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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 1036
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Giunta comunale o provinciale - Assessore - Revoca
- Motivazione - Discrezionalità dell’organo di governo. Il riferimento al
venir meno dl rapporto fiduciario, nel provvedimento di revoca dell’assessore,
costituisce motivazione adeguata, in ragione del’ampio potere discrezionale di
cui gode l’organo di governo titolare del potere di revoca (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). L’obbligo della motivazione può infatti
senz’altro ritenersi assolto ove l'atto si fondi sulle più ampie valutazioni di
opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o
presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale
(quali i rapporti con l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza
consiliare), sia di carattere particolare (quali la necessità di maggiore
operosità ed efficienza in specifici settori dell’amministrazione locale o
l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e
singolo assessore), senza che occorra specificare i singoli comportamenti
addebitati all’interessato; tanto avuto riguardo alla natura del procedimento,
non tipico sanzionatorio bensì di revoca di un incarico fiduciario,
insindacabile in sede di legittimità - se non sotto profili formali e di
manifesta irragionevolezza od illogicità. Pres. Fiorentino, Est. Lopilato - N.S.
(avv. Bocchinfuso) c. Comune di Cirò Marina (avv. Aloi) - TAR CALABRIA,
Catanzaro, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 1036
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01036/2009 REG.SEN.
N. 00116/2009 REG.RIC..
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 116 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Nevio Siciliani, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bocchinfuso, con
domicilio eletto presso Francesco Bocchinfuso in Catanzaro, via Buccarelli, 4;
contro
Comune di Ciro' Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mario Aloi,
con domicilio eletto presso Peppino Mariano in Catanzaro, piazza Le Pera, 9;
nei confronti di
Mauro Malena;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto sindacale del 7.11.2008, n. 11, notificato in pari data, con il
quale è stata revocata la nomina di assessore comunale al ricorrente, del
decreto sindacale del 24.11.2008, n. 12, avente ad oggetto il conferimento della
nomina assessorile al controinteressato, nonché di ogni altro atto o
provvedimento presupposto, prodromico, connesso, consequenziale o esecutivo, ivi
compresa la deliberazione della seduta del Consiglio Comunale del 18.12.2008,
non ancora pubblicata, avente ad oggetto, tra l’altro comunicazioni del Sindaco
in merito alla ricomposizione della Giunta comunale..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciro' Marina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/07/2009 il dott. Vincenzo Lopilato
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.— Con ricorso regolarmente
notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il decreto del 7 novembre
2008, n. 11, con il quale il Sindaco del Comune di Cirò Marina gli ha revocato,
con decorrenza immediata, l’incarico di assessore comunale e conseguentemente le
deleghe conferite nelle materie e nei servizi riguardanti “Agricoltura-personale
e sanità”. E’ stato, altresì, impugnato il decreto del 24 novembre 2008, n. 12
di nomina del nuovo assessore.
Il ricorrente, dopo avere sottolineato di avere sempre espletato le proprie
funzioni in modo coerente con l’indirizzo politico del governo locale, deduce la
illegittimità del provvedimento di revoca, innanzitutto, per essere lo stesso,
in contrasto con quanto richiesto dagli artt. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 3
della legge n. 241 del 1990, privo di qualunque motivazione.
Si assume, poi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli
artt. 7 e 8 della l. n. 241/90, che impongono l’obbligo della previa
comunicazione di avvio del procedimento: tale obbligo, si sottolinea nel
ricorso, discende dalla natura del procedimento di revoca che è un procedimento
di secondo grado e dalla necessità di arginare l’amplia discrezionalità che
altrimenti caratterizzerebbe il provvedimento di revoca.
1.1.— Si è costituita l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto del
ricorso, in quanto, da un lato, sarebbe sufficiente una motivazione che faccia
riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, dall’altro, in ragione della
natura del provvedimento di revoca, non sarebbe necessaria la previa
comunicazione dell’avvio del procedimento.
2.— Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha, altresì, impugnato la
deliberazione del consiglio comunale del 18 dicembre 2008, n. 12, avente, tra
l’altro, ad oggetto “comunicazioni del Sindaco in merito alla ricomposizione
della giunta comunale”. Si assume la illegittimità anche di tale provvedimento
per mancanza di motivazione.
2.1.— Il Comune ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto
del ricorso per motivi aggiunti, in quanto dalla lettura della deliberazione
impugnata risulterebbe come il Sindaco abbia motivato la revoca con il venire
meno del rapporto di fiducia.
3.— Il ricorso è infondato per i motivi di seguito indicati.
L’art. 46 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede, tra l’altro, che il Sindaco
nomina i componenti della giunta (comma 2) e può «revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio».
E’ questa la norma che attribuisce al Sindaco stesso il potere di interrompere
il rapporto in corso con l’assessore o con gli assessori che fanno parte della
giunta. Si tratta dell’esercizio di un potere amministrativo e non politico
(Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007 n. 209).
Nel caso in esame, le censure hanno ad oggetto a) il difetto di motivazione; b)
la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
3.1.— In relazione alla prima di esse, deve rilevarsi come nel decreto di revoca
non sia indicata alcuna motivazione. Nel comunicare al consiglio comunale
l’avvenuta revoca il sindaco ha sottolineato come la stessa sia stata disposta
per il venire meno del rapporto fiduciario.
Questo Tribunale, in recenti decisioni, aveva ritenuto non adeguata una
motivazione dal tenore analoga a quella in esame (tra le altre, sentenze numero
285 del 16 marzo e numeri 154 e 155 del 17 febbraio 2009). Il Consiglio di Stato
ha ritenuto, invece, sufficiente tale motivazione in ragione dell’ampio potere
discrezionale di cui gode l’organo di governo titolare del potere di revoca (tra
le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). In particolare,
si è affermato che l’obbligo della motivazione può senz’altro “ritenersi assolto
ove la motivazione si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità
politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o presidente della
provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale (quali i rapporti con
l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza consiliare), sia di
carattere particolare (quali la necessità di maggiore operosità ed efficienza in
specifici settori dell’amministrazione locale o l’affievolirsi del rapporto
fiduciario tra il capo dell’amministrazione e singolo assessore), senza che
occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato; tanto
avuto riguardo alla natura del procedimento, non tipico sanzionatorio bensì di
revoca di un incarico fiduciario, insindacabile in sede di legittimità - se non
sotto profili formali e di manifesta irragionevolezza od illogicità – stante
l’anzidetta, ampia discrezionalità spettante al capo del governo locale”
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 280 del 2009, cit.).
Questo Tribunale, intendendosi adeguare all’orientamento seguito dai giudici
d’appello, ritiene adeguata, anche in relazione alla fattispecie in esame, la
motivazione che pone a base dell’interruzione del rapporto in corso il venire
meno del rapporto fiduciario.
3.2.— In relazione alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento, aderendo sempre all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato,
deve rilevarsi come tale comunicazione non sia necessaria in quanto “le
prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento
prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto
ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento
dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un
contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa
in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la
responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune
nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo
operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale” (Consiglio di Stato,
Sez. V, n. 280 del 2009, cit.).
4.— Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
5.— La natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 03/07/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore
Antonio Andolfi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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