AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 5 maggio 2009, n. 2357


URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusi edilizi - Decorso di un lungo lasso di tempo - Affidamento del privato - Esercizio dei poteri repressivi - Onere di congrua motivazione. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, ingenera una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez.V, 4/03/2008, n.883). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - F.M. (avv. Perpetua) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2357
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02357/2009 REG.SEN.
N. 05575/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 5575 del 2008, proposto da:
Fucci Marisa, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Perpetua, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiatamone n.55;
 

contro
 

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;
 

<<per l'annullamento, previa sospensiva:
 

-della disposizione n. 62 del 7 febbraio 2008 notificata il 3 luglio 2008, con la quale il dirigente del servizio antiabusivismo edilizio del comune ordinava la demolizione di opere realizzate dalla ricorrente su un manufatto di sua proprietà in Napoli;

-in quanto lesivo, di ogni atto conseguente, presupposto o connesso, ivi compresi il verbale di sopralluogo degli agenti dell’U.O.S.A.E. n. 40885/2396/ED del 31 luglio 1987>>.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

1. Con atto notificato in data 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 4 novembre, la signora Marisa Fucci ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso la disposizione dirigenziale in epigrafe indicata, con la quale le era stata ingiunta, in qualità di responsabile (sulla base del verbale di sopralluogo della polizia municipale n. 40885/2396/ED del 31 luglio 1987 ivi richiamato), la demolizione delle seguenti opere realizzate senza il permesso di costruire nel territorio comunale, alla via Giacomo Piscicelli n. 33, ultimo piano: <<modificazione della destinazione d'uso di un pregresso volume tecnico destinato alla copertura della cassa scale di mq. 16,00 x h circa m. 2,15, in una unità immobiliare residenziale mediante demolizione del solaio di copertura, innalzamento delle mura perimetrali e posa in opera di un nuovo solaio di copertura a quota di impalcato pari a m. 3,20, quindi suddivisione interna con posa in opera di impiantistica idro-elettrica per i vani cucine e w.c.>>.

La ricorrente, nel chiedere l'annullamento, previa sospensione, dell’impugnata ordinanza di demolizione, ne deduceva l'illegittimità con sei distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: 1) la circostanza di fatto posta a fondamento dell’impugnato provvedimento (mutamento della destinazione d'uso del manufatto in questione, da torrino scala ad abitazione) sarebbe assolutamente erronea e smentita per tabulas degli atti di compravendita del 1984 e del 1951, allegati al ricorso, che descriverebbero il manufatto stesso come vano adibito ad abitazione; 2) le opere realizzate dalla ricorrente (consistenti nel rifacimento del solaio di copertura, come comprovato dalla perizia tecnica giurata del 12 marzo 1988, con un incremento dell'altezza interna del manufatto di circa cm. 25,00) avrebbero natura conservativa e sarebbero realizzabili liberamente o al massimo, in base al regime vigente all'epoca, in forza di mera autorizzazione edilizia; 3) mancherebbe, nella specie, l'accertamento tecnico prescritto dall'articolo 33 D.P.R. n. 380/01 sulla fattibilità della demolizione; 4) non solo non sarebbe mai stato posto in essere alcun mutamento di destinazione d'uso, ma in ogni caso mancherebbe qualsiasi valutazione e motivazione sull'interesse pubblico in relazione al lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del presunto abuso; 5) sarebbero state omesse le garanzie partecipative ed in particolare non sarebbe stata effettuata la dovuta comunicazione di avvio del procedimento; 6) non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione sulla conformità dell'opera sanzionata con le prescrizioni urbanistiche vigenti, nonostante che la ricorrente avesse presentato, il 9 febbraio 1988, istanza ex articolo 13 della legge n. 47/85.

2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Il ricorso sarebbe inammissibile per originaria carenza di interesse, avendo la ricorrente presentato istanza di accertamento di conformità per le opere di cui si tratta.

Il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito, come dimostrato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in occasione del giudizio civile intercorso tra la ricorrente ed il Condominio di via G. Piscicelli n. 33 (definito con sentenza del Tribunale di Napoli, V sezione stralcio, n. 11890 del 12 dicembre 2005), da cui emergerebbe che, attraverso il rifacimento del solaio, sarebbe stata conseguita una modifica dell'altezza dell'immobile di circa metri 1,00).

3. Con ordinanza n. 3048 del 26 novembre 2008, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare, in considerazione della mancata esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse che avrebbero dovuto sorreggere, dato il lungo tempo trascorso dall'accertamento dei vigili urbani, l'adozione dell’applicata sanzione demolitoria.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2009, il ricorso veniva introitato in decisione.
 

DIRITTO
 

1. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della resistente amministrazione comunale.

A tale riguardo, occorre infatti evidenziare che con il provvedimento impugnato non viene contestata la modifica dell'altezza del solaio di copertura, ma la modifica della destinazione d'uso del manufatto in questione, definito come <<pregresso volume tecnico destinato alla copertura della cassa scale, di mq. 16,00>>.

Tale circostanza comporta l'irrilevanza -a i fini dell'ammissibilità del presente ricorso - dell'istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente nel lontano 1988, dal momento che tale istanza (che allo stato non risulta ancora definita) si riferisce ad opere diverse da quelle oggetto dell'impugnato provvedimento di demolizione (testualmente, al <<rifacimento del cordolo>> ed al <<ripristino del solaio di copertura>>).

2. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1 Come infatti esattamente dedotto con la prima censura, il presupposto di fatto su cui si fonda l'impugnato provvedimento di demolizione (consistente, come si è visto, nell’asserita modificazione della destinazione d'uso di un pregresso volume tecnico di mq. 16,00 destinato alla copertura della cassa scale in un’unità residenziale) appare smentito dagli atti di compravendita prodotti dalla ricorrente, dai quali risulta che il vano in questione è stato sempre adibito ad abitazione.

In particolare, nell'atto di compravendita del 2 maggio 1951 per rogito del notaio Piccinni (stipulato tra gli originari comproprietari dell'intero cespite e la signora Giovanna Burattini), il manufatto viene descritto come <<camera con attigua cucinetta, con separati ingressi dal ballatoio del terzo piano, gravemente danneggiati da eventi bellici siti in Napoli al Vico Primo Santa Maria in Portico, numero civico 33, interno C, alla camera dopo l'ingresso si accede mediante scala interna. … Le parti contraenti, di accordo tra loro attribuiscono al cespite venduto un vano ed accessori dei sette vani catastali del mappale 334 della suddetta partita catastale. … Dalla vendita sono esclusi i suppenni, ai quali potranno accedere tutti i condomini per la sola manutenzione, servendosi della scala interna e senza accedere nel vano principale venduto alla signora Burattini>>.

Nella scrittura privata di vendita del 16 luglio 1984 autenticata dal notaio Albore (stipulata tra gli eredi della signora Burattini e l'odierna ricorrente), il manufatto in questione viene descritto come <<piccolo vano alla via Piscicelli Giacomo n. 33 già Vico Santa Maria in Portico n. 33 sito al quarto piano, composto da un monolocale più servizio di circa mq. 16, … zona censita 11, ctg. A/5, cl. 1, vani 1,5 R.C. 549>>.

La descrizione contenuta nei suindicati atti di compravendita e la stessa classificazione catastale dell'unità immobiliare ivi indicata (A/5) dimostrano che il manufatto in questione, nella sua attuale consistenza, ha sempre avuto destinazione abitativa (quantomeno dal 1951).

Tale descrizione converge con quella contenuta nella perizia giurata di parte ricorrente del 12 marzo 1988 (da cui emerge che la proprietà è composta da un monolocale posto ad un livello superiore - al quarto piano dell'edificio - e da un sottostante piccolo servizio e che entrambi gli ambienti sono collegati da una scala interna a chiocciola), nonché con quella contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'architetto Massimo Salzano de Luna nel giudizio civile intercorso tra la stessa parte ricorrente ed il Condominio di via Piscicelli n. 33 (nella quale si legge tra l'altro che l'immobile di proprietà della signora Fucci <<è ubicato in parte al piano 4° ed in parte al piano superiore (al livello dei lastrici solari)>>, che <<presenta una consistenza complessiva di circa mq. 16,00>> e che <<sul livello inferiore è presente un piccolo wc ed una scala a chiocciola di ferro che conduce al livello superiore>>, ove <<è ubicata una piccola cucina>>).

Contrariamente a quanto poi rappresentato in memoria dalla difesa del Comune, occorre ribadire che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestata modifica della destinazione d'uso del manufatto in questione (e non dalla modifica dell'altezza del solaio di copertura), con la conseguenza che - sotto tale profilo - l'accertamento peritale compiuto nel giudizio civile si dimostra del tutto irrilevante.

La censura è quindi fondata.

2.2 Come inoltre già evidenziato da questa Sezione in sede cautelare, è fondata anche la quarta censura di ricorso.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.

In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883).

Nella fattispecie in esame, l'impugnato l'ordine di demolizione del 7 febbraio 2008 si fonda su un accertamento della Polizia Municipale compiuto il 31 luglio 1987, per cui è evidente che, in applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare una congrua motivazione sulle ragioni di pubblico interesse destinate a sorreggere l'adozione della misura demolitoria (anche in considerazione dell'affidamento determinato nella parte privata, la quale ben avrebbe potuto chiedere di usufruire - laddove l'ordinanza di demolizione fosse stata emanata nell'immediatezza dell'accertamento - delle sopravvenute disposizioni normative del 1994 e del 2003 per la sanatoria delle violazioni edilizie).

3. In conclusione, assorbito ogni altro motivo, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata disposizione dirigenziale n. 62 del 7 febbraio 2008.

Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore della ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Referendario



IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it