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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 5 novembre 2009, n. 655
RIFIUTI - Regione Abruzzo - Impianti di smaltimento dei rifiuti - Provvedimenti
di rinnovo e proroga - L.R. n. 83/2000, art. 24, c. 7 - Sospensione
dell’efficacia - Interpretazione. Il settimo comma dell'art. 24 della L.r.
Abruzzo n. 83/2000, come si evince dal dato testuale e dalla logica sottesa alla
norma, va inteso quale sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di rinnovo e
proroga degli impianti di smaltimento dei rifiuti, non già della sospensione dei
termini di durata delle singole autorizzazioni; in altri termini il legislatore
regionale ha voluto che le eventuali proroghe o rinnovi non fossero operative
senza la previa valutazione di impatto ambientale, non già prorogare la durata
delle autorizzazioni in essere. Pres. ed Est. Zuballi - D. s.p.a. (avv. Di Zio)
c. Regione Abruzzo (Avv. Stato). TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 5 novembre
2009, n. 655
N.00655/2009 REG.SEN.
N. 00461/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 461 del 2008, proposto dalla:
Deco S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.to Ettore Paolo Di Zio, con
domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Gobetti, n.8;
contro
La Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di L’Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
per l'annullamento
della nota del Servizio gestione rifiuti della Giunta regionale 28 maggio 2008
prot. n. DN3/14005 recante il diniego di volturazione dell’autorizzazione
regionale n. 223/99 già rilasciata alla Bio.de M. di Nicola De Meis e C snc. E
per il conseguente risarcimento danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il presidente Umberto
Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente rappresenta di avere in affitto d’azienda dalla ditta Bio.De M.
Nicola de Meis & C. s.n.c. la gestione di un’impresa comprensiva dell'esercizio
di una discarica sita in Comune di Collecorvino.
Tale impianto venne realizzato in virtù di autorizzazione rilasciata con
delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 1986, n. 7674 e rinnovata con
ordinanza dirigenziale del 23 novembre 1999, n. 223, ai sensi dell'art. 28 del
Dlgs 22/97 fino ad esaurimento della capacità autorizzata, pari a 470.000 mc.
Il provvedimento ha fatto seguito a una lunga controversia, in esito alla quale,
con sentenza n. 211/99 il TAR ebbe a riconoscere l'illegittimità dei dinieghi
frapposti dall'amministrazione resistente alle reiterate istanze di
autorizzazione all'esercizio avanzate dalla titolare dell'impianto.
Successivamente la Regione Abruzzo emanò la legge 28 aprile 2000, n. 83,
intitolata "Testo unico in materia: di gestione dei rifiuti contenente
l'approvazione del piano regionale dei rifiuti", in cui venne inserita, al
settimo comma dell'art. 24, una disposizione che così recita "L'efficacia dei
provvedimenti di rinnovo o proroga relativi ad impianti di smaltimento per
rifiuti solidi urbani rilasciati a soggetti privati i cui rapporti con comuni o
consorzi di comuni non siano regolamentati nelle forme previste dalla legge n.
142/1990, con capacità residua superiore a 100.000 mc, autorizzati in data
anteriore al 12 aprile 1996 e non sottoposti precedentemente a valutazione di
impatto ambientale, è sospesa fino all'espletamento, con esito positivo, delle
procedure previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni e
integrazioni".
La ricorrente ha chiesto alla Regione di formalizzare l'assetto autorizzativo
conseguente al subentro, mediante la voltura dell'autorizzazione regionale di
cui al provvedimento di rinnovo n. 223/99.
L'amministrazione ha così motivato l'impugnato diniego "si evidenzia che
l'autorizzazione regionale n. 223, concessa nell'anno 1999 alla BIO. de M.
s.n.c. di de Meis Nicola & C è scaduta nell'anno 2004”.
Secondo la ricorrente, tale atto, si appalesa violativo della norma regionale
sopra trascritta.
Secondo la ditta ricorrente, l'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
vigente all'epoca dell'emanazione dell’ordinanza dirigenziale, prevedeva che le
autorizzazioni all'esercizio venivano concesse per un periodo di cinque anni ed
erano suscettibili di rinnovo.
Sempre secondo la ditta ricorrente, nel considerare d'esser scaduta nel 2004
l'autorizzazione quinquennale, la Regione Abruzzo non ha tenuto conto che
l'efficacia del provvedimento in parola, pur subordinata all'assolvimento di
previi adempimenti, era stata comunque sospesa sin dal 10 giugno 2000, ovvero
dall'entrata in vigore della L.R.A. 83/00 (poi abrogata della sopravvenuta l.r.
19 dicembre 2007, n. 45).
Secondo la ditta ricorrente, devesi denunciare la violazione dell'obbligo di
motivazione e del principio del clare loqui, nonché la contraddittorietà logica
fra il provvedimento impugnato e altri atti dell'amministrazione resistente in
quanto la Regione Abruzzo non ha dato effettiva contezza delle ragioni in forza
delle quali s'è determinata a considerare "scaduta" l'autorizzazione in
questione.
Secondo la ditta ricorrente, con separati atti, l'amministrazione resistente ha
mostrato una posizione di segno opposto in particolare con le note con cui essa
ha sollecitato la presentazione del piano di adeguamento ex D.LGS. 36/03, ovvero
ha annoverato l'impianto fra quelli tuttora idonei, anche se ovviamente
assoggettabili ad eventuale riattazione, al ricevimento dei rifiuti.
Secondo la ditta ricorrente, dal provvedimento gravato esitano altresì danni
risarcibili, consistenti nel non poter immediatamente esercitare l'attività di
smaltimento in un impianto condotto in affitto aziendale e munito di
autorizzazione pienamente efficace.
Resiste in giudizio la Regione, che confuta le tesi di parte ricorrente.
Infine, nel corso della pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata
introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è la nota del Servizio gestione rifiuti della
Giunta regionale 28 maggio 2008 prot. n. DN3/14005 recante il diniego di
volturazione dell’autorizzazione regionale n. 223/99 già rilasciata alla Bio.de
M. di Nicola De Meis e C snc.
Come visto in narrativa, alla richiesta di voltura dell'autorizzazione regionale
di cui al provvedimento di rinnovo n. 223/99, la Regione ha comunicato
l'impossibilità di procedere alla volturazione in quanto l'autorizzazione
regionale n. 223 rilasciata nell'anno 1999 era scaduta nell'anno 2004.
Deduce la ricorrente la violazione dell'art. 28 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22
vigente all'epoca dell'emanazione dell'ordinanza citata; nonché la sospensione
del provvedimento dal 10 giugno 2000, ovvero dall'entrata in vigore della L.R.
n. 83/00 sostenendo altresì che alla data della richiesta di voltura presentata
dalla DECO s.p.a. non si frapponeva alla voltura il compimento del termine
quinquennale di autorizzazione all'esercizio; si lamenta altresì difetto di
motivazione e contraddittorietà.
Ad avviso di questo Collegio, la società ricorrente interpreta erroneamente la
normativa applicabile al caso e precisamente il settimo comma dell'art. 24, che
così recita: "L'efficacia dei provvedimenti di rinnovo o proroga relativi ad
impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani rilasciati a soggetti privati
i cui rapporti con comuni o consorzi di comuni non siano regolamentati nelle
forme previste dalla legge n. 142/1990, con capacità residua superiore a 100.000
mc, autorizzati in data anteriore al 12 aprile 1996 e non sottoposti
precedentemente a valutazione di impatto ambientale, è sospesa fino
all'espletamento, con esito positivo, delle procedure previste dal D.P.R. 12
aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni".
Come si evince dal dato testuale e dalla logica sottesa alla norma, si tratta di
una sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di rinnovo e proroga, non già
della sospensione dei termini di durata delle singole autorizzazioni; in altri
termini il legislatore regionale ha voluto che le eventuali proroghe o rinnovi
non fossero operative senza la previa valutazione di impatto ambientale, non già
prorogare la durata delle autorizzazioni in essere.
Nel caso di specie, invero, non sono state mai attivate le procedure previste
dal D.P.R. 12/04/1996, concernente le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, e, pertanto, la sospensione di cui all'art. 24 comma 7 della
predetta L.R. non può essere invocata. Infatti, ove le procedure previste dal
D.P.R. 12 aprile 1996 non vengano attivate non può essere invocata la
sospensione ex art. 24 comma 7 L.R. 83/2000, in quanto la ratio della norma è
quella di non consentire l’attività di impianti anche già autorizzati o
prorogati senza una preventiva valutazione di impatto ambientale. A maggior
ragione non appare consentita una volturazione, la quale per sua natura
presuppone un impianto pienamente attivo e non sospeso, tra l’altro a tempo
indeterminato.
Inoltre – e l’argomento appare decisivo - la Società BIO. De M. s.n.c. non ha
mai dato corso all'esercizio della gestione della discarica di Collecorvino per
cui una volturazione risultava comunque priva di presupposti.
Per completezza si rileva che la ripetuta società BIO. De M. s.n.c., non aveva
mai avanzato istanza di rinnovo e, pertanto, la scadenza dei cinque anni
prevista dall'art. 24 comma 4 della L.R. n.83/2000 è decorsa nel 2004.
Infine, la motivazione dell’impugnato diniego basata sulla scadenza della
concessione appare alquanto sintetica ma congrua.
Quanto alla contraddittorietà tra vari atti, basti rilevare che i provvedimenti
regionali invocati in ricorso concernono aspetti affatto estranei alla presente
controversia.
L’infondatezza delle censure di merito rende inammissibile la domanda di
risarcimento danni.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara –
rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ditta ricorrente al pagamento a favore della Regione delle spese e
onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000 (tre mila) oltre agli
oneri di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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