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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radiotrasmissione - Sindaco -
Ordine di adeguamento ai valori di legge - Natura - Funzione di Vigilanza - L.R. Abruzzo n. 45/2004
- L. n. 36/2001. Il provvedimento con il quale il
Sindaco ordini l’adeguamento degli impianti di radiodiffusione secondo i valori
fissati dalla legge per le emissioni di detti campi elettromagnetici è
espressione del generale potere di vigilanza su detti impianti che la legge
della regione Abruzzo con gli artt. 10, ultimo comma e 19, in applicazione degli
artt. 8, comma 4 e 14 della legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ha attribuito
ai comuni al fine della verifica circa il rispetto dei limiti di campo
elettromagnetico, stabiliti dalla normativa statale (DPCM 8.7.2003) e regionale
(art. 19 LRA n. 45/2004). Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli).
T.A.R.
ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Procedimenti di controllo - Contraddittorio - Svolgimento in via successiva alle
risultanze dell’ispezione. In materia di procedimenti di controllo (nella
specie, sui limiti di emissione elettromagnetica), affinché l’attività ispettiva
non risulti di fatto vanificata dalla preventiva comunicazione di avvio del
procedimento, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui
il contraddittorio procedimentale debba svolgersi non in via preventiva bensì
successiva sulle risultanze dell’ispezione. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante -
W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e
Puglielli). T.A.R.
ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Regione Abruzzo - Accertamento ARTA - Attività di verifica strumentale
all’esercizio del potere di vigilanza comunale - Momento partecipativo eventuale
e successivo. L’accertamento ARTA in materia di emissioni elettromagnetiche
non rappresenta un incidente prodromico all’irrogazione di una sanzione, ma
integra una attività di verifica strumentale all’esercizio del potere di
vigilanza, di cui è titolare il Comune; non trattandosi di un verbale di
contestazione, suscettibile di revisione in contraddittorio, ma di un rapporto
di prova, eventualmente utilizzabile da parte del Comune e/o altra autorità, il
momento partecipativo ben può configurarsi come eventuale e successivo. Pres.
Zuballi, Est. Monteferrante - W. s.r.l. (avv.ti Cerceo e Rossignoli) c. Comune
di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R.
ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 263
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00263/2009 REG.SEN.
N. 00286/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 286 del 2008, proposto dalla società
Winn V.& O. Communication - Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo
e Marco Rossignoli, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G.
D'Annunzio 142;
contro
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Di Marco e Gaetano
Puglielli, con domicilio eletto in Pescara presso l’Ufficio Legale del Comune;
per l'annullamento. previa sospensione dell'efficacia,
DELL'ORDINANZA N. 239 DEL 21.03.2008 CON LA QUALE IL COMUNE DI PESCARA DIFFIDA
LA SOCIETÀ RICORRENTE A CONTINUARE L'ESERCIZIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONOCHE
IN CONDIZIONI DI SUPERAMENTO DEI VALORI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI E ORDINA ALLA
STESSA L'ADEGUAMENTO DEI PROPRI IMPIANTI SECONDO I VALORI FISSATI DALLA LEGGE
PER LE EMISSIONI DI DETTI CAMPI ELETTROMAGNETICI; NONCHÈ DI OGNI ALTRO ATTO
PRESUPPOSTO E CONNESSO COMPRESA LA DELIBERA DEL CC. DI PESCARA N. 120 DEL
23.07.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Luca Monteferrante
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente emittente “Winn V. & O. Communication s.r.l.” titolare
dell’impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale operante con la
denominazione “Antenna 10” è stata diffidata a continuare l’esercizio delle
trasmissioni di radiodiffusione (canale Ch 23), in territorio S. Silvestro di
Pescara, con ordine di adeguamento dell’impianto ai valori consentiti.
Vengono sollevate censure in punto di: a) assenza di contraddittorio preventivo
ed accertamento unilaterale dei dati, difetto d’istruttoria e carenza di
motivazione, incompetenza del Sindaco (art. 7 ss. legge n. 241/1990, art. 15
legge n. 249/1997 ed art. 2 D.L. 5/2001 convertito in legge n. 66/2001); b)
esercizio del potere contingibile ed urgente senza che vi sarebbero i
presupposti (art. 54 D. Lgs. n. 268/2000 T.U.E.L.) c) erroneità degli stessi
accertamenti non avendo l’emittente mai superato i livelli stabiliti; d)
illegittimità della stessa delibera consiliare n. 120/2007 per aver previsto un
tavolo tecnico senza la partecipazione delle imprese radiotelevisive.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pescara eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del gravame, per omessa notificazione ai contro interessati,
identificati nei quattro soggetti abitanti in località San Silvestro dalle cui
abitazioni sono state misurate le emissioni; nel merito osserva come la
misurazione sia stata fatta “in banda stretta”, ovvero per verificare il
contributo inquinante delle singole emittenti, da parte dell’ARTA, accertando al
contempo i livelli elettromagnetici complessivi presenti nella zona.
L’atto emesso è ritenuto comunque una mera diffida, contente un mero richiamo al
rispetto dei limiti di legge e come tale privo di lesività; sussisterebbe,
inoltre, l’urgenza mentre le regole di procedura sarebbero state rispettate.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in
decisione.
La preliminare eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso ai
controinteressati non è concludente atteso che la controversia non investe
singoli soggetti determinati o facilmente determinabili (non potendosi
ragionevolmente configurare posizioni differenziate in capo ai proprietari delle
quattro postazioni da cui sono stati effettuati i rilievi tecnici da parte dell’ARTA),
ma una pluralità di cittadini abitanti nella zona, ragion per cui la qualità di
controinteressato nel caso di specie dev’essere riconosciuta in capo al
“quivis de populo” (avendo il provvedimento impugnato una valenza protettiva
diffusa non incidente su singole posizioni differenziate) la cui mancata
evocazione in giudizio non comporta di certo l’inammissibilità del gravame.
L’ordinanza ha inoltre natura autoritativa e reca effetti lesivi immediati
atteso che subordina la continuazione dell’attività al rientro dei valori
elettromagnetici nei limiti stabiliti di talchè sussiste interesse alla
proposizione del presente gravame.
Passando all’esame del merito va detto che il ricorso è infondato.
In ordine alla natura del potere esercitato il sindaco afferma di essersi
avvalso di un potere d’urgenza a tutela della salute pubblica dell’intera
comunità abitativa di S. Silvestro e richiama anche il disposto dell’art. 54 del
citato TUEL.
Si tratterebbe, quindi, di un atto che dovrebbe rappresentare la “extrema
ratio”, utilizzato nella fattispecie in via sussidiaria e/o suppletiva, per
l’avvenuto superamento dei “valori di attenzione” negli ambienti abitativi, e
per la salvaguardia dei cd. obiettivi di qualità da assicurare nelle zone
intensamente frequentate (6V/m).
In merito va osservato che il valore “6V/m” rappresenta una misura di attenzione
e cautela (artt. 3/4 L. n. 36/2001 ed all.to 2^), che è logico ed opportuno
rispettare, anche in assenza di un rischio di esposizione che ove presente
richiederebbe una disattivazione immediata della stessa stazione.
Invero il provvedimento adottato dal Sindaco è espressione del generale potere
di vigilanza sugli impianti di radiodiffusione che la legge della regione
Abruzzo con gli artt. 10, ultimo comma e 19, in applicazione degli artt. 8,
comma 4 e 14 della legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 ha attribuito ai comuni
al fine della verifica circa il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico,
stabiliti dalla normativa statale (DPCM 8.7.2003) e regionale (art. 19 LRA n.
45/2004); ne discende che il richiamo al citato art. 54 è del tutto superfluo
stante la prevalenza del potere di qualificazione dei fatti giuridici
riconosciuto dall’ordinamento in capo al giudice e che nel caso di specie induce
a qualificare il potere esercitato come espressione della funzione di vigilanza.
Per quanto attiene la censura in tema di violazione dei diritti partecipativi
essa è infondata atteso che in materia di procedimenti di controllo, affinché
l’attività ispettiva non risulti di fatto vanificata dalla preventiva
comunicazione di avvio del procedimento, è principio giurisprudenziale ormai
consolidato quello secondo cui il contraddittorio procedimentale debba svolgersi
non in via preventiva bensì successiva sulle risultanze dell’ispezione; nel caso
di specie il Comune ha documentato di aver dato comunicazione di avvio del
procedimento successivamente all’esecuzione delle misure (nota del 18.2.2008,
richiamata anche nell’atto impugnato, pag. 5) per comunicare i dati rilevati,
senza che vi sia stata tuttavia alcuna replica da parte dell’interessata odierna
ricorrente.
L’accertamento ARTA non rappresenta, nella fattispecie, un incidente prodromico
all’irrogazione di una sanzione, ma integra una attività di verifica strumentale
all’esercizio del potere di vigilanza, di cui è titolare il Comune, il cui
esercizio è stato sollecitato nel caso di specie da un “comitato di residenti”;
non trattandosi di un “verbale di contestazione”, suscettibile di revisione in
contraddittorio, ma di un “rapporto di prova”, eventualmente utilizzabile da
parte del Comune e/o altra autorità, il momento partecipativo ben può
configurarsi come eventuale e successivo.
Il Comune, invero, ha provveduto a notiziare l’emittente degli esiti delle
verifiche fatte, riconoscendogli il diritto di replica e di contestazione prima
dell’adozione dell’ordinanza.
Non è esatta, infine, l’affermazione che i limiti di esposizione non siano stati
superati, in quanto le tabelle allegate all’atto impugnato riferiscono la
situazione individuale di ciascuna radio/televisione (c.d. misure in banda
stretta), che pur rispettando in alcuni casi singulatim i valori di campo
stabiliti dalla legge, concorre pur sempre a far superare il limite legale
complessivo, imponendo in tal modo una riduzione alla soglia di attenzione
secondo un procedimento di conformazione proporzionalizzata disciplinato dal
decreto 10 settembre 1998, n. 381. In ogni caso in mancanza del deposito della
relazione ARTA relativa alla campagna di misurazioni eseguire nel periodo dal 3
al 11 novembre 2007 la censura risulta affetta da genericità e non consente una
puntuale verifica circa il dedotto preteso mancato superamento dei valori di
esposizione.
Quanto alla mancata partecipazione delle imprese interessate al tavolo tecnico
di cui alla delibera consiliare n. 120/2007 la mancata produzione in giudizio
del provvedimento non consente di apprezzare la rilevanza del dedotto motivo di
censura che pertanto dev’essere disatteso.
Per le suesposte ragioni il ricorso dev’essere respinto, avendo il Sindaco
legittimamente esercitato il potere di vigilanza conferitogli dalla legge nel
rispetto del contraddittorio procedimentale e sulla base di accertamenti dei
valori di campo che appaiono immuni da profili di irragionevolezza.
La fattispecie, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara,
definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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