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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 Aprile 2009, n. 1967
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Lodo arbitrale - Efficacia di sentenza - Effetti
processuali - Autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. - Esclusione -
Rimedio del ricorso per ottemperanza - Applicabilità - Esclusione. Se anche
il lodo ha efficacia di sentenza, tale assimilazione del lodo alla sentenza
investe solo gli effetti processuali della decisione ed il relativo regime di
impugnazione, ma non è idonea a far acquisire al lodo l’autorità di cosa
giudicata ex art.2909 c.c. ancorchè non più impugnabile per nullità. Con
riguardo al lodo arbitrale e al decreto di determinazione dei compensi spettanti
agli arbitri, non è applicabile pertanto lo speciale rimedio del ricorso per
ottemperanza, ma deve ritenersi consentito l’utilizzo di distinte procedure,
come la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo. Pres. Onorato, Est.
Nunziata -G.D.R. e altro (avv.ti D’Alessandro e Di Rienzo) c. Comune di Napoli (avv.ti
Tarallo, Accattatis Chalons d’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo,
Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V- 14/04/2009, n. 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01967/2009 REG.SEN.
N. 00918/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 918 del 2009, proposto dagli Avv.
Giuseppe Di Rienzo e Gaspare Dalia e rappresentati e difesi dagli Avv. Pietro
D’Alessandro e Valeria Di Rienzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio
di quest’ultima in Napoli, Via Ventaglieri n.27;
contro
Comune di Napoli in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola,
Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari,
Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano ed elettivamente
domiciliato in Piazza S. Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto
del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2005, cui non è stato proposto reclamo
nei termini, con il quale sono stati determinati i compensi spettanti ai membri
del collegio arbitrale ed il pagamento da parte del Comune di un saldo di €
20.000,00 all’Avv. Di Rienzo e di € 15.000,00 all’Avv. Dalia, per cui ora
residua il pagamento di € 26.540,00.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il Decreto del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2005, cui non è stato
proposto reclamo nei termini, con il quale sono stati determinati i compensi
spettanti ai membri del collegio arbitrale ed il pagamento da parte del Comune
di un saldo di € 20.000,00 all’Avv. Di Rienzo e di € 15.000,00 all’Avv. Dalia,
per cui ora residua il pagamento di € 26.540,00;
Rilevato che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione
all’Amministrazione intimata, in data 2/3/2009, ai sensi dell'art. 91, 2° comma,
del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso;
Vista l’attestazione rilasciata in data 5/12/2008 di mancata proposizione di
reclamo avverso il citato Decreto;
Vista la costituzione del Comune di Napoli;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9
aprile 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espongono in fatto gli odierni
ricorrenti che, con Decreto del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2005, cui
non è stato proposto reclamo nei termini, sono stati determinati i compensi
spettanti ai membri del collegio arbitrale ed il pagamento da parte del Comune
di Napoli di un saldo di € 20.000,00 all’Avv. Di Rienzo e di € 15.000,00
all’Avv. Dalia ed ora residua il pagamento di € 26.540,00; sebbene
l’Amministrazione sia stata messa in mora a provvedere all’adempimento del
giudicato e siano trascorsi inutilmente trenta giorni ex art.90 del R.D. n.642/1907,
non è stato prestato adempimento.
La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all’Amministrazione
intimata, in data 2/3/2009, ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907,
del deposito del ricorso.
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio depositando Delibera di
resistenza e successiva memoria.
Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata chiamata e
trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte
ricorrente agisce in via di ottemperanza lamentando l’inerzia
dell’Amministrazione.
2. La prima questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ovvero
l’ammissibilità del ricorso, deve essere risolta in senso negativo, atteso che
la Sezione ritiene di aderire al recente orientamento (T.A.R. Puglia, Lecce, I,
n.2800/2008) che nega al giudice amministrativo il potere, in sede di
ottemperanza, di dare esecuzione al lodo arbitrale.
2.1 In particolare deve ritenersi che ciò che connota la giurisdizione e la
rende una funzione squisitamente caratterizzante la sovranità dello Stato non è
tanto l’attività di giudizio come tale, ma piuttosto il fatto che ad essa
soltanto compete quella forza, ossia la forza del giudicato, idonea ad esaurire
ogni potestà di giudizio sullo specifico frammento di vita ed a troncare in modo
irreversibile e ad ogni effetto il nesso tra la fattispecie concreta e quella
astratta.
3. In altri termini l’esecuzione in forma coattiva, allorchè espressione del
principio di effettività della tutela, deve essere riservata a quelle decisioni
adottate unicamente da coloro che esercitano la funzione giurisdizionale, con
esclusione perciò delle statuizioni disposte da soggetti posti al di fuori di
tale ambito, come gli arbitri privati la cui pronuncia non assume la natura di
decisione di merito da parte di un organo giurisdizionale dello Stato od
assimilabile ad un siffatto organo (Cass. Civ., SS.UU., 3.7.2006, n.15204;
3.8.2000, n.527).
A nulla rileva poi che il lodo sia stato confermato dalla Corte di Appello in
sede di rigetto dell’impugnazione di nullità prevista dal codice di rito civile;
infatti il lodo arbitrale è un atto negoziale riconducibile al dictum di
soggetti privati, la cui natura originaria non è immutata dalla attribuzione
degli effetti della sentenza. Al lodo arbitrale non è conseguentemente
applicabile la possibilità di conseguire quella particolare qualità o stabilità
consistente nella immutabilità dell’accertamento, ossia il “far stato tra le
parti” previsto per le sentenze dall’art.2909 c.c che è proprio ed esclusivo
delle sentenze che provengono dall’Autorità giurisdizionale statuale.
3.1 Se anche il lodo ha efficacia di sentenza, tale assimilazione del lodo alla
sentenza investe solo gli effetti processuali della decisione ed il relativo
regime di impugnazione, ma non è idonea a far acquisire al lodo l’autorità di
cosa giudicata ex art.2909 c.c. ancorchè non più impugnabile per nullità. Con
riguardo al lodo arbitrale e, come nella specifica fattispecie, al decreto di
determinazione dei compensi spettanti agli arbitri, non è applicabile pertanto
lo speciale rimedio del ricorso per ottemperanza, ma deve ritenersi consentito
l’utilizzo di distinte procedure, come la richiesta di emissione di decreto
ingiuntivo.
4. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - dichiara
l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 09/4/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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