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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII - 26 marzo 2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182



DIRITTO DEL CONSUMATORE - Sospensione della ADSL per un periodo di tempo - Riattivazione a seguito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Risarcimento - Richiesta del “danno patrimoniale e non patrimoniale” - Riconoscimento.
La sospensione della ADSL per un periodo di tempo (superiore al limite di riattivazione previsto dalle Condizioni generali di abbonamento) ed il suo ripristino soltanto a seguito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. effettuato dall'attore, ha evidentemente portato l'attore stesso a dover affrontare una serie di spese (danno patrimoniale) e disagi (danno non patrimoniale), esplicitamente riconosciuti. G.d.P. Dott. Giuseppe Caforio, Avv. Longo unitamente al Dott. Lupetti. GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII - 26/03/2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182

DIRITTO DEL CONSUMATORE - Servizio telefonico - Sospensione prolungata del servizio - Riconoscimento del “danno patrimoniale e non patrimoniale” - Sussistenza - Fattispecie. E’ legittimo il risarcimento del danno esistenziale per i disagi provocati dalla prolungata sospensione del servizio telefonico (in specie ADSL) oltre al danno non patrimoniale. Nella specie, l’attore ha dimostrato per testi (testimonianza della figlia), ma si rileva anche per fatti concludenti, che la sua attività di docente universitario è stata pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet. Danno esteso alla famiglia, in particolare la figlia, che utilizzava il collegamento per ragioni di studio. (Conf. al risarcimento del danno Trib. Genova sent. 2429/06, G. di P. Bologna sent. 1859/07 ed altri).G.d.P. Dott. Giuseppe Caforio, Avv. Longo unitamente al Dott. Lupetti. GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII - 26/03/2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182

 


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R.G. n. 154/09
Sent. N. 1182/09
N.° 3676/08

Cron. N. 4009/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace di Pisa,



Dott. Giuseppe Caforio ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

nella causa civile iscritta ai N° 3676/2008 di questo Ufficio e promossa
 

D A
 

XXX elettivamente domiciliato in Pisa, via Oberdan n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Longo, che, unitamente al Dott. Andrea Lupetti, lo rappresenta e difende come da mandato in margine all'atto di citazione.
 

ATTORE

CONTRO
 

XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in XXX, presso e nello studio dell'XXX, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione

CONVENUTO

Avente per oggetto: RISARCIMENTO DANNI

Decisa all'udienza del 11.03.2009 sulle seguenti conclusioni delle parti Parte attrice ha concluso: "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare la responsabilità della XXX Spa per inadempimento contrattuale ex. art 1218 c.c. per ritardata riattivazione e/o riparazione del sistema denominato "XXX", avendo provveduto alla riparazione soltanto dopo oltre nove mesi dalla richiesta dell'utente, privando per 232 giorni l'abitazione del professor XXX, abitata anche dalla figlia XXX che, unitamente all'istante, necessita quotidianamente del collegamento ad internet, di un servizio, quale la connessione alla rete internet, oggi ritenuto essenziale e, conseguentemente, condannare la predetta società a consegnare all'istante una somma a titolo di indennizzo e /o risarcimento che qui si indica in € XXX o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre agli interessi legali; accertare altresì la violazione da parte della XXX del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 c.c., e la violazione dei principi codificati nell'art. 1, capo 2, lettera e) della legge 30 luglio 1998 n. 281 della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi nei confronti dell'attore- consumatore e, conseguentemente, condannare la XXX a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali e/o esistenziali subiti dal prof. XXX la somma che appare equa di € XXX o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità. Il tutto, in ogni caso, da contenersi nella somma quantificata di € 2.582,28, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 12,5% cap ed iva 20% come per legge"

Il convenuto XXX ha concluso: "Affinché l'Ill.mo signor Giudice di Pace, contrariis reiectis, anche volendo escludere la sussistenza di una situazione di eccezionalità tecnica rappresentata dalla necessità di progettare e realizzare un nuovo tratto di linea telefonica per superare la saturazione dell'armadio ripartilinea che impedirebbe di attribuire ogni responsabilità alla società convenuta (art. 4 Condizioni generali di Abbonamento) voglia disporre a favore dell'attore il pagamento della sola indennità contrattuale così come determinato dalla delibera 131/06/CPS, risultando del tutto infondata la richiesta del danno ulteriore. Con vittoria di spese ed onorai del giudizio da liquidarsi a discrezione del Giudice".
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al pagamento dei danni subiti a seguito del comportamento della società convenuta.


Si costituiva in giudizio XXX controdeducendo e chiedendo la reiezione della domanda.


Veniva dato quindi sfogo alla fase istruttoria che si svolgeva attraverso produzione di documenti e prova testimoniale.


Precisate le conclusioni dalle parti come in epigrafe, il Giudice, alla udienza del 11.03.2009 tratteneva la causa in decisione.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

La domanda attrice appare fondata e deve essere accolta.


L'inadempimento contrattuale discende dal fatto che, per collegare un nuovo utente nello stesso stabile, XXX poiché evidentemente tale installazione superava la capienza dell'impianto, installava una apparecchiatura provvisoria MT4, privando di fatto l'attore della possibilità di utilizzare il già attivo collegamento internet ADSL. Tale possibilità veniva restituita all'attore soltanto otto mesi dopo la segnalazione del malfunzionamento, in palese violazione delle norme contrattuali che prevedono un termine di due giorni. Tale fatti sono pacificamente ammessi dalla società convenuta, la quale cerca però di imputarli a problemi tecnici non dipendenti dalla propria volontà.


Osserva in merito questo Giudice che la saturazione dell'armadietto ripartilinea era fatto noto alla XXX, che ha venduto un prodotto (come dalla stessa dichiarato in atti), la utenza ADSL, senza la certezza del suo funzionamento, in palese cattiva fede nei confronti del consumatore.

L'istallazione dell'apparecchio MT4, dichiarato inidoneo dal teste portato dalla XXX, a sopportare l'ADSL, era dunque fin dall'inizio inidoneo a garantire all'attore il proseguo del collegamento ADSL, ma aveva soltanto lo scopo di dare alla XXX la possibilità di affittare una nuova utenza telefonica ad altra persona.


La richiesta danni discende dunque dalla illegittimità della sospensione del servizio ADSL e deve essere ora determinata nel quantum.

La situazione verificatasi di sospensione della ADSL per un così lungo periodo di tempo ed il suo ripristino soltanto a seguito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. effettuato dall'attore, ha evidentemente portato l'attore stesso a dover affrontare una serie di spese (danno patrimoniale) e disagi (danno non patrimoniale), esplicitamente riconosciuti dallo stesso Tribunale di Pisa nella motivazione della ordinanza emessa il 23.04.2008 a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. sopra menzionato.


Il danno patrimoniale viene dall'attore quantificato nella complessiva somma di € XXX derivante dal calcolo dell'indennizzo di € XXX per ciascuno dei XXX giorni di distacco della linea ADSL, come da artt. 26 e 31 delle Condizioni generali di abbonamento.


La somma richiesta appare coerente e deve essere attribuita.

L'attore chiede, inoltre, un risarcimento del danno esistenziale per i disagi che la prolungata sospensione del servizio gli ha provocato (danno non patrimoniale). Anche questa richiesta deve essere accolta, poiché l’attore dimostrato per testi (testimonianza della figlia XXX), ma si rileva anche per fatti concludenti, che la sua attività di docenza presso l’università di XXX è stata pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet. Danno esteso alla famiglia, in particolare la figlia, che utilizzava il collegamento per ragioni di studio.


Anche il danno esistenziale deve dunque essere risarcito (conformi Trib. Genova sent. 2429/06, G. di P. Bologna sent. 1859/07 ed altri) e la cifra richiesta da parte attrice, € XXX, sembra equa a questo Giudice e deve essere confermata.

Il danno complessivo da risarcire assomma dunque, arrotondato, ad € 2.582,00 e su di esso debbono venire attribuiti interessi legali dal dì della interruzione del servizio, 27.07.2007, al saldo effettivo.


Le spese di causa seguono la soccombenza, ed esse, vista la natura, lo svolgimento, il valore della causa, vengono da questo Giudice stabilite in complessivi € XXX, oltre 12,50% spese generali, IVA e CAP come per legge, così determinate: quanto ad € XXX per diritti, € XXX per onorari.
 

P.Q.M.
 

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, la accoglie e dichiara l'inadempimento contrattuale della società XXX S.p.A. nei confronti di XXX per le ragioni di cui in motivazione.

Condanna quindi la XXX S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere all'attore il danno patito, danno che determina in complessivi € XXX, oltre interessi legali dal 27.07.2007 al saldo effettivo

Condanna infine la XXX S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere all'attore le spese di causa che stabilisce in complessivi € XXX, oltre 12,50% spese generali, IVA e CAP come per legge, così determinate: quanto ad € XXX per diritti, € XXX per onorari.

Pisa, li 24/03/2009.
Deposito in Cancelleria il 26/03/2009


 


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