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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24 marzo 2009, n. 224
LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Militare - Precarie condizioni di salute di congiunti
lontani - Concessione della sede in via provvisoria - Obbligo consequenziale di
stabilizzazione nel nuovo ufficio - Esclusione. La concessione della sede in
via provvisoria - proprio per il carattere "ad tempus" del beneficio -
non postula alcun obbligo consequenziale di stabilizzazione del militare nel
nuovo ufficio, anche quando si dimostri la permanenza delle precarie condizioni
di salute del congiunto che avevano determinato l’esigenza dell’avvicinamento
temporaneo; vero è invece che - proprio in presenza di situazioni difficili
connesse alla precaria salute di congiunti lontani - la PA accorda al suo
dipendente il beneficio del trasferimento nei limiti temporali in cui
quest’ultimo resta compatibile con l’interesse pubblico all’ottimale
organizzazione degli uffici, anche al fine di consentire medio tempore al
soggetto distaccato (nel periodo in cui egli può risiedere vicino al parente
malato) una pianificazione a regime dell’assistenza necessaria. Pres. Catoni,
Est.Passoni - D.S.A. (avv. bruno) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Avv. Stato).
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.00224/2009 REG.SEN.
N. 00657/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 657 del 2003, proposto da:
De Santis Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bruno, con domicilio
eletto presso Luca Avv. Bruno in L'Aquila, piazza della Repubblica 17;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento di:
DINIEGO TRASFERIMENTO DEFINITIVO PRESSO IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Paolo Passoni e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Alberto De Santis riveste
il grado di Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza in forza al Comando
Regionale Abruzzo, proveniente - a seguito di trasferimento a tempo determinato
- dal comando Regionale Veneto a Venezia.
Con domanda in data 30.9.02 l’esponente chiedeva la conferma definitiva presso
il comando generale Abruzzo di L’Aquila, adducendo a sostegno dell’istanza le
gravi patologie di cui la madre (residente a L’Aquila) è portatrice, assumendo
altresì di essere l’unico parente in grado di far fronte ai bisogni dell’anziana
donna.
Il Comando Generale ha tuttavia respinto tale istanza, ritenendo che alle
esigenze assistenziali nei confronti della madre avrebbe potuto continuare a
sopperire il fratello residente a Rieti e che comunque scopo del trasferimento a
tempo determinato sarebbe stato proprio quello di consentire al congiunto di
organizzare un valido e duraturo intervento assistenziale.
Avverso tale diniego insorge il signor De Santis con il presente ricorso,
lamentando che il provvedimento si porrebbe in insanabile contraddittorietà con
il trasferimento temporaneo già accordato al ricorrente per provvedere
all’assistenza della madre, la cui grave situazione invalidante era stata
pertanto esplicitamente riconosciuta; nel delineato contesto, le affermazioni
della PA militare circa la presunta assenza dei requisiti per ottenere un
trasferimento definitivo si paleserebbero contrarie a logica, trattandosi di
patologie non certo superate ma anzi aggravate dal decorso del tempo. Al
contrario di quanto ipotizzato nel diniego, peraltro, nessun aiuto concreto alla
madre potrebbe tra l’altro dare il di lui fratello, visto che quest’ultimo
risiede con la famiglia a 60 Km di distanza dalla genitrice. In ogni caso non
sarebbero state esternate le effettive motivazioni e le esigenze di servizio che
avrebbero impedito all’amministrazione di stabilizzare il ricorrente nella sede
solo provvisoriamente assegnata, mentre del tutto incongrui sarebbero i richiami
al mancato utilizzo di modulari afferenti alla legge 104/1992, visto che nella
specie il ricorrente medesimo avrebbe chiesto il trasferimento definitivo a
prescindere dai benefici indicati in quella legge.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila,
che ha contrastato le avverse pretese, mentre alla pubblica udienza del 25.2.09
la causa è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non sussiste in primo luogo alcuna insanabile contraddizione fra la (previa)
concessione di un trasferimento provvisorio (per far fronte a situazioni
familiari di congiunti lontani bisognosi di assistenza) ed il successivo diniego
alla stabilizzazione di sede, trattandosi di due provvedimenti che diversamente
incidono sull’organizzazione del lavoro; infatti la destinazione temporanea può
più facilmente coniugarsi con una certa tolleranza nella distribuzione (non
ottimale) del personale, laddove invece il trasferimento definitivo presuppone
verifiche più stabili, non più basate sulla flessibilità e sulle capacità di
momentaneo adattamento degli uffici di provenienza e di destinazione interessati
dal trasferimento stesso.
La concessione della sede in via provvisoria - proprio per il carattere "ad
tempus" del beneficio- non postula del resto alcun obbligo conseguenziale di
stabilizzazione del militare nel nuovo ufficio, anche quando si dimostri la
permanenza delle precarie condizioni di salute del congiunto che avevano
determinato l’esigenza dell’avvicinamento temporaneo; del resto, allorquando -
come nel caso di specie - il militare abbia ab origine allegato una patologia
cronica del parente da assistere, la tesi esposta nel ricorso postulerebbe
addirittura il paradosso di una illegittimità del trasferimento provvisorio (in
luogo di quello da subito definitivo), in quanto misura insufficiente a far
fronte in modo stabile alle importanti esigenze di famiglia che
l’amministrazione avrebbe comunque riconosciuto. Se invece si riconosce (più
correttamente) che l’autorità datoriale non era tenuta a concedere
l’avvicinamento a tempo indeterminato nonostante il carattere cronico della
malattia del congiunto, non si vede perché mai tale presunto obbligo dovrebbe
poi sussistere in scadenza del "dies ad quem" del trasferimento
provvisorio, visto che si ripresentano le medesime condizioni che già allora
avevano escluso la concessione di un beneficio stabile.
Vero è invece che - proprio in presenza di situazioni difficili connesse alla
precaria salute di congiunti lontani - la PA accorda al suo dipendente il
beneficio del trasferimento nei limiti temporali in cui quest’ultimo resta
compatibile con l’interesse pubblico all’ottimale organizzazione degli uffici,
anche al fine di consentire medio tempore al soggetto distaccato (nel periodo in
cui egli può risiedere vicino al parente malato) una pianificazione a regime
dell’assistenza necessaria.
Privo dei dedotti vizi di irrazionalità si manifesta poi il richiamo al fratello
lontano 60 Km., che l’amministrazione ha inserito nella motivazione del diniego
oggetto di impugnativa. Con tale richiamo non si intendeva certo - come invece
affermato dal ricorrente - presupporre una semplicistica assistenza continuativa
dal capoluogo reatino, volendosi invece più razionalmente significare che, a
circa tre quarti d’ora dal luogo di residenza del congiunto da assistere, un
altro fratello può (e deve per legame di sangue) comunque prendersi cura della
madre verificando il suo stato di salute anche attraverso opportuni contatti con
i medici, che la distanza comunque consente.
Riguardo poi al presunto difetto di motivazione del provvedimento negativo, la
PA militare - allorquando si trovi a negare una destinazione richiesta e non già
a disporre un gravoso allontanamento da una sede di servizio gradita - non è
tenuta a dimostrare nel dettaglio organizzatorio le ricadute negative che il
chiesto trasferimento determinerebbe, fermo restando che nel rapporto sui fatti
di causa, depositato agli atti del giudizio, il Comando Generale ha evidenziato
(pag. 6) l’esubero di personale del Comando Regionale Abruzzo (sede
provvisoriamente assegnata al ricorrente) a fronte della rilevante carenza pari
a 166 unità registrata presso il Comando Regionale Veneto (destinazione di
ritorno). Né tali dati sono stati oggetto di contestazione giudiziaria mediante
motivi aggiunti o specifiche memorie difensive.
Infine, in relazione al mancato utilizzo del modulario prescritto per i benefici
della legge 104/1994 (così come segnalato nel preambolo del diniego), è lo
stesso ricorrente a confermare di non aver inteso invocare i benefici previsti
da quella legge, per cui nessuna conseguenza pregiudizievole può esser scaturita
da tale presunta omissione (pregiudizio che viceversa avrebbe potuto delinearsi
ove si fosse dedotta la mera irregolarità formale, a fronte di una pretesa
sostanzialmente riconducibile alla legge 104), fermo restando che
l’amministrazione ha poi comunque motivato il diniego del tutto a prescindere
dal mancato ricorso al modulario-tipo per la normativa sull’assistenza ai
disabili.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
La peculiare e delicata materia del contendere consiglia l’integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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