AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 5 maggio 2009, n. 2357
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusi edilizi - Decorso di un lungo lasso di tempo
- Affidamento del privato - Esercizio dei poteri repressivi - Onere di congrua
motivazione. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza,
ingenera una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato
(C.d.S., Sez.V, 4/03/2008, n.883). Pres. Nappi,
Est. Pasanisi - F.M. (avv. Perpetua) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2357
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02357/2009 REG.SEN.
N. 05575/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5575 del 2008, proposto da:
Fucci Marisa, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Perpetua, presso il cui
studio elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiatamone n.55;
contro
Il Comune di Napoli, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora
Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza,
Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia
in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura
Municipale;
<<per l'annullamento, previa
sospensiva:
-della disposizione n. 62 del 7
febbraio 2008 notificata il 3 luglio 2008, con la quale il dirigente del
servizio antiabusivismo edilizio del comune ordinava la demolizione di opere
realizzate dalla ricorrente su un manufatto di sua proprietà in Napoli;
-in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso, ivi
compresi il verbale di sopralluogo degli agenti dell’U.O.S.A.E. n. 40885/2396/ED
del 31 luglio 1987>>.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il cons. dott. Leonardo
Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 16
ottobre 2008 e depositato il successivo 4 novembre, la signora Marisa Fucci
ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune
di Napoli avverso la disposizione dirigenziale in epigrafe indicata, con la
quale le era stata ingiunta, in qualità di responsabile (sulla base del verbale
di sopralluogo della polizia municipale n. 40885/2396/ED del 31 luglio 1987 ivi
richiamato), la demolizione delle seguenti opere realizzate senza il permesso di
costruire nel territorio comunale, alla via Giacomo Piscicelli n. 33, ultimo
piano: <<modificazione della destinazione d'uso di un pregresso volume tecnico
destinato alla copertura della cassa scale di mq. 16,00 x h circa m. 2,15, in
una unità immobiliare residenziale mediante demolizione del solaio di copertura,
innalzamento delle mura perimetrali e posa in opera di un nuovo solaio di
copertura a quota di impalcato pari a m. 3,20, quindi suddivisione interna con
posa in opera di impiantistica idro-elettrica per i vani cucine e w.c.>>.
La ricorrente, nel chiedere l'annullamento, previa sospensione, dell’impugnata
ordinanza di demolizione, ne deduceva l'illegittimità con sei distinti motivi di
ricorso, incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed
eccesso di potere sotto vari profili: 1) la circostanza di fatto posta a
fondamento dell’impugnato provvedimento (mutamento della destinazione d'uso del
manufatto in questione, da torrino scala ad abitazione) sarebbe assolutamente
erronea e smentita per tabulas degli atti di compravendita del 1984 e del
1951, allegati al ricorso, che descriverebbero il manufatto stesso come vano
adibito ad abitazione; 2) le opere realizzate dalla ricorrente (consistenti nel
rifacimento del solaio di copertura, come comprovato dalla perizia tecnica
giurata del 12 marzo 1988, con un incremento dell'altezza interna del manufatto
di circa cm. 25,00) avrebbero natura conservativa e sarebbero realizzabili
liberamente o al massimo, in base al regime vigente all'epoca, in forza di mera
autorizzazione edilizia; 3) mancherebbe, nella specie, l'accertamento tecnico
prescritto dall'articolo 33 D.P.R. n. 380/01 sulla fattibilità della
demolizione; 4) non solo non sarebbe mai stato posto in essere alcun mutamento
di destinazione d'uso, ma in ogni caso mancherebbe qualsiasi valutazione e
motivazione sull'interesse pubblico in relazione al lungo lasso di tempo
trascorso dalla realizzazione del presunto abuso; 5) sarebbero state omesse le
garanzie partecipative ed in particolare non sarebbe stata effettuata la dovuta
comunicazione di avvio del procedimento; 6) non sarebbe stata effettuata alcuna
valutazione sulla conformità dell'opera sanzionata con le prescrizioni
urbanistiche vigenti, nonostante che la ricorrente avesse presentato, il 9
febbraio 1988, istanza ex articolo 13 della legge n. 47/85.
2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, contestando l’ammissibilità e
la fondatezza del ricorso.
Il ricorso sarebbe inammissibile per originaria carenza di interesse, avendo la
ricorrente presentato istanza di accertamento di conformità per le opere di cui
si tratta.
Il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito, come dimostrato anche dalla
consulenza tecnica d'ufficio espletata in occasione del giudizio civile
intercorso tra la ricorrente ed il Condominio di via G. Piscicelli n. 33
(definito con sentenza del Tribunale di Napoli, V sezione stralcio, n. 11890 del
12 dicembre 2005), da cui emergerebbe che, attraverso il rifacimento del solaio,
sarebbe stata conseguita una modifica dell'altezza dell'immobile di circa metri
1,00).
3. Con ordinanza n. 3048 del 26 novembre 2008, questa Sezione accoglieva
l’istanza cautelare, in considerazione della mancata esplicitazione delle
ragioni di pubblico interesse che avrebbero dovuto sorreggere, dato il lungo
tempo trascorso dall'accertamento dei vigili urbani, l'adozione dell’applicata
sanzione demolitoria.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2009, il ricorso veniva introitato in
decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere
disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa
della resistente amministrazione comunale.
A tale riguardo, occorre infatti evidenziare che con il provvedimento impugnato
non viene contestata la modifica dell'altezza del solaio di copertura, ma la
modifica della destinazione d'uso del manufatto in questione, definito come
<<pregresso volume tecnico destinato alla copertura della cassa scale, di mq.
16,00>>.
Tale circostanza comporta l'irrilevanza -a i fini dell'ammissibilità del
presente ricorso - dell'istanza di accertamento di conformità presentata dalla
ricorrente nel lontano 1988, dal momento che tale istanza (che allo stato non
risulta ancora definita) si riferisce ad opere diverse da quelle oggetto
dell'impugnato provvedimento di demolizione (testualmente, al <<rifacimento del
cordolo>> ed al <<ripristino del solaio di copertura>>).
2. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 Come infatti esattamente dedotto con la prima censura, il presupposto di
fatto su cui si fonda l'impugnato provvedimento di demolizione (consistente,
come si è visto, nell’asserita modificazione della destinazione d'uso di un
pregresso volume tecnico di mq. 16,00 destinato alla copertura della cassa scale
in un’unità residenziale) appare smentito dagli atti di compravendita prodotti
dalla ricorrente, dai quali risulta che il vano in questione è stato sempre
adibito ad abitazione.
In particolare, nell'atto di compravendita del 2 maggio 1951 per rogito del
notaio Piccinni (stipulato tra gli originari comproprietari dell'intero cespite
e la signora Giovanna Burattini), il manufatto viene descritto come <<camera con
attigua cucinetta, con separati ingressi dal ballatoio del terzo piano,
gravemente danneggiati da eventi bellici siti in Napoli al Vico Primo Santa
Maria in Portico, numero civico 33, interno C, alla camera dopo l'ingresso si
accede mediante scala interna. … Le parti contraenti, di accordo tra loro
attribuiscono al cespite venduto un vano ed accessori dei sette vani catastali
del mappale 334 della suddetta partita catastale. … Dalla vendita sono esclusi i
suppenni, ai quali potranno accedere tutti i condomini per la sola manutenzione,
servendosi della scala interna e senza accedere nel vano principale venduto alla
signora Burattini>>.
Nella scrittura privata di vendita del 16 luglio 1984 autenticata dal notaio
Albore (stipulata tra gli eredi della signora Burattini e l'odierna ricorrente),
il manufatto in questione viene descritto come <<piccolo vano alla via
Piscicelli Giacomo n. 33 già Vico Santa Maria in Portico n. 33 sito al quarto
piano, composto da un monolocale più servizio di circa mq. 16, … zona censita
11, ctg. A/5, cl. 1, vani 1,5 R.C. 549>>.
La descrizione contenuta nei suindicati atti di compravendita e la stessa
classificazione catastale dell'unità immobiliare ivi indicata (A/5) dimostrano
che il manufatto in questione, nella sua attuale consistenza, ha sempre avuto
destinazione abitativa (quantomeno dal 1951).
Tale descrizione converge con quella contenuta nella perizia giurata di parte
ricorrente del 12 marzo 1988 (da cui emerge che la proprietà è composta da un
monolocale posto ad un livello superiore - al quarto piano dell'edificio - e da
un sottostante piccolo servizio e che entrambi gli ambienti sono collegati da
una scala interna a chiocciola), nonché con quella contenuta nella consulenza
tecnica d'ufficio redatta dall'architetto Massimo Salzano de Luna nel giudizio
civile intercorso tra la stessa parte ricorrente ed il Condominio di via
Piscicelli n. 33 (nella quale si legge tra l'altro che l'immobile di proprietà
della signora Fucci <<è ubicato in parte al piano 4° ed in parte al piano
superiore (al livello dei lastrici solari)>>, che <<presenta una consistenza
complessiva di circa mq. 16,00>> e che <<sul livello inferiore è presente un
piccolo wc ed una scala a chiocciola di ferro che conduce al livello
superiore>>, ove <<è ubicata una piccola cucina>>).
Contrariamente a quanto poi rappresentato in memoria dalla difesa del Comune,
occorre ribadire che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla
contestata modifica della destinazione d'uso del manufatto in questione (e non
dalla modifica dell'altezza del solaio di copertura), con la conseguenza che -
sotto tale profilo - l'accertamento peritale compiuto nel giudizio civile si
dimostra del tutto irrilevante.
La censura è quindi fondata.
2.2 Come inoltre già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare, è fondata
anche la quarta censura di ricorso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la repressione dell'abuso edilizio,
disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione
sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione
dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel
privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato
ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla
tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da
quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 4 marzo
2008, n. 883).
Nella fattispecie in esame, l'impugnato l'ordine di demolizione del 7 febbraio
2008 si fonda su un accertamento della Polizia Municipale compiuto il 31 luglio
1987, per cui è evidente che, in applicazione del suindicato principio
giurisprudenziale, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare una
congrua motivazione sulle ragioni di pubblico interesse destinate a sorreggere
l'adozione della misura demolitoria (anche in considerazione dell'affidamento
determinato nella parte privata, la quale ben avrebbe potuto chiedere di
usufruire - laddove l'ordinanza di demolizione fosse stata emanata
nell'immediatezza dell'accertamento - delle sopravvenute disposizioni normative
del 1994 e del 2003 per la sanatoria delle violazioni edilizie).
3. In conclusione, assorbito ogni altro motivo, il ricorso è fondato e deve
essere accolto.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e
per l'effetto annulla l'impugnata disposizione dirigenziale n. 62 del 7 febbraio
2008.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore della ricorrente, delle
spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate
nella somma di euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it