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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 Aprile 2009, n. 1968
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Art. 24,
c. 7 l. n. 241/90 - Documentazione utilizzabile a fini di difesa - Termine di
decadenza per l’esercizio del diritto di accesso - Inconfigurabilità. La
disposizione di cui all'art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, secondo cui
“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici”, non prevede un momento preciso in cui il diritto di
accesso deve essere esercitato, essendo sufficiente per il giudice accertare che
la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente
utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi
giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l'interessato non dia
poi corso all'azione giudiziale; si deve ritenere, infatti, che l'anticipazione
del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del
contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, la parte
ricorrente potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e
rinunciare all'azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo
dell'accesso può indurre l'interessato a proporre l’azione giurisdizionale,
anche “al buio”, per timore di incorrere nella decadenza. Pres. Onorato, Est.
Nunziata - L. s.r.l. (avv. Magaldi) c. Comune di Faicchio (avv. Soprano) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V-
14/04/2009, n.
1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01968/2009 REG.SEN.
N. 00811/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 811 del 2009, proposto dalla Lavori
Generali Contestabile S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Magaldi ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n.106;
contro
Comune di Faicchio in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Soprano ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Napoli, Via Melisurgo n.4;
nei confronti di
Termotetti Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Ricciardi Federico ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Lemmo in Napoli, Via del
Parco Margherita n.31;
Rillo Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego sull’istanza del 10/11/2008 tesa ad ottenere l’accesso agli atti
riguardanti la gara per lavori di realizzazione del “Raccordo stradale al centro
abitato di Faicchio” e per la condanna dell’intimata Amministrazione al rilascio
di copia degli atti richiesti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Faicchio;
Vista la memoria di costituzione della Termotetti S.r.l.;
Vista l’ulteriore memoria della Termotetti S.r.l.;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del
giorno 9/4/2009 e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente che, a seguito del bando di gara pubblicato
su GURI del 29/10/2007 per aggiudicazione lavori realizzazione del “Raccordo
stradale al centro abitato di Faicchio”, partecipava risultando al secondo posto
della graduatoria provvisoria, venendo poi classificata al terzo posto all’esito
di ricorso giurisdizionale. Veniva presentata istanza di accesso ai verbali di
gara e alle offerte tecniche dei primi due classificati e, dopo la formazione in
data 9/1/2009 del silenzio-rigetto, l’Amministrazione con nota del 26/1/2009,
pur informando sui provvedimenti adottati, non rilasciava né gli atti né i
verbali di gara.
Il Comune di Faicchio si è costituito in giudizio per sostenere che parte
ricorrente si è comunque classificata al 3° posto, che difetterebbe la precisa
indicazione del verbale richiesto e che non sarebbe stato specificato
l’interesse; la controinteressata ha insistito anch’essa con argomentazioni per
la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata chiamata e
trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione dell’art.22 della
Legge n.241/1990.
2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente ribadire che il fine primario
della normativa sull'accesso va individuato proprio nella necessità di
assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale
dell'azione pubblica; non si può ignorare la portata innovativa della Legge n.241/90
nella parte in cui essa fonda e dà facoltà di azione e di difesa ad una libertà
certo presupposta fra i diritti della persona, ma al tempo stesso priva di
pretese di godimento in assenza di una puntuale disciplina a livello
costituzionale.
La normativa in materia di accesso, anche a seguito delle modifiche del 2005, è
ispirata al valore funzionale dell’informazione, avuto riguardo ad una
qualificazione soggettiva non generalizzata, ma nei confronti di soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
2.1 Le disposizioni della Legge n.241/1990, come modificate dalla Legge n.15/2005,
affermano che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, attenendo ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre originariamente la locuzione
“diritto di accesso” sollevava dubbi sulla qualificazione come diritto
soggettivo o interesse legittimo, ora si parla di “diritto degli interessati di
prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, nel senso che
l’esame e l’estrazione di copia del documento sono modalità congiunte
dell’esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. L’obiettivo è di
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale, mentre l’art.10 della Legge 241 rimasto immutato dopo le
recenti modifiche ha riguardo ad un accesso partecipativo, con l’obiettivo di
assicurare la pienezza del contraddittorio e della partecipazione a quanti sono
coinvolti in un procedimento amministrativo che li riguarda (T.A.R. Lazio, Roma,
I, 15.12.2000, n.12144).
Anche la configurazione introdotta dalla Legge n.205/2000 non ha modificato la
originaria natura di istituto mirato al conseguimento della conoscibilità della
documentazione, indipendentemente dall’esistenza attuale o eventuale di un
processo in cui tale documentazione possa essere funzionalizzata ai fini della
sua decisione e quindi come istituto non diretto ad acquisire soltanto gli atti
strumentalmente preordinati alla decisione nel merito del ricorso principale (ord.za
T.A.R. Lazio, Roma, II, 10.3.2001, n.1834).
3. Considerato che anche il DPR n.184 del 12/4/2006, recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi, ricostruisce l’accesso come
situazione di diritto soggettivo in ragione sia della mancanza di
discrezionalità per le Amministrazioni, verificati i presupposti per l’accesso,
nell’adempiere alla pretesa del soggetto privato di prendere visione ed estrarre
copia dei documenti amministrativi, sia della non necessità che il documento
amministrativo sia relativo ad uno specifico procedimento, ed atteso che il
diritto del cittadino all'informazione si connota certamente come interesse
personale e concreto, serio e non emulativo né riducibile a mera curiosità, deve
ritenersi che nella fattispecie sussista il presupposto soggettivo legittimante
l’azione, derivante dall’aver interesse ad ottenere copia dei verbali di gara e
delle offerte tecniche di coloro che sono meglio classificati in un appalto
pubblico, a nulla rilevando la posizione in cui la parte si sia graduata nella
procedura oggetto di controversia.
3.1 L'istanza di parte ricorrente non concerne tra l’altro atti segreti o la cui
conoscenza sia suscettibile di arrecare pregiudizio a terzi; al contrario, la
conoscenza degli atti de quibus è dichiaratamente funzionale alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti di cui la parte ricorrente è
indiscutibilmente titolare, per cui trova applicazione il principio di cui
all'art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, secondo cui “deve comunque essere
garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
A tal riguardo, va precisato che la disposizione da ultimo citata non prevede un
momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato, essendo
sufficiente per il giudice accertare che la conoscenza della documentazione
amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa,
giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno
rileva il fatto che l'interessato non dia poi corso all'azione giudiziale; si
deve ritenere, infatti, che l'anticipazione del momento della conoscenza degli
atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito
della visione dei documenti, l’odierna parte ricorrente potrebbe convincersi
della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione
giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell'accesso può indurre
l'interessato a proporre l’azione giurisdizionale, anche “al buio”, per timore
di incorrere nella decadenza.
4. Sulla base di tali premesse va dichiarata l'illegittimità del diniego sulla
richiesta di accesso quale presentata da parte ricorrente; in riconoscimento del
diritto di parte ricorrente all'accesso della richiesta documentazione, va, nel
contempo, dichiarato - ai sensi dell'ultimo comma del precitato art. 25 -
l'obbligo dell'intimata Amministrazione di esibire la documentazione medesima
nel termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione o, se a questa
anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^
Sezione - accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto,
dichiara l'illegittimità del diniego sulla richiesta di accesso in epigrafe,
nonché l'obbligo dell'intimata Amministrazione di esibire la documentazione come
richiesta nel termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione o, se a
questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali,
liquidate in € 1000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9/4/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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