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CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 226
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 131, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Enti
territoriali soggetti al limite della potestà esclusiva statale ex art. 117, c.
2, lett. s) - Espressa inclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano -
Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 131,
comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63,
nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli
enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La
competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., lettera
s), Cost. non può infatti operare nei confronti della Provincia autonoma di
Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente
riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art.
4 dello statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare
la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall’art. 142. In
considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di
Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del
paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131,
comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, va estesa anche nei confronti della
Provincia autonoma di Bolzano. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Provincia
autonoma di Trento c. Presidente del Consiglio dei Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 226
SENTENZA N. 226
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione al paesaggio), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso
notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 16 giugno 2008 ed
iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2008.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Paolo
Maddalena;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ricorso notificato il 9 giugno 2008 e depositato il successivo 16
giugno, la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione al paesaggio), «nella parte in cui include la Provincia autonoma di
Trento tra le Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva
statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s)», della Costituzione,
denunciando la violazione: dell'art. 8, n. 6), nonché integrativamente nn. 2),
3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige); delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al
d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di
Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della
Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche), e al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); dell'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione); del principio di certezza del diritto.
Nel ricorso si osserva, anzitutto, che la Provincia autonoma di Trento ha la
potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, in base al
citato art. 8, n. 6, dello statuto speciale. Inoltre, la stessa Provincia è
titolare, in base al medesimo art. 8, di analoga potestà legislativa anche in
materia di toponomastica (n. 2), tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare (n. 3), usi e costumi locali (n. 4), urbanistica e piani
regolatori (n. 5), usi civici (n. 7), ordinamento delle minime proprietà
colturali (n. 8), porti lacuali (n. 11), miniere, cave e torbiere (n. 14),
alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16),
viabilità (n. 17), acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale,
compresa la regolamentazione e l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18),
agricoltura e foreste (n. 21), espropriazioni per pubblica utilità (n. 22),
opere idrauliche (n. 24). Nelle elencate materie, soggiunge la ricorrente,
sussiste, in forza dell'art. 16 dello statuto di autonomia, anche la potestà
amministrativa provinciale.
Come si è detto, la Provincia di Trento rammenta, poi, che, tra le norme di
attuazione dello statuto, rilevano, segnatamente, quelle dettate dal d.P.R. n.
381 del 1974, dal d.P.R. n. 115 del 1973 e dal d.P.R. n. 690 del 1973.
Si evidenzia ancora nel ricorso che la Provincia ha concretamente esercitato la
propria competenza legislativa in materia di paesaggio, dapprima, con la legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio), e, successivamente, con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio), la quale dispone
l'abrogazione della prima legge «dalla data stabilita dai regolamenti di
attuazione della l.p. n. 1/2008, che attualmente non sono stati ancora emanati».
La Provincia di Trento osserva, inoltre, che con d.lgs. n. 42 del 2004 è stato
adottato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il cui art. 8 «tutela la
specifica posizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
con la clausola di salvaguardia» stabilendo che «Nelle materie disciplinate dal
presente codice restano ferme le potestà attribuite alle Regioni a statuto
speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione».
Con successivo d.lgs. n. 63 del 2008, emanato in forza della delega contenuta
nell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché di enti pubblici), si è provveduto, tramite l'art. 2, comma 1, lettera
a), alla integrale sostituzione dell'art. 131 del d.lgs. n. 42 del 2004. La
difesa provinciale sostiene che detta disposizione, «nella versione proposta dal
Governo per l'esame in sede di Conferenza unificata, aveva mantenuto una
formulazione rispettosa dell'assetto delle competenze pacificamente riconosciute
alla Provincia di Trento» (e cioè «Le norme di tutela del paesaggio, la cui
definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del
territorio»), riferendosi soltanto alle Regioni a statuto ordinario.
Tuttavia, si prosegue nel ricorso, in data 26 febbraio 2008 veniva formulata una
proposta emendativa del comma 3 dell'art. 131 «(sulla quale risultava
l'espressione di parere contrario del Ministero per i beni e le attività
culturali)», che recitava: «Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del
paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente
codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici».
Una siffatta formulazione - sostiene la Provincia di Trento - «era chiaramente
rivolta a riconoscere alle Regioni a statuto ordinario una sia pure limitata
competenza in materia di tutela del paesaggio. Sfortunatamente, però, la
menzione tra i destinatari della norma anche delle Province autonome di Trento e
di Bolzano - che già per statuto godono a titolo proprio ed espresso di potestà
primaria nella materia - finiva per far valere nei loro confronti la potestà
statale definita esclusiva di cui al comma secondo, lettera s), dell'art. 117
Cost.».
Il testo definitivo veniva approvato conformemente alla anzidetta proposta
emendativa, «nonostante la nota inviata dal presidente della Provincia prima
dell'approvazione del decreto nel Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008, con
la quale veniva sottolineata la incongruenza della norma rispetto all'assetto
delle competenze garantite alle Province autonome e all'art. 8 del medesimo
codice, recante la clausola di salvaguardia».
Ciò premesso, la ricorrente sostiene che la norma impugnata verrebbe ad
assimilare, in materia di paesaggio, le competenze delle Province autonome a
quelle delle Regioni ordinarie, applicando anche alle prime «il riparto di
competenze di cui al nuovo titolo V», così da limitare, in base all'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., «le competenze provinciali relative al
territorio». Di qui l'incostituzionalità della disposizione del comma 3
dell'art. 131, «nella parte in cui essa estende alle Province autonome i limiti
e i vincoli riguardanti le Regioni ordinarie; con la conseguente generalizzata
riduzione delle competenze provinciali al mero “esercizio delle attribuzioni sul
territorio” (che sarebbero da svolgere nel rispetto della disciplina statale -
asseritamente esclusiva - in materia di tutela del paesaggio), ed in particolare
nell'inciso “e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, attraverso il
quale si realizza tale estensione».
Sussisterebbe, dunque, la violazione dell'art. 8, n. 6, dello statuto speciale
(e delle «altre norme dell'art. 8 sopra citate», oltre che delle «norme di
attuazione che hanno concretizzato la disciplina statutaria»), posto che si
assoggetta la Provincia di Trento «alla potestà esclusiva statale in materia di
tutela del paesaggio, mentre lo statuto speciale configura una situazione
esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potestà “esclusiva” (così la
sent. n. 21/1991 di codesta Corte) in materia di tutela del paesaggio».
La ricorrente esclude, d'altro canto, che possa sostenersi che l'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. trovi applicazione anche alle Province
autonome. La norma censurata, applicando alle Province autonome il predetto art.
117 Cost., ne restringe la competenza primaria-esclusiva di cui all'art. 8, n.
6, dello statuto e, tuttavia, «il titolo V della parte seconda della
Costituzione vale, in relazione alle Regioni a statuto speciale, a termini
dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (che risulta dunque anch'esso
violato), solo là dove prevede forme più ampie di autonomia: per cui l'art. 117,
comma 2, non può mai essere applicato ad una Regione speciale per restringere,
anziché ampliare, una sua competenza statutaria». Ove, invece, l'applicazione
complessiva delle norme del titolo V, e tra queste dell'art. 117 Cost.,
comportasse un restringimento dell'autonomia statutaria, come affermato dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 536 del 2002, n. 103 del 2003, n. 134
del 2006) «si continuerà ad applicare lo statuto speciale, e non affatto il
nuovo titolo V».
La difesa provinciale ribadisce, quindi, che, nello specifico, «la norma
impugnata non applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come
mera delimitazione di un più ampio conferimento di potere derivante da diversa
norma del nuovo titolo V (e dunque in un contesto ampliativo dell'autonomia
provinciale), ma come diretta limitazione delle sue attribuzioni statutarie».
Peraltro, la ricorrente rileva che la disposizione denunciata «contraddice
frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42/2004, che salvaguarda la posizione
delle Regioni speciali»; tale insanabile contraddizione tra le due norme, non
suscettibile di essere superata tramite una interpretazione adeguatrice del
vigente testo dell'art. 131, comma 3, comporta «- oltre alla diretta lesione
delle competenze provinciali - una chiara violazione del principio di certezza
del diritto» che pregiudica il «regolare svolgimento delle attribuzioni
costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla tutela del
paesaggio». Donde, l'incostituzionalità della norma denunciata anche sotto detto
ultimo profilo.
2. ¾ Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
La difesa erariale sostiene che l'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004,
nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 63 del
2008, non contrasterebbe con l'art. 8, n. 6, dello statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige, il quale rinvia all'art. 4 dello stesso statuto, che impone
alla Provincia autonoma di Trento di «conformare la propria legislazione
esclusiva alle norme costituzionali»; sicché, nella specie, sarebbe
«applicabile» l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo
Stato la competenza legislativa esclusiva esclusiva sulla «tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali».
L'Avvocatura osserva, infatti, che il paesaggio rappresenta, per un verso, un
bene culturale, in relazione ai «caratteri (che derivano) dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni» (art. 131 del d.lgs. n. 42 del
2004) e, dall'altro, assume rilievo «dal punto di vista ambientale», come si
desume dal procedimento per l'adozione dei piani paesaggistici (artt. 142 e 143
del citato d.lgs. n. 42) e dei piani urbanistici-territoriali (art. 145 dello
stesso d.lgs. n. 42), come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 151 del 1986, n. 641 del 1987, n. 182 e n. 183 del
2006, nonché n. 367 del 2007).
La difesa erariale ritiene, infine, che «eventuali interferenze» tra le
competenze interessate, ove sovrapposte o confinanti, possano risolversi «con il
principio di leale collaborazione».
3. ¾ In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato
memoria illustrativa con la quale insiste per l'incostituzionalità delle norme
impugnate.
La ricorrente contesta, in particolare, la tesi sostenuta dall'Avvocatura
generale dello Stato per cui sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di
Trento l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in ragione «della
soggezione della potestà legislativa provinciale alle norme costituzionali»,
rilevando che il «limite costituzionale» previsto dagli statuti speciali «non
significa - e non può significare - soggezione delle Regioni speciali e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano alle norme del titolo V, perché queste
sono espressamente rivolte a disciplinare le Regioni a statuto ordinario, e
perché ciò significherebbe la vanificazione della specialità». Ciò, peraltro,
sarebbe confermato proprio dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, che rende applicabile la disciplina del titolo V nei confronti delle
autonomie speciali soltanto se più favorevole.
La Provincia di Trento rileva, infine, che la sentenza n. 62 del 2008,
richiamata dalla difesa erariale, afferma l'applicabilità alle Regioni a statuto
speciale dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sulla competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente in quanto non prevista,
come tale, dagli statuti e non già laddove, come nel caso della competenza
primaria provinciale in materia di tutela del paesaggio, sia contemplata una
«precisa competenza statutaria».
Considerato in diritto
1. ¾ La Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di costituzionalità
dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio), «nella parte in cui include la Provincia autonoma di Trento tra le
Regioni soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s)», della Costituzione.
La norma denunciata recita: «Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela
del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni
paesaggistici».
La ricorrente deduce il contrasto della disposizione anzidetta con l'art. 8, n.
6), «nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17),
18), 21), 22) e 24)» del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle
leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); con le norme di
attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e al d.P.R. 1 novembre 1973,
n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare), in quanto si assoggetta la Provincia di Trento «alla potestà
esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, mentre lo statuto speciale
configura una situazione esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potestà
“esclusiva” […] in materia di tutela del paesaggio».
Viene, altresì, prospettata la violazione dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), giacché la norma censurata «non applica l'art. 117, secondo
comma, alla Provincia di Trento come mera delimitazione di un più ampio
conferimento di potere derivante da diversa norma del nuovo titolo V (e dunque
in un contesto ampliativo dell'autonomia provinciale), ma come diretta
limitazione delle sue attribuzioni statutarie».
Si assume, infine, la sussistenza di un contrasto con il “principio di certezza
del diritto”, poiché il denunciato comma 3 dell'art. 131 «contraddice
frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42 del 2004, che salvaguarda la
posizione delle Regioni speciali» e tale insanabile contraddizione, non
suscettibile di essere superata tramite una interpretazione adeguatrice del
vigente testo della stessa disposizione impugnata, comporta «- oltre alla
diretta lesione delle competenze provinciali - una chiara violazione, per
l'appunto, del principio di certezza del diritto», che pregiudica il «regolare
svolgimento delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento nelle
materie attinenti alla tutela del paesaggio».
2. ¾ La questione è fondata.
2.1. ¾ Giova rammentare, anzitutto, che la giurisprudenza di questa Corte,
formatasi nella vigenza del Codice del 2004 (sentenze n. 182 e n. 183 del 2006,
n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008), ha ribadito che il paesaggio è un valore
“primario” ed anche “assoluto” (in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641
del 1987), precisandosi che per paesaggio deve intendersi, innanzitutto, «la
morfologia del territorio» regionale e che esso riguarda «l'ambiente nel suo
aspetto visivo». In tal senso, come affermato, in particolare, dalla sentenza n.
367 del 2007, «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale
della “tutela del paesaggio” senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo
stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che
contiene, che è di per sé un valore costituzionale».
2.2. ¾ Ciò posto, questa Corte ha ritenuto che «la conservazione ambientale e
paesaggistica» spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,
alla cura esclusiva dello Stato (ancora la sentenza n. 367 del 2007). In un
siffatto contesto, si è inoltre puntualizzato che il predetto titolo di
competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni
speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui
occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del
2007).
Deve, infatti, rammentarsi che le disposizioni della legge costituzionale n. 3
del 2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e
sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del
2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle
già attribuite, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione
speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in
considerazione (tra le altre, sentenza n. 103 del 2003).
3. ¾ E' proprio in tale prospettiva che, con specifico riferimento alla
competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 8,
n. 6), dello statuto di autonomia, questa Corte, con la sentenza n. 62 del 2008,
ha richiamato la competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del
paesaggio”, da esercitare nel rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4
dello statuto speciale e, dunque, «in armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Peraltro, in un'ottica non dissimile si è posta la sentenza n. 164 del 2009,
incentrando la verifica della compatibilità di talune norme regionali dettate
dalla Regione Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio (art. 3 della
legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22) con la competenza
legislativa primaria ad essa attribuita in materia di urbanistica e di tutela
del paesaggio dall'art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta),
quale potestà - al pari di quella della Provincia di Trento - da esercitare «in
armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle
norme fondamentali e di riforma economico-sociale». Pertanto, la declaratoria di
incostituzionalità portata dalla citata sentenza n. 164 si è fondata proprio sul
parametro statutario, per aver le norme regionali denunciate violato l'art. 142
del d.lgs. n. 42 del 2004 - che provvede ad individuare le aree tutelate per
legge - da intendersi «norma di grande riforma economico-sociale».
4. ¾ Ne consegue che la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117,
secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può operare nei confronti della
Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è
espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti
segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali - come già evidenziato per l'analoga
previsione statutaria della Regione Valle d'Aosta - comportano che la Provincia
di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale
costituita dal citato art. 142.
5. ¾ In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province
autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di
tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità
dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, va estesa anche nei confronti
della Provincia autonoma di Bolzano.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione al paesaggio), nella parte in cui include le Province autonome di
Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà
legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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