AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1732


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di telefonia cellulare - Regione Campania - Nulla osta dell’ARPAC - Attivazione dell’impianto - Livelli di campo elettromagnetici preesistenti. In materia di installazione di impianti di telefonia cellulare, il nulla osta dell’Arpac non deve precedere il rilascio del titolo, ma solo l’attivazione dell’impianto ("ex multis", Tar Campania, sez. settima, 12.3.2008, n. 1888); le rilevazioni e le valutazioni dell’Agenzia regionale di protezione ambientale vanno operate e riferite ai livelli di campo elettromagnetici preesistenti nell’area interessata, avendo compiuto conto del sovraffollamento di onde radio. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di S. Paolo Bel Sito (avv. Biancardi). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 3 Aprile 2009, n. 1732
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1732/2009 REG.SEN.
N. 02929/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Settima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2008, proposto da:
Associazione Club 2001, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cantabene, Teresa Capasso, con domicilio eletto presso Antonio Cantabene in Napoli, via S. Carlo, 16;

contro

Ministero Comunicazioni Ispettorato Territoriale Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Percopo, con domicilio eletto presso Giuliano Percopo in Napoli, via Diaz 11 Avv.Ra Stato;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti prot. nn. 000423; 000424; 000426; 000427; 000428; 000429; 0004331; 0004332; 0004334; 0004355, 0004356; 0004357; 0004358; 0004359; 0004361; 0004362; 0004364; 0004365; 0004366; 0004367; 0004369; 0004370, tutti adottati in data 17.03.08, con cui è stata rigettata l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 27 co. 1 l. 112/04

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Comunicazioni Ispettorato Territoriale Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso iscritto al n. 2929 dell’anno 2008, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere titolare dell’emittente radiofonica locale Radio T.R.A.S. 2000; e che tale attività viene esercitata, senza soluzione di continuità, in forza di concessione rilasciata dal 1994; di aver presentato, nel 2003, istanza di verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 1 co. 2 ter l. 66/2001, ed il Ministero confermava la sussistenza dei predetti requisiti;

- che, entrata in vigore la l. 112/2004, la ricorrente presentava istanza di sanatoria per 23 microimpianti trasmettitori; tuttavia, a distanza di ben quattro anni, il Ministero rigettava l’istanza.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 23.04.2008, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1250/2008.

All’udienza del 22.01.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.


DIRITTO


La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) lesione dell’affidamento ingenerato nella ricorrente, atteso che sono decorsi ben quattro anni dalla presentazione della domanda; 2) carenza di motivazione; 3) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, e violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

L’Avvocatura dello Stato, in memoria depositata il 06.08.08, eccepiva che i siti denunziati dalla ricorrente sono stati periodicamente ispezionati dal personale del Ministero, sicché è impossibile che siano stati esercitati per dieci anni consecutivi.

In memoria depositata in data 09.01.09, la ricorrente ribadiva la lesione dell’affidamento ingenerato, atteso il decorso di ben quattro anni dalla presentazione della domanda all’adozione del provvedimento impugnato; la violazione della l. 241/90; sosteneva la non veridicità dell’affermazione dell’Amministrazione, secondo cui i siti denunziati dalla ricorrente sono stati periodicamente ispezionati dal personale del Ministero, sicché è impossibile che siano stati esercitati per dieci anni consecutivi; la carenza di motivazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

Come già più volte stabilito da questo Tribunale (cfr., Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 18604 e ss. del 7.11.2005; n. 19560 e ss. del 25.11.2005), il ricorso è fondato, atteso che, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, l’Amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, prima di emettere l’atto di diniego è tenuta a comunicare i motivi ostativi, sì da permettere all’istante di presentare le sue osservazioni.

Né sussistono i presupposti per poter fare applicazione del disposto dell'art. 21 octies della l. n. 241/1990, introdotto coevamente all'art. 10 bis soprariportato, non essendo stato dimostrato nemmeno in questa sede che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere diverso contenuto.

In particolare, l’Amministrazione sostiene i siti denunziati dalla ricorrente sono stati periodicamente ispezionati dal personale del Ministero, sicché è impossibile che siano stati esercitati per dieci anni consecutivi; ma l’assunto è contestato da parte ricorrente, come si evince dalla memoria depositata in data 09.01.09, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto allegare documentazione attestante almeno alcune delle ispezioni che si assumono essere state effettuate nel lasso di tempo preso in considerazione.

Sussistono tuttavia, attesa la natura formale del motivo accolto e la possibilità che l’Amministrazione confermi il provvedimento con il medesimo contenuto, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2929 dell’anno 2008 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Guerriero, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it