatistica e fase pubblicistica nelle procedure di cartolarizzazione e privatizzazione, cfr. Cass. sez. un. 5593/07 e 1447/02),
 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese del giudizio per il regolamento di giurisdizione.

Roma, 6 ottobre 2009.

 

Il Presidente

Vincenzo Carbone

 

Depositato in cancelleria

il 3 NOV 2009


 


 


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