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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI PISA,
Sez. VII - 26 marzo 2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182
DIRITTO DEL CONSUMATORE - Sospensione della ADSL per un periodo di tempo -
Riattivazione a seguito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Risarcimento
- Richiesta del “danno patrimoniale e non patrimoniale” - Riconoscimento. La
sospensione della ADSL per un periodo di tempo (superiore al limite di
riattivazione previsto dalle Condizioni generali di abbonamento) ed il suo
ripristino soltanto a seguito del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
effettuato dall'attore, ha evidentemente portato l'attore stesso a dover
affrontare una serie di spese (danno patrimoniale) e disagi (danno non
patrimoniale), esplicitamente riconosciuti. G.d.P. Dott. Giuseppe Caforio, Avv.
Longo unitamente al Dott. Lupetti. GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII -
26/03/2009 (Ud. 24/03/2009), n. 1182
DIRITTO DEL CONSUMATORE - Servizio telefonico - Sospensione prolungata del
servizio - Riconoscimento del “danno patrimoniale e non patrimoniale” -
Sussistenza - Fattispecie. E’ legittimo il risarcimento del danno
esistenziale per i disagi provocati dalla prolungata sospensione del servizio
telefonico (in specie ADSL) oltre al danno non patrimoniale. Nella specie,
l’attore ha dimostrato per testi (testimonianza della figlia), ma si rileva
anche per fatti concludenti, che la sua attività di docente universitario è
stata pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di
comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet. Danno esteso alla
famiglia, in particolare la figlia, che utilizzava il collegamento per ragioni
di studio. (Conf. al risarcimento del danno Trib. Genova sent. 2429/06, G. di P.
Bologna sent. 1859/07 ed altri).G.d.P. Dott. Giuseppe Caforio, Avv. Longo
unitamente al Dott. Lupetti. GIUDICE DI PACE DI PISA, Sez. VII - 26/03/2009 (Ud.
24/03/2009), n. 1182
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R.G. n. 154/09
Sent. N. 1182/09
N.° 3676/08
Cron. N. 4009/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pisa,
Dott. Giuseppe Caforio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ai N°
3676/2008 di questo Ufficio e promossa
D A
XXX elettivamente domiciliato in
Pisa, via Oberdan n. 41, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Longo, che,
unitamente al Dott. Andrea Lupetti, lo rappresenta e difende come da mandato in
margine all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
XXX, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in XXX, presso e nello
studio dell'XXX, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce
all'atto di citazione
CONVENUTO
Avente per oggetto: RISARCIMENTO DANNI
Decisa all'udienza del 11.03.2009 sulle seguenti conclusioni delle parti Parte
attrice ha concluso: "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria
istanza, accertare la responsabilità della XXX Spa per inadempimento
contrattuale ex. art 1218 c.c. per ritardata riattivazione e/o riparazione del
sistema denominato "XXX", avendo provveduto alla riparazione soltanto dopo
oltre nove mesi dalla richiesta dell'utente, privando per 232 giorni
l'abitazione del professor XXX, abitata anche dalla figlia XXX che, unitamente
all'istante, necessita quotidianamente del collegamento ad internet, di un
servizio, quale la connessione alla rete internet, oggi ritenuto essenziale e,
conseguentemente, condannare la predetta società a consegnare all'istante una
somma a titolo di indennizzo e /o risarcimento che qui si indica in € XXX o in
quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre agli
interessi legali; accertare altresì la violazione da parte della XXX del principio
di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 c.c., e la violazione dei
principi codificati nell'art. 1, capo 2, lettera e) della legge 30 luglio 1998
n. 281 della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi nei confronti dell'attore- consumatore e,
conseguentemente, condannare la XXX a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei
danni, patrimoniali e non patrimoniali e/o esistenziali subiti dal prof. XXX la
somma che appare equa di € XXX o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia e/o di equità. Il tutto, in ogni caso, da contenersi nella somma
quantificata di € 2.582,28, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al
saldo effettivo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese
generali 12,5% cap ed iva 20% come per legge"
Il convenuto XXX ha concluso: "Affinché l'Ill.mo signor Giudice di Pace, contrariis
reiectis, anche volendo escludere la sussistenza di una situazione di
eccezionalità tecnica rappresentata dalla necessità di progettare e realizzare
un nuovo tratto di linea telefonica per superare la saturazione dell'armadio
ripartilinea che impedirebbe di attribuire ogni responsabilità alla società
convenuta (art. 4 Condizioni generali di Abbonamento) voglia disporre a favore
dell'attore il pagamento della sola indennità contrattuale così come determinato
dalla delibera 131/06/CPS, risultando del tutto infondata la richiesta del danno
ulteriore. Con vittoria di spese ed onorai del giudizio da liquidarsi a
discrezione del Giudice".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore conveniva in giudizio XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al pagamento dei danni subiti a seguito del comportamento della società convenuta.
Si costituiva in giudizio XXX controdeducendo e chiedendo la reiezione della
domanda.
Veniva dato quindi sfogo alla fase istruttoria che si svolgeva attraverso
produzione di documenti e prova testimoniale.
Precisate le conclusioni dalle parti come in epigrafe, il Giudice, alla udienza
del 11.03.2009 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice appare fondata e deve essere accolta.
L'inadempimento contrattuale discende dal fatto che, per collegare un nuovo
utente nello stesso stabile, XXX poiché evidentemente tale installazione superava la
capienza dell'impianto, installava una apparecchiatura provvisoria MT4, privando
di fatto l'attore della possibilità di utilizzare il già attivo collegamento
internet ADSL. Tale possibilità veniva restituita all'attore soltanto otto mesi
dopo la segnalazione del malfunzionamento, in palese violazione delle norme
contrattuali che prevedono un termine di due giorni. Tale fatti sono
pacificamente ammessi dalla società convenuta, la quale cerca però di imputarli
a problemi tecnici non dipendenti dalla propria volontà.
Osserva in merito questo Giudice che la saturazione dell'armadietto ripartilinea
era fatto noto alla XXX, che ha venduto un prodotto (come dalla stessa dichiarato in
atti), la utenza ADSL, senza la certezza del suo funzionamento, in palese
cattiva fede nei confronti del consumatore.
L'istallazione dell'apparecchio MT4, dichiarato inidoneo dal teste portato dalla
XXX, a sopportare l'ADSL, era dunque fin dall'inizio inidoneo a garantire
all'attore il proseguo del collegamento ADSL, ma aveva soltanto lo scopo di dare
alla XXX la possibilità di affittare una nuova utenza telefonica ad altra persona.
La richiesta danni discende dunque dalla illegittimità della sospensione del
servizio ADSL e deve essere ora determinata nel quantum.
La situazione verificatasi di sospensione della ADSL per un così lungo periodo
di tempo ed il suo ripristino soltanto a seguito del ricorso d'urgenza ex art.
700 c.p.c. effettuato dall'attore, ha evidentemente portato l'attore stesso a
dover affrontare una serie di spese (danno patrimoniale) e disagi (danno non
patrimoniale), esplicitamente riconosciuti dallo stesso Tribunale di Pisa nella
motivazione della ordinanza emessa il 23.04.2008 a seguito del ricorso ex art.
700 c.p.c. sopra menzionato.
Il danno patrimoniale viene dall'attore quantificato nella complessiva somma di
€ XXX derivante dal calcolo dell'indennizzo di € XXX per ciascuno dei XXX giorni di distacco
della linea ADSL, come da artt. 26 e 31 delle Condizioni generali di
abbonamento.
La somma richiesta appare coerente e deve essere attribuita.
L'attore chiede, inoltre, un risarcimento del danno esistenziale per i disagi
che la prolungata sospensione del servizio gli ha provocato (danno non
patrimoniale). Anche questa richiesta deve essere accolta, poiché l’attore
dimostrato per testi (testimonianza della figlia XXX), ma si rileva anche per fatti
concludenti, che la sua attività di docenza presso l’università di XXX è stata
pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di
comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet. Danno esteso alla
famiglia, in particolare la figlia, che utilizzava il collegamento per ragioni
di studio.
Anche il danno esistenziale deve dunque essere risarcito (conformi Trib. Genova
sent. 2429/06, G. di P. Bologna sent. 1859/07 ed altri) e la cifra richiesta da
parte attrice, € XXX, sembra equa a questo Giudice e deve essere confermata.
Il danno complessivo da risarcire assomma dunque, arrotondato, ad € 2.582,00 e
su di esso debbono venire attribuiti interessi legali dal dì della interruzione
del servizio, 27.07.2007, al saldo effettivo.
Le spese di causa seguono la soccombenza, ed esse, vista la natura, lo
svolgimento, il valore della causa, vengono da questo Giudice stabilite in
complessivi € XXX, oltre 12,50% spese generali, IVA e CAP come per legge, così
determinate: quanto ad € XXX per diritti, € XXX per onorari.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pisa,
definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, la accoglie e dichiara
l'inadempimento contrattuale della società XXX S.p.A. nei confronti di XXX per le
ragioni di cui in motivazione.
Condanna quindi la XXX S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a
rifondere all'attore il danno patito, danno che determina in complessivi € XXX,
oltre interessi legali dal 27.07.2007 al saldo effettivo
Condanna infine la XXX S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a
rifondere all'attore le spese di causa che stabilisce in complessivi € XXX, oltre
12,50% spese generali, IVA e CAP come per legge, così determinate: quanto ad €
XXX per diritti, € XXX per onorari.
Pisa, li 24/03/2009.
Deposito in Cancelleria il 26/03/2009
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