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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24 marzo 2009, n. 221
URBANISTICA ED EDILIZIA - Condominio - Opere strettamente pertinenziali
all’unità immobiliare del singolo condomino - Concessione edilizia - Consenso
degli altri partecipanti alla comunione - Necessità - esclusione. Il singolo
condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del
comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i
condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare
opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione
edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza
chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano
strettamente pertinenziali all'unità immobiliare. Pertanto in tali casi il
condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli
altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di
trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella
goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad
esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non
impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale
destinazione con interventi di eccessiva vastità. Pres. Catoni, Est. Passoni - R.V. (avv. Consorti) c. Comune di Montefino (avv. Scarpantoni).
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 221
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00221/2009 REG.SEN.
N. 00607/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 607 del 2003, proposto da:
Rasetti Virginio, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Consorti, con
domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via S. Francesco di
Paola 19;
contro
Comune di Montefino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni, con
domicilio eletto presso Alessandro Avv. Gentileschi in L'Aquila, Vico Picenze
25;
nei confronti di
Rasetti Liviana, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Macera, con domicilio
eletto presso Biagio Avv. Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco, N.19;
per l'annullamento di
PROVVEDIMENTO DI RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE A CONTROINTERESSATA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montefino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rasetti Liviana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Paolo Passoni e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il permesso di
costruire rilasciato dal comune di Montefino alla sig.ra Rasetti Liviana
(odierna controinteressata) per la realizzazione di un balcone nell’ambito di
più vasti interventi di trasformazione dell’appartamento di proprietà della
medesima controinteressata; egli lamenta in particolare che il menzionato
intervento edilizio sarebbe intervenuto sulla parte comune del palazzo (facciata
esterna), caratterizzata da una proprietà pro quota da riferirsi pertanto anche
in capo al ricorrente, che invece aveva in proposito manifestato un’espressa e
preventiva opposizione.
Si deduce pertanto l’illegittimità dell’impugnato titolo "ad aedificandum",
per violazione dell’articolo 11 del DPR n. 380/2001, nella parte in cui prevede
che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo; tale disposizione postulerebbe infatti che ove il
diritto di edificare appartenga a più titolari, l’istanza potrebbe essere
presentata da un comproprietario solo nell’ipotesi in cui possa presupporsi
l’esistenza di un "pactum fiduciae" intercorrente fra gli stessi
comproprietari, mentre nel caso di specie si verterebbe addirittura in presenza
di una opposizione manifesta, che renderebbe così chiaramente illegittimo il
provvedimento impugnato.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Montefino e la controinteressata,
che hanno replicato con memoria.
Alla pubblica udienza del 25.2.09 la causa è stata riservata a sentenza.
Il ricorso è infondato.
Secondo giurisprudenza che il collegio condivide (C.S. 11/06, Tar Liguria 63/02)
non è infatti necessario richiedere il previo assenso del condominio interessato
ovvero degli altri condomini, in caso di realizzazione di un'opera da parte di
un singolo sulle parti comuni di un edificio se l’opera medesima sia
strettamente pertinenziale alla sua unità immobiliare; infatti il singolo
condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del
comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i
condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare
opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione
edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza
chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che - come prima specificato
- le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare (circostanza
che ricorre nel caso di specie, trattandosi di un balcone ad esclusivo servizio
dell’appartamento della controinteressata). Pertanto in tali casi “il condòmino
può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri
partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal
bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli
altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso
estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca
agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale
destinazione con interventi di eccessiva vastità” (consiglio di Stato, decisione
n. 11/2006 citata).
In buona sostanza, risulta nel caso in vertenza pienamente rispettato il
disposto dell’art. 1102 del c.c. che come sopra visto consente al condomino di
servirsi della cosa comune apportando a proprie spese le modificazioni
necessarie per il migliore godimento della cosa stessa, senza alterarne in
qualche modo la destinazione e senza che l’innovazione abbia ex se comportato
limitazioni all’uso comune.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso on epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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