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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 27 febbraio 2009, n.1169
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione materiale - Nozione - Interventi di
costruzione integranti lottizzazione abusiva - Recinzioni e picchettamenti non
precari - Stravolgimento dell’assetto del territorio - Realizzazione di una
strada. La condotta lottizzatoria c.d. materiale può essere integrata da
opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscano alla zona una
articolazione apprezzabile in termini di trasformazione edilizia e che
conferiscano ai terreni l'attitudine ad accogliere insediamenti non consentiti o
non programmati. Pertanto, qualunque intervento o costruzione, ivi comprese le
recinzioni o i picchettamenti purché non precari, possono presentare siffatta
idoneità a stravolgere l'assetto del territorio rendendone impraticabile la
programmazione, anche quando non siano stati completati o si trovino in una fase
iniziale. Sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un
mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di
trasformazione urbanistica soggetta ad autorizzazione comunale, tanto più
qualora essa mal si concili con la destinazione dei terreni e sia finalizzata a
fornire un accesso a singoli lotti costituenti lottizzazione abusiva ai sensi
dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 10
novembre 2006, n. 9458; T.a.r Lazio Latina 6.02.2002 n. 68; . C.d.S. sez. IV 8
maggio 2003 n. 2445). Pres. d’Alessandro, Est. Maiello - C.G. e altri (avv.
Lipani) c. Comune di Afragola (avv.ti Balsamo ed Errichiello). T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez.II - 27 febbraio 2009, n.1169
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01169/2009 REG.SEN.
N. 04404/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4404 del 2007, proposto da:
Cerbone Giovanna, Anna Laezza, rappresentate e difese dall'avv. Alessandro
Lipani ed elettivamente domiciliate presso il medesimo difensore in Napoli, alla
via Ponte di Tappia, 47;
B) sui motivi aggiunti proposti, in data 31.7.2007, dalle medesime ricorrenti,
come sopra costituite;
contro
Comune di Afragola, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Balsamo e Giuseppe
Errichiello ed selettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria
T.A.R.;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso principale:
- del provvedimento di cui alla nota prot.llo n. 2237/AT del 15/05/2007 recante
il diniego del permesso di costruire in sanatoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la
relazione istruttoria prot.llo 1326/AT del 20.3.2007 ed il provvedimento di cui
alla nota prot.llo 1369/A.T. del 21.3.2007;
b) quanto ai motivi aggiunti:
- dell’ordinanza n. 170 del 29.5.2007, con la quale è stata ordinata, ai sensi
dell’art. 30 del d.p.r. 380/2001, la sospensione delle opere, nonché il divieto
di disporre dei suoli e delle opere realizzate;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la
nota dirigenziale n. 150AT del 10.1.2007 e la relazione di sopralluogo del
23.11.2006.
Visto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Umberto Maiello e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno sito in Afragola, al corso
Meridionale, località “murillo”, censito in catasto al fol. 1 p.lla 398.
Con d.i.a. del 27.3.2006 comunicava l’inizio dei lavori di recinzione del
suddetto lotto, che però venivano, prima, sospesi e, poi, definitivamente
inibiti dal Comune di Afragola.
La ricorrente attivava, quindi, il procedimento di accertamento di conformità ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del d.p.r. 380/2001, ma la domanda di
sanatoria delle opere realizzate - consistenti in un muro di recinzione alto tre
metri in tre lati ed in un metro nel rimanente lato - veniva respinta in quanto
l’intervento edilizio si poneva in contrasto con le norme di attuazione del
P.R.G. che, per le zone “C” (di espansione residenziale), imponevano il previo
varo di un piano attuativo.
Nel provvedimento di diniego veniva, altresì, evidenziato che gli abusi in
contestazione avevano riguardato n. 4 lotti, a servizio dei quali risultava
realizzata anche una strada.
Avverso il precitato atto, con il ricorso principale (in epigrafe sub A), la
ricorrente ha dedotto che le opere realizzate, di per se stesse espressione
dello ius excludendi omnes alios, sarebbero, comunque, compatibili con le
previsioni del locale regime urbanistico.
Con successiva determina dirigenziale, n. 170 del 29.5.2007, il Comune di
Afragola ha contestato alla ricorrente la partecipazione ad una lottizzazione
abusiva che si assume realizzata unitamente ai proprietari di altri dieci lotti.
Anche tale provvedimento è stato attratto nel fuoco della contestazione attorea
mediante l’articolazione delle seguenti aggiuntive censure (in epigrafe sub B):
1) la mancanza di puntuali repliche alle osservazioni prodotte nel corso del
procedimento avrebbe vanificato le garanzie procedimentali la cui puntuale cura
è, invece, imposta dalla legge n. 241/1990;
2) mancherebbe una pregnante motivazione sugli elementi indiziari valorizzati
per inferire l’esistenza di un disegno di lottizzazione;
3) anche a cagione delle lacune evidenziate al punto 2), risulterebbero
accostate situazioni tra loro eterogenee, non potendosi, invece, obliterare la
mancanza sui suoli della ricorrente di significative opere abusive;
4) il lotto di proprietà della ricorrente trarrebbe origine da un frazionamento
effettuato in esecuzione di una divisione ereditaria;
Si è costituito in giudizio il Comune di Afragola, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
All’udienza del 29.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e, pertanto, va
respinto.
Giusta quanto anticipato in premessa, la controversia sottoposta all’attenzione
del Collegio verte essenzialmente sulla legittimità delle misure repressive
adottate dal Comune di Afragola a fronte dell’abusiva lottizzazione di una vasta
area di territorio sita nel tenimento del predetto Ente in località Murillo.
A tali conclusioni la predetta Amministrazione è giunta valorizzando, in una
visione di insieme, le trasformazioni edilizie rilevate nella suddetta zona e,
segnatamente, una strada a servizio di tutte le suddette unità immobiliari,
recinzioni di consistente portata, nonché su alcuni lotti (diversi da quelli di
proprietà della ricorrente), costruzioni abusive.
Vale sul punto evidenziare che tutti i precitati interventi sono da considerarsi
abusivi in quanto le norme di attuazione del locale P.R.G., per la zona in
questione (zona “C” espansione residenziale), peraltro, pacificamente priva di
urbanizzazione, imponevano il previo varo di un piano attuativo, la cui mancanza
valeva ad inibire qualsivoglia intervento edilizio.
Tanto è a dirsi anche per le contestate recinzioni che restano parimenti
soggette, ogni qualvolta realizzino (com’è nel caso di specie) una significativa
trasformazione del territorio, all’effetto conformativo rinveniente
dall’esercizio del potere di pianificazione urbanistica (che ben può prevederne
dimensioni e forma), cui segue il rilascio del prescritto titolo abilitativo.
Acclarato ciò, il problema che il Collegio è chiamato ad affrontare è
essenzialmente quello di verificare se l'attività edilizia complessivamente
posta in essere nell’intera zona di riferimento costituisca mera edificazione
illecita ovvero lottizzazione abusiva.
Com’è noto, l'art. 30, comma 1, del TU n. 380/01, che riproduce l'art. 18 della
legge n. 47 del 1985, fornisce una duplice definizione della lottizzazione
abusiva dei terreni, ricollegando la stessa:
1. ad una attività materiale: "quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali, o regionali, o senza la prescritta
autorizzazione;
2. ad una attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio".
Orbene, vale, anzitutto, osservare che, ai fini in questione, non può accordarsi
rilievo concludente al dato formale del frazionamento dell’area con successivo
accrescimento del numero dei soggetti proprietari, cui pure fa riferimento il
provvedimento impugnato: la disposizione sopra richiamata espressamente prevede,
invero, che assumano valenza neutra rispetto alla lottizzazione cd. cartolare le
vicende proprietarie derivanti da atti di donazione fra coniugi e parenti in
linea retta ovvero da divisioni ereditarie ( cfr. art. 30 del d.p.r. 380/2001).
Nel caso di specie è pur vero che i singoli lotti di terreno sono conseguenza
del frazionamento di una particella di maggior consistenza (126), ma tale
suddivisione trova la sua genesi giustappunto in una divisione ereditaria.
Ciò nondimeno, dalla piana lettura del provvedimento impugnato si evince che il
Comune, attraverso la disposta sospensione dei lavori, ha inteso sanzionare
anche una lottizzazione materiale eseguita attraverso la concreta trasformazione
dei suoli.
Occorre allora verificare se, come sostenuto nell’atto gravato, ci troviamo di
fronte ad una lottizzazione abusiva materiale.
Sotto tale profilo occorre indubbiamente rilevare che l’attività di vigilanza
sul territorio svolta dal Comune di Afragola ha consentito di accertare
l’esecuzione, in loco, di opere edili non autorizzate.
In particolare, sui lotti di terreno di proprietà della ricorrente sono state
realizzate delle recinzioni di consistenza alquanto insolita: si tratta di muri
in cemento armato sormontati da reti metalliche, ciascuna delle quali di altezza
pari a tre metri in tre lati ed in un metro nel rimanente lato. I lotti finitimi
risultano parimenti delimitati con opere edili e sulla relativa area di sedime
sono stati realizzati anche ulteriori manufatti abusivi.
L’intera area di riferimento, frazionata in ben 11 lotti, risulta poi servita da
una comune strada d’accesso.
Orbene, a giudizio del Collegio, una lettura d’insieme delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, che tale territorio ha subito, consente di superare la
dimensione prettamente edilizia dei singoli illeciti consumati dai vari
proprietari per approdare ad un più vasto ed incisivo fenomeno di sostanziale
stravolgimento del territorio, effettuato a danno dell’ordinaria programmazione
urbanistica riservata al Comune.
Nella suddetta ottica non può, infatti, sfuggire come gli interventi, ad oggi,
realizzati, per effetto della predisposizione dei terreni e di minime dotazioni
infrastrutturali, siano idonei a conferire alla zona de qua, sia pure a livello
embrionale, un proprio assetto urbanistico che vale, da subito e senza attendere
il prescritto piano urbanistico, ad accogliere insediamenti edilizi (in parte
anche realizzati), ad oggi, non consentiti.
In tal modo, risulta conclamata la lesione al bene interesse a presidio del
quale si pone la sanzione in argomento e che è costituito dalla tutela del
potere di pianificazione urbanistica e, con esso, della primaria esigenza di
preservare l’assetto urbanistico-edilizio del territorio da interventi di
privati realizzati al di fuori di una corretta programmazione e pianificazione.
Di contro, non appare dirimente la consistenza delle opere di trasformazione del
territorio concretamente eseguite: perché possa configurarsi una lottizzazione
materiale, è sufficiente la esecuzione di opere le quali, pur se nella fase
iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di
trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno in contrasto con le norme
vigenti.
La condotta lottizzatoria c.d. materiale può essere integrata da opere edilizie
o da opere di urbanizzazione che conferiscano alla zona una articolazione
apprezzabile in termini di trasformazione edilizia e che conferiscano ai terreni
l'attitudine ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati.
Pertanto, qualunque intervento o costruzione, ivi comprese le recinzioni o i
picchettamenti purché non precari, possono presentare siffatta idoneità a
stravolgere l'assetto del territorio rendendone impraticabile la programmazione,
anche quando non siano stati completati o si trovino in una fase iniziale.
Sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un mutamento del
precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione
urbanistica soggetta ad autorizzazione comunale, tanto più qualora essa mal si
concili con la destinazione dei terreni e sia finalizzata a fornire un accesso a
singoli lotti costituenti lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 18 l. 28
febbraio 1985 n. 47 (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 10 novembre 2006, n.
9458; T.a.r Lazio Latina 6.02.2002 n. 68; . C.d.S. sez. IV 8 maggio 2003 n.
2445).
Del pari non assume rilievo la circostanza che sui lotti di terreno di proprietà
della ricorrente non risultano edificati (in aggiunta alle sopra descritte opere
di recinzione) altri manufatti: tale prospettiva d’indagine non è condivisibile
perché indulge in una valutazione atomistica degli elementi sintomatici che
compongono il quadro indiziario posto a fondamento dell’atto impugnato.
Di contro, è proprio la peculiare connotazione ontologica della fattispecie di
illecito in esame - che riflette per definizione una dimensione super
individuale del campo d’indagine, inevitabilmente coincidente con porzioni di
territorio non circoscritte al singolo lotto di terreno - ad imporre una diversa
metodica euristica che privilegia una visione d’insieme delle aree contermini,
ove, com’è nella specie, confluenti in un ambito reso, ancorchè in via di fatto,
urbanisticamente unitario.
E sotto tale profilo appare rilevante la valenza funzionale della (abusiva)
strada di collegamento che, in quanto realizzata a beneficio dell’intero
comparto, pone i lotti in questione in un rapporto di vicendevole interazione,
sicchè deve ritenersi condivisibile l’impostazione metodologica privilegiata dal
Comune di Afragola di assegnare rilievo indiziario anche alle opere realizzate
sui lotti contigui.
Ed in tale diversa prospettiva non può non rilevarsi la rilevanza delle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie complessivamente realizzate che -
espropriando il Comune del potere di pianificazione del territorio - valgono a
conferire all'area un proprio assetto territoriale, contraddistinto dalla
presenza di impianti di interesse privato (lotti di terreno delimitati da opere
di recinzione ed in parte già interessati da insediamenti edili) e di interesse
collettivo (id est strada di accesso), di tale numero e qualità da far ritenere
oramai esistente una nuova maglia di tessuto urbano.
A fronte di quanto finora evidenziato vanno considerate recessive le residue
osservazioni censoree afferenti alla presunta violazione delle garanzie di
partecipazione procedimentale ovvero all’insufficienza dell’istruttoria e della
motivazione: le deduzioni rese dalla parte ricorrente in sede procedimentale,
rispetto alla fattispecie di lottizzazione materiale in contestazione, appaiono,
infatti, riduttivamente incentrate sulla sola sanabilità delle opere (di
recinzione) realizzate sul lotto di proprietà attorea e, pertanto, risultano
ampiamente assorbite e superate dalla ampia motivazione in cui impinge il
provvedimento impugnato, espressione - come già evidenziato - di una visione di
insieme delle trasformazioni urbanistico/edilizie che hanno riguardato una più
vasta area del territorio comunale.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese processuali restano governate dal principio di soccombenza e, per
l’effetto, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del Comune di
Afragola, della somma di € 1.000 (mille).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate
complessivamente in € 1.000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Umberto Maiello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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