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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 25 Febbraio 2009, n. 1062
AMBIENTE - Accesso in materia ambientale - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 -
Disciplina speciale rispetto alla L. n.241/90 - Estensione dei soggetti
legittimati all’accesso e delle cognizioni accessibili - Controllo diffuso sulla
qualità ambientale - Dir. 2003/4/CE - Illegittimità di ogni limitazione della
legittimazione a pretendere l’accesso. L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n.
195, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale,
che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per
due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso
ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, la norma
in commento chiarisce che le informazioni ambientali spettano a <chiunque> le
richieda, senza necessità, di dimostrare un suo particolare e qualificato
interesse. Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il
contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che
implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice
delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più
ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente
circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle
informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le
finalità della direttiva 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, a garantire
la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo
diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare,
realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale
dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed
esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente (Cfr. TAR Lazio
III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272). Ogni indebita limitazione della legittimazione
a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa
sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. Pres. ed
Est. Onorato - R. s.a.s. (avv. Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (n.c.) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.V - 25 febbraio 2009, n. 1062
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01062/2009 REG.SEN.
N. 00470/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 470 del 2009, proposto da:
Re.Pa. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con
domicilio eletto presso Lorenzo Bruno Molinaro in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Serrara Fontana;
nei confronti di
Michael Francis Iacono, Arianna Polito;
Per l’annullamento della nota 10 dicembre 2008, contenente il rigetto della
domanda di accesso ai documenti prodotta dalla parte ricorrente, e per
l’accertamento del diritto di quest’ultima di prendere visione ed estrarre copia
degli atti indicati nella domanda concernenti gli interventi edilizi realizzati
sul suolo di proprietà dei sigg.ri Iacono Michael Francis e Polito Arianna,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Antonio
Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1-La parte ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune intimato di accedere alla
cartella relativa alle autorizzazioni oconcessioni (anche in sanatoria) ovvero
ai provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei controinteressati,
relativamente agli immobili di proprietà di quest’ultimi, posti nella medesima
zona ove sorge l’Hotel Sant’Angelo di cui l’istante è proprietaria.
A tale domanda il Comune ha risposto negativamente escludendo che la parte
ricorrente sia in <possesso di un interesse concreto a fondamento della
necessità di tutelare la propria posizione soggettiva>.
Di qui il ricorso in esame che risulta fondato.
2-La richiesta risulta sufficientemente circostanziata e facilmente
comprensibile.
Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse
giuridicamente qualificato che ha indotto la parte ricorrente a proporre la
domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che l’istante è
proprietaria di un albergo ricadente nella medesima zona..
E’, pertanto, del tutto evidente che la parte ricorrente, essendone titolare, ha
agito quale portatrice di quell’ <interesse diretto, concreto ed attuale
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è stato chiesto l'accesso>, che l'art. 22 L. n. 241/90, anche
nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e
coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un
<interesse personale e concreto>), prevede quale presupposto per la
legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
Ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è che la parte ricorrente possiede
immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo titolare
dell’interesse a che nell’ambito della stessa l’edificazione sia conforme alla
normativa vigente.
A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, il particolare
riferimento alla materia della tutela ambientale anch’essa specificatamente
invocata dalla parte ricorrente nella sua domanda.
L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 (emanato per dare attuazione alla
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale),
infatti, ha introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39
(abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale
di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale
prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero
dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni
accessibili.
Sotto il primo profilo, la norma in commento chiarisce che le informazioni
ambientali spettano a <chiunque> le richieda, senza necessità, in deroga alla
disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un
suo particolare e qualificato interesse.
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle
notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche
un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle
comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia
di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta
ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione.
Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali
risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva
comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza
sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità
ambientale.
Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata
eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo,
soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni
sullo stato dell'ambiente (Cfr. TAR Lazio III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272).
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia
ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via
ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni
ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia
dalla sua finalità.
3-Nè l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da
valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela
l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante
giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione
giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S.
sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione
circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02;
T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).
Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti
richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento
amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni
rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.
Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili
dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere
ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle
modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V
n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).
4-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla
riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve,
comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici>.
Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la
documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d.
<supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli
riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n.
241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva
(Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).
5-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di
accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il provvedimento di
reiezione.
Per l'effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla parte
ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di
riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta
con l'istanza di accesso a suo tempo depositata .
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione
Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto:
a)-annulla la nota indicata in epigrafe;
b)- ordina al Comune di Serrara Fontana di consentire alla parte ricorrente di
prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e
dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di
accesso
Condanna il Comune di Serrara Fontana al pagamento in favore della parte
ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre
competenze, sono liquidate in complessivi € 1.000 (mille).
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto
carico dell’Amministrazione che ha dato origine alla controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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