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1974-9562
CORTE COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 282
ENERGIA - Insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici - Potestà
legislativa concorrente - Art. 117, c. 3, Cost. La disciplina degli
insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà
legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione
(cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pres.
Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
ENERGIA - Impianti eolici e fotovoltaici - Fonti rinnovabili - Art. 2 dir. n.
2001/77/CE - Art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 387/2003. L'energia prodotta
da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti
rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n.
2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387
del 2003. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri
c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
ENERGIA - Fonti energetiche rinnovabile - Favor legis - Normativa comunitaria
e nazionale - Direttiva 2001/77/CE e 2009/28/CE - D.lgs. n. 387/2003. La
normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un
favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per
una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo
una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n. 2001/77/CE
e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo. In
ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto
legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa
Corte, i princìpi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006).
Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito,
dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore
energetico, mediante una legislazione di cornice» (sentenza n. 383 del 2005).
Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
ENERGIA - Regione Molise - Art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n),
L.r. n. 15/2008- Limiti all’insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici -
Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003. La
questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1,
lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge della Regione Molise n. 15
del 2008 è fondata. Le censurate previsioni individuano una serie di aree
territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e
fotovoltaici. Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla
alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee
guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il
compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». È ben vero che la richiamata
disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò
può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento
attuale non risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità
previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata. Al
riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse
competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non
consente alle Regioni […] di provvedere autonomamente alla individuazione di
criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da
fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra
le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente
modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione
concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire
alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di
adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale
equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche
caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali. Pres. Amirante, Est. De
Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE
COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
ENERGIA - Regione Molise - Art. 2, c. 1, lett. m), L.r. n. 15/2008 - Divieto
di installazione degli impianti eolici off-shore - Opere connesse ricadenti sul
territorio regionale - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 3 d.lgs. n.
387/2003. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto
l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è
fondata. L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici
off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale.
Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003, «per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della
competente autorità marittima». Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera
l), della legge n. 239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni
amministrative afferenti alla «utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di
energia». Le evocate disposizioni legislative statali operano quali princìpi
fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia». Pres. Amirante, Est. De Siervo -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE
COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
ENERGIA - Regione Molise - Artt. 3 e 5 L.r. n. 15/2008 - Impianti eolici e
fotovoltaici - Autorizzazione - Limiti - Illegittimità costituzionale - Art. 12,
c. 4 d.lgs. n. 387/2003. La questione di legittimità costituzionale avente
per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è
fondata. L’art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi
regionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici è
subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3 fissa
un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva,
per l'intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici). Il censurato
art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche ai
procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie non
ancora esaurite». Le norme sono in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo
per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione alla installazione degli impianti in oggetto. Tale
disposizione sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore
regionale, in quanto « risulta ispirata alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento
autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006). Pres. Amirante, Est. De Siervo -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE
COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
ENERGIA -Impianti eolici e fotovoltaici - Previsione di misure di
compensazione - Sentenza Corte cost. n. 383/2005 - Legislatore regionale -
Facoltà di introdurre misure di compensazione - Condizione - Regione Molise -
Art. 4 L.r. n. 15/2008 - Beneficiari - Regione e Provincia - Illegittimità
costituzionale. La questione di legittimità costituzionale avente per
oggetto l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata
disposizione contempla il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri
di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a
seconda della potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di una “misura
di compensazione” giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a
bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla
realizzazione dell'impianto. Per effetto della sentenza n. 383 del 2005, con la
quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4,
lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con
esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», anche al legislatore
regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella
disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i
beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province
eventualmente delegate. L'interpretazione testuale della denunciata disposizione
ed i relativi lavori preparatori conducono a ritenere che essa abbia
identificato, quali destinatari delle previste misure di compensazione, la
Regione o la Provincia eventualmente delegata. Così statuendo, dunque, il
denunciato art. 4 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282
SENTENZA N. 272
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m)
e n), 3, 4, e 5 della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15
(Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul
territorio della Regione Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 24 luglio 2008, depositato in cancelleria il
31 luglio 2008 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2008.
Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;
udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 24 luglio 2008 e depositato il successivo 31
luglio (reg. ric. n. 41 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere a) ed
e), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k) l), m) e n), 3, 4 e 5, della
legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti
degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise),
pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 31 maggio 2008, n. 12.
2. – Premette il ricorrente che, come sancito nell'art. 1 della legge regionale
n. 15 del 2008, la Regione Molise, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo
sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo
sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali
predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina
statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di
consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi».
Il ricorrente si duole che la legge in esame contraddirebbe le enunciate
finalità dettando disposizioni idonee a rallentare l'installazione degli
impianti eolici e fotovoltaici.
Il ricorrente, a questo proposito, cita il Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'11 dicembre 1997,
ratificato, in Italia, con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché con la
direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), recepita con il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e con la
direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/32/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio),
recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
3. – Una prima censura riguarda l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j),
k) l), e n), della legge regionale n. 15 del 2008, che individua «aree non
idonee» all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Più precisamente,
le impugnate previsioni subordinano l'idoneità all'installazione dei predetti
impianti alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i proprietari
delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe (così le lettere h) e
i)), ovvero dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto (così in
particolare le lettere e), g), j), k), l) e n)).
Detti divieti, pur espressione della competenza legislativa concorrente in
materia di produzione dell'energia e di governo del territorio e pur previsti
dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, non appaiono,
al ricorrente, motivati, né le distanze e le condizioni a tal fine imposte sono
giustificate tecnicamente, dal momento che la citata disposizione statale
prevede che le limitazioni all'installazione possano essere apposte non in via
generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di
impianti. Sicché – prosegue la difesa erariale – il divieto assoluto
precluderebbe «in via generale la costruzione di impianti, non consentendo
l'espletamento del procedimento amministrativo autorizzatorio all'interno del
quale devono essere valutati, nel caso concreto, i requisiti degli impianti e la
loro rispondenza alle prescrizioni normative e agli interessi pubblici primari
della tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza del sistema
energetico».
Da ciò deriverebbe la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, esprimendo l'invocato art. 12 un principio fondamentale in materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
La censurata disciplina legislativa regionale confliggerebbe, altresì, con
l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto,
limitando aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, creerebbe
uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.
4. – Per il ricorrente la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera
m), che vieta gli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse
ricadenti sul territorio regionale, violerebbe il disposto dell'art. 1, comma 7,
lettera l), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia), secondo cui sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni
amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di
energia.
La competenza statale in materia – aggiunge la difesa erariale – è confermata
anche dallo stesso art. 12 del decreto legislativo n. 387 n. 2003 che, al comma
3, come modificato dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 2008), stabilisce che «per gli impianti off-shore
l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione
d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima».
Per il ricorrente, le citate disposizioni statali devono considerarsi principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di
energia, nonché di governo del territorio, e come tali vincolanti la potestà
legislativa regionale di tipo concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.
5. – Il ricorrente denuncia, altresì, l'incostituzionalità degli artt. 3 e 5
della legge regionale in oggetto.
L'art. 3 fissa limiti massimi di potenza installabili, nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi
regionali. I limiti sono estesi anche a livello comunale. È inoltre individuata
una potenza minima per le macchine installabili.
Per la difesa erariale detta disposizione sospenderebbe di fatto
l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità e le modalità ivi
indicate, fino all'approvazione della ripartizione degli obiettivi fra le
Regioni. Così statuendo, la censurata previsione violerebbe l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione in quanto in contrasto con il principio
fondamentale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 che, in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa
il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni.
Più precisamente – sottolinea l'Avvocatura dello Stato – il comma 4 dello stesso
art. 12 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine massimo per la
conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta
giorni.
Per la parte ricorrente, l'indicazione di tale procedimento deve qualificarsi
come principio fondamentale, giacché la disposizione risulta ispirata alle
regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine
definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenza n. 364 del 2006).
Questi rilievi sono mossi, nel ricorso, anche avverso la previsione di cui
all'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2008, che estende l'attuazione della
medesima anche alle fasi istruttorie avviate in data antecedente alla data di
entrata in vigore. Secondo il ricorrente, per gli operatori che avevano già
inoltrato la richiesta di autorizzazione unica sarebbero mutate le condizioni
per l'autorizzazione degli impianti, in contrasto con il predetto principio
fondamentale.
6. – Il ricorrente ha, infine, impugnato l'art. 4 della legge regionale in
questione.
Questa disposizione individua taluni corrispettivi di natura economica a carico
del proponente. In particolare si richiede un contributo di istruttoria
crescente con la potenza degli impianti, ma che si differenzia sostanzialmente a
seconda della fonte.
Per la difesa erariale, tale misura, oltre ad apparire illogica e
discriminatoria, sortirebbe un effetto restrittivo per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa economica e per la libera
concorrenza, in violazione degli articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione.
La contestata misura – aggiunge il ricorrente – contrasterebbe altresì con il
divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore
delle Regioni, secondo il disposto dell'art. 12, comma 6, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, confermato anche dall'art. 1, comma 4, lettera f),
della legge n. 239 del 2004, secondo cui «lo Stato e le regioni […] garantiscono
l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture
energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche
delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale».
7. – Infine, il ricorrente denuncia, a carico di tutte le impugnate
disposizioni, la violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a),
della Costituzione, che impongono l'obbligo del rispetto del diritto comunitario
ed internazionale riservando allo Stato la competenza in materia di rapporti con
gli organismi comunitari ed internazionali.
8. – La Regione Molise non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117, commi primo,
secondo, lettere a) ed e), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e
n), 3, 4 e 5, della legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina
degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della
Regione Molise).
1.1. – L'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), è sospettato
d'incostituzionalità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione, per lo squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di
produzione di energia conseguente alla aprioristica limitazione dell'accesso al
relativo mercato, nonché dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in
quanto ritenuto incompatibile con il principio fondamentale, di cui all'art. 12,
comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a mente del quale le
limitazioni all'installazione possono essere apposte non in via generale, bensì
in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti.
L'art. 2, comma 1, lettera m), relativo agli impianti eolici off-shore,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il
principio fondamentale di cui agli artt. 1, comma 7, lettera l), della legge n.
239 del 2004, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che
attribuisce allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione
del pubblico demanio marittimo.
L'art. 3, che fissa limiti massimi di potenza nelle more della definizione degli
specifici obiettivi regionali, e l'art. 5, che estende la disciplina regionale
in oggetto anche alle fasi istruttorie già avviate, violerebbero l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto, sospendendo di fatto
l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità ivi indicata,
sarebbero incompatibili con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma
4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa il termine massimo di
centottanta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo di
autorizzazione alle installazioni in parola.
L'art. 4 è censurato in quanto contemplerebbe misure patrimoniali di
compensazione in contrasto con gli artt. 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, trattandosi di misura illogica e discriminatoria, nonché
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto incompatibile con il
principio fondamentale desumibile dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo
n. 387 del 2003, e dall'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del
2004, che pone il divieto di prevedere siffatte misure a favore delle Regioni.
Tutte le succitate disposizioni sono, infine, impugnate per violazione dell'art.
117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, in quanto ritenute
ostative al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo
Stato.
2. – Con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli
insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili nel territorio della Regione Molise), il Consiglio regionale del
Molise ha introdotto una nuova disciplina organica degli impianti in parola e ha
abrogato la legge regionale n. 15 del 2008, statuendo nel contempo l'inefficacia
delle “linee guida” adottate dal medesimo Consiglio con la deliberazione n. 167
del 10 giugno 2008 (art. 5, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2009).
Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha depositato alcun atto di
rinuncia.
Ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere questa
Corte sottolinea la necessità di verificare la mancata applicazione medio
tempore delle disposizioni impugnate (cfr., tra le più recenti, le sentenze n.
234, n. 225, n. 200 e n. 74 del 2009).
Nel presente giudizio, questo presupposto non trova riscontro. Infatti,
l'immediata operatività delle censurate disposizioni deriva dalla loro portata
normativa, avendo l'art. 2 fissato divieti idonei a precludere l'installazione
di impianti eolici e fotovoltaici. Dal canto loro, le altre disposizioni,
incidendo sui molteplici procedimenti amministrativi in corso, hanno senza
dubbio dispiegato i loro effetti sin dalla entrata in vigore della legge
regionale n. 15 del 2008.
3. – Nel merito, questa Corte ribadisce che la disciplina degli insediamenti di
impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente
in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008
e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pur non trascurando la rilevanza che, in
relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v.
la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il
profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un
efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali.
L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero
delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della
direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003.
La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano
un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni
per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito
europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n.
2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo.
In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto
legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa
Corte, i princìpi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006).
Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito,
dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore
energetico, mediante una legislazione di cornice» (sentenza n. 383 del 2005).
È, dunque, alla stregua di tali princìpi che vanno scrutinate le singole
disposizioni impugnate dal ricorrente.
4. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2,
comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge regionale n. 15
del 2008 è fondata.
4.1. – Le censurate previsioni di cui all'art. 2 individuano una serie di aree
territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e
fotovoltaici.
Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione
specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art.
12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare
un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti
eolici, nel paesaggio».
È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a
«procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione»
delle predette linee guida. Al momento attuale non risulta che le linee guida
siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire
in sede di Conferenza unificata.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse
competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non
consente alle Regioni […] di provvedere autonomamente alla individuazione di
criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da
fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra
le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente
modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione
concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire
alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di
adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale
equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche
caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.
Il legislatore molisano ha, invece, disatteso questa impostazione.
Pertanto, l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), è
illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
5. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2,
comma 1, lettera m), della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
5.1. – L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici
off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale.
Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003, «per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della
competente autorità marittima». Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera
l), della legge n. 239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni
amministrative afferenti alla «utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di
energia».
Le evocate disposizioni legislative statali operano quali princìpi fondamentali
nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia».
Pertanto, la censurata disposizione è illegittima per violazione dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
6. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e
5 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
6.1. – Per il ricorrente gli artt. 3 e 5 sarebbero in contrasto con il principio
fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del
2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per la conclusione del
procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla installazione
degli impianti in oggetto.
Il censurato art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi
regionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il
rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti
(in particolare, l'art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e
una potenza massima complessiva, per l'intero territorio regionale, degli
impianti fotovoltaici).
Il censurato art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche
ai procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie
non ancora esaurite».
Così disponendo, dette disposizioni determinerebbero, per il ricorrente «di
fatto», la sospensione delle autorizzazioni di tutti gli impianti eccedenti i
previsti limiti fino alla ripartizione degli obiettivi tra le Regioni. Si
tratterebbe, dunque, di una sorta di moratoria sino alla definizione degli
obiettivi indicativi regionali.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del 2003 contempla gli «obiettivi
indicativi nazionali». Questi sono così disciplinati dall'art. 3, paragrafo 2,
della direttiva n. 2001/77/CE: «gli Stati membri adottano e pubblicano una
relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi
nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità».
Queste relazioni sono aggiornate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, sentita la Conferenza unificata.
Per quanto riguarda gli «obiettivi indicativi regionali», l'art. 10 del decreto
legislativo n. 387 del 2003 stabilisce che la Conferenza unificata effettua la
ripartizione degli obiettivi indicativi nazionali tra le Regioni «tenendo conto
delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto
territoriale». Dal canto loro, le Regioni «possono adottare misure per
promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei
rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali».
Il rilascio delle autorizzazioni in oggetto non è, peraltro, subordinato alla
previa definizione degli «obiettivi indicativi regionali».
A sua volta, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nel
fissare il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento in
parola, sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale,
come già riconosciuto da questa Corte, in quanto «tale disposizione risulta
ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità
garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione
entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del
2006).
Mentre, quindi, il principio fondamentale impone la conclusione del procedimento
entro il suddetto termine perentorio, l'impugnato art. 3 contempla la necessità
della previa adozione degli obiettivi indicativi regionali, non circoscritta
temporalmente, e fissa, sia per gli impianti eolici sia per quelli fotovoltaici,
alcuni limiti ulteriori di tipo quantitativo il cui raggiungimento preclude il
rilascio di nuove autorizzazioni.
Quanto alla censura avente per oggetto l'art. 5, se il legislatore regionale non
può contraddire il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, a maggior ragione lo stesso legislatore non
può evidentemente estendere l'operatività della disciplina in questione ai
procedimenti amministrativi in corso, con conseguente elusione del termine di
centottanta giorni.
7. – La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 4
della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
7.1. – L'impugnata disposizione contempla il versamento di una somma di denaro,
a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura
variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di
una “misura di compensazione”, come correttamente rimarcato dal ricorrente,
giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a bilanciare la perdita di
valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto.
Le disposizioni legislative statali invocate, quali parametri interposti, sono
l'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a mente del quale
«l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle province», nonché l'art. 1, comma
4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, secondo cui, ai fini dell'adeguato
equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche,
nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole
regioni, anche il legislatore regionale può prevedere «eventuali misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze
connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni
territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto
territoriale».
Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004
limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili». Per effetto di tale pronuncia, anche al legislatore regionale è
stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina
delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari
delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente
delegate.
L'interpretazione testuale della denunciata disposizione ed i relativi lavori
preparatori conducono a ritenere che essa abbia identificato, quali destinatari
delle previste misure di compensazione, la Regione o la Provincia eventualmente
delegata.
Così statuendo, dunque, il denunciato art. 4 è illegittimo per violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
8. – Restano assorbite le ulteriori censure.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e),
g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge della Regione Molise 21
maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e
fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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1974-9562
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