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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 6 aprile 2009, n. 1769


RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Responsabilità del proprietario - Addebitabilità della violazione a titolo di dolo o colpa - Culpa in vigilando - Sufficienza - Esclusione. Dall’art. 192 d.lgs. n. 152/06 (che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97), in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile, fermo restando che, al fine dell’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti, non è sufficiente una generica culpa in vigilando. (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935). Pres. f.f. ed Est. Pannone - I.P. (avv. Biamonte) c. Comune di Castello di Cisterna (avv. Della Corte). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 06/04/2009, n. 1769
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01769/2009 REG.SEN.
N. 02730/2008 REG.RIC.
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2008, proposto da:
Iossa Palma, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biamonte, con domicilio eletto in Napoli, via Duomo, n. 348;
 

contro
 

Comune di Castello di Cisterna, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Della Corte, con domicilio eletto in Napoli, via dei Cimbri, 23 presso lo studio dell’avv. Maria Romano;
 

per l'annullamento
 

dell’ordinanza sindacale del 26 novembre 2007, n. 75 recante l’ordine di caratterizzazione, classificazione, messa in sicurezza, prelievo e smaltimento dei rifiuti abusivamente sversati da terzi ignoti sul fondo di proprietà della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Cisterna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

La sezione ritiene fondata la censura con cui parte ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata.

Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile. Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo al ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in vigilando” (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935).

Per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto indicato in epigrafe.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Andrea Pannone, Presidente FF, Estensore

Paolo Carpentieri, Consigliere

Vincenzo Cernese, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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