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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 5 maggio 2009, n. 2358
URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Art. 36 T.U. edilizia
- Accertamento di conformità
- Opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 146 d.lgs.
n. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica ex post - Esclusione. La procedura
di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di
cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere realizzate in
zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto
dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò
perchè per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione
paesaggistica - la quale ovviamente condiziona l’accertamento - non può essere
rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25
ottobre 2006, n. 8977). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - D.G.C. (avv. Di Vicino) c.
Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola,
Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02358/2009 REG.SEN.
N. 07714/2006 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2006, proposto da:
De Gennaro Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Ida Di Vicino, presso
il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parmenide n. 23;
contro
Il Comune di Napoli, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora
Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza,
Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia
in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura
Municipale;
<<per l'annullamento, previa
sospensione dell'efficacia:
della disposizione del Dirigente del
Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli n. 1554 del 31.07.2006,
successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione di un
manufatto così descritto "ampliamento dell'unità immobiliare per mq. 12,00”;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso il verbale
di sopralluogo redatto dagli agenti di polizia municipale dell’UOSAE del
26/1/06, menzionato nel provvedimento sub a), in uno al provvedimento del
22/1/06 che secondo la prospettazione dell'ente integrerebbe una comunicazione
di inizio procedimento>>.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/04/2009 il cons. dott. Leonardo
Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 14
novembre 2006 e depositato il successivo 11 dicembre, la signora Concetta De
Gennaro ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il
Comune di Napoli avverso la disposizione dirigenziale in epigrafe indicata, con
la quale le era stata ingiunta, in qualità di responsabile (sulla base del
verbale di sopralluogo ivi richiamato), la demolizione delle seguenti opere
realizzate senza il permesso di costruire nel territorio comunale, in area
sottoposta a vincolo paesaggistico, alla via E. Cesaro n. 10, già Masseria
Grande 12: <<ampliamento dell'unità immobiliare per mq. 12,00>>, chiedendone,
previa sospensione, l'annullamento.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell’impugnata ordinanza con cinque
distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione e falsa
applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: 1) la descrizione
dell'abuso contenuta nel provvedimento impugnato non consentirebbe di
comprendere quale sia la parte del fabbricato individuata dall'amministrazione
come abusiva; 2) sarebbe stata omessa la dovuta comunicazione di avvio del
relativo procedimento; 3) il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente
motivato; 4) l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di
ingiungere la demolizione senza arrecare pregiudizio alla restante parte del
manufatto; 5) sarebbe stata comunque avanzata richiesta di accertamento di
conformità.
2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, contestando l’ammissibilità e
la fondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza n. 3287 del 17 dicembre 2008, questa Sezione respingeva
l’istanza cautelare.
In data 4 aprile 2009, la ricorrente depositava memoria difensiva e copia
dell'istanza di accertamento di conformità presentata in data 26 marzo 2009 in
relazione all'ampliamento in contestazione.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2009, il ricorso veniva introitato in
decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio deve
osservare che non può avere alcuna rilevanza, ai fini del venir meno
dell'interesse alla decisione del presente ricorso, la presentazione, in corso
di causa, dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380
del 2001, per le opere oggetto dell’impugnato provvedimento di demolizione, dal
momento che le stesse risultano realizzate in area sottoposta a vincolo
paesaggistico.
Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile orientamento
giurisprudenziale secondo cui <<la procedura di accertamento di conformità ora
divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è
inapplicabile al caso di opere come quella in controversia realizzate in zona
sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art.
146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perchè per le
opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica - la
quale ovviamente condiziona l’accertamento - non può essere rilasciata ex post
dall’autorità preposta alla tutela del vincolo>> (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre
2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n.
8977).
2. Il ricorso in esame non può, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ma
deve essere esaminato nel merito, ove si mostra manifestamente infondato.
In relazione alle varie censure, si osserva infatti quanto segue:
- che non sussiste alcuna incertezza in ordine all'esatta individuazione
dell'abuso, in quanto lo stesso risulta chiaramente descritto nel verbale degli
agenti di polizia municipale dell’UOSAE n. 81083/135542/13730/ED del 26/1/06,
richiamato nel provvedimento impugnato;
- che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di
ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla
cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito
dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto
di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 1 ottobre 2007, n.
5049);
- che il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto
dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi
abusivamente e che, dunque (salvo il caso in cui intervenga a notevole distanza
dalla commissione dell’abuso), non abbisogna di congrua motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in
re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (C.d.S.,
Sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2441);
- che, contrariamente a quanto dedotto con la quarta censura, l'opera abusiva
realizzata dalla ricorrente (trattandosi di un ampliamento rispetto ad una unità
edilizia preesistente) ha una sua autonoma configurazione ed utilizzazione e
quindi non è applicabile la norma invocata, la quale postula l'impossibilità di
scindere le opere conformi da quelle difformi;
- che, infine, la presentazione dell'istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n.
380/01, non produce alcun effetto paralizzante in relazione alla misura
demolitoria adottata dall'amministrazione, trattandosi di intervento realizzato
in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
3. In conclusione, il ricorso in esame deve essere respinto in quanto infondato.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Referendario
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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