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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 9 Marzo 2009, n. 1331
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Istanza -
Legale dell’interessato - Sottoscrizione congiunta o procura speciale -
Allegazione - Necessità - Imputabilità della richiesta di accesso - Verifica
dell’interesse concreto. La domanda di accesso deve essere avanzata dalla
parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in
tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza
della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato
od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta
dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116). Tali
requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini
dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali
relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario
chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica
della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima. In assenza
di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso
è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla
stessa equiparati un obbligo di provvedere. Pres. ed Est. Onorato - I.s.r.l.
(avv.ti Roselli e Balato) c. Ufficio Scolastico Regionale di Napoli e altro
(Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.V - 9 marzo 2009, n. 1331
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.01331/2009 REG.SEN.
N. 00586/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 586 del 2009, proposto da:
Icaro Impresa Sociale S.r.l.Scuola Materna Paritaria Des Anglais, rappresentato
e difeso dagli avv. Nicola Roselli, Luca Balato, con domicilio eletto presso
Nicola Roselli in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Ufficio Scolastico Regionale di Napoli; Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata
per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento del provvedimento tacito di diniego opposto dall’
amministrazione intimata alla domanda di accesso ai documenti 27 novembre 2008 e
per la condanna dell’ amministrazione stessa all’esibizione ed al rilascio di
copia degli atti richiesti,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 il dott. Antonio
Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto l’ istanza di ostensione documentale
non è stata sottoscritta dal rappresentante legale della Società ricorrente
bensì dal suo difensore, senza tuttavia essere accompagnata dal mandato
conferito al legale, sì da doversi ritenere priva di valore.
Infatti, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale, fondato sul dato
normativo, la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha
interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve
essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da
parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico
professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in
termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116).
Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini
dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali
relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario
chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica
della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.
In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza
di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai
soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso
(come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’avv. Prozzo è
espressamente indicato come rappresentante della Società istante..
Né può ritenersi che la ASL fosse tenuta a richiedere l’ integrazione dell’
istanza, invitando il legale a presentare l’apposita procura, in quanto tale
procedura è riservata ai soli “soggetti interessati”, che, al momento della
presentazione della domanda, non abbiano prodotto tutta la documentazione
necessaria (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25/9/2006, n. 1950,
con riferimento alla previsione dell’art. 4 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352, che
peraltro è del tutto analoga al nuovo art. 6 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184).
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso descritto in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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