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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 4 Marzo 2009, n. 242
INQUINAMENTO ACUSTICO - Istruttoria - Accertamenti fonometrici -
Partecipazione dell’interessato. Il soggetto cui si riferisce l’attività di
accertamento fonometrico deve essere posto in grado di partecipare all’attività
stessa, al fine di presentare le proprie osservazioni anche in ordine alla
correttezza delle metodologie di rilevazione usate ed all’attendibilità dei
valori rilevati. Pres. Mastrocola, Est. Iannini - M.s.r.l. (avv. Candreva) c.
Comune di Amantea (avv. Gentile) e altro (n.c.) - T.A.R.
CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 4 Marzo 2009, n. 242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00242/2009 REG.SEN.
N. 00778/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 778/2007, proposto da Marmi Guido Rizzo S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Acri, con
il quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via F. Crispi n. 146, presso
lo studio dell’avv. Brunella Candreva;
contro
il Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Gian Piero Gentile ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via
Raffaelli n. 26, presso lo studio dell’avv. Albero Castagna;
nonché contro
A.R.P.A.CAL., Dipartimento Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 42 del 15 maggio 2007 del Sindaco del Comune di Amantea;
e per la condanna
del Comune di Amantea al risarcimento dei danni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Amantea;
Vista l’ordinanza n. 697 del 13 settembre 2007, con la quale è stata accolta la
domanda cautelare proposta da parte ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2009 il Cons. Giovanni Iannini ed
uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 2 ed il 3 luglio 2007, depositato in successivo 1
agosto, la Marmi Guido Rizzo S.r.l., avente sede in Amantea, ha impugnato
l’ordinanza n. 42 del 15 maggio 2007 con la quale il Sindaco del Comune di
Amantea ha ordinato alla stessa, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre
1995 n. 447, la non utilizzazione di motogru, oggetto di misurazioni
fonometriche da parte dell’ARPACAL, fino a che la stessa non rientri nei limiti
di legge di produzione di rumore.
A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto, innanzi tutto, che
l’ordinanza risulta sottoscritta da soggetto che non riveste la carica di
sindaco e che è diretta nei confronti di soggetto inesistente, vale a dire la la
Marmi Guido Rizzo S.n.c.
La stessa ha rilevato anche la violazione degli artt. 4, 9 e 15 della legge n.
447/95, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché
eccesso di potere per insufficiente istruttoria e carenza di presupposto.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna del Comune al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituito il Comune di Amantea deducendo l’infondatezza del ricorso e
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 697 del 13 settembre 2007 è stata accolta la domanda cautelare
proposta da parte ricorrente.
Le parti hanno prodotto memorie.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
Con nota del 7 maggio 2007 l’Azienda Sanitaria n. 1 di Paola ha comunicato al
Comune di Amantea che da misurazioni fonometriche effettuate dall’ARPACAL presso
un’abitazione, ubicata nella via in cui ha sede la Marmi Rizzo S.r.l., è
risultato che il livello sonoro prodotto dalla fase lavorativa della motogru in
uso da parte della Marmi Guido Rizzo non può ritenersi accettabile, essendo
stati registrati all’interno dell’abitazione stessa, ad infissi aperti, valori
superiori al limite massimo differenziale.
È conseguita l’emissione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995 in
materia di inquinamento acustico, dell’ordinanza con la quale il Sindaco ha
ordinato alla Ditta in questione di non utilizzare la motogru fino a che la
stessa non rientri nei limiti di legge di produzione di rumore.
La Ditta stessa, nel proporre gravame avverso l’ordinanza, ha dedotto, innanzi
tutto, il difetto di indicazione dell’autore dell’atto, non identificabile nel
Sindaco.
La censura è infondata.
Risulta dagli atti che l’ordinanza è stata sottoscritta dal vice sindaco, a
causa dell’impedimento del Sindaco, correlato al rapporto di parentela di questi
con il legale rappresentante della Società.
L’art. 53, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 (TUEL) prevede che il vice
sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo dello
stesso.
La giurisprudenza ha rilevato che l’omessa indicazione del legittimo impedimento
del sindaco o di una delega specifica, o delle sottese motivazioni non
configurano il vizio di incompetenza per la circostanza che il vice sindaco
sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento con una supplenza
generale che si estende a tutti gli atti propri di quest’ultimo (tra le altre,
TAR Abruzzo, L’Aquila, 6 giugno 2007 n. 288).
La stessa ricorrente rileva, inoltre, che l’ordinanza è diretta a soggetto
inesistente, in quanto l’ordine è impartito alla Marmi Guido Rizzo S.n.c.,
anziché alla Marmi Guido Rizzo S.r.l.
La censura non ha alcun fondamento.
Non sussistono dubbi in ordine al fatto che l’ordinanza fosse rivolta alla
Società in questione, che risulta esattamente identificata anche dal punto di
vista della sede. Il fatto che la Società in questione sia stata come
accomandita semplice e non come società a responsabilità limitata non ha alcun
rilievo, giacché ciò che conta è che sussista certezza in ordine al destinatario
del provvedimento.
Con il secondo motivo parte ricorrente rileva che il provvedimento è stato
emesso sulla base di una semplice nota dell’ARPACAL e di imprecisate rilevazioni
fonometriche, effettuate in un arco di tempo non specificato.
L’ordine, peraltro, sarebbe ineseguibile, non essendo specificati i limiti da
rispettare ai fini della riattivazione della motogru.
Il provvedimento, infine, sarebbe stato emesso sulla base di accertamenti
compiuti all’insaputa della ditta interessata, cui non sarebbe stata data alcuna
possibilità di partecipazione. Non sarebbe stata fornita indicazione anche
riguardo ai livelli di rumore rilevati.
Le censure compendiate sono fondate.
Il provvedimento in questione si caratterizza per l’evidente carenza
dell’istruttoria a base dello stesso e della motivazione. Da quanto è dato
evincere dalla documentazione in atti, l’adozione dell’ordine è basata su una
mera comunicazione dell’Azienda Sanitaria, nella quale si dà notizia affatto
generica in ordine ad attività di misurazione fonometrica da parte dell’ARPACAL.
Rimangono totalmente oscuri alcuni dati fondamentali, quali la data di
effettuazione delle rilevazioni, gli strumenti usati ed i risultati ottenuti.
D’altra parte, come rileva il ricorrente, non è dato comprendere come possa
imporsi una riduzione del rumore entro determinati limiti senza neanche
specificare quali siano stati i valori rilevati.
Risulta fondato, infine, l’ulteriore rilievo secondo cui sono state violate le
garanzie di partecipazione all’attività di verificazione. È indubbio, infatti,
che il soggetto cui si riferisce l’attività di accertamento deve essere posto in
grado di partecipare all’attività stessa, al fine di presentare le proprie
osservazioni anche in ordine alla correttezza delle metodologie di rilevazione
usate ed all’attendibilità dei valori rilevati.
In conclusione, il gravame è fondato e deve essere accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato. Restano assorbite le censure non
esaminate.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa è sfornita persino di
qualsiasi indicazione in ordine ai pregiudizi dei quali si richiede ristoro. In
conseguenza essa deve essere rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione
Prima, accoglie, in parte, il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 gennaio 2009 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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