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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 2 Aprile 2009, n. 236
URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento funzionale di destinazione d’uso -
Permesso di costruire - Necessità - Esclusione. Il mutamento funzionale
della destinazione d’uso di un fabbricato - da agricolo ad artigianale -, non
comportando una oggettiva modificazione nell’assetto urbanistico ed edilizio, né
incidendo sugli indici di edificabilità, non abbisogna del permesso di
costruire. Pres. f.f. Eliantonio, Est. Speca - V.C. e altri (avv. Albanese) c.
Comune di Luco de Marsi (Avv. Stato).
T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 02/04/2009, n. 236
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00236/2009 REG.SEN.
N. 00461/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 461 del 2005, proposto da:
Venditti Carmine, Venditti Emilia, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Albanese, con domicilio eletto presso Ernesto Avv. Venta in L'Aquila, v.le della
Croce Rossa 237/E (N.I.);
contro
Comune di Luco dei Marsi;
per l'annullamento
del provvedimento in data 26.07.2005 (prot. n. 6667, ingiunzione per la
demolizione di opere di edilizia eseguite in assenza di permesso di costruire,
all. n. 1, notificato il 30.07.2005) con il quale ai ricorrenti è stato ingiunto
di ripristinare l’uso originario del fabbricato oggetto della trasformazione
d’uso da magazzino rimessa prodetti agricoli ad uso artigianale senza opere
edili, e di ogni altro atto prodromico, preparatorio e conseguenziale, ed
occorrendo di quello prot. 5574 del 27.06.2005 (all. 2) con il quale è stata
ordinata l’immediata sospensione dei lavori di trasformazione d’uso
nonché per la condanna
del Comune di Luco dei Marsi, nella persona del Sindaco pro tempore, al
risarcimento dei danni subiti e subendi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/12/2008 il dott. Rolando Speca e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 26.08.2005 la Sig.ra Venditti Emilia assume di
essere proprietaria di un immobile sito in Luco dei Marsi (ubicato come in atti)
costituito da un magazzino di circa 300 mq. con circostante area, riportato,
secondo il Piano Regolatore, nella zona “I: Artigianale - Commerciale -
Direzionale” e, per una piccola parte, nella zona “R: - Fascia di rispetto”.
Espone, poi, la menzionata, di avere denunciato al Comune l’inizio della
attività di trasformazione di destinazione d’uso, senza opere, da locale
magazzino agricolo a locale uso artigianale, ma l’ufficio tecnico del Comune di
Luco dei Marsi ordinava alla ridetta di non effettuare l’intervento oggetto
della D.I.A. in quanto riteneva necessario il rilascio del permesso di
costruire.
L’immobile, dal 20.04.2005, venne ceduto dalla proprietaria al genero Gig.
Venditti Carmine, a titolo di comodato, e questi effettuava la predetta
trasformazione senza alcuna realizzazione di opere edilizie.
A fronte di ciò il Comune di Luco dei Marsi ordinava al Sig. Venditti dapprima
la sospensione dei lavori di trasformazione d’uso del magazzino e,
successivamente, ingiungeva la demolizione delle opere edilizie eseguite in
assenza di permesso di costruire.
Dal che la impugnativa motivata come appresso.
1) Violazione delle norme e dei principi del D.P.R. 380/2001 ed in particolare
di quelli sul permesso di costruire.
Il Comune sostiene che anche nei casi di trasformazione d’uso funzionale di un
immobile, senza opere edili, sia necessario il permesso di costruire e ciò in
quanto la Regione Abruzzo non ha ancora disciplinato quali sono i mutamenti
d’uso soggetti a D.I.A. e quelli soggetti a permesso di costruire.
Si sostiene invece da parte ricorrente che il mutamento di destinazione d’uso
non può essere sottoposto ad alcun preventivo assenso e che, pertanto, il
mutamento di destinazione d’uso funzionale dei singoli edifici è in linea
generale libera.
In effetti nel caso di specie non vi è stata alcuna modificazione dell’assetto
urbanistico edilizio del territorio.
2) Manifesta illogicità ed erroneità del provvedimento amministrativo -
Contraddittorietà della motivazione.
Nel caso di specie non poteva esserci una attività di ripristino da parte degli
istanti in quanto non era stata eseguita alcuna opera edilizia.
Chiedono quindi gli istanti l’annullamento dell’impugnato provvedimento, con
condanna del resistente Comune al risarcimento dei danni; con statuizioni
conseguenziali in ordine a spese, diritti ed onorari.
Il Comune di Luco dei Marsi non si è costituito in giudizio.
Alla Pubblica Udienza del 10 dicembre 2008 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
La impugnativa promossa dai Sigg. Venditti Carmine e Venditti Emilia mira
all’annullamento del provvedimento, del responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Luco dei Marsi, ingiuntivo della demolizione riferita “a
trasformazione d’uso di fabbricato, da agricolo ad artigianale, senza opere
edili”.
Il ricorso merita accoglimento.
In effetti nel caso di specie, per quanto è dato desumere sia dall’impugnato
provvedimento che dalle argomentazioni di parte ricorrente - non smentite dalla
evocata Amministrazione Comunale rimasta incostituita - non vi è stata una
realizzazione di opere né attività edilizia
Si è solamente trattato di una trasformazione, senza opere, dell’uso di un
fabbricato da agricolo ad artigianale; di una trasformazione, cioè, che non ha
comportato una oggettiva modificazione nell’assetto urbanistico ed edilizio né
poteva incidere sugli indici di edificabilità.
Sotto altro profilo, poi, le ragioni motivatorie a supporto del gravato
provvedimento non si appalesano proporzionatamente giustificative di una
demolizione, come quella nella specie disposta.
Il ricorso va dunque accolto; va invece disattesa la richiesta di risarcimento
danni stante la indeterminatezza della stessa ed anche in considerazione della
tempestiva adozione dalla sospensione del provvedimento impugnato, adottata in
sede cautelare.
Quanto alle spese di lite le stesse possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie il
ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10/12/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente FF
Rolando Speca, Consigliere, Estensore
Paolo Passoni, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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