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TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 5 novembre 2009, n. 652



RIFIUTI - Impianti di smaltimento - Autorizzazione integrata ambientale - Provvedimento positivo - Ricorrenti - Legittimazione ed interesse ad agire - Mero dato della
vicinitas - Insufficienza. L’autorizzazione integrata ambientale presuppone una valutazione particolarmente incisiva dell’impatto ambientale dell’impianto interessato (nella specie: impianto per lo smaltimento dei rifiuti): per sua natura prescinde dal dato della distanza dalle abitazioni, in quanto gli elementi qualitativi riguardanti l’abbattimento delle emissioni inquinanti prevalgono sui meri dati relativi alla distanza, in un’ottica tecnicamente più avanzata e conforme alla disciplina europea. Ne discende come il mero dato di prossimità delle abitazioni non può fondare la legittimazione e interesse ad agire dei residenti, ove non venga supportato da ulteriori elementi. Pres. ed Est. Zuballi - A.G. ed altri (avv.ti De Massis e Febbo) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 5 novembre 2009, n. 652

 

 

 
N. 00652/2009 REG.SEN.
N. 00180/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 180 del 2008, proposto da:
Alonzo Gabrielina, Autorino Caterina, Autorino Angela, Barbacane Fernando, Barbacane Fabio, Bascelli Maria Grazia, Brattella Maria, Brattelli Giustino, Carlone Michele, Carorello Silvia, Carosella Rinaldo, Centobene Luigi, Ciaschetti Vilma, Cicalini Benito, Cornacchia Francesca, Cornacchia Gabriella, Cornacchia Cesare, Cornacchia Adriana, D’Alimonte lolanda, D’Amico Barbara, D’Amico Renato, De lngeniis Tiziana, De lngeniis Marisa, De lngeniis Gianfranco, De Leonardis Antonio, De Leonardis Daniela, De Luca lvan, Del Grosso Sandro, Del Grosso Loretta, Del Grosso Rosa, Del Grosso Valentina , Del Grosso Giorgio, Del Rosario Antonio, D’Ettorre Giustino, D’Ettorre Manuela, D’Ettorre Fabio, Di Biase Martina, Di Biase Gino, Di Biase Antonella, Di Biase Anita, Di Biase Luciano, Di Biase Andrisa, Di Biase Luca, Di Biase Donato, Di Credico Liliana, Di Giamberardino Maria, Di Giorgio Anna, Di Lorenzo Lino, Di Lorenzo Fabiano, Di Luzio Wally, Di Luzio Aladino, Di Luzio Lara, Di Meo Giuseppe, Di Muzio Antonio, Di Muzio Moira, Di Muzio Giuseppe, Di Muzio Ivana, Di Muzio Dante, Di Muzio Annalisa, Di Muzio Chiara, Di Muzio Annamaria, Di Muzio Lucio, Di Muzio Anna, Di Pasquale Stefania, Di Renzo Elena, Di Renzo Carlo, Di Rito Lorenzo, Di Ruscio Remo, Di Ruscio Matteo, Di Ruscio Manuela, Di Salvatore Patrizia, D’Onofrio Biagio, D’Orazio Camilla, D’Orazio Gigliola, Festa Antonio, Festa Mario, Fusco Giovanni, Fusco Tania, Garofalo Silvana, Giovanditti Antonella, Graziani Giustina , Leone Katia, Mantini Annarita, Marinelli Filomena, Marusco Gabriella, Mascia Donato, Mazzoccante Rita, Miccoli Lucia, Michetti Carlo, Montanaro Stefania, Orsini Roberto, Ottaviani Errico, Pasqualone Iolanda, Pasqualone Guido, Pasqualone Massimiliano, Pasqualone Dina, Pasqualone Rita, Pertegato Adriana, Petaccia Mariangela, Petrocco Cristian, Pisano Giuseppina, Pisano Teresa, Polidoro Saturno, Polidoro Riccardo, Polidoro Manuela, Salvatore Stefano, Santarelli Paolo, Santarelli Gisberto, Saulle Nicola, Schiazza Luigi, Sciarra Elvira, Secondino Katiuscia, Sichetti Rita, Sichetti Gemma, Sprecacenere Peter, Tomassetti Camillo, Toracchio lvan , Toracchio Alessandro, Toracchio Marisa, Toracchio Vanessa, Torello Rita, Toscano Antonella, Valente Francesco, Zappacosta Adamo, Zappacosta Antonio, Zappacosta llaria, Zappacosta Carmine, Zazzara Marcella, Zuccarini Giovanni, Zuccarini Alessio, Zuccarini Maria Giovanna, Balbin Marta Basile Auterio , Bianchi Maria , Capitanio Antonino , Cavallo lsella , Cavallo Daniele Cavallo Lina, Cavallo Antonio, Cavallo Naide, Cavallo Bruno, Cavallo Sergio, Cavallo Paola, Chiavaroli Zopito, Chiavaroli Annalisa, Ciammaichella Costantino, Ciammaichella Lorenzo, Ciammaichella Cesira, Ciammaichella Maurizio, Ciammaichella Gino, Ciammaichella Francesca, Colalongo Gaetano, Colalongo Raffaella, Cucchia Palmerino, D’Angelo Anna Carolina, D’Annunzio Patrizia, D’Arcangelo Dora, D’Astolfo Augusta, Della Rocca Tiziana, Della Rocca Amerigo, Di Biagio Massimina, Di Biase Luana, Di Cecco Bruna, Di Giamberardino Angela Rosa, Di Muzio Antonio, Di Pietro Elia, D’lntino lrma, D’lntino Anna, D’lntino Tiziana, D’orazio Rosetta, Elisii Nella , Febbo Giuseppe Mario, Febbo Milva, Febbo Roberto, Festa Vittorio, Festa Luisa, Festa Nicola, Fraticelli Gino, Fraticelli Carlo, lacovitti Fiorella, Marrone Linda, Mezzanotte Sandro, Orlandi Stefano, Orlandi Marco, Orlando Angela, Orsini Mauro, Pasqualone Carlo, Pasqualone Moreno, Pierdomenico Annarita, Santarelli Roberto, Santarelli Fernando, Scannella Aldo, Serano Alessandro, Tacconelli Giustino, Tieri Camillo, Toracchio Marilena, Valloreia Lorella, Angelini Marianna, Barbacane Silvio, Basilico Patrizia, Battistelli Romilde, Binaglia Sauro, Brasili Manuela, Casarin Sandra, Cau Paolo, Cavallo Silvio, Cavallo Patrizia, Chiavaroli Andrea, Chiavaroli Ermando, Ciccone Vanda, Cordiali Lino, Costantin Loredana, D’Agostino Sabina, D’Alessio Luca, Del Grosso Carolina, Del Rosario Giustino, Della Vecchia Santina, Di Brino Pacino, Di Cecco Silvana, Di Cecco Franco, Di Filippo Guido, Di Filippo Remo, Di Filippo Concetta, Di Meo Anna, Di Muzio Elisa, Di Muzio Giampaolo, Di Paolo Nella, Di Tonto Francesco, Di Tullio Cinzia, Elisii Mario, Evangelista lvo, Evangelista Claudio, Evangelista Patrizia, Febbo Gabriella, Festa Rosetta, Giardinelli Anna Maria Liliana, lezzi Andrea, lezzi Lucia, Marinelli Franco, Marinelli Augusto, Mariotti Enzo, Mazzocca Gabriele, Mazzocca Selena, Mazzocca Mattia, Mazzoccone Mariannina, Michetti Marcello, Michetti Daniele, Michetti Annarita, Michetti Giovanni, Michetti Pompea, Orsini Giuseppe, Orsini Luciano, Orsini Loredana, Peca Marta, Petrocco Milva, Pierdomenico Mafalda, Ruffini Alberto, Salvati Stefania, Santarelli Marcello, Santarelli Rosina, Santarelli Gi0vanni, Santarelli Giada, Santuccio Marianna, Sassano Costantino, Schiazza Antonietta, Tacconelli Domenico, Tamburrino Virginia, Toracchio Adalgisa, Trovarello Barbara, Trovarello Alberto Bruno, Trovarello Guido, Trovarello Ugo, Trovarello Gianfranco, Trovarello Danilo, Turchi Domenico, Villano Maddalena, Zampieri Enrico, Zampieri Simone, Zuccarini Marco, Pasqualone Desina, Trovarello Osvaldo, Chiavaroli Silvana, Ruffini Lorenzo, Pasqualone Vanessa, D’Urbano Lino,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio De Massis e Francesco Paolo Febbo, con domicilio eletto presso il primo in Pescara, via Parco Nazionale D'Abruzzo, 5;

contro

La Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
il Comune di Chieti e la Asl 102 - Chieti;

nei confronti di

La Deco -Spa, rappresentata e difesa dall'avv.to Ettore Paolo Di Zio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Gobetti, n.8;

per l'annullamento:

della Determinazione DN7 /29 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo del 31 marzo 2006 con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla DECO SPA per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti da ubicarsi in località Canoni di Chieti;

della Determinazione DN3 /1012 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo del 4 luglio 2006 con la quale alla DECO SPA è stato chiarito che la DN7/29/06 ha a oggetto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti finalizzato al recupero degli stessi mediante le operazioni previste nella parte IV del DLGS 152/06 Allegato C con particolare riferimento ai punti R3, R4 e R5 del citato allegato;

dell'Ordinanza di Giunta Regionale n. 57 del 13.6.2001;

della Deliberazione di Giunta Regionale DF3/36 del 17.4.2003;

del parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste n. 3584 del 27.4.2004;

dei giudizi del Comitato VIA n. 453 del 9.11.2004 - 522/05 -965/07;

della nota n. 11076 del 22.2.2005 della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA.;

della nota del Servizio Tecnico del Territorio di Chieti n. 1430 del 11.7.2003;

della nota della ASL Chieti dipartimento di igiene nota prot. 2283 del 31.8.2007.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Deco -Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


I ricorrenti rappresentano che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4707 del 27.7.1989 il Comune di Chieti veniva autorizzato alla bonifica e alla chiusura della parte di discarica già esaurita e contemporaneamente all'ampliamento nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio, tra cui richiamano l’acquisizione preventiva del parere dell'Agenzia per il Mezzogiorno al fine di stabilire la necessità o meno di realizzare le previste paratie di protezione dell'acquedotto.

Dette prescrizioni prevedevano poi che lo strato di rifiuti solidi non può superare l'altezza di metri 2 e deve essere compattato e ricoperto giornalmente con terreno idoneo di spessore non inferiore a 20 cm.

Si stabiliva poi che suddetta autorizzazione fosse valida, a decorrere dalla data di esecutività della delibera, fino all'entrata in funzione degli impianti sia attinenti alla fase di breve e medio termine, sia attinenti a quella a lungo termine di tipo comprensoriale previsti dal piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con l'obbligo per l'Ente concessionario di disattivare e bonificare l'impianto di che trattasi al momento dell'attività dell'impianto comprensoriale.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9057 del 19.12.1991 veniva rinnovata la precedente autorizzazione.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6560 del 29.11.1993 il Comune di Chieti veniva autorizzato alla gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani di prima categoria.

In seguito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 983 del 22.4.1998 il Comune di Chieti veniva autorizzato alla realizzazione di un progetto di variante non essenziale per l'adeguamento funzionale della discarica autorizzata con DGR 6560/93 sino al raggiungimento della volumetria residuale di 294.000 m.c. nonché all'esercizio sino al 31.12.1999.

Tale autorizzazione è stata successivamente prorogata con DGR. 2727/99.

Successivamente con Ordinanza di Giunta Regionale n. 57 del 13.6.2001 il Comune di Chieti veniva autorizzato alla realizzazione di una nuova variante con adeguamento funzionale, con recupero energetico a mezzo di impianto di captazione e recupero dei biogas senza che venisse previsto un aumento del quantitativo di rifiuti conferibili rispetto a quello autorizzato nel 1993.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale DF3/36 del 17.4.2003 il Comune di Chieti riceveva una proroga di cinque anni dell'autorizzazione regionale 938/98 per la gestione di una discarica di prima categoria per una volumetria residua c 430.000 mc.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale DF3/29 del 9.3.2005 il Comune di Chieti veniva autorizzato, con una variante non sostanziale, alla modifica della consistenza impiantistica anche in questo caso senza che fosse stato previsto un aumento delle volumetrie di rifiuti conferibili in discarica.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale DF3/37 del 21.3.2007 il gestore dell'impianto DECO SPA si è visto approvare il Piano di Adeguamento della discarica.

Nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento della discarica esistente, ormai in fase di chiusura per l'esaurimento delle volumetrie disponibili, il gestore ha ottenuto l'autorizzazione, con la D.G.R. DN7/29 del 31.3.2006, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti per una potenzialità annua di 270.000 tonnellate di materiale, per un'estensione di circa 36.000 mq.

Dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste n. 3584 del 27.4.2004 in relazione al vincolo idrogeologico esistente e la nota del Servizio Rifiuti prot. 11067 del 15.12.2004 con la quale, superando il contrasto riscontrato con le tabelle di sintesi dei criteri di localizzazione di nuovi impianti di Compostaggio di cui alla L.R. 83/00, era stata sciolta la riserva espressa dalla Commissione VIA nel giudizio n. 453 del 9.11.2004 il progetto è stato nuovamente valutato dalla Commissione VIA.

Con la nota n. 11076 del 22.2.2005 la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. esprimeva una valutazione favorevole alla realizzazione dell'impianto rinviando al Servizio Gestione Rifiuti la valutazione circa la distanza dell'intervento dal fosso limitrofo. A tal riguardo il Servizio Tecnico del Territorio di Chieti con la nota n. 1430 del 11.7.2003 aveva escluso che il fosso in questione, posto a una distanza inferiore a 150 m dall'impianto, fosse ricompreso nell'elenco delle acque pubbliche di cui al D.M. 16.9.1901 s.s. mod.; in data 15.2.2005 veniva rilasciato il giudizio favorevole n. 522.

In data 29.4.2005 si è svolta la seconda conferenza di servizi all'esito della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni non senza alcune riserve. Infatti, in precedenza la Provincia di Chieti aveva richiesto un rinvio della conferenza di servizi in quanto, pur essendo stato dimensionato l'impianto per il fabbisogno delle province di Pescara e Chieti, mancava un qualsivoglia accordo interprovinciale che legittimasse, contrariamente alle previsioni normative di settore, il trasporto al di fuori dell'ATO provinciale dei rifiuti solidi urbani. Non solo, la stessa amministrazione provinciale riteneva indispensabile sottoporre al preventivo parere dell'ARTA un possibile futuro accordo interprovinciale al fine di valutare l'impatto olfattivo; rimostranza superata dalla Conferenza di Servizi richiamando la precedente valutazione positiva della VIA.

Pertanto, dopo aver acquisito un nuovo parere dell'ARTA sull'impianto che definiva la tipologia di rifiuti ammissibili (prot. 2274 del 3.6.2005) imponendo specifiche prescrizioni, il servizio Rifiuti accoglieva la nuova richiesta della ditta proponente del 19.10.2005 prot. 9566 con la quale si chiedeva di raffinare il progetto già positivamente valutato prevedendo alcune modifiche tecnologiche finalizzate essenzialmente a ridurre il quantitativo conferibile in discarica.

In data 17.11.2005 con giudizio n. 650 il Comitato VIA, ritenendo non sostanziali le modifiche apportate, ribadiva il proprio parere favorevole e nella Conferenza di Servizi del 9.12.2005 veniva riapprovato il nuovo progetto.

Con la Determinazione DN7/29 del 31.3.2006, quindi, il Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo rilasciava l'autorizzazione alla DECO S.p.A. per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti da ubicarsi in località Casoni per una superficie complessiva occupata in pianta di circa 36.000 mq e la potenzialità di 270.000 t/a.

Secondo i ricorrenti, la scelta di realizzare l'impianto in località Casoni è, in parte, riconducibile alla Deliberazione della Giunta Provinciale di Chieti n. 47 del 21.3.2005 nella quale, considerata l'indisponibilità dei comuni della Provincia di Pescara di disporre di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, tale nuovo impianto avrebbe soddisfatto le esigenze dell'intero A.T.O. di Pescara e Chieti garantendo il rispetto dei nuovi standards normativi previsti per il conferimento dei rifiuti in discarica; soluzione preferibile ad altre astrattamente possibili anche in ragione dell'avanzato iter autorizzatorio esistente che avrebbe garantito un'immediata implementazione del servizio.

Alla luce della suindicata autorizzazione, quindi, l'impianto di Casoni avrebbe dovuto ricevere i rifiuti solidi urbani delle province di Pescara e di Chieti, fino a 270.000 t/a, procedere alla loro separazione per poi reintrodurli nella discarica di servizio come materiale stabilizzato. Nonostante la scelta di individuare l'impianto di Casoni a servizio delle due province quale impianto di trattamento biologico meccanico dei rifiuti proprio in ragione dell'avanzato iter autorizzatorio della procedura, appena ottenuta l'autorizzazione DN7/29 del 31.3.2006, si è attivato un nuovo iter autorizzatorio per approntare una modifica sostanziale all'impianto.

Ancor prima di questa nuova autorizzazione, a pochi giorni dal rilascio della DN7/29/06, con successiva Determinazione DN3/1012 del 4.7.2006 era stata ulteriormente specificata la natura delle attività autorizzate e in particolare era stata riconosciuta la possibilità per il gestore di recuperare dai rifiuti il CDR e, più in generale, di poter svolgere le operazioni di recupero previste nella parte IV del DLGS 152/06 Allegato C con particolare riferimento ai punti R3, R4 e R5.

A tal riguardo nella Conferenza di Servizi avutasi il 3.9.2007 il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, precisando della prossima saturazione della discarica esistente, ha tenuto a specificare come le finalità dell'impianto autorizzato, anche dopo la DN3/1012/07, fosse quella di produrre CDR il quale potrebbe essere destinato allo smaltimento qualora non si fosse raggiunta una raffinazione spinta del materiale tale da produrre CDR di qualità.

Nella suindicata Conferenza di Servizi, però, il responsabile del Comune di Chieti in rappresentanza della nuova amministrazione insediatasi a governo della città, ha mostrato contrarietà alla realizzazione dell'impianto profilando l'assenza della compatibilità urbanistica per la sua localizzazione nel sito di Casoni nonché dello specifico studio richiesto dall'art. 55 del DLgs 112/98 in tali circostanze; il tutto succintamente esposto nella nota del VI Settore Assetto del Territorio del Comune di Chieti prot. 4765/07.

La posizione dell'amministrazione comunale è stata superata dalla Conferenza di Servizi che ha fatto proprie le osservazioni della società DECO SPA la quale ha specificato come "tutte le questioni sulla compatibilità anche territoriale dell'intervento sono state approfondite con il suo stesso ausilio nelle precedenti conferenze. Il Settore Urbanistica risulta essere inadempiente all'obbligo gravante su ogni soggetto pubblico e non solo sul Consiglio Comunale di recepire ed attenersi agli atti pianificatori di Settore che, di contro, risultano pretermessi dalla recente variante al PRG contenuta nel Piano dei Servizi adottato dal Comune di Chieti con la delibera C.C. n. 305/06 tale variante risulta essere stata significativamente osservata dal Settore Ecologia del Comune di Chieti nella parte in cui, pur dopo l'approvazione del progetto principale, la strumentazione Comunale non è stata adeguata alle varianti implicite approvate con le determine regionali di approvazione della discarica nonché dell'impianto di trattamento di cui oggi si chiede semplice variante anche alla luce di tale osservazione, che definitivamente attesta che in realtà l'area non ha destinazione agricola, non appare necessario lo studio ex art. 55 DLgs 112/98 se non altro perchè non è all'esame della Conferenza di Servizi un intervento che rechi variante agli strumenti comunali, siccome già modificati in virtù dell'autorizzazione principale. I contenuti dello studio sul governo del territorio e forme di pubblicità sono state del resto ulteriormente assolte nell'ambito della procedura VIA inerente il predetto progetto senza che alcun organo comunale - pur avendo esaminato gli atti menzionati nella Delibera di Consiglio n. 96/05 - facesse pervenire osservazioni all'autorità competente".

Con il Giudizio n. 965 del 11.9.2007 il Comitato VIA ha espresso il suo parere favorevole superando le perplessità incontrate nel precedente giudizio n. 943 del 10.9.2007 proprio in ragione delle rimostranze del Comune di Chieti.

Con la Determinazione DN3/189 del 19.12.2007, pertanto, è stata approvata la nuova variante dell'impianto.

In data 1 febbraio 2008 alcuni degli odierni ricorrenti hanno preso visione della DN3/189 del 19.12.2007 e delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti.

Secondo i ricorrenti, la localizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti nella contrada Casoni e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti esercitate sulla base delle autorizzazioni oggi impugnate hanno arrecato e arrecano ingenti danni patrimoniali ed esistenziali.

Infatti, la localizzazione di una discarica consortile in prossimità dei nuclei abitati presenti oltre ad aver sensibilmente incrementato il tasso di inquinamento atmosferico derivante dal transito degli innumerevoli mezzi pesanti diretti all'impianto e dalle esalazioni delle attività di smaltimento, ad aver congestionato il tessuto viario progettato e realizzato per le sole esigenze di traffico dei nuclei residenziali determinando un nocumento diretto alle attività commerciali presenti nonché alla qualità della vita dei residenti, ha prodotto nel corso degli ultimi anni una sensibile diminuzione del valore commerciale degli immobili dei residenti come viene rappresentato nella perizia allegata al presente ricorso.

Le autorizzazioni rilasciate si appalesano illegittime gravemente lesive dei diritti dei ricorrenti per i motivi di seguito riassunti:

1. Illegittimità dei provvedimenti DN3/189/07, DN3/1012/07, DN7/29/06, DF3/36/03 e dell'Ordinanza 57/01. Illegittimità del Giudizio VIA n. 965 del 11.9.2007 e dei precedenti giudizi di valutazione ambientale.

Violazione del combinato disposto dell'articolo 21 c. 11 della L.R. 83/00 e dell'articolo 55 del DLgs 112/98. Violazione dell'articolo 3 della L.241/90 difetto di motivazione dei provvedimenti autorizzatori. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà tra procedimenti della stessa amministrazione comunale.

Secondo i ricorrenti, l'intervento appare illegittimo in quanto è mancato quello "specifico studio sugli effetti urbanistico - territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale".

A tal riguardo la motivazione addotta in sedé di conferenza di servizi, che ha recepito le osservazioni della società DECO SPA, secondo cui i profili urbanistici sarebbero stati contemplati nei precedenti titoli autorizzatori rilasciati dalla Regione Abruzzo per l'esercizio delle attività di smaltimento e di realizzazione dell'impianto, appare essere destituita di fondamento in quanto tutti i precedenti titoli autorizzatori contrastano con la stessa previsione di legge e, quindi, non appaiono idonei a produrre gli effetti giuridici di trasformazione dell'assetto del territorio.

Pertanto l'illegittimità delle precedenti autorizzazioni presupposte di quella impugnata, oltre a condizionare la validità della DN7/29/06, determinano l'inefficacia di qualsivoglia trasformazione urbanistica delle aree oggetto dei provvedimenti autorizzatori regionali secondo la previsione dell'articolo 21 della L.R. 83/00; trasformazione urbanistica, per di più, mai avvallata dall'amministrazione comunale di Chieti che non solo non l'ha mai riconosciuta modificando il proprio strumento urbanistico ma che, viceversa, ha continuato la propria opera di pianificazione del territorio comunale continuando ad individuare l'area circostante come residenziale e direzionale in quanto limitrofa ad un'area agricola rilasciando, così, i relativi titoli abilitatori.

Inoltre l'Ordinanza 57/01 con la quale è stata approvata "la variante in corso d'opera per l'adeguamento funzionale con recupero energetico di biogas" della discarica attualmente esistente contrasterebbe anche per altri ben più gravi motivi con la previsione dell'articolo 21 della L.R. 83/00.

Secondo i ricorrenti, dalla combinata lettura delle autorizzazioni DGR 983/98 e DF3/36/03 emerge, però, che dalla volumetria residua del bacino della discarica di 294.000 mc stimato nel 1998 nel 2003 si è certificato un bacino residuo di 430.000 mc; dalché, tale aumento volumetrico (almeno il doppio) della discarica autorizzato con la citata Ordinanza 57/01 la stessa sarebbe stata una variante sostanziale e in quanto tale doveva essere preceduta dallo studio di cui al citato articolo 55 del DLgs 112/98.

L'unica motivazione addotta dalla conferenza di servizi circa la congruità urbanistica dell'intervento è stata la valutazione di compatibilità espressa nelle precedenti conferenze di servizi riguardanti il rilascio dell'autorizzazione DN7/29/06 che alla luce di una sommaria analisi, appaiono prive di fondamento giuridico e fattuale.

Infatti, la valutazione di compatibilità espressa dal Comune di Chieti evidenzia un palese travisamento della situazione di fatto nella parte in cui indica la presenza solamente di alcune isolate abitazioni in un raggio compreso tra 50 e 200 m omettendo di indicare, come puntualmente farà il nuovo dirigente Arch. Paolini nella relazione prot. 4765 del 31.8.2007, che l'impianto "è ubicato a ridosso del centro abitato di Brecciarola nel quale da PRG vigente è previsto un dimensionamento residenziale di circa 4.434 abitanti teorici (circa 4000 abitanti insediati) e presenta, nella zona limitrofa alla discarica località Casoni una superficie territoriale di circa 8 ettari”.

Secondo i ricorrenti, l'eccesso di potere per il completo travisamento della situazione di fatto esistente, che riguarda anche gli aspetti viabilistici, evidenzia anche una palese contraddittorietà tra la previsione di realizzare un simile impianto e le precedenti determinazioni assunte dal Comune di Chieti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 6.10.2005 in tema di gestione dei rifiuti nella quale, proprio con riferimento alle previsioni territoriali, era stato stabilito di localizzare un impianto in località Casoni "a condizione di trattare 23.000 t/a e con la condizione che il numero massimo di ingressi di grande capacità provenienti dalla Provincia di Pescara (calcolati sulla base annua solare) che conferiscono rifiuti non trattati presso l'impianto in località Casoni e ricaricano in uscita da esso non potrà essere superiore a ventisette".

Secondo i ricorrenti, la scelta di localizzare un impianto dimensionato per una mole di 270.000 t/a di rifiuti si rende inconciliabile con il contesto urbanistico esistente soprattutto sotto il profilo viario

Secondo i ricorrenti, alla luce della suddetta mancata previsione dello studio di impatto urbanistico di cui all'articolo 55 del D.lgs 112/98 le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Abruzzo appaiono del tutto carenti sotto il profilo della motivazione richiesta dall'articolo 21 nella quale esplicitare la comparazione e ponderazione tra l'interesse alla localizzazione rispetto a quello al mantenimento del quadro urbanistico programmato.

2. In relazione ai provvedimenti DN3/189/07, IDN3/1012/07 e dell'Ordinanza 57/01. Violazione dell’articolo 21 della L.R. 83/00. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento della funzione.

Con i provvedimenti impugnati la Regione Abruzzo ha autorizzato la società DECO SPA alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti finalizzati al loro recupero come CDR o, qualora lo stesso non sia possibile, allo smaltimento come FOS in discarica.

3. Illegittimità del Giudizio V.I.A. n. 522 del 15.2.2005, n. 650 del 17.11.2005 e n. 965 del 11.9.2007 e illegittimità derivata dei provvedimenti DN3/189/07, DN3/1012/07; della nota del Servizio Tecnico del Comune di Chieti prot. 1430 del 11.7.2003 esclude il fosso dagli elenchi delle acque pubbliche; della nota dell’ ASL Chieti dipartimento di igiene nota prot. 2283 del 31.8.2007.

Violazione dell'articolo 86 del regolamento di igiene del Comune di Chieti e dell'articolo 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265.

Eccesso di potere per difetto istruttorio e motivazionale e illogicità manifesta.

Secondo i ricorrenti, le autorizzazioni ambientali rilasciate ed i successivi giudizi del comitato V.I.A. appaiono porsi in palese contrasto con le disposizioni vincolistiche vigenti difettando sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale.

Secondo i ricorrenti, la presenza del fosso dell'Inferno a una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge avrebbe dovuto indurre gli enti preposti al controllo dei vincoli a escludere la localizzabilità dell'impianto né tantomeno appare fondato il giudizio di compatibilità espresso dalla Direzione Territorio Urbanistica BB.AA fondato sulla ricognizione effettuata nella nota 1430 del 11.7.2003 del Servizio Tecnico del Territorio di Chieti in cui si è esclusa l'appartenenza del fosso dall'elenco delle acque pubbliche.

Infatti, come ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4.3.2002 n. 657, i corsi di acqua sono soggetti a prescindere dall'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

Nel caso di specie, inoltre, la vicinanza del corso di acqua pone un serio pericolo del rischio di inquinamento delle acque considerato che lo stesso, una volta canalizzato, sfocia direttamente nel fiume Pescara.

Un palese difetto istruttorio che riguarda lo stesso studio di impatto olfattivo che ha mancato di accertare la presenza di folti nuclei abitativi a distanza ben inferiore dei 250 ml.

Secondo i ricorrenti, tali profili di chiara illegittimità dei provvedimenti autorizzatori si appalesano maggiormente in riferimento al giudizio V.I.A. n. 965 del 2007 che del tutto sorvola sugli elementi di perplessità evidenziati nella precedente seduta del 12.11.2007 proprio sulla incompatibilità dell'intervento con il tessuto urbanistico esistente. In tal guisa l'assenza di una dovuta motivazione rappresenta un ulteriore vizio di illegittimità.

4. Violazione dell'art. 21 della L.R. 83/00 e dell'art. 27 ss del D.Lgs 22/97 sotto il profilo della legittimazione alla richiesta dell'autorizzazione.

Secondo i ricorrenti, non appaiono essere nella disponibilità della ditta richiedente l'autorizzazione così come altri terreni ricedenti nel perimetro della discarica pertanto la ditta avrebbe dovuto munirsi di apposita autorizzazione del proprietario dei terreni per poter presentare le richieste di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività di discarica e per la costruzione dell'impianto di TMB.

Lo stravolgimento di un'area residenziale con l'allocazione di quantitativi di rifiuti ha di per sé già determinato un impoverimento della qualità della vita degli odierni ricorrenti.

Una diminuzione del valore della qualità della vita dei residenti che la stessa amministrazione provinciale, all'interno di un corretto svolgimento delle attività gestionali, in sede di redazione del piano di gestione dei rifiuti aveva considerato quale contributo di compensazione e fissato in una percentuale tra 1'8% e il 12% della tariffa di conferimento negli impianti per ogni Euro/tonnellata di rifiuti quale corrispettivo al territorio comunale sede dell'impianto "per l'effettivo disagio indotto e commisurato all'incidenza dei principali fattori di impatto secondo ì criteri indicati di distanza dai nuclei abitativi/insediativi ricadenti in una fascia fino a 2 KM del perimetro dell'impianto, del sistema anemologico (venti prevalenti) e della viabilità asservita (uso del sistema viario sotteso allo smaltimento)".

Pertanto gli odierni ricorrenti, che a seguito della condotta gravemente colposa delle amministrazioni che hanno consentito l'illegittima allocazione di un simile quantitativo di rifiuti in un'area destinata solamente a discarica di rifiuti a servizio del solo territorio comunale, hanno subito un grave danno esistenziale ancor più che il Comune è, persino, venuto meno all'obbligo impostogli dalla legge e dal regolamento provinciale di destinare il gettito derivante dal contributo di compensazione al ristoro del disagio indotto nel territorio.

Le scelte illegittime compiute dalle amministrazioni, per di più, hanno prodotto anche un rilevante danno economico agli odierni ricorrenti in termini di perdita di valore delle loro proprietà immobiliari realizzate in una zona urbanistica individuata quale zona semiresidenziale come mostra la perizia allegata al presente ricorso.

Resistono in giudizio la Regione e la DECO spa, che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse e legittimazione dei ricorrenti e lo contestano anche nel merito.

Dopo ampia discussione, nel corso della pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


I provvedimenti impugnati sono rappresentati dalla Determina Dirigenziale n. DN7/29 del 31.03.2006, pubblicata sul BURA ordinario N. 26 del 3/5/2006, con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla DECO S.p.a. per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti da ubicarsi in località Casoni di Chieti; dalla Determina Dirigenziale DN3/1012 del 4 luglio 2006, pubblicata sul BURA ordinario N. 43 del 16/07/2006, con la quale è stato chiarito che la DN7/29/06 ha ad oggetto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti finalizzato al recupero degli stessi mediante le operazioni previste nella parte IV del DLGS 152/06 Allegato C con particolare riferimento ai punti R3, R4 e R5 del citato allegato; dall'Ordinanza di Giunta Regionale n. 57 del 13.6.2001; Deliberazione di Giunta Regionale DF3/36 del 17.4.2003; il parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste n. 3584 del 27.4.2004; dai giudizi del Comitato VIA n. 453 del 9.11.2004 — 522/05 — 965/07; dalla nota n. 11076 del 22.2.2005 la Direzione Territorio Urbanistica BB. AA; la nota del Servizio Tecnico del Territorio di Chieti n. 1430 dell'11.7.2003; la nota della ASL di Chieti del 31.8.2007 n. 2283 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

I ricorrenti domandano dunque l'annullamento dei menzionati provvedimenti sulla base di quattro motivi, la presunta violazione dell'articolo 21 comma 11 della L.R. 83/00 e dell'articolo 55 del DLgs 112/98 nonché il difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà tra procedimenti della stessa amministrazione comunale; violazione dell'articolo 21 della L.R. 83/00 nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento della funzione; violazione dell'articolo 86 del regolamento di igiene del Comune di Chieti e dell'articolo 216 del R.D. 27.7.1934 n. 1265; violazione dell'art. 21 L.R. 83/2000 e dell'art. 27 del DLGS n. 22/1997 per mancanza di legittimazione alla richiesta dell'autorizzazione da parte della Deco s.p.a.

Ad avviso di questo Collegio il ricorso risulta inammissibile per varie ragioni, innanzi tutto per il decorso del termine di 60 giorni per impugnare i provvedimenti sopra richiamati.

Essi, infatti, sono stati pubblicati sul BURA e dalle date di relativa pubblicazione (per la Determina Dirigenziale n. DN7/29 del 31.03.2006, BURA ordinario N. 26 del 3/5/2006; per la Determina Dirigenziale DN3/1012 del 4 luglio 2006, BURA ordinario N. 43 del 16/07/2006) è ampiamente decorso il termine decadenziale perentorio di 60 giorni sancito dall'art. 21 L. 1034 del 1971.

Invero la pubblicazione sul B.U.R.A. rappresenta la fonte (e la forma) di "informazione ufficiale" da parte della Regione Abruzzo, tale da consentire a ogni interessato, non destinatario diretto, di avere cognizione dell'atto, almeno nei suoi estremi essenziali, con onere di richiedere (e ottenere) eventuale copia integrale. La pubblicazione sul B.U.R.A., pertanto, risponde a un'esigenza ordinamentale di legale conoscenza degli atti regionali in esso pubblicati, proprio al fine di dare effettività agli stessi senza che risulti ammissibile una forma autonoma di remissione nei termini (tra le tante si veda TAR Abruzzo, sezione Pescara n. 155 del 25.1.2001).

Altra pregnante inammissibilità concerne la dimostrazione dell’interesse stesso dei ricorrenti; essi invero si limitano ad indicare una generica vicinitas rispetto all’impianto, ma non la rapportano se non vagamente ai danni lamentati. Invero, non è sufficiente abitare ad una certa distanza dall’impianto contestato per differenziare l’interesse dei ricorrenti rispetto a quello della generalità dei cittadini, tanto più che le stesse argomentazioni di merito si limitano ad evidenziare un ipotetico danno ambientale. I due unici punti in cui gli istanti sembrano illustrare uno specifico danno, laddove paventano un calo dei valori di mercato dei loro immobili e un aggravio del traffico stradale, appaiono privi di consistenza giuridica, sia perché come noto le oscillazioni dei valori immobiliari sono soggette a troppe variabili per trovarvi un sicuro rapporto causale con la vicenda de qua, sia in quanto il differenziale del traffico appare di ben scarsa consistenza.

Vi è infine un’altra ragione di inammissibilità del ricorso derivante dall’Autorizzazione integrata ambientale, la cui fase istruttoria si è conclusa positivamente; si tratta di un documento che presuppone una valutazione particolarmente incisiva dell’impatto ambientale dell’impianto e che per sua natura prescinde dal dato della distanza dalle abitazioni, in quanto gli elementi qualitativi riguardanti l’abbattimento delle emissioni inquinanti prevalgono sui meri dati relativi alla distanza, in un’ottica tecnicamente più avanzata e conforme alla disciplina europea. Ne discende come il mero dato di prossimità delle abitazioni dei ricorrenti (tra l’altro la gran parte dei ricorrenti abita a più di due chilometri dall’impianto) non può fondare la loro legittimazione e interesse ad agire, ove non venga supportato da ulteriori elementi, non sussistenti e nemmeno enunciati nel caso.

Il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, anche se ragioni equitative inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - Sezione di Pescara - dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Luigi Ranalli, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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