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T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24 marzo 2009, n. 221



URBANISTICA ED EDILIZIA - Condominio - Opere strettamente pertinenziali all’unità immobiliare del singolo condomino - Concessione edilizia - Consenso degli altri partecipanti alla comunione - Necessità - esclusione. Il singolo condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare. Pertanto in tali casi il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Pres. Catoni, Est. Passoni - R.V. (avv. Consorti) c. Comune di Montefino (avv. Scarpantoni). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 221


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00221/2009 REG.SEN.

N. 00607/2003 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 607 del 2003, proposto da:
Rasetti Virginio, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Consorti, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via S. Francesco di Paola 19;

contro

Comune di Montefino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze 25;

nei confronti di

Rasetti Liviana, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Macera, con domicilio eletto presso Biagio Avv. Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco, N.19;

per l'annullamento di

PROVVEDIMENTO DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE A CONTROINTERESSATA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montefino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rasetti Liviana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Il ricorrente impugna il permesso di costruire rilasciato dal comune di Montefino alla sig.ra Rasetti Liviana (odierna controinteressata) per la realizzazione di un balcone nell’ambito di più vasti interventi di trasformazione dell’appartamento di proprietà della medesima controinteressata; egli lamenta in particolare che il menzionato intervento edilizio sarebbe intervenuto sulla parte comune del palazzo (facciata esterna), caratterizzata da una proprietà pro quota da riferirsi pertanto anche in capo al ricorrente, che invece aveva in proposito manifestato un’espressa e preventiva opposizione.

Si deduce pertanto l’illegittimità dell’impugnato titolo "ad aedificandum", per violazione dell’articolo 11 del DPR n. 380/2001, nella parte in cui prevede che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; tale disposizione postulerebbe infatti che ove il diritto di edificare appartenga a più titolari, l’istanza potrebbe essere presentata da un comproprietario solo nell’ipotesi in cui possa presupporsi l’esistenza di un "pactum fiduciae" intercorrente fra gli stessi comproprietari, mentre nel caso di specie si verterebbe addirittura in presenza di una opposizione manifesta, che renderebbe così chiaramente illegittimo il provvedimento impugnato.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Montefino e la controinteressata, che hanno replicato con memoria.

Alla pubblica udienza del 25.2.09 la causa è stata riservata a sentenza.

Il ricorso è infondato.

Secondo giurisprudenza che il collegio condivide (C.S. 11/06, Tar Liguria 63/02) non è infatti necessario richiedere il previo assenso del condominio interessato ovvero degli altri condomini, in caso di realizzazione di un'opera da parte di un singolo sulle parti comuni di un edificio se l’opera medesima sia strettamente pertinenziale alla sua unità immobiliare; infatti il singolo condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che - come prima specificato - le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare (circostanza che ricorre nel caso di specie, trattandosi di un balcone ad esclusivo servizio dell’appartamento della controinteressata). Pertanto in tali casi “il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità” (consiglio di Stato, decisione n. 11/2006 citata).

In buona sostanza, risulta nel caso in vertenza pienamente rispettato il disposto dell’art. 1102 del c.c. che come sopra visto consente al condomino di servirsi della cosa comune apportando a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa stessa, senza alterarne in qualche modo la destinazione e senza che l’innovazione abbia ex se comportato limitazioni all’uso comune.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.


P.Q.M.
 

Respinge il ricorso on epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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