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CORTE COSTITUZIONALE - 29 maggio 2009, n. 166
ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 12, c. 10, d.lgs. n. 387/2003 -
Autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili -
Finalità precipua di tutela del paesaggio - Espressione di competenza statale -
Norma incidente su materie attribuite alla competenza concorrente - Regioni -
Individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli
impianti - Non compete. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003
prevede che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al
rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza
statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito
della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua
finalità quella di proteggere il paesaggio. Il legislatore, infatti, oltre a
prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha espressamente
sancito, nella medesima norma, che le linee guida «sono volte, in particolare,
ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo
agli impianti eolici, nel paesaggio». La prevalenza della tutela paesaggistica
perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita
nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative
all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su
altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del
territorio) attribuite alla competenza concorrente. La presenza delle indicate
diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata,
ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse
di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere
autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel
paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Pres.
Amirante, Est. Saulle - Q.l.c. sollevata con ordinanza del TAR Basilicata del 14
aprile 2009 -
CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 166
SENTENZA N. 166
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile
2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), promossi dal Tribunale
amministrativo regionale per la Basilicata con due ordinanze del 14 aprile 2008
e con una ordinanza del 27 maggio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 203, 204
e 279 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 28 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di costituzione della Bluvento S.r.l., della Energia Sud S.r.l.,
dell'A.P.E.R. - Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, della
Fri-El S.p.a ed altra e della Regione Basilicata;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore Maria Rita
Saulle;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Bertolini per la Bluvento S.r.l., Mario
Bucello per la Energia Sud S.r.l., Simona Viola per l'A.P.E.R. - Associazioni
Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, Angelo Clarizia, Valerio Di Gravio e
Germana Cassar per la Fri-El S.p.a. ed altra.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza
emessa il 14 aprile 2008 (R.O. n. 203 del 2008), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26
aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui
prevede che «Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il
procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di
sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di
indirizzo di cui alla Delib. G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920».
Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso dalla Bluvento S.r.l.
contro la Regione Basilicata per l'annullamento della delibera di Giunta
regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004 (Atto di indirizzo per il corretto
inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale - Modifiche alla
D.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002), richiamata nell'impugnato art. 6, nonché dei
provvedimenti emessi dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione
Basilicata con i quali si invitava la ricorrente a verificare la compatibilità
dei progetti presentati con la delibera sopra indicata.
In particolare, il rimettente riferisce che gli atti oggetto di impugnativa
erano stati emessi a seguito delle istanze che la società ricorrente aveva
presentato al fine di ottenere la verifica del rispetto della legge della
Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di
impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) relativamente a vari
progetti concernenti la realizzazione di diverse centrali eoliche.
1.1 - In punto di rilevanza, il rimettente ritiene che l'art. 6 censurato, nel
richiamare la delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, ha
operato un rinvio recettizio alla stessa, con la conseguenza che un'eventuale
pronuncia di annullamento della citata delibera non avrebbe effetto sul giudizio
a quo.
Il Tribunale osserva, poi, che il tenore testuale della disposizione impugnata
depone per la sua efficacia retroattiva; di talché essa si applica a tutte le
procedure autorizzative che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 9
del 2007, non si sono concluse con il rilascio dell'autorizzazione richiesta
dalla ricorrente, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità), o che sono oggetto di giudizio amministrativo.
1.2 - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo
osserva che l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la salvaguardia dell'ambiente
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «precede e comunque costituisce
un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza
concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» (sentenza n. 367 del 2007).
In applicazione di tali principi il rimettente rileva che, con riferimento alla
individuazione dei siti destinati all'installazione di impianti eolici, le
diverse competenze legislative sopra indicate trovano, secondo quanto previsto
dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il loro momento di
composizione in sede di Conferenza unificata, alla quale viene attribuito il
compito di approvare le linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento
nel paesaggio dei suddetti impianti.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ritiene che la disposizione
censurata, nel richiamare l'atto di indirizzo approvato nel dicembre 2004, violi
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto in assenza
delle linee guida nazionali sopra cennate, le Regioni non possono adottare
criteri generali volti alla individuazione dei siti ove è vietata
l'installazione di impianti eolici.
Il rimettente ritiene, poi, che la modifica dell'art. 12, comma 10, del d.lgs.
n. 387 del 2003, intervenuta ad opera dell'art. 2, comma 158, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), non ha avuto l'effetto di
legittimare l'intervento regionale oggetto di censura, ma di impegnare le
Regioni, una volta adottate le linee guida da parte della Conferenza unificata,
ad adeguare entro un termine perentorio le rispettive discipline a queste
ultime.
1.3 - Il collegio dubita, poi, della ragionevolezza di specifiche disposizioni
contenute nell'atto di indirizzo regionale richiamato dall'art. 6 censurato e,
in particolare, di quelle che estendono il divieto di installazione degli
impianti eolici fino ad una fascia esterna di 5 km per i Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) e di 10 km per le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.).
Tale previsione, infatti, estenderebbe la tutela prevista per particolari
territori connotati da elevata valenza paesaggistica ad aree ad essi esterne
prive di analoghe caratteristiche, con l'ulteriore conseguenza di rendere quasi
impossibile l'installazione di impianti eolici nella Regione Basilicata, stante
la sua limitata estensione.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo che la Corte
dichiari la questione infondata.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, la Regione rileva che la disposizione impugnata trova la sua
legittimazione proprio nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il
quale, nel prevedere che le Regioni hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi
alle linee guida nazionali determinate dalla Conferenza unificata, consente al
legislatore regionale di adottare, in assenza di queste ultime, criteri volti
all'individuazione delle aree dove collocare gli impianti eolici.
La Regione osserva, poi, che la delibera n. 2920 del 2004, richiamata dall'art.
6 censurato, nel disciplinare il corretto inserimento degli impianti eolici sul
proprio territorio, si limita a dare attuazione ai principi previsti dalla legge
regionale n. 47 del 1998, per le procedure di valutazione e sostenibilità
ambientale e paesaggistica relative ai progetti che potenzialmente possono avere
rilevante incidenza ambientale.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Regione
rileva che le disposizioni oggetto di tale censura sono espressione di
discrezionalità tecnica del legislatore e, pertanto, estranee allo scrutinio di
costituzionalità.
3. - Si è costituita la società Bluvento S.r.l. chiedendo l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale rimettente con
motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle contenute nell'ordinanza di
rimessione.
4. - In prossimità dell'udienza la società Bluvento S.r.l. ha depositato una
memoria insistendo per l'accoglimento della questione.
La parte privata ritiene che la disposizione regionale oggetto di scrutinio si
pone in contrasto sia con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto
allegato alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
firmata l'11 dicembre 1997 (ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno 2002,
n. 120), sia con quelli previsti da numerose direttive comunitarie che impongono
all'Italia di adottare le opportune iniziative legislative volte alla
salvaguardia ambientale.
La Bluvento S.r.l. rileva, poi, che l'art 6 censurato viola il principio secondo
il quale in materia ambientale le Regioni hanno una competenza indiretta che si
esplica solo in funzione del rafforzamento dei limiti di tutela già fissati dal
legislatore nazionale.
5. - Nel corso di un altro procedimento promosso dalla Energia Sud S.r.l., con
l'intervento dell'A.P.E.R. - Associazione Produttori Energia da Fonti
Rinnovabili, contro la Regione Basilicata, il Tribunale amministrativo regionale
per la Basilicata, con ordinanza del 14 aprile 2008, ha sollevato questione
identica a quella sopra riportata (R.O. n. 204 del 2008).
Oggetto del giudizio principale è la richiesta di annullamento della delibera di
Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, richiamata dall'art. 6 censurato,
nonché del provvedimento con il quale l'ufficio compatibilità ambientale della
Regione Basilicata ha comunicato al ricorrente che il suo progetto per la
realizzazione di un parco eolico non sarebbe stato approvato in quanto in
contrasto con la citata delibera.
In particolare, il Tribunale riferisce che, in pendenza della richiesta di
autorizzazione all'ampliamento del suddetto parco eolico, la Regione ha emanato
la delibera oggetto di impugnazione che, nell'imporre amplissime fasce di
rispetto, ha impedito il rilascio del provvedimento richiesto, così per come
risulta dalla nota del 20 luglio 2005 dell'Ufficio Compatibilità Ambientale
della Regione Basilicata, anch'essa oggetto di impugnativa.
5.1. - Il rimettente, dopo aver respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza di
interesse al ricorso sollevata dalla difesa regionale, in punto di rilevanza
osserva che l'art. 6 censurato si applica a tutte le procedure autorizzative per
le quali non risulta rilasciata l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n.
387 del 2003 o sono oggetto di giudizio amministrativo.
5.2. - In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l'art.
6 della legge n. 9 del 2007 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, proponendo le medesime censure contenute
nell'ordinanza iscritta al R.O. n. 203 del 2008.
In particolare, quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, il
Tribunale ritiene che sarebbero irragionevoli le disposizioni contenute
nell'atto di indirizzo richiamato dalla disposizione censurata che estendono, in
assenza dei necessari presupposti, la tutela prevista per le aree della Rete
Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.), a fasce di territorio di 5 o 10 km ad esse
esterne, così da rendere anche quest'ultime incompatibili con l'installazione
degli impianti eolici.
Quanto all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il giudice a
quo osserva che l'adozione da parte della Regione degli indirizzi per il
corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio, in assenza delle linee
guida adottate dalla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, comporta la lesione della competenza dello
Stato in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
6. - Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
6.1. - In via preliminare, la Regione rileva che, diversamente da quanto
ritenuto dal remittente, la nota del 20 luglio 2005, inviata dalla Regione alla
società ricorrente, non ha determinato l'arresto definitivo del procedimento di
VIA, così per come risulta dalla successiva nota dell'8 novembre 2005, di talché
non vi sarebbe interesse al ricorso nel giudizio principale.
6.2. - Nel merito la Regione, quanto alla presunta violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, ritiene, così come nel precedente
atto di costituzione, che l'intervento legislativo regionale in questione trovi
la propria legittimazione proprio nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del
2003 che, nel prevedere il termine di novanta giorni entro il quale le regioni
possono adeguarsi alle linee guida adottate dalla Conferenza unificata, consente
a queste ultime, in assenza di tali principi, l'adozione, proprio al fine di
perseguire la tutela ambientale, di criteri volti all'individuazione delle aree
dove collocare gli impianti eolici.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Regione
osserva che l'individuazione di fasce di rispetto poste al di fuori delle aree
SIC e ZPS è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, esente da
scrutinio di costituzionalità.
7. - Si è costituita in giudizio la Energia Sud S.r.l., ricorrente nel giudizio
principale, chiedendo, con motivazioni sostanzialmente identiche a quelle
riportate nell'ordinanza di rimessione, l'accoglimento della relativa questione
di legittimità costituzionale.
7.1. - In prossimità dell'udienza la Energia Sud S.r.l. ha depositato una
memoria con la quale ha precisato quanto sostenuto nel proprio atto di
costituzione rilevando che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza
costituzionale, lo Stato e le Regioni concorrono, nei limiti delle rispettive
competenze, alla realizzazione della tutela ambientale, con il limite che queste
ultime possono prevedere una autonoma disciplina in materia solo quando lo Stato
ha già fissato i limiti della cennata tutela, cosa che nel caso di specie non
sarebbe avvenuta, stante la mancata adozione delle linee guida nazionali
previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
8. - Si è costituita in giudizio l'A.P.E.R - Associazione Produttori Energia da
Fonti Rinnovabili, parte interveniente nel giudizio principale, chiedendo
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
giudice a quo.
In particolare, l'A.P.E.R. osserva che l'adozione, da parte delle Regioni, nelle
more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387
del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura, provoca
l'impossibilità di realizzare impianti eolici in un determinato territorio.
9. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza del
27 maggio 2008 (R.O. n. 279 del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione
Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, nella parte in cui prevede che «Fino
all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli
impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle
valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con
Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220».
Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto dalla Fri-El S.p.a.
contro la Regione Basilicata, per l'accertamento del silenzio assenso formatosi
sulla sua istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12
d.lgs. n. 387 del 2003, nonché per l'annullamento della delibera della Giunta
regionale n. 605 del 4 maggio del 2007, con la quale la Regione ha negato il
rilascio della suddetta autorizzazione.
Il rimettente riferisce che l'amministrazione regionale ha motivato l'impugnato
diniego con la circostanza, da un lato, che l'insieme degli impianti eolici in
funzione e di quelli autorizzati superava il limite (di 128 MW a tutto il 2010)
previsto dal Piano Energetico regionale richiamato dall'art. 3 censurato;
dall'altro, che i procedimenti non ancora conclusi con il rilascio della
autorizzazione unica, come quello in esame, devono essere sottoposti alle
prescrizioni di cui all'atto di indirizzo richiamato dal successivo art. 6.
9.1. - Così descritta la fattispecie sottoposta al suo esame, il rimettente
ritiene che l'art. 3, nel rendere vincolanti le previsioni programmatiche
contenute nel richiamato Piano energetico regionale, impedisce l'accoglimento
del ricorso.
Il Tribunale precisa, poi, di non potere sollevare questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 in quanto, sebbene esso venga richiamato nel
provvedimento impugnato, da quanto dedotto dalle parti e da quanto si evince
dalla documentazione acquisita nel giudizio, il sito prescelto per la
costruzione del Parco eolico non rientra tra quelli che la delibera della G.R.
n. 2920 del 2004, richiamata dall'art. 6, individua tra quelli incompatibili per
l'insediamento di impianti eolici.
9.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale osserva che, per
effetto dell'art. 3, fino all'adozione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale (PIEAR) possono essere autorizzati solo gli impianti che
rispettano le prescrizioni di cui al Piano Energetico regionale, approvato con
delibera C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, il quale, nel prevedere fino al 31
dicembre 2010 limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già
ampiamente superati, impedisce la realizzazione di nuove installazioni.
Tale disciplina determinerebbe la sospensione sine die dei procedimenti
volti ad ottenere l'autorizzazione per nuovi impianti eolici, assumendo sul
punto rilevanza la circostanza che la disposizione censurata non prevede il
termine entro il quale il nuovo PIEAR deve essere approvato.
Consegue da ciò, a parere del rimettente, la violazione dell'art. 12, comma 4,
del d.lgs. n. 387 del 2003 con conseguente lesione dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, in quanto la Corte ha affermato che i suddetti procedimenti
rientrano nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia e che il termine di centottanta giorni, previsto per la loro
conclusione dall'art. 12, costituisce un principio fondamentale della suddetta
materia (sentenza n. 364 del 2006).
Sempre a parere del rimettente, la disposizione censurata violerebbe l'art. 41
della Costituzione, in quanto la sospensione a tempo indeterminato del rilascio
delle autorizzazioni in esame impedisce alle imprese operanti nel settore
dell'energia eolica lo svolgimento della relativa attività.
Infine, l'art. 3 della legge n. 9 del 2007 violerebbe anche gli artt. 3 e 97
della Costituzione, in quanto in modo irragionevole non prescrive alcuna misura
di salvaguardia per quelle istanze, come quella oggetto del giudizio principale,
che si trovavano in uno stato di avanzata istruttoria senza, peraltro, prevedere
una comparazione tra gli interessi pubblici sottesi al maggior sfruttamento
dell'energia derivante da fonti rinnovabili e quelli contrapposti della
salvaguardia del paesaggio.
10. - Si è costituita in giudizio la Fri-El S.p.a., ricorrente nel giudizio
principale, chiedendo con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle del
rimettente, l'accoglimento della questione.
In particolare, la parte privata, ritiene che l'art. 3, nel richiamare i valori,
già superati, di produzione di energia alternativa previsti dal Piano energetico
regionale, si pone in contrasto con le norme nazionali e internazionali volte
all'incentivazione dell'attività economica nel settore della produzione di
energia alternativa.
11. - In prossimità dell'udienza la Fri-El S.p.a. ha depositato una memoria con
la quale ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con tre distinte
ordinanze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6
della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in
materia di energia), per violazione degli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo
comma e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
2. - Le tre ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni, onde i
relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.
3. - Con una prima ordinanza (R.O. n. 279 del 2008) il Tribunale ritiene che
l'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, nella parte in cui
prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione
di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle
procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della
Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220», violi l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione e, in particolare, il principio fondamentale di
cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità), secondo il quale il procedimento per il rilascio delle
suddette autorizzazioni deve concludersi entro centottanta giorni.
Il rimettente giunge a tale conclusione sul presupposto che il Piano energetico
regionale richiamato dall'art. 3, nel prevedere fino al 31 dicembre 2010 limiti
di crescita delle potenze degli impianti eolici già superati, comporta la
sospensione sine die di tutti i procedimenti volti al rilascio di
ulteriori autorizzazioni fino all'approvazione del Piano di Indirizzo Energetico
Ambientale Regionale (PIEAR), per il quale la disposizione censurata non indica
il termine di adozione.
Tale diposizione, oltre a violare l'indicato parametro costituzionale,
contrasterebbe anche con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in quanto, in
modo irragionevole, non prevede nessuna misura di salvaguardia per i
procedimenti già avviati e, quindi, una adeguata ponderazione degli interessi
pubblici ad essi sottostanti, con conseguente lesione dei diritti delle imprese
operanti nel settore dell'energia eolica.
Oggetto del giudizio principale è la domanda di annullamento della delibera
della Giunta regionale n. 605 del 4 maggio del 2007, con la quale la Regione ha
negato alla società ricorrente, anche sulla base della previsione contenuta nel
censurato art. 3, il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003.
Si è costituita la Fri-El S.p.a., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo,
con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dal rimettente,
l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.
4. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo muove da un presupposto interpretativo errato secondo il quale
l'art. 3 comporterebbe la sospensione sine die dei procedimenti volti ad
ottenere l'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici prevista
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
In realtà, la disposizione censurata non provoca alcuna sospensione dei suddetti
procedimenti, ma si limita ad indicare i presupposti che legittimano
l'amministrazione a rilasciare il provvedimento autorizzativo e che, se non
rispettati, comportano il rigetto della relativa istanza.
Risulta, altresì, erroneo ritenere che la disposizione censurata, non indicando
il termine entro il quale deve essere adottato il PIEAR, determina un blocco
senza termine e generalizzato al rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto l'amministrazione sarebbe libera di approvare
il suddetto Piano in ogni tempo.
Sul punto è sufficiente osservare che anche agli atti amministrativi generali di
pianificazione e di programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione
censurata, sono applicabili i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, quelli contemplati
dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di determinare,
quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun tipo di procedimento il
termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui
manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (sentenze n. 176
del 2004 e n. 355 del 2002).
5. - Con due distinte ordinanze (R.O. nn. 203 e 204 del 2008) il Tribunale
amministrativo regionale per la Basilicata ritiene, poi, che l'art. 6 della
legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, nella parte in cui prevede che «Le
procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per
l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità
ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui
alla delibera G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920», violi gli artt. 3 e 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
La disposizione censurata, nel richiamare la delibera con la quale vengono
fissati i criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio,
lederebbe la competenza dello Stato in materia di tutela del paesaggio e
dell'ambiente, in quanto non sono state ancora adottate, ex art. 12, comma 10,
del d.lgs. n. 387 del 2003, le relative linee guida da parte della Conferenza
unificata.
L'art. 6 violerebbe, poi, l'art. 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni
contenute nell'atto di indirizzo da esso richiamato estendono, in assenza dei
necessari presupposti, la protezione prevista per i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) alle fasce di
territorio di 5 o 10 km ad essi esterne, così rendendo impossibile la
realizzazione di impianti eolici nell'ambito della Regione Basilicata.
I rimettenti sono investiti della impugnativa della delibera richiamata dall'art
6, nonché di ulteriori atti relativi ai procedimenti promossi dai ricorrenti al
fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione di diversi impianti eolici.
Si sono costituite la Bluvento S.r.l. e la Energia Sud S.r.l., ricorrenti nei
giudizi a quibus, nonché l'A.P.E.R. - Associazione Produttori Energia da
Fonti Rinnovabili, parte interveniente in uno dei suddetti giudizi, chiedendo,
con motivazioni pressoché identiche a quelle espresse dai rimettenti,
l'accoglimento delle relative questioni.
In entrambi i giudizi si è costituita, con atti sostanzialmente uguali, la
Regione Basilicata chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o
infondate.
In particolare, nel giudizio sollevato con l'ordinanza n. 204 del 2008, la
Regione ritiene che la questione sia inammissibile per difetto di rilevanza, in
quanto il procedimento di autorizzazione attivato dal ricorrente non si sarebbe
concluso.
5.1. - In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Regione, avendo il rimettente fornito una
adeguata e condivisibile motivazione in ordine al rigetto della stessa nel corso
del giudizio principale.
6. - Nel merito, la questione è fondata.
L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza
unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i
beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per
l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia
di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina
relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua finalità quella di
proteggere il paesaggio.
Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attività culturali, ha espressamente sancito, nella medesima norma, che le linee
guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».
La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame,
non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di
semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione
trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla
competenza concorrente.
La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo
alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in
considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla
disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri
per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di
energia alternativa, cosa che è avvenuta per effetto del richiamo, operato
dall'art. 6 all'atto di indirizzo, di cui alla delibera della Giunta regionale
13 dicembre 2004, n. 2920, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione
Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia);
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata dal Tribunale
amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma,
97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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