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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 maggio 2009, n. 2689


RIFIUTI - Emergenza rifiuti nella Regione Campania - Art. 2, c. 6 d.l. n. 90/2008 - Poteri d’urgenza in materia ambientale e di igiene pubblica connessi alla gestione dei rifiuti - Intesa tra il Sindaco e il Sottosegretario all’Emergenza Rifiuti - Profili oggettivo e soggettivo. In forza dell’art. 2, c. 6, del d.l. 23.05.2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nella Regione Campania, l’esercizio da parte del sindaco dei poteri d’urgenza in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti deve «combinarsi» con quelle proprie e prevalenti del Sottosegretario all’Emergenza Rifiuti in Campania, organo cui è stato demandato il compito di gestire la fase transitoria a decorrere dalla liquidazione del Commissario Straordinario alla cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31.12.2009. Tale intesa si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in un provvedimento il cui contenuto sia condiviso, quanto all’an, al quando ed al quomodo, da entrambi gli organi cui la legge attribuisce il potere e, sotto il profilo soggettivo, nell’imprescindibile emanazione congiunta dello stesso da parte del Sottosegretario e del sindaco, o mediante la sottoscrizione di entrambi ovvero mediante acquisizione, preventiva, da parte di quest’ultimo del consenso del primo alla «proposta» di ordinanza d’urgenza da assumersi. Pres. Onorato, Est. Pannone - Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) e altri (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18/05/2009, n. 2689
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 02689/2009 REG.SEN.
N. 00162/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 162 del 2009, proposto dalla Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, dottor Riccardo Di Palma, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco e Paola Cosmai, con domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti,1;

contro

Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in Napoli, c.so Vittorio Emanuele, n. 142, presso il sig. Cajano;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura .Distrettuale dello Stato Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della ordinanza n. 59 del 3 novembre 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Acerra (NA) ha ordinato, ai sensi dell’a. 54, c. 2, del dlgs 267/2000, alla Provincia di Napoli «… di provvedere con la massima urgenza … alla rimozione dei rifiuti giacenti lungo la strada provinciale 495 (La Difesa) …».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 07/05/2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
 

Si assume in atto introduttivo di giudizio che: “Con nota del 23 ottobre 2008 la Seconda Direzione Viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Napoli segnalava al Comune di Acerra (NA) che in prossimità del tratto di strada n. 495 (La Difesa), ricadente nel suo territorio, giacevano rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, abbandonati da ignoti e, pertanto, invitava con urgenza a rimuoverli e smaltirli, secondo l’assetto di competenze delineato dal dlgs 3.3.2006, n. 152, a. 183 e seguenti.

Viceversa l’amministrazione comunale, piuttosto che esercitare le proprie funzioni in materia di smaltimenti rifiuti, alcuni giorni dopo, a mezzo del sindaco p.t., da un lato, emetteva nei confronti della Provincia di Napoli ordinanza con tingibile ed urgente, n. 59 del 3.11.2008, ai sensi dell’a. 54, c. 2, del dlgs 16.08.2008, n. 267 e dall’altro, a mezzo della Polizia Municipale, provvedeva a sequestrare l’area, nominando quale custode giudiziario il dirigente della stessa Seconda Direzione Viabilità dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, ingegner Trevisone, dandone contestuale informazione alla competente Procura della Repubblica di Nola.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Provinciale di Napoli ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza del 3.11.2008, n. 59 per violazione dell’a. 2, comma 6, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14.07.2008, n. 123.

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal solo sindaco del Comune di Acerra (NA), ai sensi dell’a. 54 del dlgs 18.08.2000, n. 267, in assenza della necessaria preventiva intesa con il Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, come espressamente statuito dall’a. 2, c. 6, del d.l. 23.05.2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, secondo cui: “ I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato”.

Da quanto innanzi consegue che nella Regione Campania l’esercizio dei poteri d’urgenza da parte del sindaco deve «combinarsi» con quelle proprie e prevalenti del Sottosegretario all’Emergenza Rifiuti in Campania, organo cui il decreto innanzi citato ha demandato il compito di gestire la fase transitoria a decorrere dalla liquidazione del Commissario Straordinario alla cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31.12.2009. Sottosegretario che, a tal fine, il medesimo decreto autorizza a derogare proprio agli a. 50 e 54 del dlgs 267/2000, l’ultimo dei quali è assunto dal Sindaco di Acerra a fondamento del potere di ordinanza esercitato col provvedimento in questa sede impugnato.

Tale intesa si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in un provvedimento il cui contenuto sia condiviso, quanto all’an, al quando ed al quomodo, da entrambi gli organi cui la legge attribuisce il potere e, sotto il profilo soggettivo, nell’imprescindibile emanazione congiunta dello stesso da parte del Sottosegretario e del sindaco, o mediante la sottoscrizione di entrambi ovvero mediante acquisizione, preventiva, da parte di quest’ultimo del consenso del primo alla «proposta» di ordinanza d’urgenza da assumersi.

Requisiti indefettibili dell’ordinanza che nel caso di specie risultano del tutto assenti, non essendovi evidentemente né la doppia firma, né il riferimento all’atto di consenso preventivo del Sottosegretario (che sembra verosimile non ne sia stato informato).

Il comune resistente ha dedotto che l’impugnata ordinanza non costituisce esercizio dei poteri d’urgenza previsti dalla normativa ambientale e di igiene, né di poteri connessi alla gestione dei rifiuti o, comunque, con la stessa interferenti, costituendo esplicazione del potere di ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione ex a. 54 del T.U. EE.LL. Pertanto non era richiesta la preventiva intesa del Sottosegretario di Stato all’emergenza Rifiuti in Campania ex a. 2, comma 6, del d.l. 23.05.2008, n. 90, convertito in legge 23.05.2008, n. 123.

L’infondatezza dell’eccezione formulata dal Comune di Acerra è documentalmente provata dalla nota, depositata in giudizio il 7 maggio 2009 dalla medesima amministrazione resistente, del 24 aprile 2009, protocollo 17509, a firma del responsabile della Polizia Municipale di Acerra, con la quale si dà atto che le ordinanze del 3.11.2008 nn. 59 e 60 “risultano ottemperate in quanto parte dei rifiuti sono stati rimossi dalla società ASTIR s.p.a. (ex ECAM) su disposizione del Commissariato di governo per l’emergenza rifiuti, ed altri dalla società Jacta s.p.a.”.

Orbene se l’autorità statale aveva il potere di adottare provvedimenti finalizzati alla rimozione dei rifiuti, a maggior ragione doveva essere consultata prima di adottare il provvedimento impugnato.

Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, restando assorbite le ulteriori censure non confluenti in quella esaminata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 59 del 3 novembre 2008 del Sindaco del Comune di Acerra (NA).

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere


IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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