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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 27 Febbraio 2009, n. 1139
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Laghi - Art. 142, c. 1, lett. b) d.lgs. n.
42/2004 - Estensione della tutela - Laghi artificiali - Rientrano - Origine
geologica o umana - Irrilevanza - Preventiva verifica dell’esistenza di un lago
- Stagni e laghi effimeri. La tutela dell’interesse paesaggistico ex art.
142, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004 è stato ricondotta dal Legislatore non
solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo
la letteratura scientifica, siano qualificabili come “laghi”, quindi anche a
quelli artificiali. Con il che deve escludersi che una classificazione
rapportata all’evento, geologico o meno, responsabile della formazione possa di
per sé introdurre una diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo, ben
potendo quest’ultimo interessare anche un “lago artificiale” quale prodotto
dell’attività umana di modifica del territorio (nella specie: riempimento di una
cava dismessa). Una simile ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il
preliminare riscontro dell’esistenza di un “lago”: aspetto questo ancor più
rilevante in tema di possibile configurabilità di un “lago artificiale”
suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da quanto potrà avvenire,
ad esempio, per uno stagno o per un cd. “lago effimero”, riconducibili
geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa profondità,
costituite da acque meteoriche. Pres. Speranza, Est. Scudeller - I. s.r.l. (avv.
Soprano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento (Avv. Stato). T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 27 febbraio 2009, n.1139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01139/2009 REG.SEN.
N. 02590/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2590 dell’anno 2008, proposto dalla I.M.A.T. S.r.l. - Italian
Maritime Academy Technologies, con sede in Napoli, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Mario
Mattioli, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, domiciliata in
Napoli, alla via G. Melisurgo, n. 4;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura dello Stato;
comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
n.c.;
per l’annullamento, previa sospensiva
a) del decreto del Sopraintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di
Caserta e Benevento del 29.01.2008, successivamente notificato, con il quale è
stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla
I.M.A.T. S.r.l. in data 4.12.2007, dal Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata
del Comune di Castel Volturno; b) ove necessario e per quanto di ragione, della
predetta autorizzazione paesaggistica del 4.12.2007, nonché del parere, da
questa presupposto, reso dalla Commissione per i Beni Ambientali, Paesaggistici,
Storici e Culturali del Comune di Castel Volturno con verbale n. 6 del
15.11.2007 e del pedissequo atto dirigenziale di recepimento; c) di tutti gli
atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi;
per la condanna delle Autorità ministeriali intimate al risarcimento dei danni
prodotti alla società ricorrente per effetto dell’adozione dell’impugnato
decreto del 29.1.2008, da quantificarsi in corso di causa, anche tenendo conto
degli ingenti costi sostenuti dalla I.M.A.T. per la realizzazione
dell’intervento in contestazione e pari.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Beni Attività Culturali,
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26/01/2009 il dott. Santino Scudeller
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 La ricorrente, con atto notificato il 23 aprile 2008, depositato il 7 maggio
2008, espone:
[a] di aver acquistato, in comune di Castel Volturno, un fondo avente superficie
pari a mq. 85.472 circa, per realizzare un centro di formazione ed addestramento
di ufficiali di marina;
[b] che su detto fondo insiste uno specchio di acqua originato per cause
naturali costituente una cava abusiva, sì come certificato dalle ordinanze del
Presidente della G.R. - di sospensione della coltivazione e di irrogazione della
sanzione amministrativa ex articolo 28 della L.R. 54/1985 - e dalla scheda di
rilevamento del commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e
Tutela delle Acque;
[c] che ha presentato richiesta di permesso a costruire di un complesso edilizio
composto da tre fabbricati da destinare ad attività formativa, alla produzione
di beni e servizi ed allo svolgimento delle connesse attività di ricerca,
complesso localizzato all’esterno della fascia di rispetto (150 metri) dalla
sponda del fiume Volturno e dimensionato - per come attestato dal responsabile
del competente ufficio comunale - nel rispetto della normativa urbanistica
regionale applicabile;
[d] che il Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata del comune di Castel Volturno
ha rilasciato, previo avviso della competente commissione edilizia integrata,
autorizzazione paesaggistica del 4.12.2007 di seguito annullata con decreto del
Sopraintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropolo-gico delle Province di Caserta e Benevento
del 29.01.2008.
1.1 Ciò posto impugna tutti gli atti in epigrafe indicati, deducendo: violazione
e falsa ap-plicazione degli articoli 134, 142, 143 e 146 del D. Lgs. 22.01.2004,
n. 42 - violazione dell’articolo 42 della Costituzione - carenza di potere -
eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti -
violazione dell’articolo 97 della Costituzione - difetto di istruttoria e
sviamento - incompetenza - violazione e falsa applicazione degli articoli 146 e
159 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 - violazione e falsa applicazione degli
articoli 12 e ss. Del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, 4 della L.R. 20.03.1982, n. 17,
44 della L.R. 22.12.2004, n. 16 - difetto di istruttoria ed illogicità -
violazione dell’articolo 7 e ss. della L. 7.08.1990, n. 241 - violazione del
giusto proce-dimento.
2 La ricorrente ha poi versato documentazione (20 maggio 2008) e memoria
conclusiva (2 ottobre 2008).
3 L’Avvocatura dello Stato si è costituita con atto di stile depositato il 20
maggio 2008; ha quindi versato (2 ottobre 2008) succinta relazione
dell’amministrazione.
4 Con ordinanza n. 771 del 6 novembre 2008 la Sezione ha disposto incombenti per
l’acquisizione di copia:
[a] della documentazione, ivi inclusa la cd. relazione paesaggistica, prodotta
dalla ricorrente ed esaminata dalle competenti autorità comunali correlata alla
valutazione del profilo implicato dai provvedimenti qui impugnati;
[b] della documentazione nella quale si è sostanziato l’esame istruttorio
compiuto dalla sopraintendenza, sì come indicato nel decreto di annullamento;
[c] di attestazione, adeguatamente certificata, del dirigente del competente
ufficio comunale relativa alla comunicazione, alla I.M.A.T. S.r.l., della nota
prot. n. 51982 del 4.12.2007 di trasmissione alla sopraintendenza, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della documentazione per il
prescritto riesame;
[d] di ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.
4.1 Il comune di Castel Volturno e la Sopraintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
delle Province di Caserta e Benevento hanno depositato documentazione
rispettivamente in data 16 e 24 dicembre 2008.
5 La ricorrente, con memoria notificata in data 14/15 gennaio 2009 - depositata
il successivo 20 -, ha ulteriormente argomentato le originarie censure.
6 Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2009, il ricorso è stato chiamato e, dopo
la discussione, è stato introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La I.M.A.T. S.r.l. - Italian Maritime Academy Technologies - impugna
l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica adottata in sede delegata e la
stessa autorizzazione in quanto ritenuta non dovuta. A sostegno della proposta
domanda ha dedotto che: [a] i provvedimenti impugnati ed in particolare
l’annullamento tutorio, sarebbero illegittimi ricadendo il progettato intervento
in area non vincolata, sia perché non vi è alcun atto istitutivo del vincolo,
sia perchè non si è in presenza di un lago originato da cause naturali, ma di un
riempimento con acqua di una cava dismessa e a suo tempo abusivamente coltivata,
quindi non sussimibile nell’articolo 142, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42; [b] la tutela di cui all’articolo 142 citato non
riguarderebbe poi i laghi artificiali, sempre che detta cava rientri tra questi
ultimi, il che renderebbe anche irrilevante il richiamo allo stato attuale della
stessa; nello specifico il richiamato ripopolamento sarebbe contrastato dalla
perizia in atti, nel mentre la valutazione stessa poi si collocherebbe oltre
l’ambito considerato dal comune ai fini della tutela paesaggistica ed
integrerebbe, illegittimamente, un’indebita considerazione dei profili
urbanistici; [c] non sarebbe stata infine recapitata la nota comunale di
trasmissione dell’autorizzazione alla sopraintendenza, con conseguente
violazione delle garanzie partecipative, secondo quanto richiesto dall’articolo
159 del D. Lgs. menzionato. Siffatte argomentazioni sono state ulteriormente
illustrate con memoria, anche notificata, correlata alla documentazione
acquisita ad esito dei disposti incombenti.
2 Ai fini dell’esame della proposta domanda, occorre preliminarmente rilevare
come il conseguimento dell’autorizzazione paesistica, preordinata all’esecuzione
dell’intervento edilizio, origina da un procedimento unico ed unitario, nel
quale confluisce la preliminare valutazione dell’autorità delegata o sub -
delegata valutazione che, ove favorevole, implica il necessario coinvolgimento,
nei tempi e con l’osservanza delle prescritte garanzie, dell’autorità statale
deputata al riesame dei contenuti dell’autorizzazione. Con il che vuole
significarsi che nella vicenda, non si può procedere ad una preliminare ed
isolata valutazione dell’autorizzazione rilasciata dal comune, ritenuta come
detto non dovuta, in quanto appunto, ai fini della sussistenza del vincolo prima
e della sua corretta gestione poi, occorre necessariamente riferirsi agli esiti
delle valutazioni compiute in tutte le fasi del procedimento implicato.
3 Come anticipato, la tesi della ricorrente si fonda sull’assunto
dell’inesistenza di un vincolo, sia perché mancherebbe l’atto istitutivo, sia
perché detta cava non sarebbe collocabile nella nozione di cui all’articolo 142,
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per tale norma “1. Sono
in ogni modo di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo: b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati
sui laghi;”. Dalla riprodotta disposizione si ricava che oggetto della tutela è
il “lago” ed “i territori contermini”; pertanto l’individuazione dell’esistenza
o meno del primo costituisce operazione logicamente preliminare per la
delimitazione oggettiva di un vincolo, imposto ope legis, riferibile ad una
dimensione e/o elemento geograficamente unitario e paesisticamente connotato.
Ciò posto, deve essere evidenziato che l’uso della generica locuzione (laghi)
depone per la possibile rilevanza, ai fini de quibus, di ogni bene che
rappresenti le caratteristiche proprie della particolare unità geografica, come
tale individuabile, a prescindere dalla sua origine. In altri termini ed a
migliore specificazione, appare ragionevole ritenere che la tutela
dell’interesse paesaggistico sia stato dal Legislatore ricondotto, non solo ai
“laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo la
letteratura scientifica siano qualificabili, appunto, come “laghi”, quindi anche
a quelle riconducibili alla nozione di “laghi artificiali”. Con il che deve
escludersi ad avviso del Collegio che una classificazione rapportata all’evento,
geologico o meno, responsabile della formazione possa di per sé introdurre una
diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo, ben potendo quest’ultimo
interessare non solo un “lago naturale”, ma anche un “lago artificiale” quale
prodotto dell’attività umana di modifica del territorio. Ciò detto, una simile
ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il preliminare riscontro
dell’esistenza di un “lago” e tanto alla stregua, in via esemplificativa,
dell’accertamento dei caratteri idrografici dello specchio acqueo interessato,
aspetto questo ancor più rilevante in tema di possibile configurabilità di un
“lago artificiale” suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da
quanto potrà avvenire, ad esempio, per uno stagno o per un cd. “lago effimero”,
riconducibili geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa
profondità, costituite da acque meteoriche.
4 Siffatte indicazioni vanno ora recuperate alla vicenda in esame nella quale
riveste particolare importanza, anche ai fini della verifica dell’esistenza
delle condizioni di annullabilità degli atti impugnati, la ricostruzione, alla
luce degli atti acquisiti in sede istruttoria, degli accertamenti effettuati. In
via preliminare ed in disparte quanto su indicato, occorre rimarcare che
l’assunto della ricorrente sull’inconfigurabilità, nel caso, di un “lago” riposa
su una relazione di parte che non può essere favorevolmente valutata in quanto
fondata su un testo normativo non pertinente (allegato 1 al D. Lgs. 152 del 11
maggio 1999) e che in ogni caso presuppone che sia già stata risolta la
questione principale relativa, appunto, all’esistenza o meno di un bene
vincolato e quindi da tutelare. La stessa ha poi prodotto la scheda, compilata
ai sensi dell’articolo 11 OPCM 3100/2000 e dell’Ordinanza Commissariale 220/2002
dal Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle
Acque, di rilevamento di una “cava a fossa” descritta a pagina 9 come “lago o
stagno”. Dalla documentazione prodotta dal comune ed in special modo dai pareri
espressi dall’apposita commissione, non emerge alcuna indicazione sul tema. Ad
analoghe conclusioni si perviene esaminando quanto prodotto dall’autorità
statale, perchè: [a] la relazione preliminare istruttoria reca solo una sommaria
descrizione del tipo di intervento progettato; [b] la relazione - nota prot. n.
26269 del 10 dicembre 2008 - predisposta in prossimità dell’udienza di
trattazione, dopo aver richiamato che negli atti stessi di parte si fa più volte
riferimento alla nozione di “lago”, evidenzia con riferimento a quest’ultimo
che: (*) “Le sue dimensioni (vedere: allegato 2) sono tali da giustificare l’uso
del termine “lago”; (*) “lo “specchio d’acqua” è da ritenersi “oramai
naturalizzato” ( … ), esso è da ritenersi sottoposto al dettato dell’art. 142,
comma 1, lettera b)”.
5 Dalla riproduzione degli elementi acquisiti si ricava che l’amministrazione
non ha compiuto alcuna indagine in esito alla configurabilità di un bene come
tale assoggettabile a tutela nei termini di cui alla norma indicata e per come
interpretata. Sul punto ed in via preliminare, l’indefettibilità della fase
istruttoria presupposta e la conseguente verificabilità di essa, escludono che,
nel caso, possa esser accordato decisivo rilievo alle espressioni rinvenibili
nella documentazione a corredo dell’istanza di permesso a costruire. Per altro
verso, la stessa ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno del proprio
assunto che, pur se inerente ad altri aspetti, offre comunque un elemento atto a
contrastare l’indimostrata affermazione dell’esistenza di un lago quindi di un
bene soggetto a tutela. In conclusione può affermarsi che gli esiti contestati
si fondano su valutazioni non precedute da un’adeguata e completa istruttoria e
che quanto successivamente rappresentato non è parimenti in grado di supportare
motivatamente gli stessi. Il che ha poi evidente ed ulteriore rilievo quanto al
potere giurisdizionale qui implicato perché, a fronte di un’attività
discrezionale, il giudice può non accedere alla richiesta caducazione solo ove
“l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”. Ora se può
affermarsi, da un lato, la connotazione discrezionale del potere di controllo di
legittimità dell’autorizzazione e, dall’altro, l’inidoneità ai fini che
interessano della documentazione in atti, da tanto emerge la rilevanza e la
fondatezza anche della dedotta violazione dell’articolo 159 del D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, non essendo stata acquisita, ad esito della richiamata
ordinanza istruttoria, la certificazione attestante l’invio ricettizio alla
I.M.A.T. della nota di trasmissione della documentazione alla sopraintendenza,
adempimento imposto e valido ai fini della comunicazione dell’avvio
dell’ulteriore fase procedimentale.
6 Il ricorso va quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento
di ogni altra doglianza. Va invece respinta la contestuale domanda risarcitoria
perché genericamente dedotta, non argomentata e comunque non provata in tutti i
suoi elementi costitutivi. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la
soccombenza per quanto in dispositivo indicato e liquidato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione Ottava -
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto della
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento.
Condanna la Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e
Benevento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €
1.500,00 (millecinquecento,00); compensa nei confronti del comune di Castel
Volturno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2009 con
l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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