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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 20 novembre 2009, n.1029
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Industrie insalubri - Pianificazione urbanistica -
Previsione di distanze minime dagli altri fabbricati - Comune- Potere -
Sussistenza - Individuazione di un’apposita area riservata gli insediamenti
produttivi - Trattamento preventivo e generalizzato peggiorativo per gli
insediamenti insalubri - Illegittimità. Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il
Comune in sede di pianificazione urbanistica ben può stabilire le distanze
minime che i singoli insediamenti consentiti (nella specie: impianti di
trattamento e smaltimento di rifiuti) debbono rispettare rispetto agli altri
fabbricati e ciò anche tenendo conto dell’aspetto sanitario, proprio perché la
pianificazione deve essere riassuntiva ed applicativa di tutte le norme che
disciplinano l’uso del territorio. Tuttavia, se il Comune individua un’apposita
area riservata agli insediamenti produttivi, notoriamente comprensiva delle
industrie insalubri,.queste non possono essere oggetto di un preventivo e
generalizzato trattamento peggiorativo rispetto agli altri insediamenti
consentiti, per di più avulso da qualsiasi valutazione concreta sulla loro
effettiva pericolosità. Pres. Zuballi, Est. Ranalli - M. s.r.l. (avv. Cerceo) c.
Comune di Rosciano (avv. De Carolis) e altri (n.c.). TAR ABRUZZO, Pescara,
Sez. I- 20 novembre 2009, n.1029
N._____/____ REG.SEN.
N. 00240/2009 REG.RIC.
N. 00350/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) n.240 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.r.l. MB DUMPING
GROUND TRATMENT, con sede in Chieti Scalo, in persona dell’amministratore unico,
Giuseppe Bellia, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Cerceo, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Pescara, Viale G. D’Annunzio n.142;
contro
- il Comune di Rosciano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Diego De Carolis, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Pescara, via Pesaro n.54;
- la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in
giudizio;
- la Provincia di Pescara, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
- la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Regione Abruzzo, in
persona del Direttore pro-tempore, non costituito in giudizio;
- l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Pescara, in persona del
Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del
Ministro pro-tempore;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro
pro-tempore, non costituito in giudizio;
- l’A.C.A., Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A., in persona del
Direttore generale pro-tempore, non costituito in giudizio;
2) n. 350 del 2009 proposto DI GIOVANNI GUIDO, rappresentato e difeso dall’avv.
Giulio Cerceo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pescara,
Viale G. D’Annunzio n.142;
contro
- il Comune di Rosciano, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato;
- la Regione Abruzzo,in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in
giudizio;
- la Provincia di Pescara, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
- l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, in persona del
Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi Ministri
pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato
dell’Aquila, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliati;
- l’Azienda U.S.L. di Pescara, in persona del Direttore generale, non costituito
in giudizio;
nei confronti di
- l’A.C.A., Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A., in persona del
Direttore generale pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) con il ricorso introduttivo n. 240/2009:
- della deliberazione 26.2.2009 n.8 con cui il Consiglio comunale di Rosciano ha
riadottato la variante parziale al p.r.g., limitatamente all’art. 43 bis delle
N.T.A.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
b) con i motivi aggiunti al ricorso n.240/2009:
- della deliberazione 23.4.2009 n.36, nella parte in cui è stata definitivamente
approvato il suddetto l’art. 43 bis delle N.T.A.;
- dei verbali in data 26.3.2009, 7.4.2009 e 15.5.2009 della conferenza dei
servizi;
- della nota 21.4.2009 con cui i tecnici incaricati hanno inviato la relazione
sulle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, limitatamente a quella
relativa all’osservazione della società ricorrente, unitamente alla
deliberazione consiliare 23.4.2009, di numero non conosciuto, con cui sono state
approvate le controdeduzioni ed i verbali della conferenza dei servizi;
- di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso;
c) con il ricorso n. 350/2009:
- della deliberazione 26.2.2009 n.8, con cui il Consiglio comunale di Rosciano
ha riadottato la variante parziale al p.r.g., e della deliberazione consiliare
3.4.2009 n.36, di definitiva approvazione, limitatamente all’art. 43 bis delle
N.T.A.;
- dei verbali in data 26.3.2009, 7.4.2009 e 15.5.2009 della conferenza dei
servizi;
- della nota 21.4.2009 con i tecnici incaricati hanno inviato la relazione sulle
controdeduzioni alle osservazioni presentate, limitatamente a quella relativa
all’osservazione del ricorrente, unitamente alla deliberazione consiliare di
approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed i verbali
della conferenza dei servizi;
- di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso;
Visti il ricorsi con i relativi allegati, nonché l’atto con cui sono stati
proposti motivi aggiunti di impugnazione al ricorso n. 240/2009;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosicano;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per le politiche agricole
e forestali e del Ministero per i beni e le attività culturali sul secondo
ricorso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2009, il Cons. Luigi Ranalli ed
uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I.- Il Consiglio comunale di Rosciano, con deliberazione 26.2.2009 n.8, ha
riadottato la variante parziale al p.r.g. per l’area tratturale e le zone
produttive, inserendo nell’art. 43 bis delle N.T.A., relativo alla zona
artigianale e commerciale di espansione D2 in località Pescara Secca e Pescara
Secca bis, le distanze minime per l’ubicazione delle industrie insalubri di
prima classe ex art. 216 del r.d. n.1265/1934 e demandando alle singole
determinazioni del consiglio comunale le distanze minime di ubicazione per le
industrie insalubri di seconda classe, in base alle tipologie di intervento.
Acquisiti i pareri della Conferenza dei servizi del 26.3.2009, del 7.4.2009 e
del 15.4.2009, la variante è stata definitivamente approvata dal Consiglio
comunale con deliberazione 23.4.2009 n.36, dopo aver esaminato e deciso, nella
stessa seduta e con deliberazione n.35, le osservazioni pervenute, tenendo conto
della relazione 21.4.2009 dei tecnici incaricati della redazione della p.r.g..
La S.r.l. MB Dumping Ground Tratment (di seguito indicata brevemente Dumping),
che nel frattempo:
- aveva chiesto l’approvazione del progetto all’uopo predisposto per la
lottizzazione delle aree;
- aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire un impianto industriale
per il trattamento di rifiuti non pericolosi, procedimento archiviato dal Comune
il 24.3.2009, su richiesta della società, a causa dell’inoltro della domanda
dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lg. n.59/2005;
- aveva, altresì, proposto osservazione all’adottato art. 43 bis delle N.T.A.,
respinta dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 35/2009 perché diretta a
modificare le N.T.A. in contrasto con la normativa nazionale, regionale e con le
normative di tutela dell’ambiente e della salute umana;
considerata la sopravvenuta impossibilità di realizzare l’impianto di
trattamento rifiuti per effetto delle distanze stabilite dall’art. 43 bis delle
N.T.A., con il primo dei ricorsi in epigrafe indicati (n.240/2009), spedito per
la notificazione il 7.5.2009 e depositato il 15 successivo, ha impugnato la
deliberazione n.8/2009, limitatamente, appunto, all’art. 43 bis, deducendo:
1) l’incompetenza e, comunque, l’impossibilità per l’Amministrazione comunale di
imporre il rispetto di determinate distanze per le industrie insalubri
avvalendosi del suo potere di pianificazione urbanistica, perché affatto
funzionali all’assetto urbanistico, ma alla tutela della salute umana, non
disciplinabile in modo differenziato singolarmente da ogni Comune;
2) l’incompetenza dell’Amministrazione comunale a stabilire le distanze dai
centri e dai nuclei abitati per gli impianti di trattamento rifiuti, perché, ai
sensi della deliberazione 16.7.2007 n. 294 della Giunta regionale Abruzzo, di
approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, la fascia minima di
rispetto deve essere valutata in funzione delle caratteristiche territoriali del
sito, della tipologia del centro o nucleo abitato e della tipologia della
discarica;
3) la violazione dell’art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n.1265, dell’art. 41
della Cost. ed eccesso di potere per vari profili: l’art. 43 bis fissa le
distanze minime senza affatto distinguere la tipologia delle industrie
insalubri, ma ciò, oltre a costituire un indebito limite alla libertà di
iniziativa economica, contrasta con quella valutazione di pericolosità e di
adozione delle conseguenti misure precauzionali espressamente prevista dal
menzionato art. 216 del r.d. n. 1265/1934 e, comunque, la fissata distanza
minima di 1 Km dai nuclei abitati, di fatto, rende impossibile qualunque
realizzazione di siffatti impianti.
Con atto spedito per la notificazione il 10.7.2009 e depositato il 15
successivo, la società Dumping ha impugnato la deliberazione n. 36/2009, di
approvazione definitiva, sempre limitatamente all’art. 43 bis delle N.T.A.,
nonché i verbali della conferenza dei servizi e la deliberazione n.35/2009 di
decisione delle osservazioni, riproponendo, quali motivi aggiunti, gli stessi
gravami dedotti con il ricorso introduttivo.
Inoltre, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti è stata
chiesta anche la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e
consistenti nelle spese sostenute per la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, per l’esecuzione dei sondaggi e dello studio particolareggiato di
valutazione di impatto ambientale (circa 1,5 milioni di Euro), del mancato utile
conseguito (circa 30 milioni di Euro) e delle spese sostenute per il mancato
impiego delle maestranze.
II- Di Giovanni Guido, quale proprietario dei terreni su cui la società Dumping
dovrebbe realizzare l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, giusta
diritto di opzione di vendita concesso con scrittura privata del 4.8.2008, dopo
aver premesso di aver anch’egli inviato la propria osservazione, poi respinta
con la deliberazione n.35/2009, con il secondo dei ricorsi in epigrafe indicati
(n.350/2009) ha impugnato le deliberazioni n.8/2009 e n. 36/2009, limitatamente
all’art. 43 bis delle N.T.A., nonché i verbali della conferenza dei servizi e la
deliberazione n.35/2009, deducendo gli stessi motivi di gravame del primo
ricorso e chiedendo, a sua conclusione, la condanna del Comune al risarcimento
dei danni.
III- La difesa del Comune di Rosciano ha chiesto che entrambi i ricorsi siano
respinti in quanto infondati, all’uopo depositando la relazione del Responsabile
dell’area urbanistica del Comune e replicando ai dedotti gravami ed eccependo,
altresì, l’inammissibilità del secondo ricorso dal momento che il ricorrente Di
Giovanni Guido fa valere solo un’aspettativa su un diritto di credito.
La difesa del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e del
Ministero per i beni e le attività culturali, con l’unico atto di costituzione
in giudizio sul secondo ricorso, ne ha eccepito il difetto di legittimazione
passiva, chiedendo la loro estromissione dal giudizio.
DIRITTO
I- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19
della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della
decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione oggettiva e
soggettiva.
II- Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero per
le politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero per i beni e le
attività culturali, in quanto non intervenuti negli atti impugnati, né la loro
eventuale posizione di controinteressati risulta evidente dagli atti stessi.
Nel merito, i due ricorsi possono essere congiuntamente esaminati, essendo
identici i relativi motivi di impugnazione, compresi quelli aggiunti al primo
ricorso.
II- Le N.T.A. della variante parziale definitivamente approvata dal Consiglio
comunale di Rosciano con deliberazione n.36/2009, dopo aver disciplinato
nell’art. 42 gli interventi nelle zone produttive D1 di completamento e
nell’art. 43 gli interventi nelle zone produttive D2 di espansione, nell’art.43
bis, relativo alle zone produttive di espansione nelle località Pescara Secca e
Pescara Secca bis - fissati, in generale, i parametri edilizi da rispettare, tra
cui il distacco minimo dai confini di m 10,00 e dai fabbricati di m 20,00 - a
differenza di quanto disposto nella precedente adozione con lo stesso art. 43
bis e nei suddetti, precedenti artt. 42 e 43, ha inserito i seguenti commi:
- “Gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di prima
classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere
ubicati alle seguenti distanze: minimo Km 1 (misurato dal limite esterno della
recinzione che delimita l’intervento) dalle zone residenziali individuate nelle
tavole di piano come zona B di ristrutturazione e di completamento e zona C di
espansione; a distanza di sicurezza (minimo 700 metri misurati dal limite
esterno della recinzione che delimita l’intervento) dal più vicino insediamento
rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamento;
Km 1 (misurato dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) da
impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi
turistici ed alberghieri”
- “Per gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di
seconda classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie il
rispetto delle distanze di cui al comma precedente dovrà essere valutato dal
consiglio comunale in base alla tipologia dell’intervento”.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio sussiste l’immediata lesività della
disciplina, come sopra imposta per le industrie insalubri: infatti, anche se si
tratta di norma regolamentare suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo
con successivi e specifici atti, l’elevato ampliamento, ex novo disposto, delle
distanze minime necessarie per l’insediamento delle suddette industrie, attua,
di fatto e rispetto alla disciplina previgente, una sopravvenuta, diretta e
consistente riduzione anche della potenzialità edificatoria della zona
produttiva di riferimento (e ciò riguarda anche il ricorrente Di Giovanni Guido,
pur sempre proprietario delle aree così disciplinate), limitazione più volte
ritenuta idonea dalla giurisprudenza amministrativa a giustificare l’immediata
impugnazione delle disposizioni di piano regolatore.
Nel merito, il Collegio considera che, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il
Comune in sede di pianificazione urbanistica ben può stabilire le distanze
minime che i singoli insediamenti consentiti debbono rispettare rispetto agli
altri fabbricati e ciò anche tenendo conto dell’aspetto sanitario, proprio
perché la pianificazione deve essere riassuntiva ed applicativa di tutte le
norme che disciplinano l’uso del territorio: si può, eventualmente, dubitare
della loro logicità o legittimità, per violazione di altre norme prevalenti, non
del potere comunale di stabilirle.
Il primo motivo di gravame è, dunque, infondato.
La circostanza che l’art. 43 bis non abbia tenuto conto della normativa
regionale sulla realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento
rifiuti, non comporta affatto che questa normativa, qualora effettivamente
prevalente e diversa rispetto alla pianificazione comunale, non debba essere
applicata: trattandosi, pertanto, di una omessa eccezione affatto espressamente
esclusa, il gravame risulta infondato, né il Collegio si può sostituire al
potere di pianificazione comunale, assumendo, di fatto, poteri di
amministrazione attiva con l’introduzione in via giudiziaria della richiesta
eccezione.
Fondato, si appalesa, invece, il terzo motivo di impugnazione.
L’individuazione di una apposita area riservata agli insediamenti produttivi,
notoriamente comprensiva delle industrie insalubri, deve essere effettuata anche
tenendo della loro pericolosità per l’abitato circostante: di conseguenza, la
fissazione di specifiche distanze minime da altri centri o nuclei abitati, di
gran lunga superiori ai distacchi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, si pone in
contraddizione logica con la scelta di destinare, appunto, quella particolare
zona del territorio comunale ad attività produttive.
Più correttamente, se le industrie insalubri non possono essere ubicate in una
determinata zona del territorio comunale, va a ciò riservata altra parte idonea
dello stesso territorio, ma, se vi possono essere ubicate, non possono essere
oggetto di un preventivo e generalizzato trattamento peggiorativo rispetto agli
altri insediamenti consentiti, per di più avulso da qualsiasi valutazione
concreta sulla loro effettiva pericolosità, cioè di volta in volta desunta dalla
particolare tipologia e modalità dell’attività che si intende ivi insediare,
congiunta all’esame degli eventuali accorgimenti tecnici diretti a renderla
compatibile con l’ambiente circostante e direttamente proponili in progetto o
imponibili dal Comune stesso in sede di loro approvazione, come appunto previsto
dall’art. 216 del r.d. n.1265/1934.
Entrambi i ricorsi, unitamente ai motivi aggiunti, vanno dunque, accolti.
Di contro, le domande di risarcimento danni, proposte con entrambi, vanno
respinte.
Le voci di danno indicate nel ricorso proposto dalla Dumping attengono, più
correttamente, ad un eventuale diniego di approvazione del piano di
lottizzazione e del permesso di costruire l’impianto di trattamento rifiuti non
pericolosi, allo stato non ancora intervenuti e non essendo affatto certo che
sarebbero stati senz’altro tempestivamente approvati anche senza e prima della
modifica apportata all’art. 43 bis delle N.T.A., mentre il danno lamentato nel
secondo ricorso, proposto da Guido Di Giovanni, non è suffragato da alcun
principio di prova né sull’”an” né sul “quantum”.
III- Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di
Rosciano e sono liquidate negli importi in dispositivo indicati, mentre possono
essere integralmente compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di
Pescara, previa loro riunione:
- accoglie il ricorso n.240/2009, ed i relativi motivi aggiunti, proposti dalla
MB Dumping Ground Tratment S.r.l., nonché il ricorso n. 350/2009 proposto da
Guido Di Giovanni e, per l’effetto annulla l’art. 43 bis delle N.T.A. della
variante parziale al p.r.g., riadattata e definitivamente approvata dal
Consiglio comunale di Rosciano, rispettivamente con le deliberazioni 26.2.2009
n.8 e 23.4.2009 n. 36, limitatamente ai due commi relativi alle industrie
insalubri di prima e di seconda classe di cui all’art. 216 del r.d. n.1265/1934;
- respinge la domanda di risarcimento danni proposta con entrambi i ricorsi;
- estromette dal giudizio relativo al secondo ricorso il Ministero per le
politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero per i beni e le
attività culturali.
Condanna il Comune di Rosciano al pagamento della somma di Euro 2000,00
(duemila/00) a favore della ricorrente MB Dumping Ground Tratment S.r.l. ed al
pagamento della somma di Euro 2000,00 (duemila/00) a favore del ricorrente Guido
Di Giovanni, per spese di giudizio, integralmente compensate nei confronti delle
altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 5 novembre 2009, con
l’intervento di:
Umberto Zuballi, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ___________________
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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