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TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 20 maggio 2009, n. 344


ACQUA - Acqua destinata al consumo umano - Comune - Controlli effettuati ai sensi del d.lgs. n. 31/2001 - Accesso ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 - Informazione ambientale. I controlli che il Comune deve effettuare ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua: deve quindi esserne garantito l’accesso in applicazione del d.lgs. n. 195/2005. L’art. 2 di tale normativa chiarisce infatti che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”. Il successivo art. 3 precisa inoltre che l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune. Pres. Vitellio, Est. Criscenti - D.F. (avv. Nucara) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 20/05/2009, n. 344
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00344/2009 REG.SEN.
N. 00100/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da:
Demetrio Falleti, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara Avv. in Reggio Calabria, Corso Garibaldi, n.468/A

contro

Comune di Reggio di Calabria, non costituito in giudizio

per ottenere

l’accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Reggio Calabria, in relazione al periodo 2002 - 2007, in relazione alla propria utenza

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Con istanza del 13 gennaio 2009 FALLETI Demetrio, premesso di aver stipulato regolare contratto di somministrazione di acqua potabile (codice contratto n. 10003372) con il Comune di Reggio Calabria, chiedeva a quest’ultimo di avere accesso, anche al fine di estrarre copia, agli atti e documenti che indicano i risultati delle analisi dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Comune di Reggio Calabria in relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007, con specifico riferimento alla propria utenza, nonché il documento da cui risulta il punto di adduzione delle tubature facenti capo all’acquedotto comunale che servono la sua unità immobiliare al fine di effettuare un confronto con i dati dell’ASL.

Stante il silenzio serbato dal Comune, il privato, con atto notificato il 20 febbraio 2009, chiedeva al Tar di disporre l’accesso dei risultati delle analisi dell’acqua potabile della rete idrica comunale in relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007.

Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

Ad avviso del Tribunale (vd. già sentenze 14 gennaio 2009 n. 19, 26 gennaio 2009 n. 48, 29 gennaio 2009 n. 68) il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, il quale precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune.

Al riguardo va anche precisato che l’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”.

Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, e più esattamente degli artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili.

Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi richiesti dall’interessato.

Considerata la serialità della lite, le spese possono essere interamente compensate.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente le informazioni richieste con istanza del 13 gennaio 2009, limitatamente ai risultati delle analisi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Desirèe Zonno, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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