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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 20 maggio 2009, n. 2770
INQUINAMENTO ACUSTICO - L. n. 447/95 - Fissazione di valori limite di
emissione, immissione, di attenzione e di qualità - Competenza dello Stato -
Enti locali - Regolamenti di igiene e sanità - Introduzione di limiti diversi o
comunque inferiori rispetto a quelli individuati con d.P.C.M. 14/11/97 - Divieto
- Implicita abrogazione di disposizioni difformi - Disciplina di mestieri e
attività rumorosi - Istituzione di fasce orarie - Criteri di ragionevolezza.
La legge quadro n. 447 del 1995 ha riservato alla competenza dello Stato la
determinazione dei valori limite di emissione, di quelli di immissione, nonché i
valori di attenzione e di qualità, facendo carico ai comuni di adeguare i
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, mediante apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo,
al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore. Nessun ente pubblico territoriale può dunque introdurre
categorie diverse ed in contrasto con quelle previste dalla menzionata legge,
ovvero valori limite di emissione o immissione dei rumori diversi e comunque
inferiori rispetto a quelli stabiliti dal d.P.C.m. 14 novembre 1997; e che
eventuali disposizioni difformi contenuti nei regolamenti comunali debbano
considerarsi implicitamente abrogati dalla fonte normativa suddetta di rango
superiore. Peraltro (cfr. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081) «questi
limiti, il cui contenuto è espressamente ad in modo inequivoco prefissato dalla
legge statale non comportano, a meno di stravolgerne il significato, che nel
loro ambito ai comuni non sia consentita di attuare una più specifica
regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori nel loro territorio (…)
e non comportano a maggior ragione (…) che dette amministrazioni non possano
disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con
l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possono essere espletati e, sempre
nell'ambito del limite dettato dalla legge 447/1995, prendere in considerazione
non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità
(indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo
disturbo alle persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle
occupazioni o sul riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o
privata». In sostanza, se solo il superamento della soglia di rumorosità
stabilita nelle fonti nazionali (ovvero regionali) consente l’inibizione
generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori
suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile che ciascun Comune
disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie,
a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo
criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di
inserimento delle stesse. Pres. De Maio, Est. Storto - S. coop. A.L. r.l. (avv.ti
A. ed E. Romano) c. Comune di Parete (avv. Diana).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 20/05/2009, n. 2770
N. 02770/2009 REG.SEN.
N. 06914/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2004, proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LILIANA a r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli
Avv.ti Antonio ed Edoardo Romano, coi quali elettivamente domicilia in Napoli,
alla piazza Trieste e Trento, 48
contro
COMUNE di PARETE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso,
giusta delibera di G.M. n. 60 del 4.5.2004, dall’Avv.to Giovani Diana, con
domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, 156, presso lo studio dell’Avv.to
Claudio Amoroso
per l'annullamento
a) dell’autorizzazione prot. n. 1454 del 27.2.2005, a firma del dirigente
dell’Area AA.GG. del Comune di Parete, per la parte che inibisce lo svolgimento
dell’attività sociale nelle fasce orarie giornaliere dalle ore 6.00 alle ore
7.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00;
b) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parete, approvato con
deliberazione del C.C. n. 4 del 18.2.2002, limitatamente ai contenuti precettivi
sanciti al Capo V e, segnatamente, agli artt. 41 e 42.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parete;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del 23 aprile 2009 il dott. Alfredo Storto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe,
notificato il 28 aprile 2004 e depositato il successivo 25 maggio, la
Cooperativa Agricola Liliana a r.l. ha impugnato l’autorizzazione rilasciatale
dal Comune di Parete per l’esercizio dell’attività di carico e scarico dei
prodotti ortofrutticoli, nella parte in cui avrebbe prescritto limiti orari
asseritamente in contrasto con la legge 26.10.1995, n. 447 e col d.P.C.m.
attuativo del 14.11.1997, nonché gli artt. 41 e 42 del locale Regolamento di
Polizia Municipale nella parte in cui vietano, secondo il ricorrente
immotivatamente ed in contrasto con le fonti normative nazionali (legge
26.10.1995, n. 447 e d.P.C.m. 14.11.1997), l’esercizio dei mestieri rumorosi
dalle 20 alle 7 e dalle 13 alle 15.
Nella Camera di consiglio del 3 giugno 2004 il Tribunale ha accolto la domanda
incidentale di sospensione con esclusivo riguardo all’inibitoria di attività
nella fascia oraria 13-15.
Successivamente si è costituito in giudizio il Comune di Parete chiedendo il
rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento autorizzatorio
gravato (n. 1454 del 27 febbraio 2004), pur dando atto che dai rilievi compiuti
dall’ASL CE/2 risultavano superati solo i valori limite differenziali
d’immissione (art. 4 d.P.C.m. 14.11.1997) previsti per il periodo notturno e non
anche quelli stabiliti per il periodo diurno, ha tuttavia autorizzato la
ricorrente all’«attività di carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli senza
manipolazioni a condizione che: il funzionamento della cella frigorifera sia
messa in atto dalle ore 6 alle ore 22; che l’attività in questione sia svolta
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per non arrecare disturbo alla quiete pubblica,
con pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00».
Solo quest’ultima prescrizione oraria (7-20 e 13-15) è stata contestata dal
ricorrente, in primo luogo perché ritenuta in contrasto proprio con le
misurazioni effettuate dall’ASL competente - le quali avevano rilevato che nel
periodo diurno (fascia oraria 6.00-22.00, secondo la tabellazione contenuta nel
d.P.C.m. 14.11.1997) non era stato registrato alcuno sforamento dei valori
limite differenziali prescritti dal regolamento attuativo - e, in secondo luogo,
perché le norme di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento di Polizia Urbana di
Parete, che tali ulteriori limiti orari prevedevano «a miglior tutela della
pubblica quiete» per i «mestieri che siano causa di rumore o di disturbo»,
sarebbero in contrasto con la legge quadro n. 447 del 1995 (che non consente, in
linea generale, ai Comuni di derogare alle prescrizioni dettate a livello
nazionale o regionale) e, comunque, non recherebbero alcuna motivazione idonea a
rendere ragione dell’ulteriore restrizione oraria dell’attività in questione.
Occorre a tal proposito considerare che la legge quadro nazionale n. 447 del
1995, nello stabilire «i princìpi fondamentali in materia di tutela
dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico» ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 117 Cost. (art. 1), ne ha definito le
categorie, stabilendo valori limite di emissione e di immissione di rumori e
sorgenti sonore (art. 2), riservando alla competenza dello Stato la
determinazione mediante appositi decreti ministeriali dei valori limite di
emissione, di quelli di immissione, nonché i valori di attenzione e di qualità
menzionati da quest'ultima norma (art. 3); e facendo carico ai comuni, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, di adeguare i regolamenti
locali di igiene e sanità o di polizia municipale, mediante apposite norme
contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore (art. 6).
Queste norme, espressamente dichiarate dall'art. 1 "fondamentali di riforma
economico - sociale della Repubblica", comportano dunque che nessun ente
pubblico territoriale può disapplicarle introducendo categorie diverse ed in
contrasto con quelle previste dalla menzionata legge, ovvero valori limite di
emissione o immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli
stabiliti dal d.P.C.m. 14 novembre 1997 (artt. 3 e 4) adottato proprio per dare
attuazione a quanto disposto dalla menzionata legge n. 447 del 1995; e che
eventuali disposizioni difformi contenuti nei regolamenti comunali debbano
considerarsi implicitamente abrogati dalla fonte normativa suddetta di rango
superiore, la quale consente alla amministrazioni in questione soltanto (art. 6,
1 comma lett. h): "l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui
all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal
comune stesso".
Peraltro, come rilevato in linea generale anche dal Supremo consesso civile (cfr.
Cass., Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081) «questi limiti, il cui contenuto è
espressamente ad in modo inequivoco prefissato dalla legge statale non
comportano, a meno di stravolgerne il significato, che nel loro ambito ai comuni
non sia consentita di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione
ed immissione dei rumori nel loro territorio (…) e non comportano a maggior
ragione (…) che dette amministrazioni non possano disciplinare l'esercizio di
professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce
orarie in cui soltanto possono essere espletati e, sempre nell'ambito del limite
dettato dalla legge 447/1995, prendere in considerazione non il dato oggettivo
del superamento di una certa soglia di rumorosità (indipendentemente
dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle
persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul
riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o privata».
In sostanza, se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle
fonti nazionali (ovvero in quelle regionali) consente l’inibizione generalizzata
di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad
opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile (né v’è pertanto alcuna
violazione dell’art. 41 Cost.) che ciascun Comune disciplini in concreto tali
attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal
superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di
ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento
delle stesse.
Tra queste norme sono senz’altro gli artt. 41 e 42 del Regolamento di Polizia
Municipale di Parete, inserite nel Capo V dedicato alla "Quiete pubblica" e
rivolte a tutelare la tranquillità ed il riposo degli abitanti del Comune («a
migliore tutela della pubblica quiete») che, nella fascia diurna, hanno
ragionevolmente limitato i soli «mestieri che siano causa di rumore o di
disturbo» nelle ulteriori fasce orarie 6.00-7.00, 20.00-22.00 (e, cioè, nella
primissima mattina e dopo la ordinaria chiusura degli esercizi commerciali) e
13.00-15.00 (e, cioè, nel canonico periodo del riposo prandiale).
Ciò che comporta, nel caso di specie, per un verso la non contraddittorietà
rispetto alle risultanze delle misurazioni effettuate dalla ASL (funzionali,
piuttosto, ad una generalizzata inibizione dell’attività, come concretamente
avvenuto nella fascia notturna) e, per altro verso, la legittimità delle
previsioni regolamentari locali, non in contrasto con le fonti nazionali e
facilmente percepibili nella logica previsionale delle fasce di rispetto orarie.
Il ricorso, in definitiva, va respinto e, tuttavia, il Collegio ritiene che la
complessità delle questioni giuridiche esaminate possa giustificare una
pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando
sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 6914/2004), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2009 con
l’intervento dei Magistrati:
Ugo De Maio, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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