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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 20 maggio 2009, n. 344
ACQUA - Acqua destinata al consumo umano - Comune - Controlli effettuati ai
sensi del d.lgs. n. 31/2001 - Accesso ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 -
Informazione ambientale. I controlli che il Comune deve effettuare ai sensi
degli artt. 6 e ss. del D.l.vo 2 febbraio 2001 n. 31, possono annoverarsi tra le
misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua: deve quindi esserne
garantito l’accesso in applicazione del d.lgs. n. 195/2005. L’art. 2 di tale
normativa chiarisce infatti che per “informazione ambientale” si intende
“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli
elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni
altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1)
e 2)”. Il successivo art. 3 precisa inoltre che l'autorità pubblica deve rendere
disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,
senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro,
manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di
somministrazione di acqua potabile con il Comune. Pres. Vitellio, Est. Criscenti
- D.F. (avv. Nucara) c. Comune di Reggio Calabria (n.c.) - T.A.R. CALABRIA,
Reggio Calabria - 20/05/2009, n. 344
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00344/2009 REG.SEN.
N. 00100/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da:
Demetrio Falleti, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara, con
domicilio eletto presso Francesco Nucara Avv. in Reggio Calabria, Corso
Garibaldi, n.468/A
contro
Comune di Reggio di Calabria, non costituito in giudizio
per ottenere
l’accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile della rete idrica
del Comune di Reggio Calabria, in relazione al periodo 2002 - 2007, in relazione
alla propria utenza
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Caterina
Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 13 gennaio 2009
FALLETI Demetrio, premesso di aver stipulato regolare contratto di
somministrazione di acqua potabile (codice contratto n. 10003372) con il Comune
di Reggio Calabria, chiedeva a quest’ultimo di avere accesso, anche al fine di
estrarre copia, agli atti e documenti che indicano i risultati delle analisi
dell’acqua potabile della rete idrica del Comune di Comune di Reggio Calabria in
relazione al periodo intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007, con specifico
riferimento alla propria utenza, nonché il documento da cui risulta il punto di
adduzione delle tubature facenti capo all’acquedotto comunale che servono la sua
unità immobiliare al fine di effettuare un confronto con i dati dell’ASL.
Stante il silenzio serbato dal Comune, il privato, con atto notificato il 20
febbraio 2009, chiedeva al Tar di disporre l’accesso dei risultati delle analisi
dell’acqua potabile della rete idrica comunale in relazione al periodo
intercorrente dall’anno 2002 all’anno 2007.
Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito
in giudizio.
Nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il ricorso è stato chiamato e
trattenuto in decisione.
Ad avviso del Tribunale (vd. già sentenze 14 gennaio 2009 n. 19, 26 gennaio 2009
n. 48, 29 gennaio 2009 n. 68) il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3,
co. 1, D.l.vo 19 agosto 2005 n. 195, il quale precisa che l'autorità pubblica
deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne
faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella
specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato
contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune.
Al riguardo va anche precisato che l’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo
n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in
qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi
dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio … 3)
le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”.
Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.l.vo 2 febbraio
2001 n. 31, e più esattamente degli artt. 6 e segg. (l’art. 5, citato in
ricorso, si occupa, invece, dei cc.dd. valori di parametro), possono annoverarsi
tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi,
accessibili.
Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto,
ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi
richiesti dall’interessato.
Considerata la serialità della lite, le spese possono essere interamente
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria -
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per
l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente le
informazioni richieste con istanza del 13 gennaio 2009, limitatamente ai
risultati delle analisi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009
con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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