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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1721
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Divieto di
installazione su tutto il centro abitato - Illegittimità. Il divieto di
istallazione delle stazioni radio base in tutto il centro abitato - in quanto
criterio generico ed eterogeneo (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 3452/2006) - è
illegittimo. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - N. s.p.a. (avv. Belvini) c.
Comune di Orta di Atella e altro (n.c.)
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1721
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.01721/2009 REG.SEN.
N. 04878/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2008, proposto da:
Nokia Siemens Network s.p.a., rappresentata e difesa, per mandato a margine
dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Gennaro Belvini, con domicilio
presso la segreteria del giudice adito;
contro
il Comune di Orta di Atella (Ce), in persona del suo Sindaco p.t. e (contro) il
Responsabile del Settore Urbanistica del medesimo Comune, n.c.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 1090 del 5 giugno 2008, che respinge la richiesta di
autorizzazione per la realizzazione di un impianto tecnologico (stazione radio
base) di telefonia mobile;
- della relazione istruttoria del 30 aprile 2008, prot. n. 9013;
- della delibera di Consiglio comunale n. 34 del 13 settembre 2008, recante
modifiche al regolamento comunale in materia di apparecchiature
elettromagnetiche per la telefonia mobile;
- della delibera di Giunta municipale n. 159 del 11 agosto 2005 con la quale si
propone al Consiglio di “proibire ogni insediamento di antenne ed
apparecchiature elettromagnetiche all’interno del perimetro urbano e, comunque,
in tutte le zone interessate da insediamenti urbanistici…..”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli
atti e le relazioni richiamate nell’atto impugnato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il dott. Arcangelo
Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 14 settembre 2008 e depositato il
successivo giorno 29 dello stesso mese, Nokia Siemens Network s.p.a. ha
impugnato, in una agli atti presupposti e connessi, innanzi indicati, il
provvedimento prot. n. 1090 del 5 giugno 2008, cui tramite il Responsabile del
settore urbanistica del Comune di Orta di Atella (Ce) ha rigettato l’istanza di
autorizzazione da essa (Nokia Siemens Network) presentata per la realizzazione
di una stazione radio base per la telefonia mobile su di un’area ubicata alla
via San Donato, n. 61, del territorio cittadino. Ragione del diniego “il mancato
versamento dei diritti istruttori, la mancata presentazione della cartellina
edilizia”, in una al fatto che “inoltre, l’intervento è in contrasto con il
Piano comunale per la tutela dai campi elettromagnetici, ovvero ricade entro il
perimetro urbano”.
2- Nella prospettazione attorea siffatta determinazione è affetta da violazioni
di legge (d.l.vo 259 del 2003; l. 241 del 1990) e da eccesso di potere sotto più
profili.
In primo luogo, non sarebbe stato preceduto né da avviso di avvio del
procedimento, né da previa comunicazione del diniego, quali imposti dall’art. 7
e ss. della legge sul procedimento n. 241 del 1990; di poi, le prescrizioni
regolamentari che, nell’intimato Comune di Orta di Atella, precludono
l’installazione degli impianti di che trattasi all’interno del perimetro urbano
sono già state annullate da questa Sezione con sentenza n. 16557/2007; la
normativa di settore non prevede il deposito di alcuna “cartellina edilizia”;
infine, ma “per solo scrupolo difensivo” ad esser censurati sono tutta una serie
di articoli del regolamento di cui il Comune si è datato in subjecta materia.
3- Il Comune di Orta di Atella, pur ritualmente intimato, non si è costituito in
giudizio.
4- Con ordinanza collegiale n. 2789 del 29 ottobre 2008 la Sezione ha concesso
ingresso all’invocata misura cautelare disponendo, per l’effetto, la sospensione
dell’efficacia del provvedimento impugnato e, in parte qua, del presupposto
Regolamento nella considerazione “che le doglianze attoree si appalesano fondate
alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza in subjecta materia
(cfr., in particolare, la pronuncia di questa stessa Sezione n. 16557 del 5
dicembre 2007, che si è occupata proprio del regolamento anche qui oggi
denunciato)”.
5- Orbene, non resta al Collegio che rendere definitive in questa sede le
statuizione rese nella sede interinale.
5a- Ed invero anche nella presente fattispecie, che vede in evidenza le medesime
previsioni già ritenute illegittime dalla Sezione con la ricordata pronuncia,
deve concludersi in primo luogo che “come da giurisprudenza ormai consolidata, è
illegittimo il divieto di istallazione delle stazioni radio base in tutto il
centro abitato; infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “è consentito
alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la propria competenza, introdurre
criteri localizzativi degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile ciò
nell'ambito della funzione di definizione degli “obiettivi di qualità”
consistenti nei criteri localizzativi di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) ed
all'art. 8 commi 1 lett. e) e 6 legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36, ma che non
è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione. In altre parole sono
“criteri localizzativi “legittimi (ancorché espressi in negativo) i divieti di
installazione su “specifici” edifici (su ospedali, case di cura e di riposo,
scuole e asili nido); sono “limitazioni alla localizzazione”, perciò vietate,
previsioni recanti criteri distanziali “generici ed eterogenei”, quali la
prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli
impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di
lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio
degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al
culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della
legislazione sui beni storico-artistici o individuali come edifici di pregio
storico - architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi
attrezzate ed impianti sportivi” (Consiglio di Stato, VI, n. 3452/2006); orbene,
se i criteri distanziali generici ed eterogenei sono da ritenersi limiti alla
localizzazione non consentiti, a maggior ragione tale dovrà essere considerato
il divieto generalizzato di istallazione nell’intero centro abitato; giova
inoltre ricordare che è stato lo stesso Comune a precisare, nel regolamento, di
aver adottato tali misure per prevenire danni ai cittadini, e la tutela della
salute rientra nell'esclusiva competenza dello Stato, non potendosi concepire
una tutela differenziata del bene salute da Comune a Comune” (Tar Campania,
questa sezione settima, sentenza n. 16557 del 5 dicembre 2007).
5b- E deve poi estendersi l’accoglimento anche alle doglianze rivolte alle
restanti ragioni indicate dall’amministrazione come ostative, posto che fra i
possibili ulteriori adempimenti imponibili - ad ammettersi che una lettura
coordinata della normativa speciale consenta di imporne di diversi rispetto a
quelli specificamente dalla stessa indicati - non vi è comunque spazio per
richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni
regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie: ovvero, per ottenere il
rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio
attività sempre in campo edilizio (titoli distinti che, per consolidato
orientamento della giurisprudenza, non possono essere richiesti nelle
fattispecie di cui ci si sta occupando), né per imporre oneri esclusi dall’art.
93 del Codice delle telecomunicazioni che, per l’appunto, pone il divieto di
imporre nuovi oneri “che non siano stabiliti dalla legge”, fra i quali, quindi,
non appaiono potersi fa ricadere “diritti istruttori” non meglio specificati.
6- In definitiva, il ricorso va accolto con quanto ne consegue: ossia con
l’annullamento del provvedimento n. 1090 del 5 giugno 2008 e dell’allegata
relazione istruttoria, senza necessità di reiterare il già disposto annullamento
delle previsioni regolamentari a monte, poiché, per la parte che anche qui
interessa, già disposto.
Quanto alle spese di giudizio può comunque disporsene la compensazione, avuto
conto di alcuni profili della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione settima, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, nei sensi e per quanto innanzi
precisato, annulla l’impugnato provvedimento n. 1090 del 5 giugno 2008 e
l’allegata relazione istruttoria.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Francesco Guerriero, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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