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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 maggio 2009, n. 2702
RIFIUTI - Ordinanza ex art. 13 d.lgs. n. 22/97 a tutela della salute pubblica
e dell’ambiente - Proroga reiterata - Competenza del Sindaco - Esclusione.
L’art. 13 D.Lgs. 22/1997 prevede che le ordinanze a fini di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, non possono avere efficacia superiore a sei mesi. Al
quarto comma si prevede che le ordinanze contingibili e urgenti di cui al primo
comma non possono essere reiterate più di due volte. Qualora ricorrano
comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il ministero
dell’Ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze
di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. Ne deriva che non è di
competenza del sindaco la proroga, per la quarta volta, della medesima
requisizione nei confronti del medesimo soggetto): in caso di ulteriori esigenze
di proroga e in caso di comprovate necessità, la competenza è del Presidente
della Regione d’intesa del Ministero dell’Ambiente, o del commissario
straordinario. Pres. Onorato, Est. Cernese - A. sas (avv. Cafiero) c. Comune di
Boscoreale (avv. Leone).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18/05/2009, n. 2702
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02702/2009 REG.SEN.
N. 04125/2002 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4125 del 2002, proposto da:
Azienda Agricola Bosco dei Medici Sas di Monaco Francesco, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cafiero, con domicilio
eletto presso Antonio Cafiero in Napoli, L.Torraca 71 C/Avv Priante;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e
difeso dall'avv. Paolo Leone, con domicilio eletto presso Paolo Leone in Napoli,
viale Gramsci, 14;
per l’annullamento
della ordinanza sindacale n. 001757 del 22.1.2002 emessa dal Sindaco del Comune
di Boscoreale, notificata il 27.1.2002, con la quale si è disposta la
requisizione, per ulteriori giorni 180 a partire dal 22.1.2002, del fondo di
proprietà della ricorrente, al fine di stoccare provvisoriamente i R.S.U. al
fine di evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all’ambiente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Vincenzo Cernese e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente premette che il Comune
di Boscoreale, con un primo atto del 24.1.2001 n.2199, ha disposto la
requisizione, per il termine di trenta giorni, del fondo di sua proprietà, con
riserva di provvedere successivamente alla determinazione dell’indennità.
Con atto del 27.2.2001 n.5628 è stata disposta la proroga della requisizione,
per ulteriori trenta giorni. Con ulteriore ordinanza del 26.3.2001 n.8580,
veniva disposta una proroga ulteriore per 120 giorni. Con la quarta ordinanza n.
019690 del 18.7.2001 è stata disposta la proroga della requisizione per
ulteriori 180 giorni.
Tale ultimo atto è stato emesso dopo una richiesta al Prefetto di Napoli,
indirizzata sia al Presidente della Regione che al Ministero dell’Ambiente, di
reiterazione della ordinanza di requisizione, alla quale il Prefetto rispondeva,
facendo presente che rientrava nella competenza del Comune la valutazione della
sussistenza dei presupposti per la proroga.
Tanto premesso e preso atto che, nelle more del giudizio avente ad oggetto
l’impugnativa dell’ordinanza n. 019690 del 18.7.2001, alla scadenza
dell’impugnata ordinanza, il Sindaco ha reiterato per la quarta volta il
provvedimento emanando la quinta ordinanza del 22.2.2001, prot. n. 001757 in
epigrafe, con la quale si è disposto la proroga della requisizione, per
ulteriori 180 giorni, del fondo di proprietà della società istante, la società
“Azienda Agricola Bosco dei Medici s.a.s. di Monaco Francesco” , in persona del
legale rappresentante, con il ricorso in esame - notificato il 27.3.2002 e
depositato il 23.4.2002 - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale anche tale
ultima ordinanza.
La ricorrente, lamentando che dalla esecuzione delle ordinanze su indicate, le
sono derivati ingenti danni, essendo il suo fondo stato ridotto a vera
discarica, e lamentando altresì la mancata restituzione, avverso l’ordinanza
impugnata propone la censura di violazione di legge sotto vari profili.
Si lamenta, oltre che il vizio di motivazione, violazione dell’art. 13 D. Lgs.
22/1997, che prevede che le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere
reiterate più di due volte, sicchè la terza reitera (ed a maggior ragione la
quarta) sarebbe insanabilmente nulla. La normativa richiamata prevede altresì
che tale limite possa essere superato, in caso di comprovate necessità, con
l’adozione di ordinanze di cui al comma 1 dell’art. 13, ma di competenza del
Presidente della Regione d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.
Si contesta pertanto non solo la competenza del Sindaco alla proroga impugnata,
ma la sussistenza dei presupposti per la ulteriore proroga della requisizione,
essendo venuto meno il carattere della contingibilità ed urgenza alla situazione
da affrontare, ed essendosi attribuito carattere permanente alla situazione
lesiva alla ricorrente.
La ricorrente chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna
al risarcimento dei danni, quantificati - come da perizia versata in atti - in
euro 17,50 x mq. 90.063, oltre accessori, per tutti i mesi corrispondenti al
periodo di requisizione, dichiarando, allo stato, di non aver percepito a tale
titolo alcuna somma.
Il Comune intimato si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Come già avvenuto con la sentenza n.
3849/2003 del T.A.R., Campania, Sezione I - non impugnata - con la quale,
nell’accogliere il ricorso proposto avverso la precedente ordinanza sindacale n.
019690 del 18.7.2001, tale ordinanza era stata annullata, anche il presente
ricorso è fondato e pertanto da accogliere, nei limiti che seguono.
L’art. 13 D.Lgs. 22/1997, sul quale si fonda il potere extra ordinem
esercitato con la proroga qui impugnata, prevede che le ordinanze del tipo di
quella adottata, a fini di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non
possono avere efficacia superiore a sei mesi. Al quarto comma si prevede che le
ordinanze contingibili e urgenti di cui al primo comma non possono essere
reiterate più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il
Presidente della Regione d’intesa con il ministero dell’Ambiente può adottare,
sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche
oltre i predetti termini.
Pertanto, la proroga per la quarta volta (e quindi il quinto provvedimento
consecutivo sulla medesima requisizione e nei confronti del medesimo soggetto)
non era di competenza del sindaco, ma, in caso di ulteriori esigenze di proroga
e in caso di comprovate necessità, del Presidente della Regione d’intesa del
Ministero dell’Ambiente, o del commissario straordinario. Né è fondato sostenere
che diverso sarebbe il fondamento del potere esercitato, inteso come derogatorio
alle norme ordinarie, in quanto la stessa Prefettura, interrogata in merito dal
comune intimato, ha richiamato l’art. 13 D.Lgs. 22/1997.
D’altronde, l’ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare in
materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 22/1997, ha come
presupposti una necessità eccezionale e urgente di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente, la limitazione nel tempo, la inevitabilità del ricorso a forme di
gestione straordinaria. Quindi, per valutazione legislativa tipica, la proroga
non può essere adottata tout court dal medesimo sindaco oltre la seconda volta,
venendo meno i necessari presupposti di legge.
Ne deriva la illegittimità ex se della proroga adottata dal sindaco per la terza
e quarta volta.
Il preciso e puntuale richiamo all’art. 13 D.L. vo n. 22/1997 posto a fondamento
del potere sindacale esercitato per il tramite dell’adozione dell’impugnata
ordinanza esclude - a differenza di quanto ritenuto dalla resistente difesa
comunale - che, nella fattispecie, alcuna violazione dell’art. 13 citato vi
sarebbe stata, atteso che le norme contenute in tale testo normativo dovrebbero
essere lette in riferimento alle altre disposizioni che hanno interessato, nel
tempo in cui l’ordinanza fu emessa, il territorio della regione Campania con
riferimento allo stato di emergenza ambientale generato dal problema dello
smaltimento dei rifiuti.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, essa non può certamente
riguardare i danni eventualmente derivanti dai precedenti provvedimenti, né
impugnati né quindi illegittimi, o dalla loro scorretta esecuzione, e i danni
non possono pertanto essere quantificati nella misura pretesa e indicata dal
ricorrente nella perizia di parte da lui prodotta in giudizio, che riferisce le
diminuzioni patrimoniali a tutto il periodo di requisizione.
La richiesta di risarcimento dei danni può pertanto ricomprendere soltanto i
danni consequenziali alla quarta proroga, impugnata e ritenuta illegittima.
A tal fine, il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza determinativa ai
sensi dell’art. 35 D.Lgs. 80/1998, condannando il Comune a proporre l’offerta di
risarcimento dei danni secondo i criteri che seguiranno.
La somma offerta dovrà essere non inferiore, e comunque comprensiva di quanto
sarebbe spettato in caso di indennizzo per legittima requisizione; in più
dovranno essere ricomprese le diminuzioni patrimoniali ulteriori subite dal
fondo interessato dall’atto impugnato, a seguito della quarta proroga, e
puntualmente provate.
La somma, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs.80/1998, dovrà essere offerta dal Comune
condannato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso nei sensi
su indicati.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono
liquidate nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania - Sezione V, accoglie il ricorso in epigrafe
annullando l’atto impugnato. Condanna il Comune di Boscoreale al risarcimento
dei danni come indicato in motivazione. Condanna il medesimo comune al pagamento
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro mille cinquecento
comprensivi di spese, diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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