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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radiotrasmissione - Sindaco - Ordine di adeguamento ai valori di legge - Natura - Funzione di Vigilanza - L.R. Abruzzo n. 45/2004 - L. n. 36/2001. Il provvedimento con il quale il Sindaco ordini l’adeguamento degli impianti di radiodiffusione secondo i valori fissati dalla legge per le emissioni di detti campi elettromagnetici è espressione del generale potere di vigilanza su detti impianti che la legge della regione Abruzzo con gli artt. 10, ultimo comma e 19, in applicazione degli artt. 8, comma 4 e 14 della legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ha attribuito ai comuni al fine della verifica circa il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, stabiliti dalla normativa statale (DPCM 8.7.2003) e regionale (art. 19 LRA n. 45/2004). Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T
.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Procedimenti di controllo - Contraddittorio - Svolgimento in via successiva alle risultanze dell’ispezione. In materia di procedimenti di controllo (nella specie, sui limiti di emissione elettromagnetica), affinché l’attività ispettiva non risulti di fatto vanificata dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il contraddittorio procedimentale debba svolgersi non in via preventiva bensì successiva sulle risultanze dell’ispezione. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regione Abruzzo - Accertamento ARTA - Attività di verifica strumentale all’esercizio del potere di vigilanza comunale - Momento partecipativo eventuale e successivo. L’accertamento ARTA in materia di emissioni elettromagnetiche non rappresenta un incidente prodromico all’irrogazione di una sanzione, ma integra una attività di verifica strumentale all’esercizio del potere di vigilanza, di cui è titolare il Comune; non trattandosi di un verbale di contestazione, suscettibile di revisione in contraddittorio, ma di un rapporto di prova, eventualmente utilizzabile da parte del Comune e/o altra autorità, il momento partecipativo ben può configurarsi come eventuale e successivo. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00263/2009 REG.SEN.

N. 00286/2008 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 286 del 2008, proposto dalla società Winn V.& O. Communication - Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo e Marco Rossignoli, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
 

contro


Comune di Pescara, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Di Marco e Gaetano Puglielli, con domicilio eletto in Pescara presso l’Ufficio Legale del Comune;
 

per l'annullamento. previa sospensione dell'efficacia,


DELL'ORDINANZA N. 239 DEL 21.03.2008 CON LA QUALE IL COMUNE DI PESCARA DIFFIDA LA SOCIETÀ RICORRENTE A CONTINUARE L'ESERCIZIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONOCHE IN CONDIZIONI DI SUPERAMENTO DEI VALORI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI E ORDINA ALLA STESSA L'ADEGUAMENTO DEI PROPRI IMPIANTI SECONDO I VALORI FISSATI DALLA LEGGE PER LE EMISSIONI DI DETTI CAMPI ELETTROMAGNETICI; NONCHÈ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONNESSO COMPRESA LA DELIBERA DEL CC. DI PESCARA N. 120 DEL 23.07.2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO


La ricorrente emittente “Winn V. & O. Communication s.r.l.” titolare dell’impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale operante con la denominazione “Antenna 10” è stata diffidata a continuare l’esercizio delle trasmissioni di radiodiffusione (canale Ch 23), in territorio S. Silvestro di Pescara, con ordine di adeguamento dell’impianto ai valori consentiti.

Vengono sollevate censure in punto di: a) assenza di contraddittorio preventivo ed accertamento unilaterale dei dati, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, incompetenza del Sindaco (art. 7 ss. legge n. 241/1990, art. 15 legge n. 249/1997 ed art. 2 D.L. 5/2001 convertito in legge n. 66/2001); b) esercizio del potere contingibile ed urgente senza che vi sarebbero i presupposti (art. 54 D. Lgs. n. 268/2000 T.U.E.L.) c) erroneità degli stessi accertamenti non avendo l’emittente mai superato i livelli stabiliti; d) illegittimità della stessa delibera consiliare n. 120/2007 per aver previsto un tavolo tecnico senza la partecipazione delle imprese radiotelevisive.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pescara eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame, per omessa notificazione ai contro interessati, identificati nei quattro soggetti abitanti in località San Silvestro dalle cui abitazioni sono state misurate le emissioni; nel merito osserva come la misurazione sia stata fatta “in banda stretta”, ovvero per verificare il contributo inquinante delle singole emittenti, da parte dell’ARTA, accertando al contempo i livelli elettromagnetici complessivi presenti nella zona.

L’atto emesso è ritenuto comunque una mera diffida, contente un mero richiamo al rispetto dei limiti di legge e come tale privo di lesività; sussisterebbe, inoltre, l’urgenza mentre le regole di procedura sarebbero state rispettate.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

La preliminare eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso ai controinteressati non è concludente atteso che la controversia non investe singoli soggetti determinati o facilmente determinabili (non potendosi ragionevolmente configurare posizioni differenziate in capo ai proprietari delle quattro postazioni da cui sono stati effettuati i rilievi tecnici da parte dell’ARTA), ma una pluralità di cittadini abitanti nella zona, ragion per cui la qualità di controinteressato nel caso di specie dev’essere riconosciuta in capo al “quivis de populo” (avendo il provvedimento impugnato una valenza protettiva diffusa non incidente su singole posizioni differenziate) la cui mancata evocazione in giudizio non comporta di certo l’inammissibilità del gravame.

L’ordinanza ha inoltre natura autoritativa e reca effetti lesivi immediati atteso che subordina la continuazione dell’attività al rientro dei valori elettromagnetici nei limiti stabiliti di talchè sussiste interesse alla proposizione del presente gravame.

Passando all’esame del merito va detto che il ricorso è infondato.

In ordine alla natura del potere esercitato il sindaco afferma di essersi avvalso di un potere d’urgenza a tutela della salute pubblica dell’intera comunità abitativa di S. Silvestro e richiama anche il disposto dell’art. 54 del citato TUEL.

Si tratterebbe, quindi, di un atto che dovrebbe rappresentare la “extrema ratio”, utilizzato nella fattispecie in via sussidiaria e/o suppletiva, per l’avvenuto superamento dei “valori di attenzione” negli ambienti abitativi, e per la salvaguardia dei cd. obiettivi di qualità da assicurare nelle zone intensamente frequentate (6V/m).

In merito va osservato che il valore “6V/m” rappresenta una misura di attenzione e cautela (artt. 3/4 L. n. 36/2001 ed all.to 2^), che è logico ed opportuno rispettare, anche in assenza di un rischio di esposizione che ove presente richiederebbe una disattivazione immediata della stessa stazione.

Invero il provvedimento adottato dal Sindaco è espressione del generale potere di vigilanza sugli impianti di radiodiffusione che la legge della regione Abruzzo con gli artt. 10, ultimo comma e 19, in applicazione degli artt. 8, comma 4 e 14 della legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ha attribuito ai comuni al fine della verifica circa il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, stabiliti dalla normativa statale (DPCM 8.7.2003) e regionale (art. 19 LRA n. 45/2004); ne discende che il richiamo al citato art. 54 è del tutto superfluo stante la prevalenza del potere di qualificazione dei fatti giuridici riconosciuto dall’ordinamento in capo al giudice e che nel caso di specie induce a qualificare il potere esercitato come espressione della funzione di vigilanza.

Per quanto attiene la censura in tema di violazione dei diritti partecipativi essa è infondata atteso che in materia di procedimenti di controllo, affinché l’attività ispettiva non risulti di fatto vanificata dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il contraddittorio procedimentale debba svolgersi non in via preventiva bensì successiva sulle risultanze dell’ispezione; nel caso di specie il Comune ha documentato di aver dato comunicazione di avvio del procedimento successivamente all’esecuzione delle misure (nota del 18.2.2008, richiamata anche nell’atto impugnato, pag. 5) per comunicare i dati rilevati, senza che vi sia stata tuttavia alcuna replica da parte dell’interessata odierna ricorrente.

L’accertamento ARTA non rappresenta, nella fattispecie, un incidente prodromico all’irrogazione di una sanzione, ma integra una attività di verifica strumentale all’esercizio del potere di vigilanza, di cui è titolare il Comune, il cui esercizio è stato sollecitato nel caso di specie da un “comitato di residenti”; non trattandosi di un “verbale di contestazione”, suscettibile di revisione in contraddittorio, ma di un “rapporto di prova”, eventualmente utilizzabile da parte del Comune e/o altra autorità, il momento partecipativo ben può configurarsi come eventuale e successivo.

Il Comune, invero, ha provveduto a notiziare l’emittente degli esiti delle verifiche fatte, riconoscendogli il diritto di replica e di contestazione prima dell’adozione dell’ordinanza.

Non è esatta, infine, l’affermazione che i limiti di esposizione non siano stati superati, in quanto le tabelle allegate all’atto impugnato riferiscono la situazione individuale di ciascuna radio/televisione (c.d. misure in banda stretta), che pur rispettando in alcuni casi singulatim i valori di campo stabiliti dalla legge, concorre pur sempre a far superare il limite legale complessivo, imponendo in tal modo una riduzione alla soglia di attenzione secondo un procedimento di conformazione proporzionalizzata disciplinato dal decreto 10 settembre 1998, n. 381. In ogni caso in mancanza del deposito della relazione ARTA relativa alla campagna di misurazioni eseguire nel periodo dal 3 al 11 novembre 2007 la censura risulta affetta da genericità e non consente una puntuale verifica circa il dedotto preteso mancato superamento dei valori di esposizione.

Quanto alla mancata partecipazione delle imprese interessate al tavolo tecnico di cui alla delibera consiliare n. 120/2007 la mancata produzione in giudizio del provvedimento non consente di apprezzare la rilevanza del dedotto motivo di censura che pertanto dev’essere disatteso.

Per le suesposte ragioni il ricorso dev’essere respinto, avendo il Sindaco legittimamente esercitato il potere di vigilanza conferitogli dalla legge nel rispetto del contraddittorio procedimentale e sulla base di accertamenti dei valori di campo che appaiono immuni da profili di irragionevolezza.

La fattispecie, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
 

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, definitivamente pronunciando, così provvede:

-respinge il ricorso;

-dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
 



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