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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 Aprile 2009, n. 1889
RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Ordinanze commissariali - Competenza -
TAR Lazio - Trasferimento del ricorso nella sede competente - Riproposizione del
ricorso. A tenore della normativa di cui all’art. 3, cc. 2 bis. ter e
quater del D.L. n. 245/2005, (aggiunti dalla legge di conversione n.
21/2006), passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale, le controversie
in materia di ordinanze commissariali nelle situazioni di emergenza sono
attribuite alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio - Sede di Roma: le
richiamate disposizioni sono applicabili anche ai processi in corso sulla base
del mero rilievo d’ufficio da parte del giudice; ai fini del trasferimento della
controversia nella sede competente, non può essere utilizzato l’ordinario
meccanismo previsto per l’ipotesi di incompetenza territoriale, ostandovi il
testuale enunciato del comma 2-quater, che contempla la possibilità per la parte
interessata di “riproporre il ricorso”. Pres. Guida, Est. Dell’Olio - Provincia
di Caserta (avv. Lamberti) c. Commissario di Governo per l’emergenza Rifiuti,
Bonifiche, Tutela delle Acque nella Regione Campania e altri (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I- 09/04/2009, n. 1889
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01889/2009 REG.SEN.
N. 04040/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4040 del 2003, proposto da:
PROVINCIA DI CASERTA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Lamberti, con il
quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10;
contro
- COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI, BONIFICHE, TUTELA DELLE ACQUE
NELLA REGIONE CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’AMBIENTE, tutti rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono
domiciliati per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;
- COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA, non costituito in giudizio;
nei confronti di
FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita
con la Babcock Kommunal GMBH, la BBP Environment GMBH, la Evo Oberhausen AG e la
Impregilo S.p.A., nonché di FIBE S.p.A., entrambe rappresentate e difese dagli
Avv.ti Ennio Magrì, Massimo Ambroselli e Fabrizio Magrì, presso i quali sono
elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Carducci n. 19;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 26 del 27 gennaio 2003 del Commissario di Governo per
l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella Regione Campania
delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive, con la quale si dispone “di
approvare le integrazioni progettuali presentate dalla FIBE CAMPANIA S.p.A.,
quale Affidatario del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per le province di
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, e relativo all’impianto di produzione di
energia mediante termovalorizzazione del CdR ubicato nel Comune di Santa Maria
La Fossa (Ce), con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere tecnico
allegato”;
b) di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale, tra i quali tutti quelli
richiamati nel provvedimento di cui sopra e, quindi, anche:
- l’ordinanza n. 247 del 12 luglio 2002 del Commissario di Governo per
l’emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque nella Regione Campania
delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e successive, con la quale si dispone “di
approvare il progetto presentato dalla FIBE CAMPANIA S.p.A., quale Affidatario
del Servizio Smaltimento dei Rifiuti per le province di Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno, e relativo all’impianto di produzione di energia mediante
termovalorizzazione del CdR ubicato nel Comune di Santa Maria La Fossa (Ce), con
le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere tecnico allegato”;
- tutte le ordinanze ministeriali che fondano i poteri del Commissario di
Governo (nn. 2425/96, 2470/91, 2560/97, 2774/96, 2948/99, 3011/99, 3031/99,
3032/99, 3060/2000…);
- l’ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 di approvazione del piano
regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
e per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto conseguente alla dedotta illegittimità dei
provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali
resistenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società controinteressate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2009 il dott. Carlo Dell'Olio
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in trattazione, la Provincia di Caserta impugna gli atti indicati
in epigrafe, deducendo varie censure attinenti ai profili dell’incompetenza,
della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nonché proponendo domanda
risarcitoria.
Il Commissario di Governo e le altre amministrazioni statali intimate,
costituitisi in giudizio, concludono nella propria memoria difensiva per
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Anche le controinteressate Fisia Italimpianti S.p.A. e Fibe S.p.A. formulano
analoghe conclusioni nella propria memoria di costituzione.
L’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza cautelare n. 2411 del 21
maggio 2003.
Sia le amministrazioni resistenti sia le società controinteressate hanno
depositato memorie conclusive, nelle quali, oltre ad insistere nelle proprie
ragioni, eccepiscono la sopravvenuta incompetenza funzionale di questo
giudicante.
Sia la Regione Campania sia il Comune di Santa Maria La Fossa, pur regolarmente
evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 25 marzo
2009.
La dedotta eccezione di incompetenza è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio premette che la presente controversia verte sulla legittimità di
provvedimenti commissariali (unitamente alle ordinanze ministeriali attributive
dei relativi poteri), adottati a seguito della verificazione delle situazioni di
emergenza regolate dall’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva
del servizio nazionale della protezione civile.
Si rileva che la Legge 27 gennaio 2006 n. 21, nel convertire con modificazioni
il D.L. 30 novembre 2005 n. 245, ha aggiunto, all’art. 3 del citato decreto
legge, i seguenti commi: “2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate
e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche
per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma.”; “2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis sono
rilevate d’ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con
sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e
seguenti dell’art. 23-bis della stessa legge.”; “2-quater. Le norme di cui ai
commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L’efficacia delle
misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di
cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del
tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte
interessata può riproporre il ricorso”.
Innanzitutto, si osserva che varie questioni di legittimità costituzionale delle
citate disposizioni di legge sono state dichiarate infondate dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 237 del 26 giugno 2007.
Ritiene, pertanto, il Collegio che: a) a tenore della normativa in parola,
passata indenne al vaglio della Corte Costituzionale, deve essere dichiarata
l’incompetenza di questo Tribunale per essere funzionalmente competente il
T.A.R. del Lazio - Sede di Roma, essendo applicabili le richiamate disposizioni
anche ai processi in corso sulla base del mero rilievo d’ufficio da parte del
giudice; b) ai fini del trasferimento della controversia nella sede competente,
non può essere utilizzato l’ordinario meccanismo previsto per l’ipotesi di
incompetenza territoriale, ostandovi il testuale enunciato del comma 2-quater,
che contempla la possibilità per la parte interessata di “riproporre il
ricorso”.
In conclusione, la presente controversia non può essere decisa nel merito per
l’incompetenza del Tribunale adito, rimanendo salva, in capo alla ricorrente, la
possibilità di ripresentare il gravame dinanzi al T.A.R. del Lazio - Sede di
Roma, funzionalmente competente.
Considerata l’evoluzione della normativa incidente sulla vicenda contenziosa,
sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e
gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la propria
incompetenza a decidere nel merito la presente controversia, per essere
funzionalmente competente il T.A.R. del Lazio - Sede di Roma.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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