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TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 20 maggio 2009, n. 343


ACQUA - Funzionalità o assenza di impianti di depurazione delle acque - Informazione ambientale - Accesso ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 - Puntuale indicazione degli atti richiesti - Necessità - Esclusione - Obbligo, in capo all’amministrazione, di acquisire tutte le notizie. La funzionalità o l’eventuale assenza di impianti di depurazione delle acque può annoverarsi tra le misure incidenti sullo stato dell’acqua o comunque tra le misure finalizzate a proteggere il suddetto elemento e deve, pertanto, considerarsi informazione accessibile in applicazione del d.lgs. n. 195/2005. L’art. 2 di tale normativa chiarisce infatti che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”. Il successivo art. 3 precisa inoltre che l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. E’ poi pacifico che in materia di accesso ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle ed a comunicarle al richiedente (Tar Genova, I, 27 ottobre 2007 n. 1870). Pres. Vitellio, Est. Criscenti - G.V. (avv.ti Messineo e Colella) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 20/05/2009, n. 343
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00343/2009 REG.SEN.
N. 00111/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 111 del 2009, proposto da:
Giuseppe Vitetta, rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Messineo, Fabio Giuseppe Colella, con domicilio eletto presso Fabio Colella Avv. in Reggio Calabria, c.so V . Emanuele III N. 109;

contro

Comune di Reggio di Calabria, non costituito in giudizio

per ottenere

l’accesso alle informazioni sull’esistenza e funzionalità dell’impianto di depurazione afferente le acque reflue provenienti dalla citata utenza a partire dal 1998

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Con istanza del 12 dicembre 2008 VITETTA Giuseppe, premesso di essere titolare dell’utenza idrica ubicata in Via San Sperato, trav. Marcianò, 5 (codice utente n. 3528800) con il Comune di Reggio Calabria, e citata la sentenza della Corte cost. n. 335/08 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, co.1, l. 5 gennaio 1994 n. 36 e dell’art. 155, co. 1, D.l.vo 3 aprile 2006 n.152, nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o siano inattivi, chiedeva al Comune di Reggio Calabria di comunicargli l’esistenza e la funzionalità dell’impianto di depurazione afferente le acque reflue provenienti dalla sua utenza a partire dal 1998 e quanto da lui pagato sino ad oggi per il relativo servizio.

Stante il silenzio serbato dal Comune, il privato, con atto notificato il 10 febbraio 2009 e depositato il 4 marzo 2009, chiedeva al Tar di disporre l’accesso “degli atti relativi alla funzionalità e/o esistenza degli impianti di depurazione del Comune di Reggio Calabria in relazione al periodo intercorrente dall’anno 1998 all’anno 2008 compresi, con specifico riferimento alla propria utenza”.

Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195 precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Nella specie, peraltro, il richiedente - come prima riferito - ha palesato l’interesse sotteso all’acquisizione dell’informazione.

Va anche rammentato che l’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2) e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi”.

Orbene, la funzionalità o l’eventuale assenza di impianti di depurazione delle acque può annoverarsi tra le misure incidenti sullo stato dell’acqua o comunque tra le misure finalizzate a proteggere il suddetto elemento e deve, pertanto, considerarsi informazione accessibile.

Inoltre è pacifico che in materia di accesso ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle ed a comunicarle al richiedente (in termini Tar Genova, I, 27 ottobre 2007 n. 1870).

Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di rendere accessibili le informazioni richieste. Poiché l'informazione ambientale è stata richiesta in forma scritta, a mezzo di esibizione di atti e rilascio di copia, l'autorità pubblica la dovrà mettere a disposizione nei modi richiesti, non ricorrendo le ipotesi eccettuative di cui all’art. 3, co. 4, lett. a) e b), D.l.vo n. 195 cit..

Sussistono giusti motivi, anche considerata la novità della questione da un lato (l’istanza di accesso è appena successiva alla pronuncia n. 335/08 della Corte costituzionale sulle quote per il servizio di depurazione) e la serialità della lite dall’altro (in data odierna sono stati assunti in decisione cinque identici ricorsi), per compensare tra le parti le spese della lite
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente le informazioni richieste con istanza del 12 dicembre 2008, limitatamente alla funzionalità e/o esistenza degli impianti di depurazione del Comune di Reggio Calabria in relazione al periodo intercorrente dall’anno 1998 al 2008 compresi, con specifico riferimento all’utenza del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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