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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 6 aprile 2009, n. 1769
RIFIUTI - Abbandono e deposito incontrollato - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 -
Responsabilità del proprietario - Addebitabilità della violazione a titolo di
dolo o colpa - Culpa in vigilando - Sufficienza - Esclusione.
Dall’art. 192 d.lgs. n. 152/06 (che ha riprodotto le disposizioni previste
nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97), in materia di abbandono e deposito incontrollato
di rifiuti, risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di
diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a
titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile, fermo
restando che, al fine dell’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti,
non è sufficiente una generica culpa in vigilando. (C.d.S. Sezione V, 8
marzo 2005, n. 935). Pres. f.f. ed Est. Pannone - I.P. (avv. Biamonte) c. Comune
di Castello di Cisterna (avv. Della Corte).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 06/04/2009, n. 1769
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01769/2009 REG.SEN.
N. 02730/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2008, proposto da:
Iossa Palma, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Biamonte, con domicilio
eletto in Napoli, via Duomo, n. 348;
contro
Comune di Castello di Cisterna,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Della Corte, con domicilio eletto in
Napoli, via dei Cimbri, 23 presso lo studio dell’avv. Maria Romano;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale del 26
novembre 2007, n. 75 recante l’ordine di caratterizzazione, classificazione,
messa in sicurezza, prelievo e smaltimento dei rifiuti abusivamente sversati da
terzi ignoti sul fondo di proprietà della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Cisterna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. Andrea Pannone e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sezione ritiene fondata la
censura con cui parte ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato
per violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 in quanto non sarebbero dimostrati
i profili di dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione
dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro
diritto di godimento sull’area interessata.
Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le
disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola
il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla
rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del
proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone
l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in
essere dal responsabile. Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti,
in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo al
ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti
fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in
vigilando” (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935).
Per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento,
nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente
annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla l’atto indicato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF, Estensore
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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