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TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 3 novembre 2009, n.818


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Informazione ambientale - Accesso - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 - Oggetto e finalità - Art. 22 L. n. 241/1990 - Rapporti - Controllo diffuso sulla qualità ambientale - Limitazioni all’accesso - Preclusione.
L'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. La medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272).(fattispecie relativa alla richiesta di accesso alla documentazione relativa agli impianti per la depurazione delle acque reflue). Pres. Vitellio, Est. Zonno - U.N.C. (avv. Messineo) c. Comune di Reggio Calabria. TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 3 novembre 2009, n.818


 

 
N. 00818/2009 REG.SEN.
N. 00472/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 472 del 2009, proposto da:
Unione Nazionale Consumatori, Comitato Provinciale di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Messineo, con domicilio eletto presso Reggio Calabria Unione Nazionale Consumatori in Reggio Calabria, via Sant'Anna II Tr. N.1;

contro

Comune di Reggio di Calabria;

per ottenere l’accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs 195/2005, richiesto con istanza pervenuta al Comune il 25.5.09

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con ricorso portato per la notifica il 24.7.09, ricevuto il successivo 27.7.09 e depositato il 21.8.09 (data di deposito anche della relativa istanza di fissazione udienza), l’UNCI (unione nazionale consumatori , comitato provinciale di Reggio Calabria), lamenta la mancata evasione da parte dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria della propria istanza di accesso ex art. 3 d.lgs. n. 195/2005 ricevuta in data 25.5.09, intesa ad ottenere copia, in relazione alle acque reflue (che il ricorso si riferisca a tali tipologie di acque lo si desume da pag 2 rigo 16 del ricorso):

- degli atti e provvedimenti aventi ad oggetto l’ubicazione dei depuratori e/o impianti centralizzati nelle aree servite;

- delle unità di popolazione servita ed elenco delle zone e/o comuni serviti;

- della tipologia di impianti “fanghi attivi, biologico, chimico”;

- della conformità alla legge ambientale D. L.vo n. 152/2006;

- degli atti e/o provvedimenti aventi ad oggetto ad interventi programmati ed a tutti quelli effettuati negli ultimi due anni;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o collegato.

Denuncia la violazione della disciplina speciale in materia di accesso ambientale dettata dagli artt. 1,3,e 7 del D. Lgs n. 195/2005.

L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 21.10. 2009, la causa è stata riservata per la decisione.

Il ricorso è fondato e soggiace alla relativa declaratoria di accoglimento.

L'art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha infatti introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall'art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità:

- l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed

- il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.

Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272).

Ciò posto, non vi è alcun elemento per escludere le informazioni richieste dal novero di quelle ambientali, così come nessuna valutazione in tema di interesse e, conseguentemente di legittimazione attiva, osta all’accoglimento dell’istanza.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della serialità della lite, per compensare tra le parti le spese della lite.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente le informazioni richieste con l’istanza indicata in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Desirèe Zonno, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE                         IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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