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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 5 novembre 2009, n. 652
RIFIUTI - Impianti di smaltimento - Autorizzazione integrata ambientale -
Provvedimento positivo - Ricorrenti - Legittimazione ed interesse ad agire -
Mero dato della vicinitas - Insufficienza. L’autorizzazione
integrata ambientale presuppone una valutazione particolarmente incisiva
dell’impatto ambientale dell’impianto interessato (nella specie: impianto per lo
smaltimento dei rifiuti): per sua natura prescinde dal dato della distanza dalle
abitazioni, in quanto gli elementi qualitativi riguardanti l’abbattimento delle
emissioni inquinanti prevalgono sui meri dati relativi alla distanza, in
un’ottica tecnicamente più avanzata e conforme alla disciplina europea. Ne
discende come il mero dato di prossimità delle abitazioni non può fondare la
legittimazione e interesse ad agire dei residenti, ove non venga supportato da
ulteriori elementi. Pres. ed Est. Zuballi - A.G. ed altri (avv.ti De Massis e
Febbo) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR ABRUZZO, Pescara,
Sez. I - 5 novembre 2009, n. 652
N. 00652/2009 REG.SEN.
N. 00180/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 180 del 2008, proposto da:
Alonzo Gabrielina, Autorino Caterina, Autorino Angela, Barbacane Fernando,
Barbacane Fabio, Bascelli Maria Grazia, Brattella Maria, Brattelli Giustino,
Carlone Michele, Carorello Silvia, Carosella Rinaldo, Centobene Luigi,
Ciaschetti Vilma, Cicalini Benito, Cornacchia Francesca, Cornacchia Gabriella,
Cornacchia Cesare, Cornacchia Adriana, D’Alimonte lolanda, D’Amico Barbara,
D’Amico Renato, De lngeniis Tiziana, De lngeniis Marisa, De lngeniis Gianfranco,
De Leonardis Antonio, De Leonardis Daniela, De Luca lvan, Del Grosso Sandro, Del
Grosso Loretta, Del Grosso Rosa, Del Grosso Valentina , Del Grosso Giorgio, Del
Rosario Antonio, D’Ettorre Giustino, D’Ettorre Manuela, D’Ettorre Fabio, Di
Biase Martina, Di Biase Gino, Di Biase Antonella, Di Biase Anita, Di Biase
Luciano, Di Biase Andrisa, Di Biase Luca, Di Biase Donato, Di Credico Liliana,
Di Giamberardino Maria, Di Giorgio Anna, Di Lorenzo Lino, Di Lorenzo Fabiano, Di
Luzio Wally, Di Luzio Aladino, Di Luzio Lara, Di Meo Giuseppe, Di Muzio Antonio,
Di Muzio Moira, Di Muzio Giuseppe, Di Muzio Ivana, Di Muzio Dante, Di Muzio
Annalisa, Di Muzio Chiara, Di Muzio Annamaria, Di Muzio Lucio, Di Muzio Anna, Di
Pasquale Stefania, Di Renzo Elena, Di Renzo Carlo, Di Rito Lorenzo, Di Ruscio
Remo, Di Ruscio Matteo, Di Ruscio Manuela, Di Salvatore Patrizia, D’Onofrio
Biagio, D’Orazio Camilla, D’Orazio Gigliola, Festa Antonio, Festa Mario, Fusco
Giovanni, Fusco Tania, Garofalo Silvana, Giovanditti Antonella, Graziani
Giustina , Leone Katia, Mantini Annarita, Marinelli Filomena, Marusco Gabriella,
Mascia Donato, Mazzoccante Rita, Miccoli Lucia, Michetti Carlo, Montanaro
Stefania, Orsini Roberto, Ottaviani Errico, Pasqualone Iolanda, Pasqualone
Guido, Pasqualone Massimiliano, Pasqualone Dina, Pasqualone Rita, Pertegato
Adriana, Petaccia Mariangela, Petrocco Cristian, Pisano Giuseppina, Pisano
Teresa, Polidoro Saturno, Polidoro Riccardo, Polidoro Manuela, Salvatore
Stefano, Santarelli Paolo, Santarelli Gisberto, Saulle Nicola, Schiazza Luigi,
Sciarra Elvira, Secondino Katiuscia, Sichetti Rita, Sichetti Gemma, Sprecacenere
Peter, Tomassetti Camillo, Toracchio lvan , Toracchio Alessandro, Toracchio
Marisa, Toracchio Vanessa, Torello Rita, Toscano Antonella, Valente Francesco,
Zappacosta Adamo, Zappacosta Antonio, Zappacosta llaria, Zappacosta Carmine,
Zazzara Marcella, Zuccarini Giovanni, Zuccarini Alessio, Zuccarini Maria
Giovanna, Balbin Marta Basile Auterio , Bianchi Maria , Capitanio Antonino ,
Cavallo lsella , Cavallo Daniele Cavallo Lina, Cavallo Antonio, Cavallo Naide,
Cavallo Bruno, Cavallo Sergio, Cavallo Paola, Chiavaroli Zopito, Chiavaroli
Annalisa, Ciammaichella Costantino, Ciammaichella Lorenzo, Ciammaichella Cesira,
Ciammaichella Maurizio, Ciammaichella Gino, Ciammaichella Francesca, Colalongo
Gaetano, Colalongo Raffaella, Cucchia Palmerino, D’Angelo Anna Carolina,
D’Annunzio Patrizia, D’Arcangelo Dora, D’Astolfo Augusta, Della Rocca Tiziana,
Della Rocca Amerigo, Di Biagio Massimina, Di Biase Luana, Di Cecco Bruna, Di
Giamberardino Angela Rosa, Di Muzio Antonio, Di Pietro Elia, D’lntino lrma, D’lntino
Anna, D’lntino Tiziana, D’orazio Rosetta, Elisii Nella , Febbo Giuseppe Mario,
Febbo Milva, Febbo Roberto, Festa Vittorio, Festa Luisa, Festa Nicola,
Fraticelli Gino, Fraticelli Carlo, lacovitti Fiorella, Marrone Linda, Mezzanotte
Sandro, Orlandi Stefano, Orlandi Marco, Orlando Angela, Orsini Mauro, Pasqualone
Carlo, Pasqualone Moreno, Pierdomenico Annarita, Santarelli Roberto, Santarelli
Fernando, Scannella Aldo, Serano Alessandro, Tacconelli Giustino, Tieri Camillo,
Toracchio Marilena, Valloreia Lorella, Angelini Marianna, Barbacane Silvio,
Basilico Patrizia, Battistelli Romilde, Binaglia Sauro, Brasili Manuela, Casarin
Sandra, Cau Paolo, Cavallo Silvio, Cavallo Patrizia, Chiavaroli Andrea,
Chiavaroli Ermando, Ciccone Vanda, Cordiali Lino, Costantin Loredana, D’Agostino
Sabina, D’Alessio Luca, Del Grosso Carolina, Del Rosario Giustino, Della Vecchia
Santina, Di Brino Pacino, Di Cecco Silvana, Di Cecco Franco, Di Filippo Guido,
Di Filippo Remo, Di Filippo Concetta, Di Meo Anna, Di Muzio Elisa, Di Muzio
Giampaolo, Di Paolo Nella, Di Tonto Francesco, Di Tullio Cinzia, Elisii Mario,
Evangelista lvo, Evangelista Claudio, Evangelista Patrizia, Febbo Gabriella,
Festa Rosetta, Giardinelli Anna Maria Liliana, lezzi Andrea, lezzi Lucia,
Marinelli Franco, Marinelli Augusto, Mariotti Enzo, Mazzocca Gabriele, Mazzocca
Selena, Mazzocca Mattia, Mazzoccone Mariannina, Michetti Marcello, Michetti
Daniele, Michetti Annarita, Michetti Giovanni, Michetti Pompea, Orsini Giuseppe,
Orsini Luciano, Orsini Loredana, Peca Marta, Petrocco Milva, Pierdomenico
Mafalda, Ruffini Alberto, Salvati Stefania, Santarelli Marcello, Santarelli
Rosina, Santarelli Gi0vanni, Santarelli Giada, Santuccio Marianna, Sassano
Costantino, Schiazza Antonietta, Tacconelli Domenico, Tamburrino Virginia,
Toracchio Adalgisa, Trovarello Barbara, Trovarello Alberto Bruno, Trovarello
Guido, Trovarello Ugo, Trovarello Gianfranco, Trovarello Danilo, Turchi
Domenico, Villano Maddalena, Zampieri Enrico, Zampieri Simone, Zuccarini Marco,
Pasqualone Desina, Trovarello Osvaldo, Chiavaroli Silvana, Ruffini Lorenzo,
Pasqualone Vanessa, D’Urbano Lino,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio De Massis e Francesco Paolo
Febbo, con domicilio eletto presso il primo in Pescara, via Parco Nazionale
D'Abruzzo, 5;
contro
La Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
il Comune di Chieti e la Asl 102 - Chieti;
nei confronti di
La Deco -Spa, rappresentata e difesa dall'avv.to Ettore Paolo Di Zio, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Gobetti, n.8;
per l'annullamento:
della Determinazione DN7 /29 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia
della Regione Abruzzo del 31 marzo 2006 con la quale è stato approvato il
progetto presentato dalla DECO SPA per la realizzazione e l'esercizio di un
nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti da ubicarsi in
località Canoni di Chieti;
della Determinazione DN3 /1012 della Direzione Parchi Territorio Ambiente
Energia della Regione Abruzzo del 4 luglio 2006 con la quale alla DECO SPA è
stato chiarito che la DN7/29/06 ha a oggetto l'approvazione del progetto e
l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di
trattamento meccanico e biologico dei rifiuti finalizzato al recupero degli
stessi mediante le operazioni previste nella parte IV del DLGS 152/06 Allegato C
con particolare riferimento ai punti R3, R4 e R5 del citato allegato;
dell'Ordinanza di Giunta Regionale n. 57 del 13.6.2001;
della Deliberazione di Giunta Regionale DF3/36 del 17.4.2003;
del parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste n. 3584 del
27.4.2004;
dei giudizi del Comitato VIA n. 453 del 9.11.2004 - 522/05 -965/07;
della nota n. 11076 del 22.2.2005 della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA.;
della nota del Servizio Tecnico del Territorio di Chieti n. 1430 del 11.7.2003;
della nota della ASL Chieti dipartimento di igiene nota prot. 2283 del
31.8.2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Deco -Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il presidente Umberto
Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti rappresentano che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4707
del 27.7.1989 il Comune di Chieti veniva autorizzato alla bonifica e alla
chiusura della parte di discarica già esaurita e contemporaneamente
all'ampliamento nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto
autorizzatorio, tra cui richiamano l’acquisizione preventiva del parere
dell'Agenzia per il Mezzogiorno al fine di stabilire la necessità o meno di
realizzare le previste paratie di protezione dell'acquedotto.
Dette prescrizioni prevedevano poi che lo strato di rifiuti solidi non può
superare l'altezza di metri 2 e deve essere compattato e ricoperto giornalmente
con terreno idoneo di spessore non inferiore a 20 cm.
Si stabiliva poi che suddetta autorizzazione fosse valida, a decorrere dalla
data di esecutività della delibera, fino all'entrata in funzione degli impianti
sia attinenti alla fase di breve e medio termine, sia attinenti a quella a lungo
termine di tipo comprensoriale previsti dal piano regionale di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con l'obbligo per l'Ente concessionario
di disattivare e bonificare l'impianto di che trattasi al momento dell'attività
dell'impianto comprensoriale.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9057 del 19.12.1991 veniva rinnovata
la precedente autorizzazione.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6560 del 29.11.1993 il Comune di
Chieti veniva autorizzato alla gestione di una discarica di rifiuti solidi
urbani di prima categoria.
In seguito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 983 del 22.4.1998 il
Comune di Chieti veniva autorizzato alla realizzazione di un progetto di
variante non essenziale per l'adeguamento funzionale della discarica autorizzata
con DGR 6560/93 sino al raggiungimento della volumetria residuale di 294.000
m.c. nonché all'esercizio sino al 31.12.1999.
Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata con DGR. 2727/99.
Successivamente con Ordinanza di Giunta Regionale n. 57 del 13.6.2001 il Comune
di Chieti veniva autorizzato alla realizzazione di una nuova variante con
adeguamento funzionale, con recupero energetico a mezzo di impianto di
captazione e recupero dei biogas senza che venisse previsto un aumento del
quantitativo di rifiuti conferibili rispetto a quello autorizzato nel 1993.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale DF3/36 del 17.4.2003 il Comune di
Chieti riceveva una proroga di cinque anni dell'autorizzazione regionale 938/98
per la gestione di una discarica di prima categoria per una volumetria residua c
430.000 mc.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale DF3/29 del 9.3.2005 il Comune di Chieti
veniva autorizzato, con una variante non sostanziale, alla modifica della
consistenza impiantistica anche in questo caso senza che fosse stato previsto un
aumento delle volumetrie di rifiuti conferibili in discarica.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale DF3/37 del 21.3.2007 il gestore
dell'impianto DECO SPA si è visto approvare il Piano di Adeguamento della
discarica.
Nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento della discarica esistente,
ormai in fase di chiusura per l'esaurimento delle volumetrie disponibili, il
gestore ha ottenuto l'autorizzazione, con la D.G.R. DN7/29 del 31.3.2006, alla
realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento meccanico e
biologico dei rifiuti per una potenzialità annua di 270.000 tonnellate di
materiale, per un'estensione di circa 36.000 mq.
Dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste
n. 3584 del 27.4.2004 in relazione al vincolo idrogeologico esistente e la nota
del Servizio Rifiuti prot. 11067 del 15.12.2004 con la quale, superando il
contrasto riscontrato con le tabelle di sintesi dei criteri di localizzazione di
nuovi impianti di Compostaggio di cui alla L.R. 83/00, era stata sciolta la
riserva espressa dalla Commissione VIA nel giudizio n. 453 del 9.11.2004 il
progetto è stato nuovamente valutato dalla Commissione VIA.
Con la nota n. 11076 del 22.2.2005 la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA.
esprimeva una valutazione favorevole alla realizzazione dell'impianto rinviando
al Servizio Gestione Rifiuti la valutazione circa la distanza dell'intervento
dal fosso limitrofo. A tal riguardo il Servizio Tecnico del Territorio di Chieti
con la nota n. 1430 del 11.7.2003 aveva escluso che il fosso in questione, posto
a una distanza inferiore a 150 m dall'impianto, fosse ricompreso nell'elenco
delle acque pubbliche di cui al D.M. 16.9.1901 s.s. mod.; in data 15.2.2005
veniva rilasciato il giudizio favorevole n. 522.
In data 29.4.2005 si è svolta la seconda conferenza di servizi all'esito della
quale è stato espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni non
senza alcune riserve. Infatti, in precedenza la Provincia di Chieti aveva
richiesto un rinvio della conferenza di servizi in quanto, pur essendo stato
dimensionato l'impianto per il fabbisogno delle province di Pescara e Chieti,
mancava un qualsivoglia accordo interprovinciale che legittimasse,
contrariamente alle previsioni normative di settore, il trasporto al di fuori
dell'ATO provinciale dei rifiuti solidi urbani. Non solo, la stessa
amministrazione provinciale riteneva indispensabile sottoporre al preventivo
parere dell'ARTA un possibile futuro accordo interprovinciale al fine di
valutare l'impatto olfattivo; rimostranza superata dalla Conferenza di Servizi
richiamando la precedente valutazione positiva della VIA.
Pertanto, dopo aver acquisito un nuovo parere dell'ARTA sull'impianto che
definiva la tipologia di rifiuti ammissibili (prot. 2274 del 3.6.2005) imponendo
specifiche prescrizioni, il servizio Rifiuti accoglieva la nuova richiesta della
ditta proponente del 19.10.2005 prot. 9566 con la quale si chiedeva di raffinare
il progetto già positivamente valutato prevedendo alcune modifiche tecnologiche
finalizzate essenzialmente a ridurre il quantitativo conferibile in discarica.
In data 17.11.2005 con giudizio n. 650 il Comitato VIA, ritenendo non
sostanziali le modifiche apportate, ribadiva il proprio parere favorevole e
nella Conferenza di Servizi del 9.12.2005 veniva riapprovato il nuovo progetto.
Con la Determinazione DN7/29 del 31.3.2006, quindi, il Servizio Rifiuti della
Regione Abruzzo rilasciava l'autorizzazione alla DECO S.p.A. per la
realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico e
biologico dei rifiuti da ubicarsi in località Casoni per una superficie
complessiva occupata in pianta di circa 36.000 mq e la potenzialità di 270.000
t/a.
Secondo i ricorrenti, la scelta di realizzare l'impianto in località Casoni è,
in parte, riconducibile alla Deliberazione della Giunta Provinciale di Chieti n.
47 del 21.3.2005 nella quale, considerata l'indisponibilità dei comuni della
Provincia di Pescara di disporre di un impianto di trattamento meccanico
biologico dei rifiuti indifferenziati, tale nuovo impianto avrebbe soddisfatto
le esigenze dell'intero A.T.O. di Pescara e Chieti garantendo il rispetto dei
nuovi standards normativi previsti per il conferimento dei rifiuti in discarica;
soluzione preferibile ad altre astrattamente possibili anche in ragione
dell'avanzato iter autorizzatorio esistente che avrebbe garantito un'immediata
implementazione del servizio.
Alla luce della suindicata autorizzazione, quindi, l'impianto di Casoni avrebbe
dovuto ricevere i rifiuti solidi urbani delle province di Pescara e di Chieti,
fino a 270.000 t/a, procedere alla loro separazione per poi reintrodurli nella
discarica di servizio come materiale stabilizzato. Nonostante la scelta di
individuare l'impianto di Casoni a servizio delle due province quale impianto di
trattamento biologico meccanico dei rifiuti proprio in ragione dell'avanzato
iter autorizzatorio della procedura, appena ottenuta l'autorizzazione DN7/29 del
31.3.2006, si è attivato un nuovo iter autorizzatorio per approntare una
modifica sostanziale all'impianto.
Ancor prima di questa nuova autorizzazione, a pochi giorni dal rilascio della
DN7/29/06, con successiva Determinazione DN3/1012 del 4.7.2006 era stata
ulteriormente specificata la natura delle attività autorizzate e in particolare
era stata riconosciuta la possibilità per il gestore di recuperare dai rifiuti
il CDR e, più in generale, di poter svolgere le operazioni di recupero previste
nella parte IV del DLGS 152/06 Allegato C con particolare riferimento ai punti
R3, R4 e R5.
A tal riguardo nella Conferenza di Servizi avutasi il 3.9.2007 il Dirigente del
Servizio Gestione Rifiuti, precisando della prossima saturazione della discarica
esistente, ha tenuto a specificare come le finalità dell'impianto autorizzato,
anche dopo la DN3/1012/07, fosse quella di produrre CDR il quale potrebbe essere
destinato allo smaltimento qualora non si fosse raggiunta una raffinazione
spinta del materiale tale da produrre CDR di qualità.
Nella suindicata Conferenza di Servizi, però, il responsabile del Comune di
Chieti in rappresentanza della nuova amministrazione insediatasi a governo della
città, ha mostrato contrarietà alla realizzazione dell'impianto profilando
l'assenza della compatibilità urbanistica per la sua localizzazione nel sito di
Casoni nonché dello specifico studio richiesto dall'art. 55 del DLgs 112/98 in
tali circostanze; il tutto succintamente esposto nella nota del VI Settore
Assetto del Territorio del Comune di Chieti prot. 4765/07.
La posizione dell'amministrazione comunale è stata superata dalla Conferenza di
Servizi che ha fatto proprie le osservazioni della società DECO SPA la quale ha
specificato come "tutte le questioni sulla compatibilità anche territoriale
dell'intervento sono state approfondite con il suo stesso ausilio nelle
precedenti conferenze. Il Settore Urbanistica risulta essere inadempiente
all'obbligo gravante su ogni soggetto pubblico e non solo sul Consiglio Comunale
di recepire ed attenersi agli atti pianificatori di Settore che, di contro,
risultano pretermessi dalla recente variante al PRG contenuta nel Piano dei
Servizi adottato dal Comune di Chieti con la delibera C.C. n. 305/06 tale
variante risulta essere stata significativamente osservata dal Settore Ecologia
del Comune di Chieti nella parte in cui, pur dopo l'approvazione del progetto
principale, la strumentazione Comunale non è stata adeguata alle varianti
implicite approvate con le determine regionali di approvazione della discarica
nonché dell'impianto di trattamento di cui oggi si chiede semplice variante
anche alla luce di tale osservazione, che definitivamente attesta che in realtà
l'area non ha destinazione agricola, non appare necessario lo studio ex art. 55
DLgs 112/98 se non altro perchè non è all'esame della Conferenza di Servizi un
intervento che rechi variante agli strumenti comunali, siccome già modificati in
virtù dell'autorizzazione principale. I contenuti dello studio sul governo del
territorio e forme di pubblicità sono state del resto ulteriormente assolte
nell'ambito della procedura VIA inerente il predetto progetto senza che alcun
organo comunale - pur avendo esaminato gli atti menzionati nella Delibera di
Consiglio n. 96/05 - facesse pervenire osservazioni all'autorità competente".
Con il Giudizio n. 965 del 11.9.2007 il Comitato VIA ha espresso il suo parere
favorevole superando le perplessità incontrate nel precedente giudizio n. 943
del 10.9.2007 proprio in ragione delle rimostranze del Comune di Chieti.
Con la Determinazione DN3/189 del 19.12.2007, pertanto, è stata approvata la
nuova variante dell'impianto.
In data 1 febbraio 2008 alcuni degli odierni ricorrenti hanno preso visione
della DN3/189 del 19.12.2007 e delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio
delle attività di smaltimento dei rifiuti.
Secondo i ricorrenti, la localizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti
nella contrada Casoni e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti
esercitate sulla base delle autorizzazioni oggi impugnate hanno arrecato e
arrecano ingenti danni patrimoniali ed esistenziali.
Infatti, la localizzazione di una discarica consortile in prossimità dei nuclei
abitati presenti oltre ad aver sensibilmente incrementato il tasso di
inquinamento atmosferico derivante dal transito degli innumerevoli mezzi pesanti
diretti all'impianto e dalle esalazioni delle attività di smaltimento, ad aver
congestionato il tessuto viario progettato e realizzato per le sole esigenze di
traffico dei nuclei residenziali determinando un nocumento diretto alle attività
commerciali presenti nonché alla qualità della vita dei residenti, ha prodotto
nel corso degli ultimi anni una sensibile diminuzione del valore commerciale
degli immobili dei residenti come viene rappresentato nella perizia allegata al
presente ricorso.
Le autorizzazioni rilasciate si appalesano illegittime gravemente lesive dei
diritti dei ricorrenti per i motivi di seguito riassunti:
1. Illegittimità dei provvedimenti DN3/189/07, DN3/1012/07, DN7/29/06, DF3/36/03
e dell'Ordinanza 57/01. Illegittimità del Giudizio VIA n. 965 del 11.9.2007 e
dei precedenti giudizi di valutazione ambientale.
Violazione del combinato disposto dell'articolo 21 c. 11 della L.R. 83/00 e
dell'articolo 55 del DLgs 112/98. Violazione dell'articolo 3 della L.241/90
difetto di motivazione dei provvedimenti autorizzatori. Eccesso di potere per
travisamento dei fatti e contraddittorietà tra procedimenti della stessa
amministrazione comunale.
Secondo i ricorrenti, l'intervento appare illegittimo in quanto è mancato quello
"specifico studio sugli effetti urbanistico - territoriali e ambientali
dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento
nel territorio comunale".
A tal riguardo la motivazione addotta in sedé di conferenza di servizi, che ha
recepito le osservazioni della società DECO SPA, secondo cui i profili
urbanistici sarebbero stati contemplati nei precedenti titoli autorizzatori
rilasciati dalla Regione Abruzzo per l'esercizio delle attività di smaltimento e
di realizzazione dell'impianto, appare essere destituita di fondamento in quanto
tutti i precedenti titoli autorizzatori contrastano con la stessa previsione di
legge e, quindi, non appaiono idonei a produrre gli effetti giuridici di
trasformazione dell'assetto del territorio.
Pertanto l'illegittimità delle precedenti autorizzazioni presupposte di quella
impugnata, oltre a condizionare la validità della DN7/29/06, determinano
l'inefficacia di qualsivoglia trasformazione urbanistica delle aree oggetto dei
provvedimenti autorizzatori regionali secondo la previsione dell'articolo 21
della L.R. 83/00; trasformazione urbanistica, per di più, mai avvallata
dall'amministrazione comunale di Chieti che non solo non l'ha mai riconosciuta
modificando il proprio strumento urbanistico ma che, viceversa, ha continuato la
propria opera di pianificazione del territorio comunale continuando ad
individuare l'area circostante come residenziale e direzionale in quanto
limitrofa ad un'area agricola rilasciando, così, i relativi titoli abilitatori.
Inoltre l'Ordinanza 57/01 con la quale è stata approvata "la variante in corso
d'opera per l'adeguamento funzionale con recupero energetico di biogas" della
discarica attualmente esistente contrasterebbe anche per altri ben più gravi
motivi con la previsione dell'articolo 21 della L.R. 83/00.
Secondo i ricorrenti, dalla combinata lettura delle autorizzazioni DGR 983/98 e
DF3/36/03 emerge, però, che dalla volumetria residua del bacino della discarica
di 294.000 mc stimato nel 1998 nel 2003 si è certificato un bacino residuo di
430.000 mc; dalché, tale aumento volumetrico (almeno il doppio) della discarica
autorizzato con la citata Ordinanza 57/01 la stessa sarebbe stata una variante
sostanziale e in quanto tale doveva essere preceduta dallo studio di cui al
citato articolo 55 del DLgs 112/98.
L'unica motivazione addotta dalla conferenza di servizi circa la congruità
urbanistica dell'intervento è stata la valutazione di compatibilità espressa
nelle precedenti conferenze di servizi riguardanti il rilascio
dell'autorizzazione DN7/29/06 che alla luce di una sommaria analisi, appaiono
prive di fondamento giuridico e fattuale.
Infatti, la valutazione di compatibilità espressa dal Comune di Chieti evidenzia
un palese travisamento della situazione di fatto nella parte in cui indica la
presenza solamente di alcune isolate abitazioni in un raggio compreso tra 50 e
200 m omettendo di indicare, come puntualmente farà il nuovo dirigente Arch.
Paolini nella relazione prot. 4765 del 31.8.2007, che l'impianto "è ubicato a
ridosso del centro abitato di Brecciarola nel quale da PRG vigente è previsto un
dimensionamento residenziale di circa 4.434 abitanti teorici (circa 4000
abitanti insediati) e presenta, nella zona limitrofa alla discarica località
Casoni una superficie territoriale di circa 8 ettari”.
Secondo i ricorrenti, l'eccesso di potere per il completo travisamento della
situazione di fatto esistente, che riguarda anche gli aspetti viabilistici,
evidenzia anche una palese contraddittorietà tra la previsione di realizzare un
simile impianto e le precedenti determinazioni assunte dal Comune di Chieti
nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 6.10.2005 in tema di
gestione dei rifiuti nella quale, proprio con riferimento alle previsioni
territoriali, era stato stabilito di localizzare un impianto in località Casoni
"a condizione di trattare 23.000 t/a e con la condizione che il numero massimo
di ingressi di grande capacità provenienti dalla Provincia di Pescara (calcolati
sulla base annua solare) che conferiscono rifiuti non trattati presso l'impianto
in località Casoni e ricaricano in uscita da esso non potrà essere superiore a
ventisette".
Secondo i ricorrenti, la scelta di localizzare un impianto dimensionato per una
mole di 270.000 t/a di rifiuti si rende inconciliabile con il contesto
urbanistico esistente soprattutto sotto il profilo viario
Secondo i ricorrenti, alla luce della suddetta mancata previsione dello studio
di impatto urbanistico di cui all'articolo 55 del D.lgs 112/98 le autorizzazioni
rilasciate dalla Regione Abruzzo appaiono del tutto carenti sotto il profilo
della motivazione richiesta dall'articolo 21 nella quale esplicitare la
comparazione e ponderazione tra l'interesse alla localizzazione rispetto a
quello al mantenimento del quadro urbanistico programmato.
2. In relazione ai provvedimenti DN3/189/07, IDN3/1012/07 e dell'Ordinanza
57/01. Violazione dell’articolo 21 della L.R. 83/00. Eccesso di potere per
illogicità manifesta e sviamento della funzione.
Con i provvedimenti impugnati la Regione Abruzzo ha autorizzato la società DECO
SPA alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei
rifiuti finalizzati al loro recupero come CDR o, qualora lo stesso non sia
possibile, allo smaltimento come FOS in discarica.
3. Illegittimità del Giudizio V.I.A. n. 522 del 15.2.2005, n. 650 del 17.11.2005
e n. 965 del 11.9.2007 e illegittimità derivata dei provvedimenti DN3/189/07,
DN3/1012/07; della nota del Servizio Tecnico del Comune di Chieti prot. 1430 del
11.7.2003 esclude il fosso dagli elenchi delle acque pubbliche; della nota dell’
ASL Chieti dipartimento di igiene nota prot. 2283 del 31.8.2007.
Violazione dell'articolo 86 del regolamento di igiene del Comune di Chieti e
dell'articolo 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265.
Eccesso di potere per difetto istruttorio e motivazionale e illogicità
manifesta.
Secondo i ricorrenti, le autorizzazioni ambientali rilasciate ed i successivi
giudizi del comitato V.I.A. appaiono porsi in palese contrasto con le
disposizioni vincolistiche vigenti difettando sia sotto il profilo istruttorio
che motivazionale.
Secondo i ricorrenti, la presenza del fosso dell'Inferno a una distanza
inferiore a quella prescritta dalla legge avrebbe dovuto indurre gli enti
preposti al controllo dei vincoli a escludere la localizzabilità dell'impianto
né tantomeno appare fondato il giudizio di compatibilità espresso dalla
Direzione Territorio Urbanistica BB.AA fondato sulla ricognizione effettuata
nella nota 1430 del 11.7.2003 del Servizio Tecnico del Territorio di Chieti in
cui si è esclusa l'appartenenza del fosso dall'elenco delle acque pubbliche.
Infatti, come ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4.3.2002 n.
657, i corsi di acqua sono soggetti a prescindere dall'iscrizione negli elenchi
delle acque pubbliche.
Nel caso di specie, inoltre, la vicinanza del corso di acqua pone un serio
pericolo del rischio di inquinamento delle acque considerato che lo stesso, una
volta canalizzato, sfocia direttamente nel fiume Pescara.
Un palese difetto istruttorio che riguarda lo stesso studio di impatto olfattivo
che ha mancato di accertare la presenza di folti nuclei abitativi a distanza ben
inferiore dei 250 ml.
Secondo i ricorrenti, tali profili di chiara illegittimità dei provvedimenti
autorizzatori si appalesano maggiormente in riferimento al giudizio V.I.A. n.
965 del 2007 che del tutto sorvola sugli elementi di perplessità evidenziati
nella precedente seduta del 12.11.2007 proprio sulla incompatibilità
dell'intervento con il tessuto urbanistico esistente. In tal guisa l'assenza di
una dovuta motivazione rappresenta un ulteriore vizio di illegittimità.
4. Violazione dell'art. 21 della L.R. 83/00 e dell'art. 27 ss del D.Lgs 22/97
sotto il profilo della legittimazione alla richiesta dell'autorizzazione.
Secondo i ricorrenti, non appaiono essere nella disponibilità della ditta
richiedente l'autorizzazione così come altri terreni ricedenti nel perimetro
della discarica pertanto la ditta avrebbe dovuto munirsi di apposita
autorizzazione del proprietario dei terreni per poter presentare le richieste di
autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività di discarica e
per la costruzione dell'impianto di TMB.
Lo stravolgimento di un'area residenziale con l'allocazione di quantitativi di
rifiuti ha di per sé già determinato un impoverimento della qualità della vita
degli odierni ricorrenti.
Una diminuzione del valore della qualità della vita dei residenti che la stessa
amministrazione provinciale, all'interno di un corretto svolgimento delle
attività gestionali, in sede di redazione del piano di gestione dei rifiuti
aveva considerato quale contributo di compensazione e fissato in una percentuale
tra 1'8% e il 12% della tariffa di conferimento negli impianti per ogni
Euro/tonnellata di rifiuti quale corrispettivo al territorio comunale sede
dell'impianto "per l'effettivo disagio indotto e commisurato all'incidenza dei
principali fattori di impatto secondo ì criteri indicati di distanza dai nuclei
abitativi/insediativi ricadenti in una fascia fino a 2 KM del perimetro
dell'impianto, del sistema anemologico (venti prevalenti) e della viabilità
asservita (uso del sistema viario sotteso allo smaltimento)".
Pertanto gli odierni ricorrenti, che a seguito della condotta gravemente colposa
delle amministrazioni che hanno consentito l'illegittima allocazione di un
simile quantitativo di rifiuti in un'area destinata solamente a discarica di
rifiuti a servizio del solo territorio comunale, hanno subito un grave danno
esistenziale ancor più che il Comune è, persino, venuto meno all'obbligo
impostogli dalla legge e dal regolamento provinciale di destinare il gettito
derivante dal contributo di compensazione al ristoro del disagio indotto nel
territorio.
Le scelte illegittime compiute dalle amministrazioni, per di più, hanno prodotto
anche un rilevante danno economico agli odierni ricorrenti in termini di perdita
di valore delle loro proprietà immobiliari realizzate in una zona urbanistica
individuata quale zona semiresidenziale come mostra la perizia allegata al
presente ricorso.
Resistono in giudizio la Regione e la DECO spa, che eccepiscono
l’inammissibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse e
legittimazione dei ricorrenti e lo contestano anche nel merito.
Dopo ampia discussione, nel corso della pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I provvedimenti impugnati sono rappresentati dalla Determina Dirigenziale n.
DN7/29 del 31.03.2006, pubblicata sul BURA ordinario N. 26 del 3/5/2006, con la
quale è stato approvato il progetto presentato dalla DECO S.p.a. per la
realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico
biologico dei rifiuti da ubicarsi in località Casoni di Chieti; dalla Determina
Dirigenziale DN3/1012 del 4 luglio 2006, pubblicata sul BURA ordinario N. 43 del
16/07/2006, con la quale è stato chiarito che la DN7/29/06 ha ad oggetto
l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico e biologico dei
rifiuti finalizzato al recupero degli stessi mediante le operazioni previste
nella parte IV del DLGS 152/06 Allegato C con particolare riferimento ai punti
R3, R4 e R5 del citato allegato; dall'Ordinanza di Giunta Regionale n. 57 del
13.6.2001; Deliberazione di Giunta Regionale DF3/36 del 17.4.2003; il parere
favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste n. 3584 del 27.4.2004; dai
giudizi del Comitato VIA n. 453 del 9.11.2004 — 522/05 — 965/07; dalla nota n.
11076 del 22.2.2005 la Direzione Territorio Urbanistica BB. AA; la nota del
Servizio Tecnico del Territorio di Chieti n. 1430 dell'11.7.2003; la nota della
ASL di Chieti del 31.8.2007 n. 2283 e di ogni altro atto presupposto connesso e
consequenziale.
I ricorrenti domandano dunque l'annullamento dei menzionati provvedimenti sulla
base di quattro motivi, la presunta violazione dell'articolo 21 comma 11 della
L.R. 83/00 e dell'articolo 55 del DLgs 112/98 nonché il difetto di motivazione
ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà tra
procedimenti della stessa amministrazione comunale; violazione dell'articolo 21
della L.R. 83/00 nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento
della funzione; violazione dell'articolo 86 del regolamento di igiene del Comune
di Chieti e dell'articolo 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265; violazione dell'art.
21 L.R. 83/2000 e dell'art. 27 del DLGS n. 22/1997 per mancanza di
legittimazione alla richiesta dell'autorizzazione da parte della Deco s.p.a.
Ad avviso di questo Collegio il ricorso risulta inammissibile per varie ragioni,
innanzi tutto per il decorso del termine di 60 giorni per impugnare i
provvedimenti sopra richiamati.
Essi, infatti, sono stati pubblicati sul BURA e dalle date di relativa
pubblicazione (per la Determina Dirigenziale n. DN7/29 del 31.03.2006, BURA
ordinario N. 26 del 3/5/2006; per la Determina Dirigenziale DN3/1012 del 4
luglio 2006, BURA ordinario N. 43 del 16/07/2006) è ampiamente decorso il
termine decadenziale perentorio di 60 giorni sancito dall'art. 21 L. 1034 del
1971.
Invero la pubblicazione sul B.U.R.A. rappresenta la fonte (e la forma) di
"informazione ufficiale" da parte della Regione Abruzzo, tale da consentire a
ogni interessato, non destinatario diretto, di avere cognizione dell'atto,
almeno nei suoi estremi essenziali, con onere di richiedere (e ottenere)
eventuale copia integrale. La pubblicazione sul B.U.R.A., pertanto, risponde a
un'esigenza ordinamentale di legale conoscenza degli atti regionali in esso
pubblicati, proprio al fine di dare effettività agli stessi senza che risulti
ammissibile una forma autonoma di remissione nei termini (tra le tante si veda
TAR Abruzzo, sezione Pescara n. 155 del 25.1.2001).
Altra pregnante inammissibilità concerne la dimostrazione dell’interesse stesso
dei ricorrenti; essi invero si limitano ad indicare una generica vicinitas
rispetto all’impianto, ma non la rapportano se non vagamente ai danni lamentati.
Invero, non è sufficiente abitare ad una certa distanza dall’impianto contestato
per differenziare l’interesse dei ricorrenti rispetto a quello della generalità
dei cittadini, tanto più che le stesse argomentazioni di merito si limitano ad
evidenziare un ipotetico danno ambientale. I due unici punti in cui gli istanti
sembrano illustrare uno specifico danno, laddove paventano un calo dei valori di
mercato dei loro immobili e un aggravio del traffico stradale, appaiono privi di
consistenza giuridica, sia perché come noto le oscillazioni dei valori
immobiliari sono soggette a troppe variabili per trovarvi un sicuro rapporto
causale con la vicenda de qua, sia in quanto il differenziale del traffico
appare di ben scarsa consistenza.
Vi è infine un’altra ragione di inammissibilità del ricorso derivante
dall’Autorizzazione integrata ambientale, la cui fase istruttoria si è conclusa
positivamente; si tratta di un documento che presuppone una valutazione
particolarmente incisiva dell’impatto ambientale dell’impianto e che per sua
natura prescinde dal dato della distanza dalle abitazioni, in quanto gli
elementi qualitativi riguardanti l’abbattimento delle emissioni inquinanti
prevalgono sui meri dati relativi alla distanza, in un’ottica tecnicamente più
avanzata e conforme alla disciplina europea. Ne discende come il mero dato di
prossimità delle abitazioni dei ricorrenti (tra l’altro la gran parte dei
ricorrenti abita a più di due chilometri dall’impianto) non può fondare la loro
legittimazione e interesse ad agire, ove non venga supportato da ulteriori
elementi, non sussistenti e nemmeno enunciati nel caso.
Il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, anche se ragioni
equitative inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - Sezione di Pescara -
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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