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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 29 aprile 2009, n. 360
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Potere di
annullamento ministeriale - Controllo di legittimità - Motivazione generica e
vaga - Illegittimità. Il potere di annullamento ministeriale di un nulla
osta paesaggistico rilasciato per la realizzazione di un intervento edilizio in
zona vincolata, pur non comportando un riesame complessivo delle valutazioni
tecnico discrezionali compiute dall’ente territoriale competente, tale da
consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una valutazione di merito del
Ministero a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, si
estrinseca in un controllo di legittimità e si estende a tutte le ipotesi
riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente possibilità per il
Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato sull'esercizio delle
funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio (tra le tante Tar
Catanzaro 3.11.2006 n. 1274). Con particolare riferimento all'esercizio del
potere in esame ed alla relativa motivazione, in termini generali va però
ribadito che è illegittimo il provvedimento ministeriale di annullamento di un
nulla osta paesaggistico che rechi una motivazione generica e vaga, valevole per
una serie indefinita di casi (Cds sez. VI 29.1.2002 n. 477). Pres. Mastrocola,
Est. Ruiu - F. s.r.l. (avv. Laria) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali (Avv. Stato) - T.A.R.
CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 29/04/2009, n. 360
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00360/2009 REG.SEN.
N. 01184/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2007, proposto da:
F.A.F.F. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Laria, con domicilio
eletto presso Rosa Maria Laria in Catanzaro, Vico 3^ Gelso Bianco N.12;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le di Catanzaro,
domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Direzione Regionale Beni
Culturali e Paesaggistici Calabria, Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggio Calabria;
per l'annullamento
del decreto n. 32 bis del 26.7.2007,
con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per
la Calabria, ha annullato il provvedimento prot. gen. n. 11315 del 11.6.2007
dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia con cui si autorizzava la
ditta F.A.F.F. Srl a realizzare due fabbricati nel Comune di Ricadi e di ogni
atto preordinato, antecedente, connesso o consequenziale.
Con motivi aggiunti depositati il 15.5.2008
Della nota prot. 722/P del 25.2.2008, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la
Calabria - Cosenza e di ogni altro atto preordinato, antecedente, connesso e
consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/02/2009 il dott. Giovanni Ruiu e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con nota n.10850 del 2.4.2007, la
ricorrente trasmetteva all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per
l'acquisizione del nulla osta paesaggistico ed ambientale, la documentazione
relativa al progetto per la costruzione di 2 fabbricati adibiti ad appartamenti
vacanza da realizzarsi in S.Maria di Ricadi, località Fortino.
Il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale
di Vibo Valentia, con provvedimento del 14.6.2007 rilasciava alla ricorrente il
nulla osta paesaggistico ed ambientale. Detto nulla osta veniva trasmesso
dall’Amministrazione Provinciale, con l’allegata relazione istruttoria e con il
progetto di lottizzazione, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio per la Calabria. Con l’impugnato decreto n. 32 bis del 27.7.2007 la
Soprintendenza annullava l’autorizzazione paesaggistica concessa
dall’Amministrazione Provinciale.
Con ricorso depositato il 20.11.2007 la ricorrente impugnava tale provvedimento
di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, deducendo i
seguenti motivi.
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 del Dlgs 22.1.2004 n.42.
Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta in relazione alla
specifica finalità della procedura in esame; Eccesso di potere per
contraddittorietà e per motivazione errata e carente; Violazione e falsa
applicazione del Dpcm.12.12.2005; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3
comma 1 legge 241/90 per difetto di motivazione ; Violazione dei principi che
presiedono il buon andamento dell’amministrazione; Eccesso di potere per
travisamento dei fatti e dei presupposti; eccesso di potere per difetto di
istruttoria. Violazione delle norme sul giusto procedimento; Eccesso di potere
per incoerenza, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta con precedenti
atti dell’amministrazione. Difetto di istruttoria.
La ricorrente lamenta che la verifica della compatibilità dell’opera con i
valori paesaggistici, ai sensi dell’art. 159 Dlgs 42/2004, sia stata effettuata
con valutazioni esclusivamente di merito, che si sono sovrapposte alla
valutazione dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione, traducendosi
in un inammissibile nuovo sindacato sull’istanza, effettuato senza una
approfondita analisi dei progetti e verifica dello stato dei luoghi.
Il decreto impugnato risulterebbe quindi viziato sia da violazione e falsa
applicazione della norma citata, sia da difetto di istruttoria, non essendosi
proceduto ad alcuna seria, precisa e puntuale verifica della compatibilità
paesaggistica ed ambientale della lottizzazione con i valori paesistici
tutelati.
Con ordinanza n. 884 del 13.12.2007 questo Tribunale accoglieva, ai fini del
riesame, l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 25.2.2008, con nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria -
Cosenza, veniva effettuato il riesame ordinato dal Tribunale.
Con ricorso depositato il 15.5.2008 la ricorrente proponeva ricorso per motivi
aggiunti contro la nota sopracitata.
Si è costituito il Ministero per i Beni e la Attività Culturali, resistendo al
ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 febbraio 2007 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, sotto
l’assorbente profilo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione.
Il potere di annullamento ministeriale di un nulla osta paesaggistico rilasciato
per la realizzazione di un intervento edilizio in zona vincolata, per costante
giurisprudenza di questo Tribunale, pur non comportando un riesame complessivo
delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall’ente territoriale
competente, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una
valutazione di merito del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio
dell'autorizzazione, si estrinseca in un controllo di legittimità e si estende a
tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente
possibilità per il Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato
sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio
(tra le tante Tar Catanzaro 3.11.2006 n. 1274). Con particolare riferimento
all'esercizio del potere in esame ed alla relativa motivazione, in termini
generali va però ribadito che è illegittimo il provvedimento ministeriale di
annullamento di un nulla osta paesaggistico che rechi una motivazione generica e
vaga, valevole per una serie indefinita di casi (Cds sez. VI 29.1.2002 n. 477).
Nel caso in esame, l’impugnato provvedimento di annullamento difetta in maniera
evidente di motivazione e di istruttoria.
In particolare, a fronte della relazione istruttoria che accompagna l’annullato
nulla osta provinciale, la Soprintendenza non ha effettuato in concreto alcuna
valutazione sull’impatto ambientale del piano di lottizzazione, omettendo di
specificare in che modo quest’ultimo (e la relativa
autorizzazione)“determinerebbe un blocco visivamente condizionante lo stato dei
luoghi, già oggetto di trasformazione. Considerato che l’intervento per
composizione dimensionale della realizzazione e scelta tipologica adottata, non
può considerarsi idoneo per la peculiaretà e le caratteristiche dell’ambito in
rapporto alla localizzazione protetta….”. Il provvedimento continua affermando
la necessità di una rielaborazione del progetto e conclude affermando che il
nulla osta provinciale è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della
carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione e violazione di
legge.
In realtà la soprintendenza opera una sostituzione, con formule apodittiche,
delle proprie valutazioni di merito a quelle della Provincia di Vibo Valentia,
senza esaminare in concreto le caratteristiche dell’opera autorizzata.
Il provvedimento di annullamento risulta quindi viziato dalla mancanza
dell’individuazione in concreto dei vizi del nulla osta, non risultando in alcun
modo puntualmente confutate le valutazioni della Provincia sulla conformità al
vincolo paesaggistico dell’opera.
Infatti, la motivazione dell’annullamento pur concretizzandosi in censure
formalmente di legittimità (carenza, contraddittorietà della motivazione e da
violazione di legge), è basata in realtà sulla considerazione, generica e non
sufficientemente motivata, che l’autorizzazione violerebbe l’art. 159 del Dlgs
42/2004, derogando illegittimamente al vincolo paesaggistico, permettendo la
realizzazione di un’opera che trasformerebbe irrimediabilmente il paesaggio
circostante. Si tratta di una motivazione standardizzata potenzialmente valevole
per una serie indefinita di casi, che sostituisce, illegittimamente la
valutazione di merito della soprintendenza a quella dell’ente autorizzatore.
Il ricorso introduttivo è quindi fondato e deve essere accolto, con il
conseguente annullamento del decreto 32 bis del 26.7.2007 della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.
Si può passare ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti.
In sede cautelare questo Tribunale aveva ordinato all’Amministrazione, con
ordinanza del 13.12.2007 n. 884, il riesame del provvedimento di annullamento,
“considerato che la motivazione del provvedimento di annullamento deve essere
rimodulata alla luce della documentazione presentata dalla ricorrente e dello
stesso nulla osta provinciale, con particolare riferimento alla parte relativa
all’impatto delle costruzioni dal punto di vista visivo.”
In realtà la nota 722/P del 25.2.2008 della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria, più che eseguire un riesame
della fattispecie, si configura come una sorta di memoria difensiva ove
l’Amministrazione integra le memorie già depositate, in base ai rilievi
effettuati dal Tar in sede cautelare. La ricorrente ha comunque impugnato tale
nota con ricorso per motivi aggiunti. La nota non ha, in tutta evidenza
carattere provvedimentale, per cui l’impugnazione con motivi aggiunti può essere
riferita solo alla parziale integrazione motivazionale presente nella nota. Il
Collegio non ritiene necessario valutare l’ammissibilità di tale integrazione,
in quanto la nota citata riproduce, sostanzialmente, i vizi della motivazione
originaria. In particolare il vizio di motivazione ed istruttoria viene
riconfermato, in quanto la nota si limita a fare riferimento alla primarietà
rispetto a qualsiasi altro interesse dell’esigenza di rispetto e di
conservazione dei valori ambientali, continuando ad omettere qualsiasi
riferimento specifico all’autorizzazione provinciale ed alla relativa relazione
istruttoria, che vengono citate solo per supportare affermazioni generiche e,
comunque, di merito, relative al mancato inserimento visivo degli edifici
nell’attuale contesto abitativo e alla mancanza di adeguamento del progetto alla
“strutturazione dei luoghi viciniori”. Mancano, ritiene il Collegio, delle
censure puntuali all’autorizzazione provinciale ed alla relazione istruttoria.
In particolare i vizi riscontrati dalla Soprintendenza appaiono basati su una
rilettura “a posteriori” della relazione istruttoria del responsabile del
procedimento, che viene giudicata illegittima in base a valutazioni di merito,
sovrapposte dalla Soprintendenza a quelle dell’ente titolare del potere
autorizzativo. In particolare ciò si evince a pagina 2 della nota citata, dove
si afferma che dalla relazione “non si evincono i necessari adeguamenti di
compenso con la strutturazione dei luoghi viciniori, edificati e non, che
garantisca il completamento delle variazioni di inserimento ambientale nel
contesto”.
Alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio ritiene che l’ordinato riesame
si sia concretizzato in una memoria volta, principalmente, ad affermare che nel
provvedimento originario fosse già presente una motivazione adeguata e ad
esplicarne alcune parti. Conseguentemente, con l’impugnata nota del 25.2.2008
l’Amministrazione non ha eseguito il riesame ordinato dal Tribunale, limitandosi
a specificare ulteriormente le sue difese e replicando comunque i vizi da cui
era affetto l’originario provvedimento di annullamento, con particolare
riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione.
Alla luce di quanto sopra riportato, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e
deve essere accolto con il conseguente annullamento della nota 722/P del
25.2.2008 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per
la Calabria.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento danni
presentata con il ricorso introduttivo, per assoluta genericità.
Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso
introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto
annulla gli atti impugnati.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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