AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24 marzo 2009, n. 224



LAVORO - PUBBLICO IMPIEGO - Militare - Precarie condizioni di salute di congiunti lontani - Concessione della sede in via provvisoria - Obbligo consequenziale di stabilizzazione nel nuovo ufficio - Esclusione. La concessione della sede in via provvisoria - proprio per il carattere "ad tempus" del beneficio - non postula alcun obbligo consequenziale di stabilizzazione del militare nel nuovo ufficio, anche quando si dimostri la permanenza delle precarie condizioni di salute del congiunto che avevano determinato l’esigenza dell’avvicinamento temporaneo; vero è invece che - proprio in presenza di situazioni difficili connesse alla precaria salute di congiunti lontani - la PA accorda al suo dipendente il beneficio del trasferimento nei limiti temporali in cui quest’ultimo resta compatibile con l’interesse pubblico all’ottimale organizzazione degli uffici, anche al fine di consentire medio tempore al soggetto distaccato (nel periodo in cui egli può risiedere vicino al parente malato) una pianificazione a regime dell’assistenza necessaria. Pres. Catoni, Est.Passoni - D.S.A. (avv. bruno) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 224


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00224/2009 REG.SEN.

N. 00657/2003 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 657 del 2003, proposto da:
De Santis Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bruno, con domicilio eletto presso Luca Avv. Bruno in L'Aquila, piazza della Repubblica 17;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per l'annullamento di:

DINIEGO TRASFERIMENTO DEFINITIVO PRESSO IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

Il signor Alberto De Santis riveste il grado di Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza in forza al Comando Regionale Abruzzo, proveniente - a seguito di trasferimento a tempo determinato - dal comando Regionale Veneto a Venezia.

Con domanda in data 30.9.02 l’esponente chiedeva la conferma definitiva presso il comando generale Abruzzo di L’Aquila, adducendo a sostegno dell’istanza le gravi patologie di cui la madre (residente a L’Aquila) è portatrice, assumendo altresì di essere l’unico parente in grado di far fronte ai bisogni dell’anziana donna.

Il Comando Generale ha tuttavia respinto tale istanza, ritenendo che alle esigenze assistenziali nei confronti della madre avrebbe potuto continuare a sopperire il fratello residente a Rieti e che comunque scopo del trasferimento a tempo determinato sarebbe stato proprio quello di consentire al congiunto di organizzare un valido e duraturo intervento assistenziale.

Avverso tale diniego insorge il signor De Santis con il presente ricorso, lamentando che il provvedimento si porrebbe in insanabile contraddittorietà con il trasferimento temporaneo già accordato al ricorrente per provvedere all’assistenza della madre, la cui grave situazione invalidante era stata pertanto esplicitamente riconosciuta; nel delineato contesto, le affermazioni della PA militare circa la presunta assenza dei requisiti per ottenere un trasferimento definitivo si paleserebbero contrarie a logica, trattandosi di patologie non certo superate ma anzi aggravate dal decorso del tempo. Al contrario di quanto ipotizzato nel diniego, peraltro, nessun aiuto concreto alla madre potrebbe tra l’altro dare il di lui fratello, visto che quest’ultimo risiede con la famiglia a 60 Km di distanza dalla genitrice. In ogni caso non sarebbero state esternate le effettive motivazioni e le esigenze di servizio che avrebbero impedito all’amministrazione di stabilizzare il ricorrente nella sede solo provvisoriamente assegnata, mentre del tutto incongrui sarebbero i richiami al mancato utilizzo di modulari afferenti alla legge 104/1992, visto che nella specie il ricorrente medesimo avrebbe chiesto il trasferimento definitivo a prescindere dai benefici indicati in quella legge.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, che ha contrastato le avverse pretese, mentre alla pubblica udienza del 25.2.09 la causa è stata riservata a sentenza.
 

DIRITTO
 

Il ricorso è infondato.

Non sussiste in primo luogo alcuna insanabile contraddizione fra la (previa) concessione di un trasferimento provvisorio (per far fronte a situazioni familiari di congiunti lontani bisognosi di assistenza) ed il successivo diniego alla stabilizzazione di sede, trattandosi di due provvedimenti che diversamente incidono sull’organizzazione del lavoro; infatti la destinazione temporanea può più facilmente coniugarsi con una certa tolleranza nella distribuzione (non ottimale) del personale, laddove invece il trasferimento definitivo presuppone verifiche più stabili, non più basate sulla flessibilità e sulle capacità di momentaneo adattamento degli uffici di provenienza e di destinazione interessati dal trasferimento stesso.

La concessione della sede in via provvisoria - proprio per il carattere "ad tempus" del beneficio- non postula del resto alcun obbligo conseguenziale di stabilizzazione del militare nel nuovo ufficio, anche quando si dimostri la permanenza delle precarie condizioni di salute del congiunto che avevano determinato l’esigenza dell’avvicinamento temporaneo; del resto, allorquando - come nel caso di specie - il militare abbia ab origine allegato una patologia cronica del parente da assistere, la tesi esposta nel ricorso postulerebbe addirittura il paradosso di una illegittimità del trasferimento provvisorio (in luogo di quello da subito definitivo), in quanto misura insufficiente a far fronte in modo stabile alle importanti esigenze di famiglia che l’amministrazione avrebbe comunque riconosciuto. Se invece si riconosce (più correttamente) che l’autorità datoriale non era tenuta a concedere l’avvicinamento a tempo indeterminato nonostante il carattere cronico della malattia del congiunto, non si vede perché mai tale presunto obbligo dovrebbe poi sussistere in scadenza del "dies ad quem" del trasferimento provvisorio, visto che si ripresentano le medesime condizioni che già allora avevano escluso la concessione di un beneficio stabile.

Vero è invece che - proprio in presenza di situazioni difficili connesse alla precaria salute di congiunti lontani - la PA accorda al suo dipendente il beneficio del trasferimento nei limiti temporali in cui quest’ultimo resta compatibile con l’interesse pubblico all’ottimale organizzazione degli uffici, anche al fine di consentire medio tempore al soggetto distaccato (nel periodo in cui egli può risiedere vicino al parente malato) una pianificazione a regime dell’assistenza necessaria.

Privo dei dedotti vizi di irrazionalità si manifesta poi il richiamo al fratello lontano 60 Km., che l’amministrazione ha inserito nella motivazione del diniego oggetto di impugnativa. Con tale richiamo non si intendeva certo - come invece affermato dal ricorrente - presupporre una semplicistica assistenza continuativa dal capoluogo reatino, volendosi invece più razionalmente significare che, a circa tre quarti d’ora dal luogo di residenza del congiunto da assistere, un altro fratello può (e deve per legame di sangue) comunque prendersi cura della madre verificando il suo stato di salute anche attraverso opportuni contatti con i medici, che la distanza comunque consente.

Riguardo poi al presunto difetto di motivazione del provvedimento negativo, la PA militare - allorquando si trovi a negare una destinazione richiesta e non già a disporre un gravoso allontanamento da una sede di servizio gradita - non è tenuta a dimostrare nel dettaglio organizzatorio le ricadute negative che il chiesto trasferimento determinerebbe, fermo restando che nel rapporto sui fatti di causa, depositato agli atti del giudizio, il Comando Generale ha evidenziato (pag. 6) l’esubero di personale del Comando Regionale Abruzzo (sede provvisoriamente assegnata al ricorrente) a fronte della rilevante carenza pari a 166 unità registrata presso il Comando Regionale Veneto (destinazione di ritorno). Né tali dati sono stati oggetto di contestazione giudiziaria mediante motivi aggiunti o specifiche memorie difensive.

Infine, in relazione al mancato utilizzo del modulario prescritto per i benefici della legge 104/1994 (così come segnalato nel preambolo del diniego), è lo stesso ricorrente a confermare di non aver inteso invocare i benefici previsti da quella legge, per cui nessuna conseguenza pregiudizievole può esser scaturita da tale presunta omissione (pregiudizio che viceversa avrebbe potuto delinearsi ove si fosse dedotta la mera irregolarità formale, a fronte di una pretesa sostanzialmente riconducibile alla legge 104), fermo restando che l’amministrazione ha poi comunque motivato il diniego del tutto a prescindere dal mancato ricorso al modulario-tipo per la normativa sull’assistenza ai disabili.

In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

La peculiare e delicata materia del contendere consiglia l’integrale compensazione delle spese di lite.
 

P.Q.M.
 

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it