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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 11 maggio 2009, n. 358
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radiodiffusione - Adeguamento e
delocalizzazione - Procedure e modalità - Art. 28, c. 7 d.lgs. n. 177/2005 -
L.r. Abruzzo n. 45/2004. Sia la normativa statale che quella regionale
(regione Abruzzo) prevedono determinate procedure e modalità per l’adeguamento
degli impianti di radiodiffusione non a norma e per la loro eventuale
delocalizzazione: l’articolo 28 comma 7°, del D. Lgs. 177 del 2005 afferma che
gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti “sono trasferiti ..
su iniziativa delle regioni …dal Ministero …che dispone il trasferimento e
trascorsi inutilmente centoventi giorni disattiva gli impianti.” In sostanza le
regioni hanno il potere di iniziativa in materia, ma non quello dispositivo che
spetta al Ministero delle comunicazioni (cui "medio tempore" è subentrato il
Ministero dello sviluppo economico). La legge regionale n. 45 del 2004
all’articolo 10 specifica ulteriormente la norma statale, prevedendo l’adozione
da parte della Regione di un piano di risanamento al fine di ricondurre i campi
magnetici ai limiti di “esposizione” di cui al DM 381 del 1998 e al DPCM 8
luglio 2003. La norma prevede anche la possibilità di delocalizzazione degli
impianti che va effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di
localizzazione dell’emittenza radio e televisiva. Pres. Zuballi, Est.
Monteferrante - P. s.p.a. (avv. Perfetti) c. Presidente della Giunta Regionale
dell’Abruzzo e altri (Avv. di Stato), ARTA (avv. Raimondi) e Comune di Pescara (avv.ti
Di Marco e Puglielli).
T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 11/05/2009, n. 358
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emittenti - Superamento dei limiti di legge - Trasferimento - Inclusione delle emittenti in regola - Legittimità. Il fatto che alcune emittenti abbiano superato i limiti di legge per le emissioni legittima non solo il loro trasferimento, ma, considerato che l’intera normativa citata e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze prescrivono l’accorpamento di tutte le emittenti in pochi siti, si impone anche il trasferimento delle emittenti che nello stesso sito non hanno superato i limiti di legge. Pres. Zuballi, Est. Monteferrante - P. s.p.a. (avv. Perfetti) c. Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo e altri (Avv. di Stato), ARTA (avv. Raimondi) e Comune di Pescara (avv.ti Di Marco e Puglielli). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 11/05/2009, n. 358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00358/2009 REG.SEN.
N. 00568/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 568 del 2008, proposto dalla società
Prima Tv - Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luca R Perfetti, con domicilio
"ex lege" presso la segreteria del Tar Pescara, via Lo Feudo N. 1;
contro
Presidente Giunta Regionale Abruzzo nonché Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Pianificazione e Spettro Radioelettrico, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliata per
legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) - Abruzzo, rappresentata e
difesa dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Fabrizio Rulli in
Pescara, viale D'Annunzio 24; Comune di Pescara, rappresentato e difeso dagli
avv. Paola Di Marco, Gaetano Puglielli, con domicilio eletto presso Paola Di
Marco in Pescara, Ufficio Legale Comune;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
DELLE ORDINANZE N.1 DEL 24.06.2008 E N.2 DEL 01.07.2008 CON LE QUALI IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO HA ORDINATO ALLA SOCIETÀ RICORRENTE
LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
DALL'ATTUALE POSTAZIONE IN LOCALITÀ SAN SILVESTRO COLLE DI PESCARA IN ALTRO SITO
RITENUTO IDONEO SOTTO L'ASPETTO RADIOELETTRICO DAL MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI; DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE; NONCHÉ
PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente Giunta Regionale Abruzzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente (Arta) - Abruzzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/03/2009 il dott. Luca Monteferrante
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Prima TV s.p.a., premesso di essere titolare di impresa di
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale in forza di autorizzazioni
ministeriali, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato
i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il Presidente della Regione
Abruzzo ha ordinato la delocalizzazione di tutti gli impianti di radiodiffusione
dalla località San Silvestro verso il sito di Pietracornale nel comune di Bussi
ovvero in altro ritenuto idoneo da punto di vista radioelettrico.
A sostegno del presente ricorso deduce i motivi di seguito compendiati:
1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 del D. Lgs. 177 del 2005.
Carenza di potere.
La competenza a disporre la delocalizzazione spetta al Ministero delle
comunicazioni e non alle Regioni che hanno solo un potere di iniziativa e
impulso.
Inoltre nel caso di specie non sono stati superati i limiti di esposizione ma
solo i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, laddove l’articolo 28
citato fa riferimento solo ai limiti e non ai valori.
2. Violazione e falsa applicazione dello Statuto della regione Abruzzo.
Incompetenza. Violazione e falsa applicazione della legge 36/2001 e della legge
regionale 45/2004. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di
motivazione.
Il Presidente della Giunta sarebbe privo del potere di adottare l’ordine di
delocalizzazione, trattandosi di atto spettante ai dirigenti. Non sarebbe
competente neppure all’adozione di ordinanze contingibili in quanto nel caso di
specie non sussisterebbe alcun pericolo od urgenza essendo stato accertato il
solo superamento dei valori di attenzione e l’adozione delle ordinanze sarebbe
intervenuto dopo oltre un anno dai rilievi dell’ARTA.
3. Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 28 del d.lgs. 177/2005 e del DM 8 luglio 2003. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea
rappresentazione dei presupposti di fatto.
Non è stato comunicato l’avvio del procedimento da parte della Regione e inoltre
le misurazioni effettuate dall’ARTA, presupposte all’ordinanza del Sindaco di
Pescara, anch’esse non sono state precedute da avviso di avvio del procedimento
e sarebbe comunque inattendibili in quanto eseguite in violazione del DPCM 8
luglio 2003 sì da falsare il presupposto di fatto in forza del quale sono state
adottate le ordinanze di delocalizzazione.
4. Violazione dell’art. 42 della Costituzione e del d. lgs. 177/2005. Eccesso di
potere per difetto d’istruttoria, erronea rappresentazione dei presupposti di
fatto sotto altro profili. Eccesso di potere per contraddittorietà, per
illogicità, difetto di ragionevolezza e di motivazione.
La Regione avrebbe contraddittoriamente indicato il sito di Pietracorniale pur
avendolo ritenuto inidoneo con precedente parere, in tal modo precludendo
all’istante la prosecuzione della propria attività imprenditoriale; il tutto
peraltro in assenza di una complessiva attività di ridistribuzione delle
frequenze al fine di evitare probabili interferenze e di una precisa
individuazione del nuovo sito che lascerebbe libere le emittenti di migrare "ad libitum"
verso uno dei vari siti individuati dai piani nazionali di assegnazione
delle frequenze con evidenti rischi di interferenze radioelettriche.
Inoltre la delocalizzazione avrebbe dovuto essere disposta solo ove i
procedimenti di riduzione a conformità non avessero raggiunto l’obiettivo di
ricondurre i valori di campo nei limiti di legge.
5. Violazione degli atti Finali della Conferenza regionale di Ginevra 2006.
Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e
irragionevolezza.
La ricorrente assume che l’atto finale della conferenza regionale di Ginevra del
2006 e, in particolare, il c.d. piano GE06, avrebbe individuato il sito di San
Silvestro tra i 1567 "assignment" da distribuire sicché le ordinanza impugnate si
porrebbero in contrasto con tale piano.
6. Eccesso di potere per genericità, indeterminatezza e perplessità.
Vi sarebbe incertezza in ordine al nuovo sito dove localizzare l’impianto anche
per la mancanza del preventivo parere di compatibilità radioelettrica del
Ministero e, in ogni caso, le ordinanze non specificherebbero in cosa
consisterebbero gli adempimenti connessi alla delocalizzazione.
La ricorrente ha anche formulato istanza istruttoria finalizzata
all’acquisizione delle misurazioni eseguite dall’ARTA e poste a base delle
ordinanze sindacali di riduzione a conformità come pure delle ordinanza di
delocalizzazione.
Resiste in giudizio la Regione, la quale, ricostruito il quadro normativo di
riferimento, afferma che l’atto regionale impugnato sarebbe atto
endoprocedimentale di iniziativa nell’ambito di un procedimento che spetta al
Ministero concludere; da qui l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero dello sviluppo economico come
pure il Comune di Pescara e l’Arta Abruzzo per difendere la legittimità degli
atti di rispettiva competenza adottati nell’ambito del procedimento in
questione.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come esposto in narrativa, oggetto del presente ricorso sono due ordinanze del
Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo, la n. 1 del 1 luglio 2008 con
cui si ordina la delocalizzazione entro 180 giorni degli impianti di diffusione
siti nella località San Silvestro di Pescara nel sito Pietracorniale nel Comune
di Bussi sul Tirino, ovvero in altro sito ritenuto idoneo dal Ministero delle
comunicazioni, e la n. 2 sempre del 1 luglio 2008 con cui, ad ulteriore
esplicitazione della ordinanza precedente, si spiega che la delocalizzazione
deve avvenire nel sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino o in
altro sito ritenuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni tra quelli
riportati negli allegati alle delibere dell’Autorità garante nelle comunicazioni
n. 68 del 30 ottobre 1998, n. 249 del 31 luglio 2002 e n 15 del 29 gennaio 2003.
A fondamento dei due provvedimenti collegati si pone il disposto dell’articolo
28, commi 1° e 7°, del D. Lgs. n. 177 del 2005, oltre che la legge regionale n.
45 del 2004. In via di fatto si richiamano poi gli accertamenti effettuati dall’ARTA
dai quali è emerso il superamento dei limiti per i campi elettromagnetici di cui
al DPCM 8 luglio 2003, sia per quanto concerne i valori di attenzione sia per
gli obiettivi di qualità.
A sostegno si citano poi le ordinanze del Sindaco di Pescara n. 238 e n. 239 del
21 marzo 2008 e n. 405 del 16 maggio 2008 con cui le emittenti televisive
operanti dal Colle San Silvestro di Pescara sono state diffidate dall’adeguare i
loro impianti per ridurre le emissioni a quelle consentite.
Nella parte motiva dell’ordinanza n. 1 si menziona poi “l’indifferibilità”
dell’esigenza di adottare un provvedimento idoneo alla delocalizzazione degli
impianti di diffusione sonora e televisiva siti in località San Silvestro
nell’interesse della comunità e a tutela della salute pubblica.
Si richiamano poi il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e le
delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 68/1998, 249/2002
e 15/2003 che non includono più la località di San Silvestro tra i siti idonei.
A questo punto, per ovvie ragioni logiche, va affrontata la decisiva questione
della competenza del Presidente della Giunta regionale in materia.
Orbene, l’articolo 28 comma 7°, citato nelle premesse dell’ordinanza n. 1
impugnata, afferma che gli impianti che superano o concorrono a superare i
limiti “sono trasferiti .. su iniziativa delle regioni …dal Ministero …che
dispone il trasferimento e trascorsi inutilmente centoventi giorni disattiva gli
impianti.”
In sostanza le regioni hanno il potere di iniziativa in materia, ma non quello
dispositivo che spetta al Ministero delle comunicazioni (cui "medio tempore" è
subentrato il Ministero dello sviluppo economico).
La legge regionale n. 45 del 2004 all’articolo 10 specifica ulteriormente la
norma statale, prevedendo l’adozione da parte della Regione di un piano di
risanamento al fine di ricondurre i campi magnetici ai limiti di “esposizione”
di cui al DM 381 del 1998 e al DPCM 8 luglio 2003. La norma prevede anche la
possibilità di delocalizzazione degli impianti che va effettuata nelle aree
previste dal Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e
televisiva.
In sostanza, sia la norma statale sia quella regionale citate prevedono
determinate procedure e modalità per l’adeguamento degli impianti non a norma e
per l’eventuale loro delocalizzazione.
Tornando all’ordinanza n. 1 qui impugnata, essa ordina la delocalizzazione, nel
sito di Pietracorniale ovvero in altro sito ritenuto idoneo dal Ministero delle
comunicazioni, ma fissa il termine di 180 giorni unicamente per gli adempimenti
connessi alla delocalizzazione a carico dei titolari degli impianti. In
sostanza, il termine non risulta tassativo, riguarda non già la effettiva
delocalizzazione ma unicamente gli adempimenti dei titolari degli impianti,
tant’è che si invita il Ministero delle comunicazioni ad esprimere il proprio
parere sul sito o su altro sito idoneo.
Pertanto, al di là della dizione usata, con gli atti gravati la Regione da un
lato invita gli interessati ad un trasferimento su base volontaria e d’altro
lato assume l’iniziativa del trasferimento sulla base dell’art. 28 comma 7° del
D. Lgs. 177 del 2005, e inizia la procedura per il trasferimento stesso, per cui
il termine di 180 giorni, riferito unicamente agli adempimenti dei titolari
degli impianti, non risulta quello finale per l’effettiva delocalizzazione,
occorrendo a tal fine in ogni caso il parere di compatibilità radioelettrica del
nuovo sito. Non sussiste poi alcuna interferenza con la competenza ministeriale
a disporre il trasferimento.
Le ordinanze del Presidente della Giunta regionale sono quindi atti di
iniziativa procedimentale nei confronti del Ministero ed al contempo propulsive
nei confronti delle emittenti, le quali entro 180 giorni devono aderire alla
delocalizzazione; solo in mancanza di un trasferimento volontario verrà attivata
la procedura coattiva con l’intervento del Ministero.
In ogni caso, gli atti impugnati, ancorché endoprocedimentali, risultano
comunque lesivi, se non altro perché decisori in ordine alla necessità -
derivante dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) - di
spostare e disattivare il sito di San Silvestro.
Va sottolineato che lo spostamento risulta dovuto anche indipendentemente dal
superamento dei valori di precauzione, proprio per la sopravvenuta inidoneità
della ripetuta località; ne discende l’irrilevanza delle censure che si
appuntano sui provvedimenti pregressi, sia le ordinanze sindacali, sia gli
accertamenti effettuati dall’ARTA e ciò anche in relazione alla pretesa
violazione dei diritti di partecipazione. Si tratta di atti bensì citati nelle
premesse dei provvedimenti regionali qui impugnati, ma che costituiscono solo
un’occasione per iniziare una procedura di trasferimento delle emittenti,
comunque indispensabile state l’intervenuta inidoneità del sito di San
Silvestro.
Più precisamente, il fatto che alcune emittenti abbiano superato i limiti di
legge per le emissioni legittima non solo il loro trasferimento, ma, considerato
che l’intera normativa citata e il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze prescrivono l’accorpamento di tutte le emittenti in pochi siti, si
impone anche il trasferimento delle emittenti che nello stesso sito non hanno
superato i limiti di legge come accade per l’esponente. Non si può dubitare
invero, sulla base della documentazione versata in atti, che nel sito di San
Silvestro i limiti normativi siano stati ripetutamente superati nel corso degli
anni, senza che si sia mai verificato un reale risanamento, per cui, nel
superiore interesse della tutela della salute pubblica, risulta corretto
disporre la delocalizzazione di tutte le emittenti ivi operanti.
Conclusivamente sul punto, l’unica disposizione cogente prevista dalle due
ordinanze regionali de "quibus" concerne lo spostamento del sito, atto dovuto in
quanto San Silvestro non compare tra i siti che sulla base del Piano nazionale
di assegnazione delle frequenze possono ospitare le postazioni di emissione.
Né possono invocarsi le previsioni del GE06 di cui alla conferenza regionale di
Ginevra 2006 perché, come la stessa ricorrente riconosce, tale accordo
internazionale non è stato ancora ratificato, sicché al momento la fonte
normativa e tecnica di riferimento per l’individuazione dei siti idonei ad
ospitare impianti di radiodiffusione resta il citato piano nazionale delle
frequenze salve le verifiche di compatibilità radioelettrica di competenza del
ministero.
In sostanza, al di là dell’infelice terminologia adottata, i provvedimenti
regionali stabiliscono unicamente di trasferire il sito e iniziano la relativa
procedura, nella quale dovrà intervenire anche il Ministero delle comunicazioni
competente ad adottare la decisione finale: in ogni caso in assenza della
verifica di compatibilità radioelettrica nessuna sanzione, decadenza o
disattivazione potrà essere disposta a carico delle imprese interessate
trattandosi di adempimento espressamente previsto dalla disciplina normativa del
procedimento di delocalizzazione richiamata sicché le censure di manifesta
illogicità di cui al quarto ed al sesto motivo di ricorso devono essere
parimenti disattese.
Il fatto poi che il sito dove trasferire gli impianti non sia ancora individuato
- (la menzione del sito di Pietracorniale nel Comune di Bussi sul Tirino è
meramente indicativa), tant’è che le ordinanze impugnate rimandano alla verifica
dell’idoneità dei siti da parte del Ministero - non può peraltro viziare le
ordinanze stesse che, come precisato, devono essere qualificate alla stregua di
meri atti di iniziativa procedimentale aventi al contempo finalità
sollecitatoria nei confronti delle imprese interessate.
Quanto infine alle restanti censure di incompetenza, carenza dei presupposti,
illogicità e violazione di legge va ribadito che le due ordinanze regionali
impugnate, rettamente intese, non impongono alcun trasferimento, ma iniziano la
procedura di cui all’articolo 28 comma 7° del D. Lgs. 177 del 2005, destinata a
proseguire coattivamente solo in caso di mancato trasferimento volontario nei
siti ritenuti idonei da punto di vista radioelettrico sicché gli eventuali vizi
infraprocedimentali potranno essere fatti valere allorquando il procedimento di
delocalizzazione approderà alla sua conclusione mediante l’adozione delle
pertinenti determinazioni ministeriali.
Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se sussistono, in
relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle
questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la
totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara,
definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge il ricorso in epigrafe;
- compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 11/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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