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1974-9562
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
TUTELA DELL'AMBIENTE - Tutela dell’ambiente - Contenuto oggettivo e finalistico -
Competenze - Stato - Fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela -
Limite all’esercizio delle competenze regionali - Livelli di tutela più elevati.
La materia “tutela dell'ambiente” ha un contenuto allo stesso tempo
oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente (sentenze n. 367 e n. 378
del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore
conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n.
220 del 2009). Sullo stesso bene (l'ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del
2007) “concorrono” diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali,
tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro
specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi
sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del
2009). Secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono
affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la
fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del
2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela
fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di
esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione
dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. In
questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della
tutela dell'ambiente, costituisce “limite” all'esercizio delle competenze
regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). E’
peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell'esercizio
delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell'ambiente
posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano
stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino
nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di
tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009),
così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente. Pres. Amirante,
Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle
d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c.
Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009,
n. 225
TUTELA DELL'AMBIENTE - DIRITTO SANITARIO - Salubrità dell’ambiente e salute umana - Competenze -
Oggetti differenti - Stato e Regione. Strettamente collegata alla tutela
dell'ambiente è la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità
dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. E' da sottolineare, comunque, che
le due competenze hanno oggetti diversi: per l'appunto, l'ambiente e la salute,
e che la fissazione, da parte delle Regioni, di livelli più elevati di tutela
ambientale ai fini della tutela della salute umana solo indirettamente produce
effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente tutelato dalle norme statali.
Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba
ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi
eventualmente tra loro in contrasto. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - VAS - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Materia della “tutela
dell’ambiente”. Gli istituti della VAS e della VIA , procedure che valutano
in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”, rientrano
indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117,
comma secondo, lettera s), Cost. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
TUTELA DELL'AMBIENTE - T.u. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) - Questione di legittimità
costituzionale - Conferenza unificata - Esame della bozza - Insufficienza del
tempo a disposizione - Termine non incongruo - Esercizio dell’attività
legislativa - Rapporto con il principio di leale collaborazione. L'esercizio
dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (cfr.
sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007). Non è pertanto fondata la questione
di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 152/2006 che fa leva
sull’insufficienza del tempo concesso alla Conferenza unificata per l’esame del
testo del decreto legislativo. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame
della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, è stato peraltro
breve, ma non al punto da essere incongruo, né da rendere impossibile alla
Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di
formazione del decreto stesso. In assenza di un preciso termine legale (minimo o
massimo) ed una volta stabilito che quello in concreto concesso alla Conferenza
unificata sia stato non incongruo, deve, d'altra parte, escludersi che tale
Conferenza possa rifiutarsi di rendere il parere e con ciò procrastinare il
termine, giacché si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di
veto in capo alla Conferenza, non conciliabile con la attribuzione
costituzionale al Governo del potere legislativo delegato. Pres. Amirante, Est.
Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta,
Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente
del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
TUTELA DELL'AMBIENTE - T.U. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) - Questione di legittimità
costituzionale - Eccesso di delega - L. n. 308/2004 - Carattere innovativo.
La delega in di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004 ha
contenuto innovativo e consente non solo il coordinamento, ma anche il riordino
e l'integrazione della normativa in materia ambientale. Il carattere innovativo
della delega è imposto al fine di assicurare il rispetto dei criteri direttivi e
dei principi generali dettati dal comma 8 e, soprattutto, di quelli specifici
recati dal comma 9 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, che in maniera
implicita o esplicita presuppongono o impongono la modifica sostanziale della
normativa ambientale, anche per quanto riguarda l'assetto delle competenze in
materia (vedi sentenze n. 350 del 2007 e n. 303 del 2005). Pres. Amirante,
Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle
d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c.
Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009,
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TUTELA DELL'AMBIENTE - Art. 117 Cost. - Competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela dell’ambiente - Competenza regolamentare - Coinvolgimento delle regioni
nella fase di esercizio della potestà regolamentare - Necessità - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, mentre ai sensi
dell'art. 117, sesto comma, Cost. esso ha competenza regolamentare nelle materie
di propria esclusiva competenza. Se non è, pertanto, possibile negare la
sussistenza in capo allo Stato del potere regolamentare relativo a regolamenti
di attuazione ed integrazione in materia ambientale, deve anche ribadirsi (cfr.
sentenze n. 401 del 2007 e n. 134 del 2006) che non sussiste un obbligo di
coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare
dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza esclusiva. Pres.
Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte,
Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata
c. Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio
2009, n. 225
VIA - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - Delega implicita
all’attuazione della direttiva 2003/35/CE - L. n. 62/2005 - Tacita abrogazione
della L. n. 308/2004 - Esclusione. La legge delega n. 308 del 2004
autorizza, specificamente, il Governo alla piena attuazione della disciplina
comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva 27 giugno 1985, n.
85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla
direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati) (art. 1, comma 9, lettera f) e, in via
più generale, indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e
coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lettera e).
Deve, pertanto, ritenersi che essa, implicitamente, autorizzi il Governo anche
alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta
direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può,
poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1
e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto
sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva
nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di
tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco
coordinamento o accorpamento. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
TUTELA DELL'AMBIENTE - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - L. n. 62/2005 -
Tacita abrogazione della L. n. 308/2004 - Esclusione - Esercizio della delega
oltre il termine definito dal legislatore - Inconfigurabilità. La delega
contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può
ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del
combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005,
posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il
recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva
ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro
reciproco coordinamento o accorpamento. Non può di conseguenza sostenersi che,
con il d.lgs. n. 152/2006, la delega sia stata esercitata dal Governo oltre il
termine definito dal legislatore. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Materia di appartenenza - Tutela dell’ambiente - Fondamento.
La valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE,
attiene alla materia tutela dell'ambiente (cfr. sentenza Corte Cost. n. 398 del
2006). Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o
programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale
(trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia
riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente
profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento
conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o
programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato
l'ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria,
Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania,
Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE
COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 7, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Piccole aree a livello locale -
Distinzione tra aree di livello sovra comunale, comunale o infracomunale -
Inesistenza. L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è
possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i
programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi
sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale,
comunale o infracomunale. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 8 d.lgs. n. 152/2006 - Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale - Partecipazione delle regioni - Questione di
legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella
versione successiva alla novella di cui al d.lgs. n. 4/2008). La disciplina
della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non
hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo
statale, quale è Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
(istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), che svolge funzioni
amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali,
riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la
possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di
designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende
quindi dalla scelta discrezionale della legge statale. Pres. Amirante, Est.
Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta,
Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente
del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
V.I.A. - Vas - Art. 7, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Questione di legittimità
costituzionale - Infondatezza - Modifica ex d.lgs. n. 4/2008. Non è fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 3 del d.lgs. n.
152/2006, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i
programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi
concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di
opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti
significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso
dalla sottocommissione statale competente per la VAS. E’ infatti la stessa
direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS
anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono
soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale; la
sottoposizione a VAS di piani o programmi è inoltre da ascrivere alla competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella
discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo
cui attribuire la funzione di c.d. screening. E' da sottolineare, comunque, che
la questione non si pone più dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n.
4 del 2008, per il quale la Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n.
90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non
effettua più il c.d. screening, svolto, invece, dall'autorità regionale
competente in ordine alla valutazione ambientale. Pres. Amirante, Est. Maddalena
- Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria,
Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del
Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 10, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Pubblicazione, informazione e
partecipazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza -
Interpretazione. L'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che
i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni
effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in
via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e
programmi. La questione di legittimità costituzionale di tale norma non è
fondata . La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve,
infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e
partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in
evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le
forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o
programmatori regionali. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 12, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 - Giudizio di compatibilità
ambientale - Natura - Presupposto per la prosecuzione del procedimento -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. L'art. 12, comma 2,
del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità
preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità
ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di
approvazione del piano e del programma. il giudizio di compatibilità ambientale
deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la
prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in
particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale
afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel
giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del
medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di
approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione
ambientale strategica. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna,
Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia,
Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE
COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Artt. 16 e 17 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di leale
collaborazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La
questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.
152/2006, in riferimento al principio di leale collaborazione, è infondata.
Infatti, la VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale”,
rientra nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i
limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto,
la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi
dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art.
9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione
statale competente. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna,
Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia,
Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE
COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Artt. 21 e 22 d.lgs. n. 152/2006 - Sottoposizione a VAS dei piani
o programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali -
Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza
- Competenza legislativa esclusiva statale. L'articolo 21 del d.lgs. n. 152
del 2006, prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in
sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui
approvazione compete alle Regioni o agli enti locali. Il successivo art. 22,
prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione
ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino
all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma
1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda. La questione
di legittimità costituzionale di dette norme, in riferimento agli artt. artt. 3,
5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione è infondata, in quanto lo
Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le
Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal
legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale
ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e
la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la
competenza in materia di tutela dell'ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena -
Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria,
Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del
Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 225
ANNO 2009
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'intero testo e degli artt. da 3 a 52, 55, 58, 59, 63, 64,
65, 67, 69, 74, 91, 95, 96, 101, 113, 114, 116, 117, 121, 124, 148, 149, 153,
154, 155, 160, 166, 181, 183, 186, 189, 195, 202, 205, 214, 240, 242, 243, 244,
246, 252 e 257, nonché degli allegati I e II della parte seconda, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle
Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle
d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con
ricorsi rispettivamente notificati il 24 aprile, l'8, il 12-21, il 12-27, il 9,
il 13, il 12 ed 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10,
il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai
numeri 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del registro ricorsi
2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché
gli atti di intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for
nature (WWF Italia) - Onlus, e della Biomasse Italia S.p.a. ed altre;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo
Maddalena;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per
la Regione Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria,
Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione
Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d'Aosta, Giandomenico Falcon e
Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon per la Regione Liguria,
Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania,
Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione
Italiana per il World Wide Fund for nature (WWF Italia) - Onlus, e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ricorso notificato il 24 aprile 2006, depositato il successivo 27
aprile ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione
Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a
11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), chiedendo, altresì, la
sospensione della loro efficacia.
1.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle
predette disposizioni in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed al
principio di leale collaborazione, essendo oggetto di separate decisioni la
trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte
dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna avverso le medesime disposizioni, con
riferimento a differenti parametri.
2. ¾ La difesa regionale, anzitutto, ricostruisce analiticamente l'iter
procedimentale che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006,
affermando che:
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione) ha autorizzato il Governo ad emanare entro diciotto
mesi «uno o più decreti di riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la
redazione di testi unici»;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004, tali decreti
devono essere adottati «sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
- lo schema del testo del decreto governativo approvato dal Consiglio dei
ministri, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, in data 18
novembre 2005 è stato trasmesso in data 29 novembre 2005 alle Regioni, mentre lo
schema degli allegati al decreto è stato immesso in rete informatica in data 7
dicembre 2005, in vista della riunione tecnica del 12 dicembre 2005 della
Conferenza unificata e della riunione del 15 dicembre della Conferenza stessa;
- nella riunione tecnica del 12 dicembre il Presidente della Conferenza delle
Regioni ha chiesto un rinvio del termine per l'espressione del parere in ragione
della estrema complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per
l'esame dell'ampio corpus normativo inserito nel decreto;
- con telegramma del 13 dicembre il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ha comunicato che «il Governo non intende concedere deroghe al
termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti,
considerata la durata dei termini previsti dalla legge 308 del 2004 e valutando
altresì il periodo di attività residua del Parlamento»;
- nel corso della riunione del 15 dicembre i rappresentanti delle Regioni nonché
quelli degli enti locali hanno rinnovato con le stesse ragioni la richiesta di
fissazione di un nuovo termine per l'espressione del parere;
- il Viceministro dell'ambiente e della tutela del territorio si è opposto alla
proroga, sostenendo, da un lato, che la tutela dell'ambiente è di esclusiva
competenza dello Stato, dall'altro, che la delega sarebbe scaduta il giorno
stesso;
- il Ministro degli affari regionali ha proposto il rinvio alla successiva
seduta della Conferenza, prevista per il 20 gennaio 2006, ma il Viceministro
dell'ambiente e della tutela del territorio si è nuovamente opposto;
- il Presidente della Conferenza delle Regioni ha fatto presente che il termine
di scadenza della delega era, in realtà, l'11 luglio 2006 e che il procedimento
di emanazione del decreto non poteva essere proseguito senza il parere della
Conferenza unificata, ma il Viceministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ha ribattuto che la Conferenza era stata sentita e che non si
trattava di parere vincolante;
- il Ministro degli affari regionali, preso atto del mancato parere, ha
annunciato che «laddove si verificasse l'indispensabilità di questo passaggio,
sarà nuovamente iscritto il punto in argomento all'o.d.g. della prossima
Conferenza»;
- nonostante il parere non fosse stato espresso, il Consiglio dei ministri in
data 19 gennaio 2006 ha approvato «in via definitiva» il testo del decreto
legislativo;
- nella riunione del 26 gennaio 2006 della Conferenza unificata i rappresentanti
delle Regioni e degli enti locali hanno presentato un ordine del giorno recante
un parere negativo sullo schema di decreto, motivandolo sia in ordine al merito
sia in ordine al metodo procedimentale seguito, ed il rappresentante del Governo
si è limitato a dichiarare di prenderne atto;
- comunque, in data 10 febbraio 2006 il Consiglio dei ministri ha riapprovato,
di nuovo «in via definitiva» lo schema di decreto, senza però apportarvi
modifiche o riesaminarlo nel merito;
- peraltro, a seguito della richiesta di alcuni chiarimenti da parte del
Presidente della Repubblica in ordine al procedimento di formazione ed al merito
del decreto, il Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006 ha riapprovato con
alcune modifiche il decreto, il quale è stato, infine, emanato in data 3 aprile
2006, con un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello
sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata.
2.1. ¾ Secondo la difesa regionale il procedimento appena descritto non avrebbe
rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza
unificata, imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge
delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004), dato che il Governo
avrebbe richiesto il parere in termini temporali tali da renderne impossibile
l'espressione ed avrebbe rifiutato la richiesta di rinvio dell'esame della
questione, allegando ragioni di urgenza inesistenti.
La difesa regionale esclude, altresì, che l'ordine del giorno approvato il 20
gennaio 2006 possa essere considerato equivalente ad un parere effettivamente
articolato e reso a seguito di un corretto procedimento e rileva che esso,
comunque, non è stato effettivamente preso in considerazione.
La difesa regionale, infine, richiamando giurisprudenza di questa Corte (in
specie le sentenze n. 422 del 2002, n. 308 del 2003 e n. 31 del 2006), sostiene:
che in materie come quella ambientale, nelle quali risultano necessariamente ed
inestricabilmente connesse competenze statali e regionali, il principio di leale
collaborazione richieda la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le
istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare applicazione; che il
sistema delle Conferenze sia una delle sedi più qualificate per l'elaborazione
di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione e che,
seppure tale principio possa essere organizzato in modi diversi, per forme e
intensità della pur necessaria collaborazione; esso non potrebbe comunque essere
ridotto, come avvenuto nel caso di specie, ad una ritualità puramente formale.
2.2. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto dell'11 maggio
2006, chiedendo che sia dichiarata la inammissibilità e l'infondatezza tanto del
ricorso quanto della istanza di sospensione delle norme impugnate.
In particolare, per quanto interessa il presente giudizio, la difesa erariale
sostiene che la tesi della ricorrente in ordine alla violazione del principio di
leale collaborazione sarebbe, anzitutto, inammissibile, laddove con essa la
Regione Emilia-Romagna sembrerebbe pretendere la necessità di una procedura di
codecisione, in luogo della prevista attività consultiva, posto che una tale
censura avrebbe dovuto appuntarsi avverso la legge di delegazione, non oggetto
di impugnativa.
La prospettata violazione del principio di leale collaborazione e dei vincoli
procedimentali discendenti dalla legge di delegazione legislativa n. 308 del
2004, poi, non sussisterebbe e poggerebbe su di una rappresentazione delle fasi
procedimentali suggestiva e non aderente alla realtà, dacché non sarebbe vero
che «il parere non poté essere espresso», essendo vero piuttosto che il 15
dicembre 2005, dopo sedici giorni dalla trasmissione dello schema di
provvedimento, la Conferenza unificata ha ritenuto di esprimersi affermando la
propria impossibilità a rendere il parere.
Il termine in concreto concesso, poi, non sarebbe incongruo, secondo
l'Avvocatura, anche raffrontato al termine massimo di giorni venti previsto
dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto, 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali),
per i pareri da esprimersi da parte della Conferenza Stato-Regioni. Previsione
questa, peraltro, non applicabile secondo la difesa erariale né in via estensiva
né in via analogica al diverso modus operandi della Conferenza unificata.
L'Avvocatura dello Stato nega, infine, che l'ordine del giorno della riunione
del 26 gennaio 2006 della Conferenza unificata, recante un parere negativo
espresso dalle Regioni, abbia rilievo alcuno rispetto alla validità del
procedimento legislativo in questione, trattandosi di atto riferibile unicamente
alle Regioni, oltretutto mai divenuto oggetto di trasmissione ufficiale né alle
Commissioni parlamentari né al Governo, e non di quel parere della Conferenza,
richiesto invece dalla legge delega.
2.3. ¾ In data 14 giugno 2006 è stata depositata nota della Presidenza del
Consiglio dei ministri, recante estratto del verbale della riunione del
Consiglio del 9 giugno 2006, nel quale risulta deliberato di «rinunciare
all'intervento nel ricorso di legittimità costituzionale promosso dalla Regione
Emilia-Romagna avverso taluni articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) già deciso nella riunione del 27 aprile 2006».
2.4. ¾ Con ordinanza n. 245 del 22 giugno 2006, questa Corte ha dichiarato non
luogo a provvedere sull'istanza di sospensione delle norme impugnate proposta
dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, rilevando che, nel sollecitare
l'esercizio da parte della Corte di tale potere, la ricorrente aveva solo
prospettato in maniera assertiva, ma non aveva adeguatamente argomentato, la
sussistenza dei relativi presupposti.
2.5. ¾ In prossimità dell'udienza del 5 maggio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha
presentato una memoria, nella quale, tra l'altro, rimarca la permanenza del suo
interesse al ricorso, anche a fronte delle rilevanti modifiche apportate al
decreto legislativo impugnato da parte dei decreti correttivi 8 novembre 2006,
n. 284 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale) e 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale).
La difesa regionale, inoltre, manifesta dubbi in ordine all'orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, per il quale «l'esercizio dell'attività
legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione», sostenendo che dal
rango costituzionale del principio stesso e dal disposto dell'art. 5 Cost.
emergerebbe che qualsiasi potere, anche quello legislativo, debba esercitarsi in
coerenza con le esigenze dell'autonomia.
La difesa regionale sottolinea, peraltro, come, nel caso di specie, la
collaborazione in sede di procedimento legislativo sia imposta dalla stessa
legge di delega (art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004), sicché il
coinvolgimento delle Regioni e la necessità del parere della Conferenza
unificata sarebbero imprescindibili, anche a seguire il riferito, non condiviso,
orientamento della Corte.
La difesa regionale, infine, richiama la sentenza n. 401 del 2007 (punto 5.3.
del Considerato in diritto), dalla quale sarebbe desumibile la necessità di
richiedere un secondo parere alla Conferenza, là dove, come nel caso di specie,
il testo del decreto legislativo sia modificato dopo il parere e la modifica non
sia conseguenza del parere.
3. ¾ Con ricorso notificato l'8 giugno 2006, depositato il successivo 10 giugno
ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Calabria ha
proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero
d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli artt. 3, comma 2, 4, comma
1, lettere a) e b), 5, comma 1, lettere q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ed allegati I e II della
parte seconda, chiedendo, altresì, la sospensione della loro efficacia.
3.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione dell'intero
testo del decreto e delle predette disposizioni in riferimento ai parametri
appresso indicati, essendo la trattazione delle ulteriori questioni di
legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Calabria oggetto di
separati giudizi.
4. ¾ La Regione Calabria censura, anzitutto, l'intero testo del d.lgs. n. 152
del 2006, deducendo, in ragione dell'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2)
che ha portato alla sua emanazione e dei contrasti emersi nella riunione del 15
dicembre 2005 della Conferenza unificata, la violazione del principio di leale
collaborazione, che si sarebbe tradotta in una lesione delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni e degli enti locali.
4.1. ¾ La ricorrente censura, poi, l'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, il quale autorizza regolamenti governativi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed
esecuzione in materia ambientale.
Per la difesa regionale tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, sesto
comma, Cost., in quanto legittima regolamenti governativi in un ambito dove
prevarrebbero o, comunque, concorrerebbero i titoli di competenza regionali in
materia di governo del territorio e di tutela della salute (come sarebbe
desumibile dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, che individua, come
obiettivo primario della disciplina in questione, la promozione dei livelli di
qualità della vita umana).
In via subordinata, laddove tali regolamenti si ritenessero riferibili alla sola
competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, per la difesa regionale
l'art. 3, comma 2, violerebbe, quantomeno, il principio di leale collaborazione,
posto che «l'indeterminatezza del contenuto degli emanandi regolamenti e
comunque la contiguità della competenza statale con le competenze regionali»
esigerebbero che su tali regolamenti si pronunci, in sede di parere, la
Conferenza unificata.
4.2. ¾ La Regione Calabria censura, poi, l'articolo 6, commi 6, 7 ed 8, del
d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento al principio di leale collaborazione,
nella parte in cui non prevederebbe una effettiva partecipazione dei
rappresentanti delle autonomie territoriali nella Commissione tecnico-consultiva
per le valutazioni ambientali, nonostante l'incidenza dell'attività di tale
organo su settori (governo del territorio e tutela della salute) di competenza
regionale.
Per la difesa regionale sarebbe, infatti, insufficiente la prevista possibilità
di intervento di un rappresentante regionale ai lavori della Commissione,
laddove la Regione segnali un suo diretto interesse in ragione del territorio
cui afferisce la valutazione ambientale, dovendosi, invece, ritenere
«indefettibile» e non meramente eventuale la partecipazione di tale
rappresentante regionale.
4.3. ¾ La difesa della Regione Calabria sostiene, poi, che l'intera disciplina
introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione della
direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente) e, specificamente, gli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, nonché gli allegati I e II alla
parte seconda del decreto violerebbero gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.,
perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito
dal legislatore.
4.3.1. ¾ La difesa regionale argomenta tale tesi, sostenendo l'avvenuta
abrogazione, per incompatibilità, della delega apparentemente esercitata dal
legislatore delegato ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera f),
della legge n. 308 del 2004 (che autorizzava il Governo ad attuare, nel termine
di diciotto mesi, e, pertanto, fino al luglio 2006, la direttiva 2001/42/CE), da
parte dell'art. 19 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004).
Tale seconda disposizione, demandando, nuovamente, al Governo l'attuazione della
direttiva comunitaria 2001/42/CE ha fissato, oltre ad ulteriori criteri
direttivi e principi, il più breve termine di sei mesi per l'esercizio della
delega.
Il d.lgs. n. 152 del 2006, intervenuto nell'aprile 2006 ben oltre tale più breve
termine (scaduto nell'ottobre 2005), sarebbe pertanto illegittimo nella parte in
cui, avvalendosi di una delega abrogata da una successiva delega, a sua volta
scaduta, pretende di recare l'attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE.
Tale violazione procedimentale, ancora secondo la difesa regionale, sarebbe
deducibile in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione,
posto che le previsioni introdotte in difetto di valida delega inciderebbero in
senso limitativo sulle attribuzioni costituzionali regionali in materia di
governo del territorio e di tutela della salute.
4.3.2. ¾ Sul punto la difesa regionale, peraltro, rileva che l'art. 1 della
medesima legge n. 62 del 2005 autorizza il Governo ad attuare entro diciotto
mesi le direttive comunitarie indicate negli elenchi allegati e, tra di esse
(allegato B) nuovamente la direttiva 2001/42/CE.
Secondo la difesa regionale, in ragione del principio di specialità, dovrebbe
trovare applicazione l'art. 19 (ed il suo più breve termine) piuttosto che
l'art. 1 della stessa legge n. 62 del 2005. Ma, anche laddove fosse questa
seconda e più favorevole previsione a dovere trovare applicazione, gli artt. 4,
comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e
22, nonché gli allegati I e II alla parte seconda si porrebbero, comunque, in
contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe comunque seguito il
procedimento previsto dalla legge n. 308 del 2004, invece di quello più
garantista per le posizioni di autonomia costituzionale delle Regioni di cui
alla legge n. 62 del 2005.
4.4. ¾ La Regione Calabria sostiene, poi, che la disciplina della valutazione
ambientale strategica (d'ora in poi VAS), cui si riferiscono gli articoli da 7 a
22 e da 48 a 52 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia riconducibile in prevalenza alle
competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute
e che, anche laddove si volesse riconoscere in subiecta materia una concorrenza
di competenze su base paritaria tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe comunque
possibile una disciplina unilaterale da parte dello Stato, se non per quanto
riguarda la enucleazione di principi fondamentali. Ciò anche in considerazione
del fatto che la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sarebbe limitata alla
predisposizione di «standards di tutela uniformi».
In questo senso gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del
2006, che recherebbero discipline di dettaglio, violerebbero gli artt. 117,
secondo comma, lettera s) e terzo comma, e 118 Cost., nonché il principio di
leale collaborazione.
4.5. ¾ La Regione Calabria, poi, censura gli artt. 9, commi 2, secondo periodo,
4 e 6 (che specifica il contenuto del rapporto ambientale), 10, commi 2, secondo
periodo, e 3 (che specifica le forme di pubblicità della sintesi non tecnica del
rapporto ambientale), 12, commi 2, 3 e 4 (che specifica le modalità del giudizio
di compatibilità ambientale) e 14, comma 3 (che specifica le forme di pubblicità
delle misure correttive dei piani adottati), e l'allegato I alla parte seconda
(che specifica le informazioni da inserire in detto rapporto) del d.lgs. n. 152
del 2006, in relazione al principio di leale collaborazione, sostenendo che tali
disposizioni, non avendo un contenuto di principio fondamentale («con
l'eccezione forse dell'art. 12, commi 2, 3 e 4»), ma essendo anzi di estremo
dettaglio, avrebbero dovuto essere «concordate» con le istanze regionali.
4.6 ¾ La Regione Calabria censura, ancora, gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152
del 2006, in relazione al principio di leale collaborazione, in quanto queste
disposizioni, nel disciplinare il procedimento di valutazione ambientale
strategica in sede statale, ometterebbero qualsiasi possibilità di intervento di
istanze regionali nel procedimento che conduce all'approvazione del piano o del
programma proposto e non terrebbero, pertanto, conto dell'incidenza di questo
sul governo del territorio.
4.7. ¾ La Regione Calabria censura, infine, gli artt. 4, comma 1, lettera b) -
limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003» - e 5, comma 1, lettere q) e r), in relazione
agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
Tali disposizioni, che, a dire della ricorrente, costituirebbero attuazione
della direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia), violerebbero i parametri indicati, in quanto
l'attuazione di questa direttiva non rientrerebbe espressamente nella delega di
cui alla legge n. 308 del 2004.
Peraltro, secondo la ricorrente, anche qualora dovesse ritenersi che l'art. 1,
comma 9, lettera f), della legge n. 308 del 2004, che indica tra i principi e
criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, avesse implicitamente legittimato il Governo alla attuazione anche
della direttiva 2003/35/CE, gli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1,
lettere q) e r), sarebbero nondimeno illegittimi.
Ciò in quanto l'art. 1 e il paragrafo B della legge n. 62 del 2005, che hanno
espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione,
avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004 e, posto che le due deleghe
prevedevano due diversi procedimenti per l'adozione del decreto legislativo, le
disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il
Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del
2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio
la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni.
5. ¾ Con istanza del 19 giugno 2006 la Regione Calabria ha chiesto la
trattazione congiunta della propria richiesta di sospensione della efficacia
delle disposizioni impugnate e di quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna
con il ricorso n. 56 del 2006.
6. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Calabria
ha depositato una memoria, nella quale insiste nelle impugnazioni proposte.
Per quanto riguarda la censura dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006,
la Regione chiede di subordinare la stessa alla mancata interpretazione del
termine biennale ivi previsto quale termine perentorio per la adozione dei
regolamenti attuativi ed esecutivi da parte del Governo.
Per quanto attiene le ulteriori censure proposte, la difesa regionale sostiene
che la abrogazione o sostituzione di numerose disposizioni del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e, per quanto qui interessa, la abrogazione e
sostituzione dell'intera parte seconda del decreto (artt. 4-52) ad opera degli
artt. 1 e 4, comma 2, del d.lgs. n. 4 del 2008 non farebbe venire meno
l'interesse alle censure proposte, dato che la abrogazione non è stata
retroattiva e le disposizioni, sebbene ne sia stata più volte differita
l'entrata in vigore, hanno comunque avuto temporanea vigenza.
Peraltro, secondo la difesa regionale, non potrebbe pronunciarsi la cessazione
della materia del contendere alla luce del sopravvenuto decreto legislativo
correttivo n. 4 del 2008, posto che tale decreto sarebbe in contrasto con l'art.
76 Cost., sia perché si fonderebbe su di una delega, quella di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 284 del 2006, che sarebbe invalida, essendo contenuta
non in una legge del Parlamento, ma in un decreto legislativo dello stesso
Governo, sia perché, pur se ricondotto all'originaria delega di cui all'art. 1,
comma 6, della legge n. 308 del 2004, eccederebbe, comunque, dal limitato
compito di coordinamento e correzione, avendo operato una totale riscrittura del
testo anteriore del decreto.
7. ¾ Con ricorso notificato il 12-21 giugno 2006, depositato il successivo 14
giugno ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione
Toscana ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale,
tra gli altri, degli articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi
3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006.
La Regione Toscana premette che la disciplina recata dal decreto legislativo in
questione coinvolge non solo la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva
statale, ma pure le competenze regionali in materia di governo del territorio,
tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,
agricoltura e sviluppo economico, e sostiene che il legislatore statale deve
intervenire in materia ambientale nel rispetto delle prerogative
costituzionalmente garantite delle Regioni, assicurando alle stesse un ruolo
primario in considerazione del delicato intreccio tra le diverse competenze.
7.1. ¾ Ciò posto, la Regione Toscana censura, anzitutto, l'art. 3, comma 4, del
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che alle modifiche e alle integrazioni
delle norme tecniche in materia ambientale provvede il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio mediante uno o più regolamenti ministeriali.
Per la ricorrente questa disposizione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.,
nonché il principio di leale collaborazione, laddove non prevede meccanismi di
concertazione con le Regioni, essendo innegabile l'incidenza di tali regolamenti
anche sulle materie regionali: governo del territorio, tutela della salute,
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed agricoltura.
7.2. ¾ La ricorrente censura, poi, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152 del
2006, che disciplina la Commissione statale tecnico-consultiva cui compete la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale, ed il
successivo art. 17, che affida a tale Commissione la valutazione ambientale
strategica in sede statale, nella parte in cui non prevedono la partecipazione
delle Regioni al procedimento di valutazione ambientale strategica di piani e
programmi di competenza statale.
La difesa regionale, evidenziata l'incidenza di tali piani e programmi statali
sul governo del proprio territorio, lamenta la violazione degli artt. 117 e 118
Cost., dacché la partecipazione di un rappresentante regionale alla Commissione
statale indicata sarebbe meramente eventuale e non garantirebbe così, nell'unico
passaggio procedimentale possibile, un adeguato coinvolgimento delle Regioni.
Le disposizioni in questione si porrebbero, in questo senso, anche in contrasto
con la direttiva 2001/42/CE, che prevederebbe la partecipazione ai procedimenti
di VAS dei soggetti istituzionali competenti in materia ambientale e
territoriale, e, per questa via, in contrasto con l'art. 11 Cost., nonché in
contrasto con l'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e)
ed f), della legge n. 308 del 2004, che prescrivono il rispetto della normativa
comunitaria in materia di ambiente.
7.3. ¾ La Regione Toscana censura, poi, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del
2006, che prevede che siano sottoposti a VAS oltre che i piani e i programmi
indicati al precedente comma, anche quei piani e programmi concernenti la
definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali,
pur non essendo sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), possano
avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio espresso dalla
Sottocommissione statale competente per la VAS di cui all'art. 6 del medesimo
decreto.
Questa disposizione secondo la ricorrente violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.,
nonché il principio di leale collaborazione, laddove non prevederebbe una intesa
con la Regione per sottoporre alla VAS anche piani regionali e consentirebbe,
pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in materia di governo del
territorio.
7.4. ¾ La ricorrente censura, poi, l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n.
152 del 2006, che sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad
interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art.
87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche).
Per la ricorrente tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
direttiva 2001/42/CE, che non consentirebbe di sottrarre tale tipologia di piani
alla procedura di VAS e, per questa via, sarebbe in contrasto con l'art. 11 Cost.,
nonché con l'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e) ed
f), della legge n. 308 del 2004, che prescrivono il rispetto della normativa
comunitaria in materia di ambiente.
Tali violazioni inciderebbero sulle competenze regionali, dacché la mancata
sottoposizione a VAS degli atti di pianificazione della telefonia mobile
comprometterebbe le competenze regionali in materia di tutela della salute e di
governo del territorio.
7.5. ¾ La Regione Toscana censura, infine, l'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n.
152 del 2006, i quali prevedono, rispettivamente, che le modalità di
pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a VAS siano
stabiliti con regolamento ministeriale e che i depositi e le pubblicazioni
effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di informazione
e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle procedure di
adozione e approvazione di detti piani e programmi.
La ricorrente, sull'assunto che tali disposizioni sarebbero riferibili anche ai
procedimenti di VAS in sede regionale, sostiene che esse violerebbero gli artt.
117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto inciderebbero sulla potestà
della Regione di disciplinare i procedimenti di sua competenza.
8. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto dell'11 maggio
2006, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza del
ricorso.
8.1. ¾ In particolare la difesa erariale sostiene:
- in ordine alla censura dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, che
la fissazione di norme tecniche in materia di ambiente sia strettamente
funzionale alla fissazione di standard omogenei su tutto il territorio nazionale
e rientri nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente;
- in ordine alla censura degli artt. 6, comma 6, e 17 del d.lgs. n. 152 del
2006, che la VAS sarebbe un procedimento meramente acquisitivo di conoscenze e
che in esso sarebbero previsti adeguati strumenti per consentire alle Regioni la
rappresentazione dei propri interessi;
- in ordine alla censura dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, che
la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto il carattere unitario ed
assorbente della pianificazione ed autorizzazione in materia di impianti di
telecomunicazioni;
- in ordine alla censura dell'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006,
che la norma potrebbe essere interpretata come riferita ai soli procedimenti di
VAS in sede statale.
9. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Toscana
ha depositato una memoria, nella quale, per quanto attiene le disposizioni
oggetto del presente giudizio, afferma di non avere più interesse alla
impugnativa proposta, in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del
2008 ed, in specie, in ragione della introduzione nell'articolato del d.lgs. n.
152 del 2006 degli articoli da 3-bis a 3-sexies e dell'abrogazione e
sostituzione della disciplina relativa alla VAS.
10. ¾ La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 12-27 giugno 2006,
depositato il 15 giugno ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2006, ha
proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero
d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, degli artt. 5, comma 1, lettera
e), 6, comma 6, 12, 21 e 22.
Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l'impugnazione dell'intero testo
del decreto e delle predette disposizioni in riferimento ai parametri appresso
indicati, essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità
costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Piemonte oggetto di separati
giudizi.
10.1. ¾ La ricorrente censura, anzitutto, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del
2006, deducendo, in ragione dell'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2) che
ha portato alla sua emanazione e dei contrasti emersi nella riunione del 15
dicembre 2005 della Conferenza unificata, la violazione del principio di leale
collaborazione e degli artt. 5 e 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma 4,
della legge delega n. 308 del 2004, che imponeva di sentire la Conferenza
unificata nel procedimento di emanazione del decreto.
La ricorrente sostiene che tale violazione procedimentale si sarebbe tradotta in
una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali,
in quanto il d.lgs. n. 152 del 2006 incide variamente su settori che attengono
anche, «a volte identificandosi e sempre intrecciandosi», a materie di
competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. «(governo del
territorio, tutela della salute, protezione civile, energia) ed all'ambito di
competenza rimesso alla legislazione regionale di cui al quarto comma dell'art.
117 Cost. (agricoltura, settori produttivi, servizi pubblici locali, lavori
pubblici ecc.)».
La difesa regionale rammenta, sul punto, che la giurisprudenza costituzionale
(tra le altre, sentenze n. 259 del 2004 e n. 307 del 2003) ha, in più di
un'occasione, escluso la stessa configurabilità di una materia riconducibile, in
senso tecnico, in via esclusiva alla “tutela dell'ambiente”, «qualificandosi
l'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea
una sorta di materia “trasversale” in ordine alla quale si manifestano
competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il
compito di fissare “standard” di tutela uniformi sull'intero territorio
nazionale e potendo d'altro canto porre in essere le Regioni interventi
legislativi nelle materie di propria competenza che attuino anche finalità di
tutela ambientale».
Ne conseguirebbe, ad avviso della Regione Piemonte, che l'assenza di un adeguato
confronto sulle disposizioni «emanande, e ancor prima di adeguata valutazione
delle differenti situazioni esistenti e delle possibili diversificate soluzioni
adottabili, si riverbera infatti su tutta l'impostazione della disciplina
considerata», sicché la pretermissione del contributo delle Regioni
«all'elaborazione delle norme del decreto legislativo 152/2006 ha sostanziale
rilievo ad inficiarne la validità nel suo complesso, al di là della
specificazione, pur presente, delle questioni attinenti a norme determinate».
10.2. ¾ La ricorrente individua un'ulteriore violazione della legge delega nella
«estensione» e nella «profondità delle innovazioni apportate dal decreto
delegato alla regolamentazione finora vigente dei diversi settori contemplati»,
laddove, in forza dell'art. 1, commi 1 e 8, della legge n. 308 del 2004,
l'oggetto della delega era limitato al coordinamento normativo nei vari ambiti
in quanto interessati da diverse leggi succedutesi nel tempo o contenenti
discipline parziali che necessitavano di raccordo e di eventuali integrazioni
per la loro coerenza ed organicità, nonché alla razionalizzazione delle
discipline esistenti, anche in relazione alla necessità di piena e coerente
attuazione delle direttive comunitarie, ma «non consentiva l'introduzione di
nuovi principi, nuove istituzioni, nuove funzioni o nuovi procedimenti», né
«l'emanazione di nuova disciplina dei settori considerati».
Il d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe, invece, introdotto «una serie di importanti
innovazioni in più settori sia regolandoli totalmente ex novo sia modificando
significativamente parti di disciplina con mutamento di impostazione o di
contenuti, concretizzando esorbitanza dai limiti della legge di delega che
rileva in ordine alle competenze regionali, che vengono sotto più aspetti
significativamente compresse o pretermesse».
10.3. ¾ Inoltre, prosegue la Regione, l'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del
2004 enuncia, quale principio generale della delega, che i decreti legislativi
si pongano «nel rispetto [...] delle competenze per materia delle
amministrazioni statali nonché delle attribuzioni delle Regioni e degli enti
locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [...]».
Da siffatta disposizione si evincerebbe «l'ambito limitato al coordinamento
normativo assegnato ai decreti delegati, che dovevano quindi porsi nel
mantenimento dell'assetto normativo dei vari settori, già tracciato sia dalle
norme nazionali sia dalle norme regionali già poste nelle varie materie in
attuazione di esse», mentre il d.lgs. n. 152 del 2006 «procede invece ad una
rivisitazione e ad un rifacimento ex novo di interi settori di attività, senza
apprezzabile razionale giustificazione in ordine al perseguimento di esigenze
unitarie […] superando senza tenere conto, neppure sotto l'aspetto minimale di
una idonea disciplina transitoria, tutta la legislazione regionale vigente in
materia, particolarmente intesa al coordinamento ed integrazione delle diverse
competenze settoriali, che viene indistintamente tradotta insieme alla
organizzazione di funzioni già attuata nel territorio regionale».
A tal riguardo, la Regione Piemonte rammenta di aver provveduto a porre:
«Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione» con la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 4; «Norme per la
gestione dei rifiuti» con la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;
disposizioni in materia di «Bonifica e ripristino dei siti inquinati.
Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate» con la legge
regionale 7 aprile 2000, n. 42; «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in
materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del piano regionale per
il risanamento e la tutela della qualità dell'aria» con la legge regionale 7
aprile 2000, n. 43; «Norme sulla gestione delle acque» con la legge regionale 20
gennaio 1997, n. 13; «Norme di integrazione e coordinamento dei contenuti della
difesa del suolo nel piano territoriale regionale e negli strumenti urbanistici
comunali» con la legge regionale n. 56 del 1977 e successive modifiche e
integrazioni.
Trattasi, ad avviso della ricorrente, di normativa già esistente nella Regione
«coerente con gli obbiettivi di tutela ambientale e che avrebbe potuto trovare
idonea considerazione attraverso una corretta elaborazione, come prevista, con
l'apporto regionale e delle autonomie locali», che è stato invece «pretermesso
dal decreto delegato, con violazione della legge di delega, dell'assetto
istituzionale delle competenze statali, regionali e locali anche espressamente
confermato dalla legge di delega, realizzando contrasto anche con i principi di
ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, per
l'ingiustificato rivolgimento apportato ad organi, funzioni e procedure
attualmente vigenti ed efficacemente operative in ambito regionale».
10.4. ¾ La ricorrente censura, inoltre, il fatto che il d.lgs. n. 152 del 2006,
nelle rilevanti innovazioni che avrebbe introdotto rispetto alla disciplina dei
vari settori contemplati, sarebbe «connotato da spiccato centralismo e dalla
separazione delle attività e competenze indirizzate alla tutela ambientale,
anche nella creazione di nuovi organi e nella allocazione delle funzioni, dalle
competenze rivolte alla cura di tutti gli altri interessi pubblici che con la
tutela ambientale interagiscono e si intersecano, appartenenti alla competenza
legislativa regionale ed all'attività amministrativa delle Regioni e delle
autonomie locali». In tal modo, non avrebbe trovato corretta applicazione il
principio di sussidiarietà richiamato anche dalla legge di delega (art. 1, comma
8), non essendo giustificata da esigenze unitarie l'attrazione in sede
ministeriale «per molte importanti e svariate funzioni, sia di nuova previsione
sia già esercitate in sede comunale, provinciale e regionale». Analogamente, non
vi sarebbe stata la corretta applicazione di quei principi della legge delega
(art. 1, commi 8, lettera m e 9, lettera c) che si indirizzavano alla
riaffermazione del ruolo delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. ed alla
rimozione dei problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario
«che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi
amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del
sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani di rilievo
ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», nonché alla valorizzazione
del ruolo e delle competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale
e regionale, non essendo stato preso in considerazione «il principio di
corresponsabilità e di leale collaborazione che deve improntare i rapporti fra
le diverse istituzioni, per garantire l'effettività della tutela mediante un
approccio alle politiche ambientali che coinvolgendo tutti gli enti esponenziali
delle peculiarità territoriali possa tener conto della complessità del tema».
10.5. ¾ La Regione Piemonte denuncia, inoltre, la violazione della legge di
delega «anche con riguardo alla carente o non esatta applicazione della
normativa comunitaria di tutela ambientale, con riguardo alle espresse
indicazioni poste dai criteri direttivi di dare “piena e coerente attuazione
alle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi
territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della
concorrenza” e di fare “affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di
precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali
e del principio “chi inquina paga”» (art. 1, comma 9, lettere e ed f).
Il d.lgs. n. 152 del 2006 non rispecchierebbe, quindi, la piena attuazione della
normativa comunitaria, con violazione «dell'art. 117, primo comma, Cost. che si
riverbera sulle funzioni delle Regioni tenute anch'esse direttamente
all'attuazione della normativa comunitaria ex art. 117, quinto comma, Cost. e
responsabili, per costanti pronunce degli organi comunitari, nella propria
attività amministrativa, e lo stesso dicasi per le autonomie locali, dell'esatta
applicazione di essa».
10.6. ¾ Quanto alle censure sulle specifiche disposizioni della parte seconda
del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione prospetta, anzitutto, in via generale, la
violazione degli «artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della
Costituzione, dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza,
differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della Pubblica Amministrazione e
con riguardo anche alla violazione di principi e norme del diritto comunitario e
di convenzioni internazionali».
La difesa regionale sostiene, poi, che la disciplina sulla valutazione
ambientale strategica (VAS), al pari di quella sulla valutazione d'impatto
ambientale (VIA), rinverrebbe la propria giustificazione «nella considerazione
complessiva di opere ed interventi comportanti rilevanti effetti di impatto
ambientale nel loro inserimento nel contesto territoriale, nella loro
giustificazione rispetto ad esigenze infrastrutturali, produttive, di sviluppo
economico ecc., nella ricerca di modalità attuative che contemperino le diverse
esigenze compresenti». Sarebbe, pertanto, evidente la interrelazione fra la
materia tutela dell'ambiente e le altre materie governo del territorio, tutela
della salute, energia, settori produttivi ecc. che si ascrivono alla competenza
concorrente o residuale regionale, «le cui discipline e le cui decisioni
amministrative si intrecciano ed interferiscono nella configurazione della
disciplina e delle procedure di valutazione ambientale strategica e di
valutazione di impatto ambientale», laddove, peraltro, l'integrazione delle
procedure e delle diverse autorizzazioni costituiva «specifico criterio della
legge di delega, così come il corretto pieno recepimento della normativa
comunitaria che ha disciplinato gli istituti considerati».
Ad avviso della ricorrente, il d.lgs. n. 152 del 2006 disattenderebbe le
anzidette esigenze, modificando l'assetto delle competenze, in violazione della
legge delega e ponendo in crisi la disciplina di attuazione già predisposta a
livello regionale (legge della Regione Piemonte n. 40 del 1998), in assenza di
esigenze unitarie che giustifichino l'attrazione di determinate attività nella
competenza statale.
10.7. ¾ Ciò premesso, vengono, specificatamente, denunciate le seguenti
disposizioni:
- art. 5, comma 1, «laddove dispone alla lettera e) che la procedura di VIA si
applichi ai progetti preliminari senza prevedere, in contrasto con le direttive
85/337/CEE e 97/11/CEE, che siano sottoposti a VIA i progetti definitivi che
contengano modifiche rilevanti e senza considerare l'integrazione in un'unica
sede decisionale con altri procedimenti autorizzativi le cui decisioni vengono
prese con riferimento al progetto definitivo»;
- art. 6, comma 6, «laddove prevede che la commissione tecnico-consultiva
nazionale, a cui è affidato il compimento dell'istruttoria per le valutazioni
VAS, VIA, IPPC riguardanti opere ed interventi di rilievo nazionale, sia
integrata per ogni sottocommissione da “un esperto” designato dalla Regione
direttamente interessata dalla realizzazione dell'opera». Sarebbe violato il
principio di leale collaborazione, giacché la norma assegna alla partecipazione
regionale un «ruolo limitato e secondario»;
- art. 12, poiché, a differenza di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE
(che favorisce una forte integrazione fra tematiche ed autorità dei settori
interessati, atteso che la VAS non è un mero provvedimento autorizzativo, ma
deve porre in essere un processo decisionale della pubblica amministrazione che
confronta le scelte da assumere in un determinato contesto ambientale,
territoriale e socio-economico), «l'iter definito dal decreto legislativo
prevede che venga emesso un giudizio di compatibilità ambientale su un piano o
un programma, a cui il piano o programma deve necessariamente adeguarsi, da un
soggetto diverso, che non ha obbligo di confrontare la propria valutazione con
il soggetto proponente, di modo che la valutazione ambientale e la
pianificazione o programmazione non si intersecano realmente, ma rimangono come
fasi consequenziali e sostanzialmente separate». Inoltre, al comma 2, viene in
evidenza una impostazione meccanica della procedura, che ne riduce l'effettiva
funzione delineata dalla normativa comunitaria, tramite la «fissazione di
termini per l'emissione del giudizio, l'intervento in via sostitutiva del
Consiglio dei ministri e la previsione in caso di inutile decorso che si intenda
emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma di
competenza statale e che la stessa previsione valga anche per i piani e
programmi sottoposti a VAS di competenza regionale fino all'emanazione di
apposite norme regionali».
Peraltro, sarebbe quasi inesistente lo spazio riservato alla normativa regionale
anche rispetto alle procedure di competenza della Regione, «che rimangono in
pratica totalmente definite secondo le disposizioni del decreto legislativo in
forza del richiamo di cui agli artt. 21 e 22, commi 1 e 2».
11. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che
sia dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni.
La difesa erariale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per la tardività
della sua notifica e, nel merito, riservandosi di meglio argomentare nel corso
del giudizio, ha contestato in via generale il ricorso della Regione Piemonte,
sostenendo che il carattere trasversale della materia ambientale non
costituirebbe un limite alla competenza esclusiva dello Stato di stabilire
regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che
attengono specificatamente alla tutela dell'ambiente.
12. ¾ Con ricorso notificato il 9 giugno 2006, depositato il successivo 15
giugno ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Valle
d'Aosta ha proposto, in via principale, questioni di legittimità costituzionale
dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, tra gli altri, specificamente degli
artt. 4, comma 1, lettera a), n. 3, 6 (nonché degli articoli da 15 a 22, nella
parte in cui richiamano detto art. 6), 7, comma 3, 12, comma 2, 10 e 16.
12.1. ¾ La ricorrente sostiene, anzitutto, di essere titolare di una ampia e
generalizzata competenza in materia ambientale.
A fondamento di tale assunto la difesa regionale richiama, oltre alle competenze
di cui all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta) in materia di urbanistica, agricoltura e foreste,
caccia e pesca, turismo, lavori pubblici, artigianato e, soprattutto, tutela del
paesaggio, alcune sentenze della Corte costituzionale (segnatamente le sentenze
n. 183 del 1987, n. 1029 del 1988, n. 264 del 1996, n. 285 del 1997), nonché
alcune disposizioni di attuazione statutaria.
In particolare dalla difesa regionale vengono richiamate:
- l'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Valle d'Aosta), a norma del quale `«in attuazione
dell'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
in relazione all'articolo 2, lettera q), ultima parte, della legge
costituzionale medesima, sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni
amministrative che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altri
organi centrali e periferici dello Stato esercitano, per il territorio della
Valle d'Aosta, in materia di tutela del paesaggio»;
- l'art. 50 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione
delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa
agli enti soppressi con l'art. 1-bis del d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito
nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), il quale stabilisce che «le funzioni
amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori
per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso
del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e
gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del
suolo nonché la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori
per zone di particolare importanza turistica»;
- il successivo art. 51 del medesimo d.P.R. n. 182 del 1982, il quale così
dispone nei primi due commi: «sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti: a) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento
all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla
tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo; b)
la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle costruzioni sismiche e
l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per
le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree
del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla
difesa militare, è fatto dallo Stato, di intesa con la Regione»;
- l'art. 67 del d.P.R. n. 182 del 1982, che trasferisce alla Regione, salvo
talune eccezioni, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento
atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari
delle industrie insalubri;
- il successivo art. 68 del medesimo d.P.R. n. 182 del 1982 che circoscrive le
competenze conservate allo Stato attraverso una elencazione tassativa, dalla
quale, a dire della ricorrente, non risulterebbe alcun titolo giustificativo
delle disposizioni legislative dettate dal d.lgs. n. 152 del 2006 ed oggetto di
impugnazione.
Tale generale competenza in materia di tutela dell'ambiente, secondo la difesa
regionale, non potrebbe subire limitazioni in ragione delle estese competenze
legislative statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante il disposto dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione). Mentre «per quanto riguarda le materie di
competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., non si
può certo escludere che le medesime vadano riconosciute anche alla ricorrente,
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ad
essa attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, ciò che, con
riferimento alla ricorrente, potrebbe affermarsi con riguardo ad alcune materie,
- tra le quali l'industria, la gestione delle acque pubbliche ad uso
idroelettrico, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del
territorio - per la parte eventualmente eccedente la materia urbanistica ed
edilizia, assegnata alla competenza primaria della Regione Valle d'Aosta».
12.2. ¾ Ciò premesso la Regione Valle d'Aosta censura, anzitutto, l'intero
d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento al principio di leale collaborazione ed
all'art. 76 Cost.
Secondo la difesa regionale l'iter procedimentale (sopra ricordato sub 2) che ha
portato alla emanazione del decreto legislativo non avrebbe rispettato i
contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata,
imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art.
1, comma 4, della legge n. 308 del 2004). Inoltre il testo sottoposto alla
Conferenza unificata sarebbe diverso da quello poi emanato, essendo questo stato
modificato dal Governo a seguito di taluni rilievi del Presidente della
Repubblica e non presentato nuovamente alla Conferenza ed alle Commissioni
parlamentari. Da tali violazioni procedurali, per la ricorrente, sarebbe
derivata una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli
enti locali.
12.3. ¾ La Regione Valle d'Aosta censura, poi, l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del
2006, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - di una
Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali ed affida a tale
organo la funzione di provvedere all'istruttoria e di esprimersi sui rapporti
ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi
oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica
e a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.
La ricorrente Regione Valle d'Aosta lamenta la violazione delle proprie
competenze «in materia ambientale ed in materie connesse», degli artt. 11, 76 e
117, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dacché la
partecipazione di un rappresentante regionale alla Commissione statale indicata
sarebbe meramente eventuale, debole e non garantita e non assicurerebbe così,
nell'unico passaggio procedimentale possibile, un adeguato coinvolgimento delle
Regioni, come invece richiesto dalla stessa giurisprudenza di questa Corte
(viene citata la sentenza n. 303 del 2003).
Non prevedendo, pertanto, una partecipazione necessaria e garantita delle
Regioni, le disposizioni in questione si porrebbero in contrasto con la
direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente), che prevederebbe la partecipazione ai procedimenti di VAS dei
soggetti istituzionali competenti in materia ambientale e territoriale, e, per
questa via, in contrasto con l'art. 11 e 117, primo comma, Cost.
12.4. ¾ Al contempo, la «disciplina concernente la Commissione
tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali e l'indifferenza per le
esigenze di adeguato ed effettivo coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti
suscettibili di investire aspetti di pertinenza degli enti territoriali, che
essa sottintende, rende carente anche la connessa disciplina di cui al capo II
del titolo II della parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni
specifiche per la VAS in sede statale, nella parte in cui richiama la
Commissione di cui all'art. 6, e ciò in contrasto con quanto previsto dalla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, con conseguente violazione degli artt. 11 e 117, primo comma.
della Costituzione».
12.5. ¾ La Regione Valle d'Aosta censura, poi, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
152 del 2006, che prevede che siano sottoposti a VAS oltre che i piani ed i
programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche quei piani e
programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la
realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano
avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio espresso dalla
sottocommissione statale competente per la VAS.
Questa disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe, il principio di leale
collaborazione, nonché l'art. 2, lettere d), f) e g), del proprio statuto
speciale, che riconosce la competenza primaria della Regione nelle materie
urbanistica, strade e lavori pubblici di interesse regionale, agricoltura e
foreste, zootecnia, flora e fauna, in quanto non prevederebbe adeguate forme
collaborative con la Regione per sottoporre alla VAS anche piani regionali e
consentirebbe, pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in materia di
governo del territorio.
12.6. ¾ La Regione Valle d'Aosta censura, poi, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n.
152 del 2006, il quale prevede che qualora l'autorità preposta alla valutazione
ambientale non si esprima entro sessanta giorni, il Consiglio dei ministri è
autorizzato, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine di venti
giorni, ad esercitare il potere sostitutivo ed ove il Consiglio dei ministri non
si pronunci, si intende emesso parere negativo e prevede che tale disciplina si
applichi, fino all'emanazione della normativa regionale in materia, anche per le
VAS di competenza regionale.
La ricorrente ritiene che tale norma, nella parte in cui si riferisce alla VAS
di competenza regionale, sia una palese violazione dell'art. 2, lettera g),
dello statuto regionale, in base al quale l'urbanistica è materia di competenza
esclusiva regionale, e che si ponga, altresì, in contrasto con il principio di
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.,
implicando il rischio che numerosi piani e programmi abbiano un giudizio
negativo di compatibilità per mera scadenza del termine.
12.7. ¾ La Regione Valle d'Aosta censura, poi, gli articoli 10 e 16 del d.lgs.
n. 152 del 2006, anzitutto, nella parte in cui stabiliscono: che la valutazione
di compatibilità ambientale venga effettuata prima dell'approvazione del piano o
del programma (art. 10, comma 1) e che, prima dell'avvio del procedimento di
approvazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle
Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente
interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione deve
essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica, mentre
alle Regioni deve essere inviata anche copia integrale della proposta di piano o
programma e del rapporto ambientale (art. 16, comma 2).
Per la ricorrente tali norme sarebbero in contrasto con gli artt. 4 e 6,
paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE, per i quali, invece, la
valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della
procedura legislativa e la proposta di piano o di programma ed il rapporto
ambientale devono essere messi a disposizione «delle autorità di cui al
paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico».
Secondo la difesa regionale, in base a tali previsioni, la VAS interverrebbe
«quando ormai l'elaborazione del piano è giunta nel suo stadio finale,
impedendo, così, ai soggetti pubblici e privati che hanno diritto di prendere
parte all'iter di approvazione del piano, di effettuare le proprie valutazioni
anche sulla base della valutazione ambientale del piano medesimo espressa
dall'autorità competente», mentre il deposito della sintesi non tecnica sarebbe
una forma pubblicitaria inidonea a garantire il pubblico.
La violazione del diritto comunitario e degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,
a dire della Regione, «si traduce in una lesione delle attribuzioni regionali in
materia di tutela dell'ambiente, ed altresì della competenza regionale in ordine
all'attuazione delle direttive comunitarie, di cui all'art. 117, quinto comma,
della Costituzione». E costituirebbe, altresì, violazione dell'art. 76 Cost., in
relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, nella parte in cui
impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme
comunitarie, delle attribuzioni delle Regioni ed in particolare delle norme
statutarie e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto
speciale, nonché del principio di sussidiarietà.
Per la ricorrente, inoltre, «almeno la prima delle due disposizioni citate,
applicabile anche ai procedimenti a livello regionale e locale, è lesiva delle
attribuzioni regionali in materia ambientale», oltre che «delle competenze
relative alle materie ulteriori trasversalmente interessate dalle procedure di
valutazione ambientale».
L'art. 10 viene, poi, censurato in riferimento al suo comma 3, il quale
stabilisce che la pubblicazione totale o parziale delle proposte di piano sulla
rete telematica avvenga solo nei casi stabiliti da un regolamento ministeriale,
dacché si porrebbe in contrasto con il medesimo principio comunitario di
pubblicità.
Mentre l'art. 10, comma 5, in base alla quale le forme di pubblicità previste
dalla procedura di VAS sostituiscono a tutti gli effetti tutte le altre forme di
pubblicità dei piani previste dalle ordinarie procedure di approvazione, a dire
della Regione Valle d'Aosta, violerebbe le competenze regionali esclusive in
materia di pianificazione urbanistica, dato che, trattandosi di procedimenti
regionali, questi non potrebbero che essere disciplinati con legge regionale
anche per quel che concerne le forme di pubblicità.
12.8. ¾ La Regione Valle d'Aosta censura, infine, l'art. 4, comma 1, lettera a),
n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che la normativa in esame
ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella
stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali.
Tale norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva
comunitaria 2001/42/CE che assoggetta a valutazione ambientale i piani e i
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in quanto non
considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti la definizione comunitaria
di “piccole aree a livello locale” la cui pianificazione, pur non rientrando nel
concetto di “pianificazione sovracomunale”, può avere un significativo impatto
sull'ambiente».
Per le ragioni indicate, pertanto, essa violerebbe gli artt. 11 e 117, primo e
quinto comma, Cost. e sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 76 Cost., in
relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 e con le attribuzioni
regionali in materia di urbanistica.
13. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, la Regione Valle
d'Aosta ha depositato una memoria, nella quale ribadisce e sviluppa gli
argomenti del ricorso e, per quanto attiene al presente giudizio, sostiene che
l'avvenuta abrogazione e sostituzione delle disposizioni impugnate in tema di
VAS, seppure satisfattiva, non faccia venire meno la materia del contendere,
posto che, ai sensi dell'art 4, comma 1, del d.lgs. n. 4 del 2008, ai progetti
per i quali, «alla data di entrata in vigore del “presente decreto”, la VIA è in
corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo
procedimento».
13.1. ¾ Nel corso dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, peraltro, la difesa
regionale ha affermato che la Regione Valle d'Aosta non ha più interesse alla
impugnazione degli articoli 6 e 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, posto
che il predetto art. 6 è stato abrogato e sostituito da parte degli artt. 14 e 9
del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), ancor prima dell'entrata in
vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina VAS contestata e posto che il
predetto art. 7, comma 3, era stato censurato solo in via derivata dalla dedotta
illegittimità dell'art. 6.
14. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16
giugno ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione
Umbria ha impugnato gli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma
2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96,
comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181,
commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6,
214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
14.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle
predette disposizioni in riferimento all'art. 76 Cost. ed al principio di leale
collaborazione, essendo oggetto di separati giudizi le ulteriori questioni di
legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Umbria avverso le
medesime disposizioni, in riferimento a differenti parametri.
14.2. ¾ Secondo la difesa regionale l'iter procedimentale (sopra ricordato sub
2) che ha portato all'emanazione del decreto legislativo - con particolare
riguardo alle suddette disposizioni - non avrebbe rispettato i contenuti minimi
della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal
principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4,
della legge n. 308 del 2004) e da tali violazioni procedurali sarebbe derivata
una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali.
15. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Umbria ha
depositato una memoria, nella quale, però, non svolge argomenti relativi alle
censure oggetto del presente giudizio.
16. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16
giugno ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione
Emilia-Romagna ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 5, comma 1, lettere e), g)
ed m), e 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
16.1. ¾ L'art. 5, comma 1, lettera e), definito il concetto di progetto di
un'opera e di un intervento, dispone che la VIA viene eseguita sui progetti
preliminari, senza prevedere la sottoposizione alle medesime procedure dei
successivi progetti definitivi che contengano modifiche progettuali o
nell'utilizzo delle risorse naturali o nell'immissione di inquinanti.
La Regione Emilia-Romagna sostiene che la disposizione si porrebbe in contrasto
con la direttiva 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come
modificata dalla direttiva, 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati) e, specificamente, con l'art. 2, comma
1, e col punto 13 dell'allegato II, che, invece prevedono tale obbligo e rileva
che la Commissione europea, con il parere motivato 2002/5170 del 18 ottobre
2005, ha aperto una procedura di infrazione avverso l'Italia, in riferimento ad
una analoga previsione contenuta nell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale).
16.2. ¾ L'art. 5, comma 1, lettera g), definisce la modifica sostanziale di
un'opera o intervento, stabilendo che, per le opere o interventi per i quali
nell'allegato III alla parte seconda del decreto sono fissate soglie
dimensionali, costituisce modifica anche l'intervento di ampliamento,
potenziamento o estensione qualora detto intervento,in sé considerato, sia pari
o superiore al trenta per cento di tali soglie.
La Regione Emilia-Romagna ritiene tale disposizione di non chiara lettura e
sostiene che, qualora essa debba essere intesa nel senso che per aversi modifica
sostanziale sia necessario che le soglie siano superate di oltre il trenta per
cento, allora, la disposizione sarebbe in contrasto «con il punto 8 della
direttiva 2003/35/CE, che ha previsto l'integrazione dell'allegato I della
direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE con il seguente
punto “22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali
valori limite stabiliti dal presente allegato”».
16.3. ¾ L'art. 5, comma 1, lettera m), definisce il giudizio di compatibilità
ambientale come l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di
valutazione ambientale strategica o la valutazione di impatto ambientale, mentre
l'art. 12, comma 2, dispone che l'autorità preposta alla valutazione ambientale
emette il giudizio di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per
la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano e del programma.
La Regione Emilia-Romagna ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con
la direttiva 2001/42/CE, dato che configurerebbero la procedura di VAS ed il suo
esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della procedura di VIA,
laddove secondo la direttiva comunitaria indicata risulterebbe che la VAS non
potrebbe essere configurata come uno specifico provvedimento autorizzatorio di
una autorità sull'altra, ma dovrebbe essere concepita come un processo
decisionale della stessa pubblica amministrazione che approva il piano o il
programma.
Il contrasto con il diritto comunitario ridonderebbe, poi, in lesione delle
garanzie costituzionali della Regione, in quanto tali disposizioni, da un lato,
devono essere applicate dagli enti territoriali, dall'altro, costituiscono, ai
sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, un vincolo alla futura
legislazione regionale.
17. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione
Emilia-Romagna ha depositato una memoria, nella quale, dopo una disamina della
recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia ambientale,
sostiene, in via preliminare, la sua piena legittimazione a far valere la
contrarietà della normativa statale al diritto comunitario, perché, «stante il
vincolo della legge regionale alla normativa ambientale statale, essa dovrebbe
esercitare la propria potestà legislativa in contrasto con il diritto
comunitario: ciò tanto più in quanto tale contrasto non può essere semplicemente
risolto sostituendo al principio statale un corrispondente principio comunitario
suscettibile di applicazione diretta».
Nel merito, per quanto attiene al presente giudizio, la difesa regionale
sostiene che la avvenuta abrogazione delle norme impugnate non determinerebbe la
cessazione della materia del contendere, posto che queste avrebbero avuto
vigenza dal 31 luglio 2007, fino all'entrata in vigore del d.lgs. correttivo n.
4 del 2008, ed insiste pertanto sulle censure proposte.
18. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 16
giugno ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione
Liguria ha impugnato gli artt. 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1,
lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149,
comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma
2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del d.lgs.
n. 152 del 2006.
18.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente l'impugnazione delle
predette disposizioni in riferimento all'art. 76 Cost. ed al principio di leale
collaborazione, essendo oggetto di separate decisioni le ulteriori questioni di
legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente Regione Liguria avverso le
medesime disposizioni, ma in riferimento a differenti parametri.
18.2. ¾ Secondo la difesa regionale, l'iter procedimentale (sopra ricordato sub
2) che ha portato all'emanazione del decreto legislativo - e, in particolare,
delle suddette disposizioni - non avrebbe rispettato i contenuti minimi della
garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, imposti dal principio di
leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art. 1, comma 4, della legge
n. 308 del 2004) e da tali violazioni procedurali sarebbe derivata una lesione
delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali.
19. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Liguria
ha depositato una memoria, nella quale, però, non svolge argomenti relativi alle
censure oggetto del presente giudizio.
20. ¾ Con ricorso notificato il 12 giugno 2006, depositato il successivo 17
giugno ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione
Abruzzo ha impugnato, tra l'altro, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, in
relazione all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione,
chiedendone, altresì, la sospensione.
20.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente la suddetta questione
essendo oggetto di separate decisioni le ulteriori questioni di legittimità
costituzionale proposte dalla ricorrente Regione con lo stesso ricorso.
20.2. ¾ La ricorrente censura l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006,
svolgendo le medesime censure e le medesime argomentazioni sviluppate dalla
Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56, sopra riportate sub 2.1.
La difesa regionale esclude, inoltre, che l'ordine del giorno approvato il 20
gennaio 2006 possa essere considerato equivalente ad un parere effettivamente
articolato e reso a seguito di un corretto procedimento e rileva come esso,
comunque, non sia stato effettivamente preso in considerazione.
21. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 20
giugno ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione
Puglia ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n.
152 del 2006, in relazione agli artt. 5, 76 e 118 Cost..
21.1. ¾ La Regione Puglia censura in relazione a tali parametri:
- l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la Commissione statale
tecnico-consultiva cui compete la valutazione ambientale strategica e la
valutazione di impatto ambientale, lamentando che manchi una forma di intesa o
collaborazione di tale organo statale con le Regioni, il cui territorio risulti
coinvolto dai piani e progetti da esaminare, non potendosi ritenere sufficiente
la partecipazione meramente eventuale ai lavori di tale Commissione di un
rappresentante della Regione interessata;
- l'art. 15, comma 1, che prevede la sottoposizione alla valutazione ambientale
strategica dei piani e dei programmi la cui approvazione compete ad organi dello
Stato, e l'art. 19, comma 2, che prevede che la verifica preventiva è eseguita
dall'autorità competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza
del proponente, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 6,
lamentando la mancata previsione di un intervento regionale, malgrado gli
indiscutibili effetti sul territorio dei piani e dei programmi in questione.
Le disposizioni censurate violerebbero, pertanto, l'art. 5 Cost., non risultando
idonee a soddisfare le esigenze specifiche delle autonomie locali. Violerebbero
l'art. 76 Cost., essendo in contrasto con l'art. 8 punto m (recte art. 1, comma
8, lettera m) e con l'art. 9, punto c (recte art. 1, comma 9, lettera c), della
legge n. 308 del 2004, che imponevano il rispetto delle attribuzioni delle
Regioni. E violerebbero, infine, l'art. 118 Cost., dacché attribuirebbero allo
Stato funzioni amministrative in assenza di un'esigenza di esercizio unitario
delle funzioni medesime.
22. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Puglia ha
depositato una memoria, nella quale, per quanto attiene le disposizioni oggetto
del presente giudizio, afferma di non avere più interesse all'impugnativa
proposta, in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008 ed, in
specie, in ragione dell'abrogazione e sostituzione della disciplina relativa
alla VAS.
23. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 21
giugno ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione
Campania ha impugnato, tra l'altro, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006,
in relazione all'art. 76 Cost.
23.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente la suddetta questione
essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale,
proposte con lo stesso ricorso dalla ricorrente Regione Campania, oggetto di
separate decisioni.
23.2. ¾ Secondo la difesa regionale l'iter procedimentale (sopra ricordato sub
2) che ha portato alla emanazione del decreto legislativo non avrebbe rispettato
i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata,
imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art.
1, comma 4, della legge n. 308 del 2004).
24. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Campania
ha depositato una memoria, nella quale ribadisce e sviluppa gli argomenti già
svolti ed articola ulteriori censure.
Anzitutto la difesa regionale specifica l'iniziale motivo di ricorso, sostenendo
che il decreto legislativo impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost. in
quanto il Governo avrebbe messo la Conferenza nell'impossibilità materiale di
conoscere l'oggetto su cui rendere il prescritto parere.
La Regione Campania individua, poi, i seguenti ulteriori motivi di censura,
sempre in riferimento all'art. 76 Cost.:
- il testo del decreto emanato sarebbe diverso da quello su cui è stato
richiesto il parere alla Conferenza unificata, essendo stato modificato dal
Governo dopo taluni rilievi del Presidente della Repubblica senza essere
nuovamente sottoposto alla Conferenza;
- il decreto legislativo violerebbe i principi di cui all'art. 1, comma 8,
lettere e) ed m) della legge delega n. 308 del 2004, nonché disattenderebbe la
sua natura di delega di riordino e coordinamento, pertanto, di ricomposizione
dell'esistente normativo, in quanto il legislatore delegato non avrebbe dato
piena e coerente attuazione al diritto comunitario, avrebbe inciso sull'intero
sistema normativo, invece che coordinarlo, avrebbe leso le attribuzioni delle
Regioni e degli enti locali.
25. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 21
giugno ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione
Marche ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale,
tra gli altri, degli articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi
3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006.
25.1. ¾ La Regione Marche impugna le predette disposizioni, svolgendo le
medesime censure e le medesime argomentazioni sviluppate dalla Regione Toscana
nel ricorso n. 69, sopra riportate sub 7, 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. e 7.5.
26. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 la Regione Marche ha
depositato una ampia memoria, nella quale precisa ed argomenta ulteriormente le
censure proposte.
26.1. ¾ In riferimento all'impugnazione dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152
del 2006, la difesa regionale sostiene che i regolamenti statali recanti norme
tecniche in materia di ambiente, sebbene riferibili ad un titolo di competenza
esclusiva statale, dovrebbero comunque essere adottati previa una forma
concertativa con le Regioni, stante il carattere trasversale della materia
ambientale e la estrema incisività di tali norme tecniche sulle competenze
regionali.
26.2. ¾ In riferimento all'impugnazione degli artt. 6, comma 6, e 17 del d.lgs.
n. 152 del 2006 la difesa regionale sostiene che l'avvenuta abrogazione e
sostituzione dell'art. 6 da parte degli artt. 14 e 9 del d.P.R. n. 90 del 2007
non determinerebbe la cessazione della materia del contendere, posto che la
disciplina sostitutiva introdotta non avrebbe natura satisfattiva delle pretese
regionali ed anzi aggraverebbe la lesione prospettata.
Infatti l'attuale disciplina, risultante dal combinato disposto del nuovo art. 8
del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs.
correttivo n. 4 del 2008 - il quale prevede che la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del
2007, assicura al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il
supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui al decreto
stesso - ed, appunto, dell'art. 9 del predetto d.P.R. n. 90 del 2007, riducendo
il numero dei componenti statali della Commissione da settantotto a sessanta, ma
introducendo, al contempo, la regola del necessario funzionamento della
Commissione in seduta plenaria in luogo delle più ristrette sottocommissioni
anteriormente previste, verrebbe in definitiva a ridurre il peso proporzionale
dell'unico componente regionale.
Per la ricorrente il carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta
imporrebbe il trasferimento della proposta questione di legittimità
costituzionale sulla nuova previsione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 152 del
2006, introdotta dal d.lgs. n. 4 del 2008, laddove si ritenesse che il previsto
rinvio all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007 abbia natura recettizia. Mentre,
laddove tale rinvio dovesse ritenersi mobile, emergerebbe comunque
l'illegittimità del nuovo art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella
parte in cui non prevede alcuna collaborazione della Regione nell'ambito dei
procedimenti di valutazione ambientale strategica che interessano il suo
territorio.
26.3. ¾ In riferimento alle censure proposte avverso l'art. 7, commi 3 e 8, e
l'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 la Regione Marche specifica
che l'avvenuta abrogazione e sostituzione delle norme impugnate ha avuto
carattere satisfattivo delle proprie pretese. Nondimeno, per la difesa
regionale, sussisterebbe ancora interesse alle censure proposte, atteso il
carattere non retroattivo della abrogazione e non constando che le norme in
questione non abbiano avuto applicazione. L'accertamento della avvenuta o
mancata applicazione delle norme in questione, afferma poi la ricorrente,
«potrebbe anche essere oggetto di una apposita ordinanza istruttoria, ove questa
Corte ritenesse necessario procedere all'acquisizione di questo dato».
26.4. ¾ In riferimento alla impugnazione dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n.
152 del 2006, la difesa regionale evidenzia, peraltro, come sia possibile
un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, nel senso
che la stessa non escluda ulteriori forme di pubblicazione dei piani e dei
programmi stabilite con legge regionale.
Qualora una tale lettura adeguatrice della disposizione impugnata non fosse
ritenuta possibile, la difesa regionale insiste, comunque, nel senso
dell'accoglimento della relativa questione.
27. ¾ Con ricorso notificato il 13 giugno 2006, depositato il successivo 23
giugno ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione
Basilicata ha impugnato, tra l'altro, l'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006,
in relazione all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione.
27.1. ¾ La presente decisione ha ad oggetto unicamente la suddetta questione
essendo la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale
proposte con lo stesso ricorso dalla ricorrente Regione Basilicata oggetto di
separate decisioni.
27.2. ¾ Secondo la difesa regionale, l'iter procedimentale (sopra ricordato sub
2) che ha portato alla emanazione del decreto legislativo non avrebbe rispettato
i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata,
imposti dal principio di leale collaborazione e dalla stessa legge delega (art.
1, comma 4, della legge n. 308 del 2004), dato che il Governo avrebbe richiesto
il parere in termini temporali tali da renderne impossibile l'espressione ed
avrebbe rifiutato la richiesta di rinvio dell'esame della questione, allegando
ragioni di urgenza inesistenti.
Il testo del decreto emanato sarebbe, poi, diverso da quello su cui è stato
richiesto il parere alla Conferenza unificata, essendo stato modificato dal
Governo dopo taluni rilievi del Presidente della Repubblica senza essere
nuovamente sottoposto alla Conferenza, sicché, in definitiva, il decreto sarebbe
stato emanato in assoluta assenza del prescritto parere.
La difesa regionale svolge, poi, argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla
Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56, sopra riportate sub 2.1.
La difesa regionale sostiene, infine, che «la violazione della legge delega e
quindi dell'art. 76 Cost., e del principio di leale collaborazione costituiscono
una lesione evidente e diretta delle competenze e prerogative costituzionalmente
attribuite alle Regioni, che concretamente definiscono una ipotesi di
illegittimità costituzionale, che legittima la Regione nella proposizione del
ricorso».
28. ¾ In tutti i giudizi, ad eccezione di quello promosso dalla Regione Calabria
con il ricorso n. 68 del 2006, è intervenuta l'Associazione italiana per il
World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, sostenendo, in via preliminare,
di essere «titolare di un interesse alla tutela dell'ambiente», riconosciuto «ai
sensi della legge n. 349 del 1986 e anche dalla stessa legge di delega n. 308
del 2004, nella parte in cui la richiama per affidarle uno specifico ruolo
consultivo nell'iter di formazione del decreto» e che «l'eventuale pronuncia di
accoglimento o di rigetto del ricorso proposto» da ciascuna dalle Regioni
ricorrenti «eserciterebbe una influenza diretta con effetti rilevanti sulla
posizione soggettiva dell'Associazione».
Nel merito l'interveniente, aderendo alle prospettazioni delle varie ricorrenti,
ha chiesto, tra l'altro, che le norme impugnate siano dichiarate illegittime per
violazione del principio di leale collaborazione e della legge di delega.
29. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il WWF Italia ha
depositato in ciascuno dei giudizi in cui è intervenuto una memoria, nella quale
auspica un ripensamento della Corte costituzionale in ordine alla ammissibilità
dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale di
soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa
il cui atto è oggetto di contestazione.
Nel merito, per quanto interessa il presente giudizio, l'interveniente ribadisce
le argomentazioni già svolte in senso adesivo a quelle delle varie Regioni
ricorrenti, sostenendo, peraltro, diversamente da parte di queste, che, in
ragione delle modifiche recate dal d.lgs. n. 4 del 2008, sia cessata la materia
del contendere in ordine a tutte le disposizioni impugnate relative alla
disciplina della VAS e della VIA.
30. ¾ Nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte sono intervenuti Biomasse
Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital
Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnlogiche Ambiente S.p.a., svolgendo
argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento e, nel
merito, sostenendo la infondatezza del ricorso della Regione Piemonte, ma in
relazione a disposizioni non oggetto del presente giudizio.
Considerato in diritto
1. ¾ Con ricorso n. 56 del 2006 la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101,
comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214,
commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), in relazione, tra gli altri, al principio di leale collaborazione
ed all'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 15
dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione), chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia delle norme
impugnate.
1.1. ¾ Con ricorso n. 68 del 2006 la Regione Calabria ha proposto, in via
principale, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152
del 2006, nonché, tra gli altri, degli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, lettera
a) e lettera b) - limitatamente all'inciso «e con direttiva 2003/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003» -, 5, comma 1, lettere
q) e r), 6, commi 6, 7 ed 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 ed allegati I e II della parte seconda, chiedendone, altresì, la
sospensione dell'efficacia.
1.2. ¾ Con ricorso n. 69 del 2006, la Regione Toscana ha proposto, in via
principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli
articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del
d.lgs. n. 152 del 2006.
1.3. ¾ Con ricorso n. 70 del 2006 la Regione Piemonte ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152
del 2006, nonché, tra gli altri, degli articoli 5, comma 1, lettera e), 6, comma
6, 12, 21 e 22.
1.4. ¾ Con ricorso n. 71 del 2006 la Regione Valle d'Aosta ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152
del 2006, nonché, tra gli altri, degli articoli 4, comma 1, lettera a), n. 3, 6
(nonché degli articoli da 15 a 22, nella parte in cui richiamano detto art. 6),
7, comma 3, 12, comma 2, 10 e 16.
1.5. ¾ Con ricorso n. 72 del 2006 la Regione Umbria ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1,
35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65,
comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153,
comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186,
189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152
del 2006, in relazione, tra gli altri, all'art. 76 della Costituzione (in
riferimento all'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004) ed al principio di
leale collaborazione.
1.6. ¾ Con ulteriore ricorso, iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell'anno
2006, la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, questioni di
legittimità costituzionale, tra gli altri, anche degli articoli 5, comma 1,
lettere e), g) ed m) e 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
1.7. ¾ Con ricorso n. 74 del 2006 la Regione Liguria ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 58, 59, 63,
64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124,
comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma
1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243,
244, 246, 252 e 257 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 76 Cost.
(in riferimento all'art. 1, comma 4, della legge n. 308 del 2004) ed al
principio di leale collaborazione.
1.8. ¾ Con ricorso n. 75 del 2006 la Regione Abruzzo ha, tra l'altro, proposto,
in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n.
152 del 2006, chiedendone, altresì, la sospensione.
1.9. ¾ Con ricorso n. 76 del 2006 la Regione Puglia ha proposto, in via
principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli
articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006.
1.10. ¾ Con ricorso n. 78 del 2006 la Regione Campania ha proposto, in via
principale, questione di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152
del 2006.
1.11. ¾ Con ricorso n. 79 del 2006 la Regione Marche ha proposto, in via
principale, questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli
articoli 3, comma 4, 6, comma 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del
d.lgs. n. 152 del 2006.
1.12. ¾ Con ricorso n. 80 del 2006 la Regione Basilicata ha proposto, in via
principale,tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'intero
d.lgs. n. 152 del 2006.
1.13. ¾ La presente decisione ha ad oggetto le impugnazioni, in via generale,
dell'intero testo del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché quelle relative alle
specifiche disposizioni in precedenza indicate, essendo oggetto di separati
giudizi la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale
proposte dalle ricorrenti Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata nonché dalla Regione
Emilia-Romagna nel ricorso n. 73 del 2006.
Le censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006 e
dalle Regioni Umbria e Liguria avverso le disposizioni sopra indicate sono,
invece, trattate in questa sede solo in riferimento ai parametri sopra
richiamati ovvero all'art. 76 Cost. ed al principio di leale collaborazione,
essendo oggetto di separate decisioni la trattazione delle ulteriori censure
proposte da dette ricorrenti avverso le medesime disposizioni, ma in riferimento
a differenti parametri.
1.14. ¾ Ciò precisato, dato che i predetti ricorsi pongono questioni in larga
parte analoghe, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di
una trattazione unitaria e di un'unica decisione.
2. ¾ Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 5 maggio 2009 e allegata
alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte,
è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dalla Associazione
italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus in tutti i
giudizi (ad eccezione di quello promosso dalla Regione Calabria), nonché quello
spiegato da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche -
SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnlogiche Ambiente
S.p.a. nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte.
Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è,
infatti, configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i
mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte
ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte
in via incidentale (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).
3. ¾ In via preliminare deve, anzitutto, essere rigettata l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato con riguardo al ricorso
promosso dalla Regione Piemonte in ragione della asserita tardività della
notifica dell'atto introduttivo.
Posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione
fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei
confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il
destinatario dell'atto (sentenze n. 477 del 2002 e n. 300 del 2007), deve,
infatti, rilevarsi che, nella specie, la notifica è stata effettuata
tempestivamente dalla Regione, in quanto il ricorso risulta spedito a mezzo
posta in data 12 giugno 2006, e dunque nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del decreto legislativo impugnato, avvenuta il 14 aprile 2006.
3.1. ¾ Preliminarmente alla trattazione nel merito delle varie questioni, è,
poi, opportuno ricostruire la vicenda normativa relativa all'impugnato d.lgs. n.
152 del 2006, recante norme in materia ambientale.
3.2. ¾ Tale decreto, per espressa indicazione contenuta nelle premesse, risulta
emanato in virtù della delega contenuta nella legge n. 308 del 2004.
L'art. 1, comma 1, della suddetta legge, in particolare, delega il Governo ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa
(e, pertanto, entro l'11 luglio 2006) uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione, anche mediante la redazione di testi unici, delle
disposizioni legislative in materia di: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle
risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione
delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di
specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per
la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale
integrata (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
L'art. 1, comma 4, della medesima legge prevede che tali decreti legislativi
siano adottati «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Il successivo art. 1, comma 6, prevede che «entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può
emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione
motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».
L'art. 1, comma 8, prevede, invece, che «i decreti legislativi di cui al comma 1
si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle
competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni
delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di
attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà» a taluni princìpi e criteri
direttivi generali, tra i quali, ai fini del presente giudizio, assumono
particolare rilievo quelli di cui all'art. 1, comma 8, lettera e), (relativo
alla «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo
alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni
di distorsione della concorrenza») e quelli di cui all'art. 1, comma 9, lettera
f) (avente ad oggetto il «garantire il pieno recepimento della direttiva
85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della direttiva 97/11/CE del 3
marzo 1997 del Consiglio, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27
giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di VAS»).
3.3. ¾ Il Governo ha dato attuazione a tale delega predisponendo un unico
decreto, articolato in oltre trecento articoli e suddiviso in sei parti (e vari
allegati a ciascuna parte), la prima delle quali (artt. 1-3) reca disposizioni
comuni, mentre la seconda (artt. 4-52) è relativa alla disciplina della VAS, a
quella della valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi VIA) ed a quella
della autorizzazione ambientale integrata (d'ora in poi IPPC oppure AIA).
Lo schema del testo di tale decreto, approvato dal Consiglio dei ministri, a
seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, in data 18 novembre 2005, è
stato trasmesso in data 29 novembre 2005 alle Regioni ed agli enti locali,
mentre lo schema degli allegati al decreto stesso è stato immesso in rete
informatica in data 7 dicembre 2005, in vista della riunione del 15 dicembre
2005 della Conferenza unificata.
Nel corso della riunione della Conferenza del 15 dicembre 2005:
a) i rappresentanti delle Regioni nonché quelli degli enti locali hanno chiesto
un rinvio del termine per l'espressione del parere, in ragione della estrema
complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per l'esame
dell'ampio corpus normativo inserito nel decreto;
b) il rappresentante governativo (nella specie il Viceministro dell'ambiente e
della tutela del territorio) si è opposto alla proroga, argomentando, da un
lato, che la tutela dell'ambiente è di esclusiva competenza dello Stato,
dall'altro, che la delega sarebbe scaduta il giorno stesso;
c) il Presidente della Conferenza delle Regioni ha fatto presente che il termine
di scadenza della delega era, in realtà, l'11 luglio 2006 e che il procedimento
di emanazione del decreto non poteva essere proseguito senza il parere della
Conferenza unificata, ma il Viceministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ha ribattuto che la Conferenza era stata sentita e che non si
trattava di parere vincolante.
Il Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006 ha approvato, quindi, «in via
definitiva» il testo del decreto legislativo.
Nella riunione del 26 gennaio 2006 della Conferenza unificata i rappresentanti
delle Regioni hanno presentato un ordine del giorno recante un parere negativo
sullo schema di decreto, motivandolo sia in ordine al merito sia in ordine al
metodo procedimentale seguito, ed il rappresentante del Governo si è limitato a
dichiarare di prenderne atto.
In data 10 febbraio 2006 il Consiglio dei ministri ha, peraltro, riapprovato, di
nuovo «in via definitiva», lo schema di decreto, senza apportarvi modifiche o
riesaminarlo nel merito.
A seguito della richiesta di alcuni chiarimenti da parte del Presidente della
Repubblica in ordine al procedimento di formazione ed al merito dell'atto
normativo, il Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2006 ha riapprovato
nuovamente il decreto, a dire delle Regioni ricorrenti «con alcune modifiche».
Ed esso è stato, infine, emanato in data 3 aprile 2006 come d.lgs. n. 152 del
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
3.4. ¾ L'entrata in vigore della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006,
recante, tra l'altro l'impugnata disciplina della VIA e della VAS, è stata,
inizialmente, fissata (art. 52), in centoventi giorni dalla pubblicazione. Tale
termine è stato, poi, differito, prima dall'art. 1-septies del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare e legislativa) - articolo aggiunto dalla legge di conversione 12
luglio 2006, n. 228, alla data del 31 gennaio 2007 - e, successivamente,
dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, alla data del 31 luglio 2007.
Il d.lgs. n. 152 del 2006 è stato oggetto di ampie modificazioni da parte del
decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive ed
integrative al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale), le quali non hanno, tuttavia, riguardato le disposizioni esaminate
nel presente giudizio.
L'intera parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 è stata, invece, abrogata
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale) ed è stata sostituita dagli artt. 1, comma 2, e 4,
comma 3, del medesimo decreto correttivo, che hanno introdotto, in materia di
VAS, una disciplina (attuali artt. 4-18 e 30-36, nonché allegati da I a V della
parte seconda) largamente differente (e lo stesso è a dire, in ordine agli artt.
19-29, per quanto attiene alla disciplina della VIA e dell'AIA) da quella
oggetto di impugnazione da parte delle Regioni ricorrenti.
Le disposizioni impugnate in materia di VAS e di VIA hanno, pertanto, avuto
vigenza dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore della
nuova disciplina introdotta dal decreto correttivo n. 4 del 2008.
Nessuna delle ricorrenti ha proposto in via principale questione di legittimità
costituzionale della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo
correttivo n. 4 del 2008.
4. ¾ Prima di entrare nella disamina delle singole questioni, è anche opportuno
operare una ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte sul
tema della “tutela dell'ambiente”, ponendone in evidenza i contenuti più
rilevanti e le correlate precisazioni terminologiche.
Il primo problema che si pone è, ovviamente, quello della individuazione della
materia di cui si tratta ed a tal fine occorre guardare all'oggetto della
disciplina (statale o regionale), nonché alla sua ratio, confrontandola con
l'elenco contenuto nell'art. 117 Cost. (sentenze n. 411, n. 449 e n. 450 del
2006; n. 30, n. 285 e n. 319 del 2005).
A proposito della materia “tutela dell'ambiente”, è da osservare che essa ha un
contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente
(sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende
alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n.
10, n. 30 e n. 220 del 2009).
L'individuazione nei termini appena descritti della materia tutela dell'ambiente
pone in evidenza un dato di rilevante importanza: sullo stesso bene (l'ambiente)
(sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) “concorrono” diverse competenze (sentenza n.
105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo
autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse
discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n.
12 e n. 61 del 2009).
Questo fenomeno evidenzia che, secondo il disegno del legislatore
costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la
conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non
riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle
Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale
(sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette
essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o
alterazioni dell'ambiente stesso.
In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della
tutela dell'ambiente, costituisce “limite” all'esercizio delle competenze
regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009).
A questo proposito, è peraltro necessario precisare che, se è vero che le
Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di
tutela dell'ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che
questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse,
purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono
pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n.
30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela
dell'ambiente.
Strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è la tutela della salute,
poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo.
E' da sottolineare, comunque, che le due competenze hanno oggetti diversi: per
l'appunto, l'ambiente e la salute, e che la fissazione, da parte delle Regioni,
di livelli più elevati di tutela ambientale ai fini della tutela della salute
umana solo indirettamente produce effetti sull'ambiente, che è già adeguatamente
tutelato dalle norme statali.
Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba
ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi
eventualmente tra loro in contrasto.
Per quanto in particolare riguarda l'incidenza del principio di leale
collaborazione, è da tener presente che l'art. 118 Cost., nell'eliminare il
principio del parallelismo tra competenza legislativa ed amministrativa ai fini
del riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni ordinarie e
nell'imporre un livello dell'azione amministrativa verso il basso, ha stabilito,
comunque, che, nel rispetto del principio di legalità, una diversa distribuzione
della funzione amministrativa possa avvenire, quando occorra assicurarne
l'esercizio unitario, con legge statale o regionale, secondo le competenze
legislative previste dall'art. 117 Cost. e nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sentenze n. 303 del 2003; n. 172
del 2004).
Ne consegue che, nel caso della tutela ambientale, lo Stato, in quanto titolare
di una competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 118 Cost., nel rispetto dei
suddetti principi, può conferire a sé le relative funzioni amministrative,
ovvero conferirle alle Regioni o ad altri enti territoriali, ovvero ancora
prevedere che la funzione amministrativa sia esercitata mediante il
coinvolgimento di organi statali ed organi regionali o degli enti locali.
Alla luce di quanto sopra, appare del tutto agevole la soluzione del problema
della individuazione della materia, nella quale devono essere collocati gli
istituti della VAS e della VIA. Infatti, trattandosi di procedure che valutano
in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”, non può dubitarsi
che esse rientrino nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art.
117, comma secondo, lettera s), Cost.
5. ¾ Tanto premesso in linea generale, al fine di una più chiara ed organica
trattazione delle numerose questioni proposte dalle dodici Regioni ricorrenti
nei loro tredici ricorsi, appare opportuno, anzitutto, ordinare le stesse in
quattro gruppi.
5.1. ¾ Un primo gruppo è costituito dalle censure proposte avverso l'intero
decreto legislativo (o avverso tutte le disposizioni impugnate dalle ricorrenti)
per presunti vizi del procedimento di formazione del decreto ovvero per presunte
violazioni della legge delega, che inficerebbero l'intero d.lgs. n. 152 del
2006.
5.2. ¾ Un secondo gruppo di questioni sono proposte in riferimento a
disposizioni della prima e della seconda parte del d.lgs. n. 152 del 2006, ma
estranee alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS).
5.3. ¾ Un terzo gruppo di questioni riguarda una presunta violazione del termine
di attuazione della delega, nonché presunte violazioni procedurali, che
inficerebbero (non l'intero decreto, ma solo) la parte del decreto legislativo
n. 152 del 2006 recante l'attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n.
2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) ovvero
la disciplina della VAS.
5.4. ¾ Un quarto gruppo di questioni riguarda, infine, specifiche disposizioni
in materia di VAS.
6. ¾ Venendo ora al primo gruppo di questioni sopra individuate, una prima
censura viene proposta dalle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo,
Basilicata e Piemonte avverso l'intero d.lgs. n. 152 del 2006 e dalle Regioni
Umbria e Liguria, nonché dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del
2006, avverso tutte le disposizioni rispettivamente da loro impugnate, in quanto
il procedimento di adozione dell'atto normativo non avrebbe rispettato i
contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata.
Le ricorrenti, in particolare, lamentano che il tempo concesso alla Conferenza
unificata per l'esame del testo del decreto sia stato incongruo per consentirne
un esame adeguato, considerata l'ampiezza e la complessità dell'intervento
normativo, ed imputano al Governo, nella persona del Viceministro dell'ambiente,
di avere rifiutato il rinvio della trattazione della questione alla successiva
seduta della Conferenza. Esse ritengono, inoltre, che il procedimento di
adozione del decreto non avrebbe potuto proseguire, avendo la Conferenza
affermato di non essere in grado di rendere il prescritto parere, e sostengono
che tale vizio invaliderebbe l'intero decreto legislativo.
La censura è proposta: in riferimento al solo principio di leale collaborazione
dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art.
1, comma 4, della legge delega n. 308 del 2004, che impone di sentire la
Conferenza unificata nel procedimento di formazione del decreto) da parte della
Regione Campania, in riferimento ad entrambi tali parametri dalle Regioni
Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Liguria ed Emilia-Romagna
(nel ricorso n. 56 del 2006). La Regione Piemonte prospetta, per le stesse
ragioni, pure la violazione dell'art. 5 della Costituzione.
Tutte le ricorrenti sostengono che la disciplina recata dal decreto legislativo
in questione coinvolgerebbe non solo la tutela dell'ambiente, di competenza
esclusiva statale, ma pure varie competenze regionali, inestricabilmente
connesse con quella statale (in primis quelle in materia di governo del
territorio e di tutela della salute). Per molte ricorrenti, inoltre, in materia
ambientale, il principio di leale collaborazione richiederebbe la messa in opera
di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano
trovare applicazione; il sistema delle Conferenze sarebbe una delle sedi più
qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro
della leale collaborazione e questo principio, seppure possa essere organizzato
in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione, non
potrebbe comunque essere ridotto, come avvenuto nel caso di specie, ad una
ritualità puramente formale.
6.1. ¾ La questione è infondata in riferimento al principio di leale
collaborazione, posto che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di
questa Corte, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di
leale collaborazione (cfr. sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007).
Anche in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. la questione è infondata.
Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto
legislativo, pari a sedici giorni, è stato certamente breve, ma non al punto da
essere incongruo, né da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio
contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
In assenza di un preciso termine legale (minimo o massimo) ed una volta
stabilito che quello in concreto concesso alla Conferenza unificata sia stato
non incongruo, deve, d'altra parte, escludersi che tale Conferenza possa
rifiutarsi di rendere il parere e con ciò procrastinare il termine, giacché si
verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto in capo alla
Conferenza, non conciliabile con la attribuzione costituzionale al Governo del
potere legislativo delegato.
6.2. ¾ Una seconda censura viene proposta, in riferimento al principio di leale
collaborazione ed all'art. 76 Cost. (sempre in relazione all'art. 1, comma 4,
della legge delega n. 308 del 2004), dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed
Abruzzo, le quali sostengono che il testo del decreto emanato sarebbe diverso da
quello su cui è stato richiesto il parere alla Conferenza unificata, essendo
stato modificato dal Governo dopo taluni rilievi del Presidente della Repubblica
senza essere stato nuovamente sottoposto alla Conferenza unificata.
La medesima censura viene proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n.
56 del 2006 e dalla Regione Campania (che, però, invoca come parametro il solo
art. 76 della Costituzione) nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza
pubblica del 5 maggio 2009.
La circostanza della presunta diversità tra il testo sottoposto all'esame della
Conferenza e quello emanato è, peraltro, enunciata anche nei ricorsi delle
Regioni Calabria e Piemonte, le quali, tuttavia, non articolano uno specifico
motivo di ricorso al riguardo, e nei ricorsi delle Regioni Umbria e Liguria e
nello stesso ricorso n. 56 del 2006 della Regione Emilia-Romagna, che,
espressamente, specificano che tale vizio procedurale non ridonderebbe in una
lesione delle attribuzioni regionali.
6.2.1. ¾ In ordine alla censura irritualmente proposta nelle memorie dalle
Regioni Campania e Emilia-Romagna questa Corte non può pronunciarsi stante la
impossibilità per le ricorrenti di modificare o integrare i motivi dei ricorsi
nel prosieguo del giudizio di legittimità costituzionale.
La questione proposta dalle altre ricorrenti è inammissibile, per la genericità
dell'assunto. In nessuno dei ricorsi, infatti, viene indicato dove o in che
misura il testo emanato sarebbe diverso da quello sottoposto all'esame della
Conferenza. Il che impedisce di verificare la incidenza di tali presunte
modifiche su ambiti materiali di pertinenza regionale e, di conseguenza, la
stessa rilevanza della prospettata violazione della legge delega sulle
attribuzioni costituzionali delle ricorrenti (cfr. sentenza n. 401 del 2007).
6.3. ¾ Ulteriori censure vengono, poi, proposte avverso l'intero d.lgs. n. 152
del 2006 dalla sola Regione Piemonte, la quale lamenta la violazione dell'art.
76 Cost.:
a) in relazione all'art. 1, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004, che
autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti di riordino, coordinamento ed
integrazione, in quanto il Governo avrebbe ecceduto dalla delega introducendo
«nuovi principi, nuove istituzioni, nuove funzioni o procedimenti»;
b) in relazione all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, nella
parte in cui prevede il rispetto delle attribuzioni regionali e degli enti
locali, come definite dall'art. 117 Cost., dalla legge n. 59 del 1997 e dal
d.lgs. n. 112 del 1998, ed in relazione ai principi di buon andamento della
pubblica amministrazione e di ragionevolezza, a causa «dell'ingiustificato
rivolgimento apportato ad organi, funzioni e procedure attualmente vigenti ed
efficacemente operative in ambito regionale»;
c) in relazione all'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, nella
parte in cui impone il rispetto del principio di sussidiarietà al legislatore
delegato, in quanto l'attrazione in sede ministeriale compiuta dal decreto
legislativo «per molte importanti e svariate funzioni, sia di nuova previsione
sia già esercitate in sede comunale, provinciale e regionale, non sarebbe
oggettivamente giustificata da esigenze di considerazione unitaria a livello
nazionale degli interessi coinvolti».
6.3.1. ¾ Le questioni, a tacere della evidente inconferenza di taluni dei
parametri invocati, non attinenti la sfera di attribuzione regionale, sono
inammissibili per la loro genericità ed indeterminatezza.
La ricorrente Regione Piemonte non indica, infatti, quale sarebbe il contenuto
innovativo del d.lgs. n. 152 del 2006, in che misura esso «rivolgerebbe
ingiustificatamente» (non meglio indicati) organi, funzioni e procedure
regionali, né quali sarebbero le «molte importanti e svariate funzioni» attratte
a livello statale in contrasto con il principio di sussidiarietà.
Comunque, contrariamente a quanto assumono la Regione Piemonte e molte altre
ricorrenti, la delega in di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 308 del 2004
ha contenuto innovativo e consente non solo il coordinamento, ma anche il
riordino e l'integrazione della normativa in materia ambientale. Il carattere
innovativo della delega è non solo consentito, ma addirittura imposto al fine di
assicurare il rispetto dei criteri direttivi e dei principi generali dettati dal
comma 8 e, soprattutto, di quelli specifici recati dal comma 9 dell'art. 1 della
legge n. 308 del 2004, che in maniera implicita o esplicita presuppongono o
impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale, anche per quanto
riguarda l'assetto delle competenze in materia (vedi sentenze n. 350 del 2007 e
n. 303 del 2005).
L'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, peraltro, individua un principio
e criterio generalissimo nel suo incipit ed una successiva serie (indicata con
lettere da a ad n) di criteri, sempre generali, quanto all'oggetto, ma più
specifici e conformativi del potere legislativo delegato.
Nell'incipit dell'art. 1, comma 8, in particolare, si prevede che i decreti
legislativi di cui al comma 1 si conformano agli ulteriori principi e criteri
direttivi indicati «nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle
competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni
delle Regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di
attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà».
La contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112
del 1998, dell'art. 117 Cost. (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la
competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente») e del flessibile
principio di sussidiarietà (che, ai sensi dell'art. 118 Cost., consente, come si
è detto, allo Stato - competente per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -
di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia tutte le volte
in cui sussista l'esigenza di un loro esercizio unitario) esclude che possa
riconoscersi, come invece assunto dalla Regione Piemonte, carattere di
intangibilità alle predette norme ordinarie. Se così non fosse, la pretesa
immodificabilità della distribuzione delle funzioni amministrative in materia
ambientale nel d.lgs. n. 112 del 1998 impedirebbe l'attuazione di gran parte dei
principi indicati subito dopo nello stesso comma 8 e nel successivo comma 9.
Pertanto i criteri indicati nell'incipit dell'art. 1, comma 8, della legge n.
308 del 2004 debbono essere valutati e coordinati alla luce degli ulteriori
criteri espressi dalla legge di delega, nel senso che il legislatore delegato
era abilitato a modificare le attribuzioni già conferite alle Regioni quando la
modifica fosse coerente con uno dei principi direttivi indicati nelle lettere
progressive che compongono i commi 8 e 9 dell'art. 1. Ad esempio, se
l'attuazione di una direttiva comunitaria rendeva necessario, in coerenza con il
principio di sussidiarietà, uno spostamento, nel settore interessato, delle
funzioni amministrative, la riallocazione poteva legittimamente essere disposta
dal legislatore delegato anche presso il livello statale.
Dalle considerazioni che precedono deriva, allora, che sarebbe stato onere della
ricorrente indicare puntualmente quali funzioni sarebbero state riallocate a
livello centrale e, quantomeno, prospettare gli specifici profili di contrasto
tra tale riallocazione ed il principio di sussidiarietà verticale, non bastando,
pertanto, la mera prospettazione del carattere riduttivo della disciplina di cui
al decreto legislativo n. 152 del 2006 rispetto a quella del decreto legislativo
n. 112 del 1998. Come si è rilevato, il ricorso della Regione Piemonte è,
invece, sul punto, meramente assertivo, indeterminato e generico. Di qui
l'inammissibilità delle questioni.
6.4. ¾ L'ultima censura avverso l'intero decreto legislativo è, infine, proposta
ancora dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 76 (in relazione
all'art. 1, comma 8, lettera e, della legge delega n. 308 del 2004, che impone
la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie) e 117, primo e
quinto comma, Cost., in quanto il legislatore delegato non avrebbe dato, in
diversi punti, piena attuazione al diritto comunitario.
6.4.1. ¾ La questione è inammissibile, sia per la sua evidente genericità, non
essendo indicati nel ricorso dove e sotto quale profilo il decreto legislativo
impugnato contrasterebbe con il diritto comunitario, sia per la mancata
individuazione della ridondanza di tale presunto ed indeterminato contrasto
sulle attribuzioni della Regione ricorrente.
7. ¾ Nel secondo gruppo di questioni, cioè quelle rivolte avverso specifiche
disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, ma non relative alla disciplina della
VAS, rientrano le censure degli artt. 3, commi 2 e 4, 4, comma 1, lettera b),
art. 5, comma 1, lettere e), g), q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006.
7.1. ¾ L'art. 3, comma 2, prevede che il Governo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti
per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in
materia ambientale.
L'art. 3, comma 4, prevede, invece, che il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche
in materia ambientale con uno o più regolamenti.
La Regione Calabria censura l'art. 3, comma 2, in riferimento all'art. 117,
sesto comma, Cost., in quanto legittimerebbe regolamenti governativi in una
materia, quella ambientale, nella quale prevarrebbero o, comunque,
concorrerebbero titoli di competenza regionale (in particolare in materia di
governo del territorio e di tutela della salute) ed, in via subordinata, qualora
tali regolamenti dovessero ritenersi riferibili alla sola competenza statale in
materia di tutela dell'ambiente, in riferimento al principio di leale
collaborazione, in quanto «l'indeterminatezza del contenuto degli emanandi
regolamenti e comunque la contiguità della competenza statale con le competenze
regionali» esigerebbero che su tali regolamenti si pronunci, in sede di parere,
la Conferenza unificata.
Le Regioni Marche e Toscana censurano, invece, l'art. 3, comma 4, in riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, in quanto la
disposizione, non prevedendo un coinvolgimento delle «Regioni e/o della
Conferenza», comporterebbe l'adozione di provvedimenti unilaterali in materie
rispetto alle quali sussiste, inestricabilmente intrecciata, anche la competenza
delle Regioni.
La Regione Toscana, peraltro, nella memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica del 5 maggio 2009, ha dichiarato di non avere più
interesse a tale censura, in ragione della introduzione nell'articolato del
d.lgs. n. 152 del 2006 degli articoli da 3-bis a 3-sexies. Tale dichiarazione
non esime, tuttavia, questa Corte dall'esame della relativa questione, posto che
essa non rappresenta una formale rinuncia parziale al ricorso (né, d'altra
parte, sussiste una formale accettazione della stessa da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri, ritualmente costituito) e neppure può essere intesa
(come, invece, vedi infra sub 9.1.) quale prova della mancata applicazione dei
regolamenti in oggetto nell'ambito territoriale della Regione Toscana.
7.1.1. ¾ Le questioni proposte dalla Regione Calabria non sono fondate.
Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, mentre ai sensi
dell'art. 117, sesto comma, Cost. esso ha competenza regolamentare nelle materie
di propria esclusiva competenza.
Se non è, pertanto, possibile negare la sussistenza in capo allo Stato del
potere regolamentare contestato, trattandosi di regolamenti di attuazione ed
integrazione in materia ambientale, deve anche ribadirsi ciò che la
giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito (sentenze n. 401 del 2007 e
n. 134 del 2006), cioè che non sussiste un obbligo di coinvolgimento delle
Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle
materie riservate alla sua competenza esclusiva.
Le questioni poste dalle Regioni Toscana e Marche sono, invece, inammissibili.
Queste ricorrenti lamentano, infatti, una lesione meramente eventuale delle loro
attribuzioni costituzionali, riferita cioè non all'astratta attribuzione del
potere regolamentare, ma al possibile concreto contenuto lesivo degli emanandi
regolamenti, in quanto invasivo della propria sfera di competenza, e che
potrebbe, all'occorrenza, essere fatta valere con i previsti rimedi
giurisdizionali.
7.2. ¾ L'art. 4, comma 1, lettera b), prevede che le norme di cui alla parte
seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 costituiscono attuazione, tra l'altro, della
«direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003».
L'art. 5, comma 1, lettere q) ed r), definisce, invece, i concetti di pubblico e
di pubblico interessato ai fini della disciplina della VIA e della VAS.
Tali disposizioni vengono censurate dalla Regione Calabria, in riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto costituirebbero attuazione della
direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia), mentre il recepimento di tale direttiva non
rientrerebbe espressamente nella delega di cui alla legge n. 308 del 2004.
Peraltro, secondo la Regione Calabria, anche qualora dovesse ritenersi che
l'art. 1, comma 9, lettera f), della legge n. 308 del 2004, che indica tra i
principi e criteri generali della delega la piena e coerente attuazione delle
direttive comunitarie, avesse implicitamente legittimato il Governo alla
attuazione anche della direttiva 2003/35/CE, gli artt. 4, comma 1, lettera b), e
5, comma 1, lettere q) ed r), sarebbero nondimeno illegittimi.
Ciò in quanto l'art. 1 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), che hanno
espressamente delegato il Governo all'attuazione della direttiva in questione,
avrebbero abrogato in parte qua la delega del 2004 e, posto che le due deleghe
prevedono due diversi procedimenti per la adozione del decreto legislativo, le
disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il
Governo avrebbe seguito il procedimento previsto dalla abrogata legge n. 308 del
2004, invece di quello di cui alla legge n. 62 del 2005, che garantirebbe meglio
la posizione di autonomia costituzionale delle Regioni.
7.2.1. ¾ Le questioni non sono fondate.
La legge delega n. 308 del 2004 autorizza, specificamente, il Governo alla piena
attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva
27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati),
come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del
Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) (art. 1,
comma 9, lettera f) e, in via più generale, indica tra i principi e criteri
generali della delega la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie
(art. 1, comma 8, lettera e). Deve, pertanto, ritenersi che essa,
implicitamente, autorizzi il Governo anche alla attuazione della direttiva
2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta direttiva 85/337/CEE).
La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può, poi, ritenersi abrogata
tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della
legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso,
riguardando non solo il recepimento di questa direttiva nell'ambito della
disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di tutte le
valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o
accorpamento.
Peraltro, la procedura prevista dalla legge n. 62 del 2005 non differisce
significativamente da quella contemplata dalla legge n. 308 del 2004 per quanto
riguarda la posizione delle Regioni, sicché giammai potrebbe sostenersi che il
rispetto della disciplina procedimentale prevista dalla legge n. 62 del 2005
avrebbe garantito un diverso grado di autonomia o di coinvolgimento alle
Regioni.
7.3. ¾ L'art. 5, comma 1, lettera e) prevede che la valutazione di impatto
ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta
indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche delle opere da
realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo
svolgimento della valutazione di impatto ambientale.
La Regione Emilia-Romagna (nel ricorso n. 73 del 2006) lamenta il contrasto di
questa disposizione con l'art. 2, comma 1, e con il punto 13 dell'allegato II
della direttiva 85/337/CE, in quanto la disciplina comunitaria prevede la
sottoposizione a VIA anche dei successivi progetti definitivi che contengano
modifiche progettuali o nell'utilizzo delle risorse naturali o nella immissione
di inquinanti.
La Regione Piemonte lamenta, invece, per le stesse ragioni, la violazione degli
artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nonché del principio di
leale collaborazione.
7.3.1. ¾ Le questioni sono inammissibili, perché, a prescindere dalla carenza
argomentativa in merito alla violazione dei parametri costituzionali invocati
dalla Regione Piemonte e della mancata indicazione di alcun parametro
costituzionale da parte della Regione Emilia-Romagna, i ricorsi non spiegano in
alcun modo come la prospettata violazione della citata direttiva comunitaria
ridonderebbe sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni.
7.4. ¾ L'art. 5, comma 1, lettera g), ai fini della disciplina della VIA,
definisce come modifica sostanziale di un'opera: «l'intervento su un'opera già
esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse
dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'allegato III alla
parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce
modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o
estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al
trenta per cento di tali soglie».
La Regione Emilia-Romagna (ancora nel ricorso n. 73 del 2006) lamenta il
contrasto di tale disposizione con il punto 22 dell'allegato I della direttiva
85/337/CEE come modificato dal punto 8 della direttiva 2003/35/CE, in quanto la
disciplina comunitaria, ai fini della VIA, considera modifica sostanziale «ogni
modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la
modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite
stabiliti dal presente allegato».
Anche tale questione è inammissibile posto che la Regione ricorrente non indica
alcun parametro costituzionale, limitandosi a dedurre la violazione della
disciplina comunitaria, e non spiega in che misura tale violazione ridonderebbe
sulle proprie attribuzioni costituzionali.
8. ¾ Nel terzo gruppo di questioni ovvero quelle preliminari alla intera
disciplina della VAS vi sono le due censure proposte dalla Regione Calabria
avverso gli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n.
152 del 2006.
8.1. ¾ Una prima censura viene proposta avverso tutte le citate disposizioni, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe
stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore.
La ricorrente Regione Calabria argomenta tale tesi, sostenendo l'avvenuta
abrogazione tacita della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della
legge n. 308 del 2004 (che autorizzava il Governo ad attuare nel termine di
diciotto mesi, e pertanto fino al luglio 2006, la direttiva 2001/42/CE), da
parte dell'art. 19 della legge n. 62 del 2005 (che imponeva, per tale
attuazione, il più breve termine di sei mesi, con scadenza nell'ottobre 2005).
Il d.lgs. n. 152 del 2006, intervenuto nell'aprile 2006 ben oltre tale più breve
termine, sarebbe pertanto illegittimo, nella parte in cui, avvalendosi di una
delega abrogata da una successiva delega, a sua volta scaduta, pretenderebbe di
recare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE.
Tale violazione procedimentale, a dire della ricorrente, sarebbe deducibile in
sede di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione, posto che le
previsioni introdotte in difetto di valida delega inciderebbero in senso
limitativo sulle attribuzioni costituzionali regionali in materia di governo del
territorio e di tutela della salute.
8.2. ¾ La difesa regionale, peraltro, rileva che l'art. 1 della medesima legge
n. 62 del 2005 autorizza il Governo ad attuare entro diciotto mesi le direttive
comunitarie indicate negli elenchi allegati e, tra di esse (allegato B)
nuovamente la direttiva 2001/42/CE.
Secondo la difesa regionale in ragione del principio di specialità dovrebbe
trovare applicazione l'art. 19 (ed il suo più breve termine) piuttosto che
l'art. 1 della stessa legge n. 62 del 2005. Ma anche laddove fosse questa
seconda disposizione a dovere trovare applicazione, gli indicati artt. 4, comma
1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22,
nonché gli allegati I e II alla parte seconda si porrebbero, comunque, in
contrasto con l'art. 76 Cost., dato che il Governo avrebbe seguito il
procedimento previsto dalla legge n. 308 del 2004, invece di quello più
garantista per le posizioni di autonomia costituzionale delle Regioni di cui
alla legge n. 62 del 2005.
8.3. ¾ Le questioni non sono fondate.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella
legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può ritenersi abrogata
tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto
dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un
oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della
direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte
le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o
accorpamento.
9. ¾ Venendo, infine, al quarto ed ultimo gruppo di questioni, cioè quelle
riferite alla disciplina della VAS, deve, anzitutto, ricordarsi, oltre ai motivi
già esposti in precedenza, che questa Corte (sentenza n. 398 del 2006) ha già
avuto occasione di affermare «che la valutazione ambientale strategica,
disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela
dell'ambiente».
Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o programmi
statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale
(trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia
riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente
profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento
conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o
programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato
l'ambiente.
9.1. ¾ Prima di passare alle specifiche censure deve, peraltro, rilevarsi:
- che, nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica del 5 maggio
2009, le Regioni Toscana e Puglia hanno dichiarato di non avere più interesse
alle censure proposte, rispettivamente, avverso l'art. 6, comma 6, 7, commi 3 e
8, 10, commi 3 e 5, e 17 ed avverso gli artt. 6, 15, comma 1, e 19, comma 2, del
d. lgs. n. 152 del 2006, alla luce dell'abrogazione di tali disposizioni e della
introduzione di una nuova disciplina, da esse ritenuta pienamente satisfattiva,
da parte del decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008;
- che, nel corso della udienza pubblica del 5 maggio 2009, la difesa della
Regione Valle d'Aosta, modificando in parte le proprie deduzioni contenute nella
memoria depositata in prossimità dell'udienza stessa, ha dichiarato di non avere
più interesse alla impugnazione degli articoli 6 e 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, posto che il predetto art. 6 è stato abrogato e
sostituito da parte degli artt. 14 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ancor prima della entrata in
vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina in materia di VAS contestata, e
posto che il predetto art. 7, comma 3, era stato censurato solo in via derivata
dalla dedotta illegittimità dell'art. 6.
Considerato che alcune disposizioni in questione sono state abrogate ed
interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008
prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre le altre hanno avuto un breve
periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008), ritenuto che, in
tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse da parte delle Regioni
ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione
di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì,
conto che secondo la difesa erariale (ritualmente costituita nel giudizio
promosso dalla Regione Toscana) tutte le predette disposizioni non hanno mai
avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione, si deve affermare,
in via preliminare, che per dette questioni è cessata la materia del contendere.
Per le stesse ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere
in ordine alla questione proposta sempre dalla Regione Valle d'Aosta avverso
l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20)
del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in
sede statale. Anche tale censura, infatti, è proposta dalla Regione Valle
d'Aosta solo in via derivata dalla prospettata illegittimità dell'art. 6.
9.2. ¾ Tra le specifiche disposizioni censurate, che vengono qui appresso
trattate seguendo il loro ordine numerico, vi è, anzitutto, l'art. 4, comma 1,
lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che la
normativa in esame ha l'obiettivo di promuovere l'utilizzo della valutazione
ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e
sovracomunali.
La Regione Valle d'Aosta censura questa disposizione in riferimento agli artt.
11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che
impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme
comunitarie) e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3, paragrafo 1,
della direttiva comunitaria 2001/42/CE)., in quanto, ridurrebbe l'ambito
applicativo della VAS e non considererebbe «che sussistono aree urbane eccedenti
la definizione comunitaria di “piccole aree a livello locale” la cui
pianificazione, pur non rientrando nel concetto di “pianificazione sovracomunale”,
può avere un significativo impatto sull'ambiente».
9.2.1. ¾ La questione non è fondata in quanto poggia su di un erroneo
presupposto interpretativo.
L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede, infatti, che è possibile
sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i programmi
che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi sull'ambiente,
senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale, comunale o
infracomunale.
9.3. ¾ L'art. 6, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la Commissione
tecnica statale per le valutazioni ambientali, prevedendo: (comma 6) che, in
ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una
attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda dello stesso decreto, la
relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle
Regioni direttamente interessate per territorio dall'attività; (comma 7) che, ai
fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate
per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio il proprio interesse; (comma 8) che qualora le amministrazioni di cui
al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la
sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque
all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva
integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e
delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta.
Le Regioni Calabria, Piemonte e Marche censurano tale disposizione, lamentando,
in buona sostanza, la mancata previsione di una adeguata partecipazione
regionale alla suddetta Commissione e, pertanto, di una loro adeguata
partecipazione al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani e programmi di competenza statale.
La Regione Calabria, in particolare, censura l'articolo 6, commi 6, 7 e 8, in
riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto non prevederebbe una
effettiva partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali nella
Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali, nonostante
l'incidenza della attività di tale organo su settori (governo del territorio e
tutela della salute) di competenza regionale.
La Regione Piemonte, invece, censura solo il comma 6 dell'art. 6, «laddove
prevede che la commissione tecnico-consultiva nazionale, cui è affidato il
compimento dell'istruttoria per le valutazioni VAS, VIA, IPPC riguardanti opere
ed interventi di rilievo nazionale, sia integrata per ogni sottocommissione da
“un esperto” designato dalla Regione direttamente interessata dalla
realizzazione dell'opera», in riferimento agli «artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117,
118, 119 e 120 della Costituzione», nonché ai «principi di leale collaborazione,
ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento
della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di
principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in
quanto assegnerebbe alla partecipazione regionale un «ruolo limitato e
secondario».
La Regione Marche censura, infine, ancora il comma 6 dell'art. 6, unitamente al
successivo art. 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, che affida alla Commissione
prevista dall'art. 6 la valutazione ambientale strategica in sede statale, in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. nonché in riferimento all'art. 11 Cost.,
in relazione alla direttiva 2001/42/CE ed all'art. 76 Cost. (è da ritenersi per
violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004,
che prescrivono il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente),
giacché non prevederebbero una adeguata partecipazione delle Regioni al
procedimento di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di
competenza statale.
9.3.1. ¾ L'impugnato art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato abrogato e
interamente sostituito, rispettivamente, dagli artt. 14 e 9 del regolamento di
delegificazione recato dal d.P.R. n. 90 del 2007 ancor prima della entrata in
vigore, in data 31 luglio 2007, della disciplina della VAS contestata.
L'attuale disciplina è data dall'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto
dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008, il quale prevede che
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'art.
9 del d.P.R. n. 90 del 2007 assicura al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di
cui al presente decreto.
Anche nel nuovo regime risultante dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs.
n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, è prevista, non
diversamente dalla disciplina anteriore, una partecipazione meramente eventuale
di un solo componente della Regione interessata (rectius di ciascuna Regione
interessata) nella Commissione statale competente in materia di valutazioni
ambientali.
Il carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta impone, per il
principio di effettività del giudizio costituzionale in via di azione, il
trasferimento (espressamente richiesto, peraltro, dalla difesa della Regione
Marche) delle proposte questioni di legittimità costituzionale sulla nuova
disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006.
9.3.2. ¾ Le questioni, trasferite pertanto sull'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152
del 2006, non sono comunque fondate.
Come chiarito sopra sub 4 e sub 9, la disciplina della VAS rientra nella materia
della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per
reclamare la partecipazione ad un organo statale, quale è, appunto, la predetta
Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e
conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva
competenza statale.
In questo contesto la possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione
interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla
Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.
9.4. ¾ L'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che siano
sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma
2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro
di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo
sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un
giudizio (c.d. screening) espresso dalla sottocommissione statale competente per
la VAS.
La Regione Marche censura questa disposizione in riferimento agli articoli 117 e
118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto non
prevederebbe una intesa con la Regione per sottoporre alla VAS anche i piani
regionali e consentirebbe, pertanto, ad un organo dello Stato di ingerirsi in
materia di governo del territorio.
9.4.1. ¾ La questione non è fondata.
Anzitutto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli
Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non
ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante
impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS
di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore
statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di
c.d. screening.
E' da sottolineare, comunque, che la questione non si pone più dopo l'entrata in
vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, per il quale la Commissione statale
di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8,
valuta solo piani statali e non effettua più il c.d. screening, svolto, invece,
dall'autorità regionale competente in ordine alla valutazione ambientale.
9.5. ¾ L'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 sottrae alla procedura di
VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti
alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
La Regione Marche, sostenendo che tale sottrazione non è permessa dall'art. 3
della direttiva 2001/42/CE, censura questa disposizione in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118 Cost. nonché in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.
(per violazione dell'art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del
2004, che, come si è detto, prescrivono il rispetto della normativa comunitaria
in materia di ambiente), in quanto non sarebbe consentito sottrarre tale
tipologia di piani alla procedura di VAS, con ciò compromettendo le competenze
regionali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.
9.5.1. ¾ E' certamente esistente il contrasto tra la disposizione censurata e
l'art. 3, comma 8, della direttiva 2001/42/CE (il che ha portato il legislatore
delegato ad eliminare tale eccezione con il decreto correttivo n. 4 del 2008).
La questione è, nondimeno, inammissibile.
Secondo questa Corte (sentenze n. 265 del 2006 e n. 336 del 2005) è legittima la
sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai
poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la
loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali. Alla
luce di tale giurisprudenza deve, allora, escludersi la ridondanza della dedotta
violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di
governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica. Di
qui l'inammissibilità della questione.
9.6. ¾ Gli articoli da 8 a 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 recano la disciplina
generale della VAS.
La Regione Calabria censura, in via generale, tali disposizioni in riferimento
agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in
riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero
discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale
strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in
materia di governo del territorio e tutela della salute.
Peraltro, secondo la Regione Calabria gli indicati parametri costituzionali
sarebbero violati, anche laddove si volesse riconoscere una concorrenza di
competenze su base paritaria tra lo Stato e le Regioni in materia di VAS,
giacché anche in tale ipotesi non sarebbe comunque possibile una disciplina
unilaterale da parte dello Stato, se non per quanto riguarda la enucleazione di
principi fondamentali, essendo la competenza statale in materia di tutela
dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. limitata
alla predisposizione di «standards di tutela uniformi».
9.6.1. ¾ Le questioni non sono fondate in quanto, come si è visto, la disciplina
della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed in siffatta
materia (vedi, da ultimo, sentenza n. 61 del 2009) la competenza dello Stato non
è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al
contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile».
9.7. ¾ L'art. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006
specificano il contenuto del rapporto ambientale. L'art. 10, commi 2, secondo
periodo, e 3, specificano le forme di pubblicità della sintesi non tecnica del
rapporto ambientale. L'art. 12, commi 2, 3 e 4, specifica, tra l'altro, le
modalità del giudizio di compatibilità ambientale. L'art. 14, comma 3, specifica
le forme di pubblicità delle misure correttive dei piani adottati. L'allegato I
alla parte seconda specifica, infine, le informazioni da inserire in detto
rapporto.
La Regione Calabria censura tali disposizioni in riferimento al principio di
leale collaborazione, in quanto esse, non avendo un contenuto di principio
fondamentale («con l'eccezione forse dell'art. 12, commi 2, 3 e 4»), ma essendo
«anzi di estremo dettaglio», avrebbero dovuto essere «concordate» con le istanze
regionali.
9.7.1. ¾ Per quanto appena rilevato sopra sub 9.6.1. anche tali questioni non
sono fondate, non essendo lo Stato tenuto a concordare con le Regioni le norme
di dettaglio di una disciplina riconducibile alla sua competenza legislativa
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
9.8. ¾ L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che la valutazione
di compatibilità ambientale viene effettuata prima dell'approvazione del piano o
del programma, mentre il successivo art. 16, comma 2, prevede che prima
dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2,
presso gli uffici delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche
solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua
attuazione deve essere depositato un congruo numero di copie della sintesi non
tecnica.
La Regione Valle d'Aosta censura queste disposizioni in riferimento agli artt. 4
e 6, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 2001/42/CE e, conseguentemente, in
riferimento agli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., nonché in
riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 1, comma 8, della legge n.
308 del 2004, che impone al legislatore delegato il rispetto dei principi e
delle norme comunitarie), in quanto secondo la disciplina comunitaria la
valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della
procedura legislativa e la proposta di piano o di programma ed il rapporto
ambientale devono essere messi a disposizione «delle autorità di cui al
paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico», mentre in base alla
disciplina statale la VAS interverrebbe «quando ormai l'elaborazione del piano è
giunta nel suo stadio finale, impedendo, così, ai soggetti pubblici e privati
che hanno diritto di prendere parte all'iter di approvazione del piano, di
effettuare le proprie valutazioni anche sulla base della valutazione ambientale
del piano medesimo espressa dall'autorità competente» ed in quanto, infine, la
sintesi non tecnica sarebbe una forma pubblicitaria non idonea.
9.8.1. ¾ Le questioni sono inammissibili, in quanto, la prospettata violazione
della direttiva comunitaria non ridonda in una limitazione delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni.
9.9. ¾ L'art. 10, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede (comma 3) che
le modalità di pubblicazione totale o parziale del piano o progetto sottoposto a
VAS siano stabiliti con regolamento ministeriale e (comma 5) che i depositi e le
pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni effetto le modalità di
informazione e partecipazione eventualmente previste in via ordinaria dalle
procedure di adozione e approvazione di detti piani e programmi.
La Regione Marche censura tali disposizioni in riferimento agli artt. 117, terzo
e quarto comma, e 118 Cost., in quanto, sull'assunto che sarebbero riferibili
anche ai procedimenti di VAS in sede regionale, esse inciderebbero sulla potestà
della Regione di disciplinare i procedimenti di sua competenza.
La Regione Valle d'Aosta censura, invece, l'art. 10, comma 3, in riferimento
all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE e, conseguentemente, agli
artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., nonché all'art. 76 Cost. (in
relazione all'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, che impone al
legislatore delegato il rispetto dei principi e delle norme comunitarie), in
quanto si porrebbe in contrasto con il principio comunitario di pubblicità del
rapporto ambientale. E censura, poi, l'art. 10, comma 5, in riferimento all'art.
2, lettera g), dello statuto regionale, che riconosce la competenza esclusiva
regionale in materia di urbanistica, in quanto, trattandosi di procedimenti
regionali, questi non potrebbero che essere disciplinati con legge regionale
anche per quel che concerne le forme di pubblicità.
9.9.1. ¾ In ordine alle questioni riferite all'art. 10, comma 3, deve
dichiararsi cessata la materia del contendere, perché il regolamento
ministeriale, cui tale disposizione si riferisce, non risulta emanato prima
della abrogazione della disposizione stessa da parte del d.lgs. n. 4 del 2008.
Le questioni riferite all'art. 10, comma 5, non sono, invece, fondate in quanto
poggiano su di un erroneo presupposto interpretativo. La generica ed
indeterminata prescrizione di tale disposizione deve, infatti, essere
interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e partecipative dei
piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in evidente violazione delle
attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le forme pubblicitarie e gli
istituti partecipativi degli atti pianificatori o programmatori regionali.
9.10. ¾ L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte
iniziale, che l'autorità preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio
di compatibilità ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del
procedimento di approvazione del piano e del programma.
La Regione Piemonte sostiene che tale disposizione sia in contrasto con «gli
artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di
leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione,
sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto
l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di
convenzioni internazionali», in quanto, nella logica della direttiva 2001/42/CE,
la VAS non sarebbe un mero provvedimento autorizzativo, ma un processo
decisionale della pubblica amministrazione che confronta le scelte da assumere
in un determinato contesto ambientale, territoriale e socio-economico e non
consentirebbe una reale intersezione tra la valutazione ambientale e la
pianificazione o programmazione, le quali rimarrebbero «come fasi consequenziali
e sostanzialmente separate».
La Regione Emilia-Romagna, nel ricorso n. 73 del 2006, censura la medesima
disposizione, unitamente a quella di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
m), del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, a sua volta, definisce il giudizio di
compatibilità ambientale come l'atto con il quale l'organo competente conclude
la procedura di valutazione ambientale strategica o la valutazione di impatto
ambientale, in riferimento alla direttiva 2001/42/CE (il riferimento è da
ritenersi all'art. 2), in quanto definirebbero e configurerebbero la procedura
di VAS ed il suo esito in termini essenzialmente assimilati a quelli della
procedura di VIA, laddove, secondo la direttiva comunitaria indicata, la VAS
dovrebbe essere concepita come un processo decisionale della stessa pubblica
amministrazione che approva il piano o programma.
Il contrasto con il diritto comunitario ridonderebbe, poi, per la Regione
Emilia-Romagna, in lesione delle proprie garanzie costituzionali (è da
ritenersi, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto tali
disposizioni, da un lato, devono essere applicate dagli enti territoriali,
dall'altro, costituiscono, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, un
vincolo alla futura legislazione regionale.
9.10.1. ¾ La questione proposta dalla Regione Piemonte è inammissibile, dato che
nel ricorso non si evidenzia quale sia la lesione delle competenze regionali che
deriverebbe dalla prospettata violazione del diritto comunitario, ma si afferma,
genericamente, che la VAS atterrebbe non solo alla tutela dell'ambiente, ma
anche al governo del territorio e che la legge delega imponeva il rispetto del
diritto comunitario e delle attribuzioni regionali.
9.10.2. ¾ Le questioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna, a parte ogni
considerazione sull'invocazione solo indiretta di un parametro costituzionale,
non sono fondate.
L'art. 5, comma 1, lettera m), anzitutto, reca una definizione del giudizio di
compatibilità ambientale neutra e priva di alcuna lesività.
Per quanto attiene all'art. 12, comma 2, invece, la questione proposta poggia su
un evidente errore interpretativo.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudizio di compatibilità
ambientale deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come
presupposto per la prosecuzione del procedimento di pianificazione o
programmazione. Ciò, in particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12,
comma 3, il quale afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere
contenuto nel giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4,
comma 3, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i
provvedimenti di approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base
della valutazione ambientale strategica.
9.11. ¾ L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, poi, nella sua
parte finale, che, qualora l'autorità preposta alla valutazione ambientale non
si esprima entro sessanta giorni, il Consiglio dei ministri è autorizzato, ad
esercitare il potere sostitutivo ed ove il Consiglio dei ministri non si
pronunci, si intende emesso parere negativo e che tale disciplina si applichi,
fino all'emanazione della normativa regionale in materia, anche per le VAS di
competenza regionale.
Per la Regione Piemonte questa disposizione violerebbe «gli artt. 3, 5, 76, 97,
114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, i principi di leale collaborazione,
ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento
della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di
principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in
quanto la procedura avrebbe una impostazione meccanica, che ne ridurrebbe
l'effettiva funzione delineata dalla normativa comunitaria di cui alla direttiva
2001/42/CE.
Per la Regione Valle d'Aosta, invece, essa violerebbe l'art. 2, lettera g),
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), che riconosce l'urbanistica quale materia di competenza esclusiva
della Regione, e l'art. 97 Cost., in quanto implicherebbe il rischio che
numerosi piani e programmi abbiano un giudizio negativo di compatibilità per
mera scadenza del termine.
9.11.1. ¾ Le questioni sono inammissibili, perché la censura prospettata si
risolve essenzialmente in una censura di ragionevolezza della legge e non
attiene alle competenze regionali.
9.12. ¾ Gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006 recano disposizioni
specifiche per la VAS in sede statale.
La Regione Calabria censura queste disposizioni in riferimento al principio di
leale collaborazione, in quanto esse, nel disciplinare il procedimento di
valutazione ambientale strategica in sede statale, ometterebbero qualsiasi
possibilità di intervento di istanze regionali nel procedimento che conduce alla
approvazione del piano o del programma proposto e non terrebbero, pertanto,
conto dell'incidenza di questo sul governo del territorio.
9.12.1. ¾ Le questioni non sono fondate.
Infatti, la VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale”
(vedi sopra sub 9.10.2), rientra, come si è più volte ripetuto, nella materia
della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i limiti di tutela
ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto (oltre quanto già
esposto sopra sub 9.3.2.), la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6,
7 e 8, così come, ai sensi dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in
combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un
componente della Commissione statale competente.
9.13. ¾ L'articolo 21 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che sono sottoposti a
valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e
programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti
locali.
Il successivo art. 22, prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure
per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art.
21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali
di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte
seconda del “presente” decreto.
La Regione Piemonte censura queste disposizioni, sostenendo che esse
violerebbero «gli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della
Costituzione, i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza,
differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione,
anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto
comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio
inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza
della Regione.
9.13.1. ¾ Le questioni, a parte ogni considerazione sulla sua genericità e sulla
evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo
assertivamente invocati dalla ricorrente, non sono, comunque, fondate, in quanto
lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e
le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate
dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede
regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la
prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo
Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
10. ¾ Avendo la Corte deciso il merito dei vari ricorsi, non vi è luogo a
procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del
d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dalle ricorrenti Regioni Calabria e Abruzzo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità
costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria,
Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania,
Marche e Basilicata;
dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World
Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo,
Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe) e
della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche -
SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnlogiche
Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso
indicato in epigrafe);
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 6, 7, commi 3 ed 8, 10, commi
3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Toscana, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152
del 2006 proposte dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 152 del
2006, proposte dalle Regioni Marche e Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in
epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero
d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed
al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed
Abruzzo, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero
d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 117, primo e
quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato
in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117 e 118
della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni
Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli
artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in
relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il
ricorso indicato in epigrafe, ed, in relazione all'art. 2, comma 1, ed al punto
13 dell'allegato II della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del
Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73
del 2006;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione al punto
22 dell'allegato I della direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna
con il ricorso n. 73 del 2006;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e
117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed all'art. 3 della direttiva 27
giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente), dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10, comma 1, e
16, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 11,
76 e 117, primo comma e quinto comma, della Costituzione ed agli artt. 4 e 6
della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in relazione agli
artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in
relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 2, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in relazione agli
artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in
relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in
relazione all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed all'art. 97 della Costituzione,
dalla Regione Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero
d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione all'art. 76 della
Costituzione, dalla Regione Campania, in relazione all'art. 76 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle
d'Aosta, Abruzzo e Basilicata, ed in relazione agli artt. 5 e 76 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte,
con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli
63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189,
comma 3, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione
all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla
Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli
25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e
4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148,
149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma
1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs.
n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al
principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato
in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli
58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117,
121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11,
183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e
g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257, proposta, in relazione all'art. 76 della
Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con
il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, sesto
comma, della Costituzione e, in subordine, in relazione al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione
agli artt. 11, 76 e 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 3,
paragrafo 1, della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4,
comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006,
proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed,
in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione
Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4,
comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e
22 e degli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006,
proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed,
in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione
Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del
d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), proposte, in
relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in
relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione
Piemonte, ed, in relazione agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione,
dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 117 e 118
della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione
Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione
agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo, e 118 della Costituzione ed
al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9,
commi 2, secondo periodo, 4 e 6, 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2,
3 e 4, e 14, comma 3 e dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del
2006, proposte, in relazione, al principio di leale collaborazione, dalla
Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10,
comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 2, lettera
g), dello statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, ed, in relazione agli
artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati
in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5,
comma 1, lettera m), e 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006,
proposte, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed all'art.
2 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n.
73 del 2006;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e
17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e
22 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97,
114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009
ORDINANZA
Considerato che il presente giudizio
di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come
svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in
quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per
i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni
soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed
eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn.
405 del 2008 e 469 del 2005).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento
spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il
World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana
Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A.
Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.
F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente
AmbienteDiritto.it
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1974-9562
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