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T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 6 Febbraio 2009, n. 122
AMBIENTE - Informazione ambientale - D.Lgs. n. 195/2005 - Nozione -
Esecuzione di un’opera pubblica - Atti e documenti riguardanti il procedimento
di gara - Elaborati progettuali. Il d.lgs. n. 195/2005, nel dare attuazione
alla direttiva n. 2003/4/CE, ha inteso garantire il diritto d'accesso
all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i
termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Ai sensi
degli artt. 2 e 3 l’informazione ambientale riguarda qualsiasi informazione
circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.),
nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che
possono incidere sull’ambiente stesso (TAR Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007 n.
450). Non ogni dato inerente l’ecosistema, peraltro, può costituire oggetto
dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che
l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue
componenti materiali (in questi termini, TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 gennaio
2006 n. 265). Discende da quanto sopra che esulano dall’informazione ambientale
gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo
all’esecuzione di un’opera pubblica. Le relative informazioni, infatti, non
attengono propriamente alla materia ambientale, nel senso sopra delineato (TAR
Abruzzo, Pescara, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450, cit.). Per ragioni analoghe
deve considerarsi non attinente all’oggetto dell’informazione ambientale la
richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti
del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni
attinenti alla tutela ambientale. Sono invece compresi nel concetto di
informazione ambientale gli elaborati progettuali e le relative delibere di
approvazione. Gli elaborati progettuali, infatti, delineando le caratteristiche
dell’opera da eseguire, concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la
tutela dell’ambiente, consentendo di prendere contezza dell’impatto che l’opera
stessa è destinata a sortire sull’ecosistema. Pres. Mastrocola, Est. Iannini -
W.W.F. Onlus (avv. Spinelli) c. Comune di Scalea (avv. Longo) - T.A.R.
CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 6 febbraio 2009, n. 122
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00122/2009 REG.SEN.
N. 01057/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1057/2008, proposto da WWF Italia, ONG - ONLUS, in persona del
Presidente Nazionale e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.
Fabio Spinelli e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
contro
il Comune di Scalea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Fabio Longo ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Traversa VIII
Crotone n. 40, presso lo studio dell’avv. Gianluca Cortese;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’atto di significazione ricevuto in
data 1 luglio 2008, recante domanda di “accesso ai documenti”, ex Decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della Direttiva 2003/4/CEE
concernente l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali) ed ai sensi
della legge n. 108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus
sull’informazione e partecipazione del pubblico in materia di ambiente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scalea;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore nella camera di consiglio
dell’11 dicembre 2008 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori
delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con nota in data 26 giugno 2008 il Presidente del WWF Italia ha inviato al
Comune di Scalea richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi del
d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della Direttiva 2003/4/CEE concernente
l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali) ed ai sensi della legge n.
108 del 2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull’informazione e
partecipazione del pubblico in materia di ambiente, chiedendo di visionare ed
estrarre copia degli atti relativi al procedimento amministrativo relativo alla
realizzazione di porto turistico intorno alla Torre Talao.
Essa, in particolare, ha richiesto di esercitare il diritto di accesso, anche
mediante estrazione di copia, in relazione ai seguenti atti:
- bando di gara di affidamento della progettazione, costruzione e gestione del
porto turistico in località Torre Talao nel Comune di Scalea;
- delibera n. 81 del 16 maggio 2007 relativa alla realizzazione del porto
turistico di Scalea;
- progetto preliminare e delibera di approvazione;
- progetto esecutivo; verbali conferenza di servizi presso la Regione;
- pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del porto
turistico;
- atti relativi alla procedura amministrativa inerente alla realizzazione del
porto in questione.
Essendo spirato il termine di trenta giorni di cui all’art. 3, comma 2, del
d.lgs. n. 195/2005, l’Associazione odierna ricorrente ha adito questo Tribunale,
chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di
Scalea sulla richiesta di accesso e che sia ordinato allo stesso Comune
l’esibizione ed il rilascio degli atti richiesti.
La ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione degli artt. 22, 24 e 25
della legge n.241/ 1990, degli artt. 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 195/2005 e della
legga n. 108/2001.
Si è costituito il Comune di Scalea l’inammissibilità e l’infondatezza delle
pretese avversarie, sottolineando che gli atti richiesti non concernono la
materia ambientale, che non sussiste un generale diritto alla conoscenza di
tutti i documenti riferiti all’attività amministrativa, in quanto l’accesso non
è uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di un
ente pubblico, e che, comunque, l’istanza di accesso non può riguardare gli atti
attinenti al memento procedimentale contrattuale.
Il ricorso è in parte fondato.
Il d.lgs. n. 195/2005, com’è noto, nel dare attuazione alla direttiva 28 gennaio
2003 n. 2003/4/CE, ha inteso garantire il diritto d'accesso all'informazione
ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le
condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio (art. 1, lett. a).
L’art. 3 del decreto prevede che l’autorità pubblica rende disponibile
l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne facci richiesta, senza che
debba dichiarare il proprio interesse. Non si applica, pertanto, il principio di
carattere generale per il quale l’accesso ai documenti amministrativi è
consentito solo allorché esso sia strumentale ad un interesse diretto, concreto
ed attuale. Non è fondata, quindi, l’eccezione sollevata dal Comune di Scalea
riguardo alla mancata motivazione dell’istanza di accesso all’informazione
ambientale, che sarebbe stata motivata solo col ricorso giurisdizionale.
L’art. 2 fornisce una definizione di informazione ambientale, stabilendo che,
per essa, deve intendersi qualsiasi informazione disponibile in forma scritta,
visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
“1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua,
il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone
costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra
questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente,
individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e
le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi - benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate
nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e
gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da
qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).”
L’informazione ambientale, pertanto, riguarda qualsiasi informazione circa lo
stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i
fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono
incidere sull’ambiente stesso (TAR Abruzzo, Pescara, 11 aprile 2007 n. 450).
Non ogni dato inerente l’ecosistema, peraltro, può costituire oggetto
dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che
l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue
componenti materiali (in questi termini, TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 gennaio
2006 n. 265, che ha escluso che l’istituto in questione possa comprendere la
raccolta di informazione riguardanti la manutenzione dei canili ed il
randagismo).
Discende da quanto sopra che esulano dall’informazione ambientale gli atti ed i
documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di
un’opera pubblica. Le relative informazioni, infatti, non attengono propriamente
alla materia ambientale, nel senso sopra delineato (TAR Abruzzo, Pescara,
Pescara, 11 aprile 2007 n. 450, cit.).
Per ragioni analoghe deve considerarsi non attinente all’oggetto
dell’informazione ambientale la richiesta relativa ai pareri e nulla osta
acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i
pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale.
Per le parti indicate la domanda di parte ricorrente deve essere, pertanto,
rigettata.
La stessa va accolta, invece, per la parte concernente la richiesta di accesso
agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, nonché
alla delibera n. 81 del 16 maggio 2007.
Gli elaborati progettuali, infatti, delineando le caratteristiche dell’opera da
eseguire, concernono aspetti che coinvolgono in modo diretto la tutela
dell’ambiente, consentendo di prendere contezza dell’impatto che l’opera stessa
è destinata a sortire sull’ecosistema.
In conclusione, il ricorso va accolto nella parte relativa alla richiesta di
accesso a pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale,
agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, nonché
alla delibera n. 81 del 16 maggio 2007. In conseguenza deve ordinarsi al Comune
di Scalea, in persona del Sindaco in carica, di consentire l’accesso, mediante
visione ed estrazione di copia, agli atti e documenti di cui sopra. Per il resto
il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione
Prima, accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per
l’effetto, ordina al Comune di Scalea, in persona del Sindaco in carica, di
consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti e
documenti indicati nella parte motiva e, per il resto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2008 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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