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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 14 Gennaio 2009, n. 19
INFORMAZIONE AMBIENTALE - ACQUA - Analisi dell’acqua potabile - Istanza di
accesso - Artt. 2 e 3 d.lgs. n. 195/2005 - Comune - Obbligo di ostensione.
L’art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 195/2005, precisa che
l’informazione in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno
specifico interesse in capo al richiedente. A sua volta, l’art. 2 dispone che
per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in
forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale
concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, etc.”. Ne consegue l’obbligo, per
il Comune, di esibire le informazioni e i documenti relativi alle analisi
dell’acqua destinata al consumo umano, dei quali sia stata avanzata richiesta
d’accesso. Pres. f.f. Caruso, Est. Burzichelli - C.C. (avv. Nucara) c. Comune di
Reggio Calabria (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. I - 14
gennaio 2009, n. 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00019/2009 REG.SEN.
N. 00511/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 511 del 2008, proposto da:
Consolato Campolo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nucara, con
domicilio eletto presso Francesco Nucara, Avv. in Reggio Calabria, corso
Garibaldi, 468/A;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco, non costituito in
giudizio;
per l’accesso
agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con
specifico riferimento all’utenza idrica del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 il dott. Daniele
Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di aver stipulato un contratto di
somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria (codice n.
9062410) e di aver rilevato che l’acqua che scende dai rubinetti del proprio
appartamento non risulta incolore, né insapore.
Poiché l’art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 31/2001 impone al
Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al
consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal
contatore, il ricorrente ha effettuato richiesta di accesso agli atti relativi
all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento
alla propria utenza idrica.
Non avendo l’Amministrazione provveduto sull’istanza, il ricorrente ha proposto
il presente gravame.
Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito
in giudizio.
Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, sentiti i difensori delle parti,
come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, primo
comma, del decreto legislativo n. 195/2005, il quale precisa che l’informazione
in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno specifico interesse
in capo al richiedente.
Al riguardo va precisato che il precedente art. 2 (“Definizioni”) del decreto
legislativo n. 195/2005 dispone che per “informazione ambientale” si intende
“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo
stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, etc.”.
Ne consegue che il presente ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più
favorevole disciplina di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005
(rispetto alla generale normativa di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990).
Il Tribunale, pertanto, deve ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le
informazioni e i documenti richiesti dall’interessata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €
1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Reggio Calabria di
esibire alla ricorrenti le informazioni e i documenti richiesti;
2) condanna il Comune di Reggio Calabria a rifondere al ricorrente le spese di
giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se
dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008
con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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