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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 maggio 2009, n. 2689
RIFIUTI - Emergenza rifiuti nella Regione Campania - Art. 2, c. 6 d.l. n.
90/2008 - Poteri d’urgenza in materia ambientale e di igiene pubblica connessi
alla gestione dei rifiuti - Intesa tra il Sindaco e il Sottosegretario
all’Emergenza Rifiuti - Profili oggettivo e soggettivo. In forza dell’art.
2, c. 6, del d.l. 23.05.2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, nella Regione Campania, l’esercizio da parte del sindaco dei poteri
d’urgenza in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla
gestione dei rifiuti deve «combinarsi» con quelle proprie e prevalenti del
Sottosegretario all’Emergenza Rifiuti in Campania, organo cui è stato demandato
il compito di gestire la fase transitoria a decorrere dalla liquidazione del
Commissario Straordinario alla cessazione dello stato di emergenza, fissato al
31.12.2009. Tale intesa si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in un
provvedimento il cui contenuto sia condiviso, quanto all’an, al quando
ed al quomodo, da entrambi gli organi cui la legge attribuisce il potere
e, sotto il profilo soggettivo, nell’imprescindibile emanazione congiunta dello
stesso da parte del Sottosegretario e del sindaco, o mediante la sottoscrizione
di entrambi ovvero mediante acquisizione, preventiva, da parte di quest’ultimo
del consenso del primo alla «proposta» di ordinanza d’urgenza da assumersi.
Pres. Onorato, Est. Pannone - Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c.
Comune di Acerra (avv. Balletta) e altri (n.c.).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18/05/2009, n. 2689
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02689/2009 REG.SEN.
N. 00162/2009 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 162 del 2009, proposto dalla Provincia
di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, dottor
Riccardo Di Palma, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco e Paola
Cosmai, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti,1;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in
Napoli, c.so Vittorio Emanuele, n. 142, presso il sig. Cajano;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura .Distrettuale dello Stato
Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
della ordinanza n. 59 del 3 novembre 2008 con la quale il Sindaco del Comune di
Acerra (NA) ha ordinato, ai sensi dell’a. 54, c. 2, del dlgs 267/2000, alla
Provincia di Napoli «… di provvedere con la massima urgenza … alla rimozione dei
rifiuti giacenti lungo la strada provinciale 495 (La Difesa) …».
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 07/05/2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Si assume in atto introduttivo di
giudizio che: “Con nota del 23 ottobre 2008 la Seconda Direzione Viabilità
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli segnalava al Comune di Acerra (NA)
che in prossimità del tratto di strada n. 495 (La Difesa), ricadente nel suo
territorio, giacevano rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, abbandonati
da ignoti e, pertanto, invitava con urgenza a rimuoverli e smaltirli, secondo
l’assetto di competenze delineato dal dlgs 3.3.2006, n. 152, a. 183 e seguenti.
Viceversa l’amministrazione comunale, piuttosto che esercitare le proprie
funzioni in materia di smaltimenti rifiuti, alcuni giorni dopo, a mezzo del
sindaco p.t., da un lato, emetteva nei confronti della Provincia di Napoli
ordinanza con tingibile ed urgente, n. 59 del 3.11.2008, ai sensi dell’a. 54, c.
2, del dlgs 16.08.2008, n. 267 e dall’altro, a mezzo della Polizia Municipale,
provvedeva a sequestrare l’area, nominando quale custode giudiziario il
dirigente della stessa Seconda Direzione Viabilità dell’Amministrazione
Provinciale di Napoli, ingegner Trevisone, dandone contestuale informazione alla
competente Procura della Repubblica di Nola.
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Provinciale di Napoli ha
dedotto l’illegittimità dell’ordinanza del 3.11.2008, n. 59 per violazione dell’a.
2, comma 6, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14.07.2008,
n. 123.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal solo sindaco del Comune di
Acerra (NA), ai sensi dell’a. 54 del dlgs 18.08.2000, n. 267, in assenza della
necessaria preventiva intesa con il Sottosegretario di Stato per l’Emergenza
Rifiuti nella Regione Campania, come espressamente statuito dall’a. 2, c. 6, del
d.l. 23.05.2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, secondo
cui: “ I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti
della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla
gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il
Sottosegretario di Stato”.
Da quanto innanzi consegue che nella Regione Campania l’esercizio dei poteri
d’urgenza da parte del sindaco deve «combinarsi» con quelle proprie e prevalenti
del Sottosegretario all’Emergenza Rifiuti in Campania, organo cui il decreto
innanzi citato ha demandato il compito di gestire la fase transitoria a
decorrere dalla liquidazione del Commissario Straordinario alla cessazione dello
stato di emergenza, fissato al 31.12.2009. Sottosegretario che, a tal fine, il
medesimo decreto autorizza a derogare proprio agli a. 50 e 54 del dlgs 267/2000,
l’ultimo dei quali è assunto dal Sindaco di Acerra a fondamento del potere di
ordinanza esercitato col provvedimento in questa sede impugnato.
Tale intesa si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in un provvedimento il
cui contenuto sia condiviso, quanto all’an, al quando ed al
quomodo, da entrambi gli organi cui la legge attribuisce il potere e, sotto
il profilo soggettivo, nell’imprescindibile emanazione congiunta dello stesso da
parte del Sottosegretario e del sindaco, o mediante la sottoscrizione di
entrambi ovvero mediante acquisizione, preventiva, da parte di quest’ultimo del
consenso del primo alla «proposta» di ordinanza d’urgenza da assumersi.
Requisiti indefettibili dell’ordinanza che nel caso di specie risultano del
tutto assenti, non essendovi evidentemente né la doppia firma, né il riferimento
all’atto di consenso preventivo del Sottosegretario (che sembra verosimile non
ne sia stato informato).
Il comune resistente ha dedotto che l’impugnata ordinanza non costituisce
esercizio dei poteri d’urgenza previsti dalla normativa ambientale e di igiene,
né di poteri connessi alla gestione dei rifiuti o, comunque, con la stessa
interferenti, costituendo esplicazione del potere di ordinanza contingibile ed
urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza
della circolazione ex a. 54 del T.U. EE.LL. Pertanto non era richiesta la
preventiva intesa del Sottosegretario di Stato all’emergenza Rifiuti in Campania
ex a. 2, comma 6, del d.l. 23.05.2008, n. 90, convertito in legge 23.05.2008, n.
123.
L’infondatezza dell’eccezione formulata dal Comune di Acerra è documentalmente
provata dalla nota, depositata in giudizio il 7 maggio 2009 dalla medesima
amministrazione resistente, del 24 aprile 2009, protocollo 17509, a firma del
responsabile della Polizia Municipale di Acerra, con la quale si dà atto che le
ordinanze del 3.11.2008 nn. 59 e 60 “risultano ottemperate in quanto parte dei
rifiuti sono stati rimossi dalla società ASTIR s.p.a. (ex ECAM) su disposizione
del Commissariato di governo per l’emergenza rifiuti, ed altri dalla società
Jacta s.p.a.”.
Orbene se l’autorità statale aveva il potere di adottare provvedimenti
finalizzati alla rimozione dei rifiuti, a maggior ragione doveva essere
consultata prima di adottare il provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato,
restando assorbite le ulteriori censure non confluenti in quella esaminata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso meglio
specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 59 del 3
novembre 2008 del Sindaco del Comune di Acerra (NA).
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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