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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 25 Febbraio 2009, n. 1062


AMBIENTE - Accesso in materia ambientale - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 - Disciplina speciale rispetto alla L. n.241/90 - Estensione dei soggetti legittimati all’accesso e delle cognizioni accessibili - Controllo diffuso sulla qualità ambientale - Dir. 2003/4/CE - Illegittimità di ogni limitazione della legittimazione a pretendere l’accesso. L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, la norma in commento chiarisce che le informazioni ambientali spettano a <chiunque> le richieda, senza necessità, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente (Cfr. TAR Lazio III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272). Ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. Pres. ed Est. Onorato - R. s.a.s. (avv. Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.V - 25 febbraio 2009, n. 1062
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01062/2009 REG.SEN.
N. 00470/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 470 del 2009, proposto da:
Re.Pa. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso Lorenzo Bruno Molinaro in Napoli, Segreteria T.A.R.;


contro


Comune di Serrara Fontana;

nei confronti di

Michael Francis Iacono, Arianna Polito;

Per l’annullamento della nota 10 dicembre 2008, contenente il rigetto della domanda di accesso ai documenti prodotta dalla parte ricorrente, e per l’accertamento del diritto di quest’ultima di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati nella domanda concernenti gli interventi edilizi realizzati sul suolo di proprietà dei sigg.ri Iacono Michael Francis e Polito Arianna,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO


1-La parte ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune intimato di accedere alla cartella relativa alle autorizzazioni oconcessioni (anche in sanatoria) ovvero ai provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei controinteressati, relativamente agli immobili di proprietà di quest’ultimi, posti nella medesima zona ove sorge l’Hotel Sant’Angelo di cui l’istante è proprietaria.

A tale domanda il Comune ha risposto negativamente escludendo che la parte ricorrente sia in <possesso di un interesse concreto a fondamento della necessità di tutelare la propria posizione soggettiva>.

Di qui il ricorso in esame che risulta fondato.

2-La richiesta risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile.

Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la parte ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che l’istante è proprietaria di un albergo ricadente nella medesima zona..

E’, pertanto, del tutto evidente che la parte ricorrente, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell’ <interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso>, che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un <interesse personale e concreto>), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

Ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è che la parte ricorrente possiede immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo titolare dell’interesse a che nell’ambito della stessa l’edificazione sia conforme alla normativa vigente.

A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, il particolare riferimento alla materia della tutela ambientale anch’essa specificatamente invocata dalla parte ricorrente nella sua domanda.

L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 (emanato per dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), infatti, ha introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, la norma in commento chiarisce che le informazioni ambientali spettano a <chiunque> le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.

Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.

Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente (Cfr. TAR Lazio III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272).

Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità.

3-Nè l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).

Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.

Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.

Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).

4-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>.

Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).

5-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il provvedimento di reiezione.

Per l'effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso a suo tempo depositata .

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto:

a)-annulla la nota indicata in epigrafe;
b)- ordina al Comune di Serrara Fontana di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso

Condanna il Comune di Serrara Fontana al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1.000 (mille).

Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico dell’Amministrazione che ha dato origine alla controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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